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lunedì 26 dicembre 2016

Le caratteristiche dei "white collar crimes"

di Valentina Maiolli *


Continuando le riflessioni in tema di criminalità economica, analizziamo ora le caratteristiche dei white collar crimes illustrati brevemente nel corso del precedente articolo.

Il grande merito di Edwin H. Sutherland, come evidenziato, è stato quello di aver rivoluzionato la criminologia e di aver rovesciato le teorie causali classiche - mirate a considerare la devianza come prodotto della povertà -, introducendo una nuova categoria di crimini: i white collar crimes. Egli dimostrò che la classe dirigente commetteva reati, che questi producevano danni rilevanti per il sistema economico di una nazione ed evidenziò i guasti provocati sul terreno delle relazioni sociali. Il comportamento dei colletti bianchi intacca infatti la fiducia, la morale sociale ed i principi su cui si fondano le istituzioni.

Il reato economico analizzato e descritto da Sutherland risulta composto da diversi elementi.


Si tratta, innanzitutto, di un reato commesso da persona rispettabile, di elevata condizione sociale e posto in essere in relazione alla sua occupazione. 
Per la commissione di questo tipo di reati sono necessari tre elementi: l’opportunità di commetterli, la conoscenza di come violare la legge e la possibilità da parte degli autori di addurre spiegazioni che ne giustifichino il comportamento. Questo particolare tipo di devianza non è occasionale ma abituale, si tratta di professionisti abili e preparati, fortemente supportati dal proprio ambiente, tendenzialmente recidivi.

Una caratteristica di questa forma di criminalità è il processo mentale di razionalizzazione. I colletti bianchi, infatti, per negare la propria responsabilità, fanno apparire il loro comportamento come penalmente irrilevante, giustificato e dettato da cause esterne. Si tratta dunque di comportamenti premeditati, unitari e coerenti.

I criminali dal colletto bianco non si riconoscono come "devianti", sono generalmente consapevoli del carattere illecito dello loro azioni ma si comportano come se queste fossero mere irregolarità formali nella convinzione che la delinquenza negli affari sarebbe "non disonorante" e ben radicata nel mondo della finanza. Proprio la condivisione dell’ideologia del gruppo e l’incentivo del profitto facilitano la commissione di atti illeciti.

Inoltre, i processi di razionalizzazione e di autolegittimazione, favoriscono il diffondersi della "cultura della corruzione": la convinzione dell’abitualità delle pratiche corruttive può indurre un numero sempre maggiore di persone a farvi ricorso, diffondendo l’idea del "così fan tutti".

E’ inevitabile, quindi, che gli atteggiamenti e le ideologie che si sviluppano sono l’opportunismo e l’individualismo oltre alla creazione di un sistema di valori secondo i quali è possibile conseguire il successo anche per strade diverse da quelle legali.

Un simile sistema è chiaramente “criminale” poiché suggerisce di raggiungere il successo ad ogni costo anche tramite l’utilizzo di mezzi non approvati dalle istituzioni legali. I tre aspetti che costituiscono la cosiddetta "molla degli affari" - alla base della mentalità dei colletti bianchi -, e cioè la ricerca del profitto, del potere e della massima produzione, sono altamente criminogeni.

Questa criminalità opera, di fatto, una "scelta di portafoglio" in cui al vantaggio dell’operazione illegale contrappone i costi e l’aspettativa di una punizione. La scelta di commettere un’infrazione deriverebbe, pertanto, dall’opportunità che si presenta all’operatore economico e dal calcolo costi-benefici che egli effettua. Inoltre, la convinzione dello scarso rischio di poter subire una sanzione concorre a formare e rinforzare la mentalità del criminale economico.

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* Valentina Maiolli, esperta controlli e modelli di prevenzione antifrode
Forensic Accounting Department, Axerta Investigation Consulting (www.axerta.it)



martedì 6 dicembre 2016

Il triangolo delle Bermuda: un sistema off-shore ancora di moda

E' stato descritto per la prima volta da Hervè Falciani nel 2015, l'insider che ne "La cassaforte degli evasori" ha svelato alcuni tra i più oscuri segreti di HSBC, mettendo a nudo un sistema studiato a tavolino per nascondere i grandi patrimoni di clienti italiani, francesi, inglesi, statunitensi e di altri 183 paesi del mondo.

Si tratta del fantomatico "triangolo delle Bermuda" costituito da Isole Vergini Britanniche, Panama e Bahamas.

Basta costituire una società in ognuno di questi tre paesi per avere la completa garanzia di risultare immune da ogni tipo di indagine giudiziaria mirata a far emergere casi di evasione fiscale, creazione di fondi occulti o corruzione internazionale.




Questi paesi possono scambiare flussi finanziari celando ogni traccia del reale beneficiario che dispone l'operazione ma anche della finalità per la quale è organizzata.

I magistrati, in questo modo, verrebbero ostacolati da procedure rogatoriali che durerebbero anni consentendo ai criminali, nel frattempo, di organizzare nuove movimentazioni finanziarie per frapporre altri conti correnti residenti in altri paesi offshore, con altri prestanome. Il tutto alla velocità di qualche click sulla tastiera di un PC.

D'altra parte costituire una società in questi paesi è semplicissimo, costa solo poche decine di dollari, anzi, oggi, con qualche centesimo di bitcoin da spendere nel Deep Web, queste strutture societarie sono già a disposizione del miglior offerente.

Chi ha dimestichezza nelle indagini legate ai paradisi fiscali, non si sorprende di certo se una volta capito il sistema delle "società matrioska" (o "shell company") residenti nel famoso "triangolo delle Bermuda", ci si imbatte nell'ulteriore famigerato "chinese wall model" costituito da trust, domiciliazioni in giurisdizioni segrete e intestazioni di anonime cassette di sicurezza ubicate in "banche mono-sportello". I due schemi per occultare i patrimoni, se abbinati tra loro, formano una corazza davvero potentissima anche contro gli organi di polizia più organizzati ed esperti.

Naturalmente la cancellazione di ogni traccia può passare anche attraverso pratiche "muscolari" e poco ortodosse (ma sempre utilizzatissime), come la distruzione fisica di archivi cartacei e digitali o il trasferimento di lingotti d'oro e diamanti tramite yacht o aerei privati.

In questo "settore" non c'è limite alla fantasia... ne è un esempio il ricco cliente residente nell'isola fantasma di Bouvet.

s.m.

domenica 20 novembre 2016

Il Forensic Accounting nella lotta contro i white collar crimes e la criminalità economica

di Valentina Maiolli *

A partire dagli studi di Edwin Sutherland - cui si deve il conio del termine white collar crime -, la criminalità degli uomini d’affari è entrata nel campo della riflessione criminologica e sociologica rivoluzionando le teorie classiche della devianza che consideravano il reato come manifestazione antisociale di soggetti disadattati appartenenti alle classi economicamente più disagiate.
Il crimine non è più prerogativa delle classi inferiori ma anzi permea il tessuto sociale in ogni suo strato fino a raggiungere quelli più elevati, ovvero, gli ambienti economico–finanziari: la classe dei colletti bianchi.



L’originaria nozione di white collar crime ed in particolare quella di criminalità economica ha subito - dopo le prime concettualizzazioni di Sutherland - notevoli trasformazioni e dilatazioni giungendo a comprendere le deviazioni professionali di ogni genere purché commesse da soggetti di stato socio-economico elevato con lo scopo di ottenere un profitto.

Qualunque sia la prospettiva che si voglia adottare nella ricerca di una definizione unitaria di criminalità economica vengono inclusi in tale nozione diversi reati, tra i quali, le violazioni fiscali, i falsi in bilancio, le corruzioni, le concussioni, le frodi aziendali, le frodi e le truffe contro la Pubblica Amministrazione, i reati ambientali, l’usura, le frodi mediche o sanitarie, i reati informatici, il riciclaggio, le frodi in erogazioni pubbliche, le turbative d’asta, le frodi e gli inadempimenti nella pubbliche forniture.

L’attenzione sui white collar crimes e la delinquenza economica non costituisce una novità della tarda modernità, fattispecie simili sono infatti individuabili già nel codice mesopotamico di Hammurabi. 

La storia romana testimonia l’esistenza di una delinquenza caratterizzata dall’abuso fraudolento degli strumenti economici realizzata da professionisti della finanza e membri delle classi agiate come i pubblicani. Testimonianze di prestiti usurai, dell’avidità dei grandi proprietari terrieri e dei magnati della finanza si trovano anche negli scritti di filosofi ed autori classici come Orazio, Seneca, Petronio e Dante.

Negli ultimi anni la criminalità economica ha assunto un peso ed una dimensione sempre più vasta, incisiva e penetrante che invade i più svariati campi di attività e che inficia gli apparati di governo, la burocrazia, gli organi interni societari e di sicurezza.

La presenza criminale capillare e costante – il più delle volte ben mimetizzata ed integrata da renderne difficile le percezione –, la contiguità con il crimine organizzato e gli ambienti economico-finanziari, rende spesso inadeguati i meccanismi di difesa.

La criminalità economica è stata definita, da alcuni autori, una vera e propria «crisi del XX secolo» di natura morale, legale e finanziaria. La dannosità sociale dei white collar crimes - come lo stesso Sutherland aveva sottolineato - è superiore a quella dei delitti comuni sia per l’entità delle perdite economiche sia per il pregiudizio che arrecano agli organi statali, alle aziende e alle relazioni sociali.

Il white collar crime si espande sfruttando le imperfezioni e le debolezze delle organizzazioni, sia pubbliche che private, i mancati controlli e le collusioni. 

In questa prospettiva le attività di Forensic Accounting e le correlate attività investigative diventano fondamentali ai fini della prevenzione, individuazione e contrasto della criminalità economica.


* Valentina Maiolli, esperta controlli e modelli di prevenzione antifrode 
Forensic Accounting Department, Axerta Investigation Consulting (www.axerta.it)



lunedì 14 novembre 2016

Oltre Benford: la nuova frontiera della Forensic Analytics

di Carlo Mauri*


La definizione della “Legge di Benford”, la sua genesi storica e gli ambiti applicativi sono già stati egregiamente spiegati nelle pagine di questo blog.

Con il presente contributo vorrei fare il punto sulla moderna evoluzione delle conoscenze applicative della menzionata proprietà matematica.

Infatti, le ricerche svolte dal fisico Frank Benford che definirono la legge che porta il suo nome, risalgono alla fine degli anni trenta; tuttavia, solo in tempi relativamente recenti i ricercatori e gli studiosi di analisi numerica hanno esplorato questo sorprendente schema matematico permettendo in tal modo di sviluppare nuovi strumenti operativi.

La massima autorità in ambito scientifico che si occupa di esplorare in tutti i suoi aspetti questa particolare distribuzione logaritmica è il Prof. Theodore Hill che insieme al collega Berger hanno appena pubblicato il primo completo trattato teorico: “An introduction to Benford’s Law”.


Altri ricercatori, a livello mondiale, si sono attivati per costruire algoritmi finalizzati a circoscrivere i limiti applicativi della Legge di Benford nell'ambito delle attività di contrasto delle frodi contabili. Infatti, l’uso della distribuzione logaritmica in una serie di dati può generare dei “falsi positivi” o viceversa, in altri casi, dei “falsi negativi”, ecco quindi la necessità di mettere a disposizione nuovi test di conformità evoluti.

Un primo esempio è quello di un test che, sfruttando la proprietà della cosiddetta: "invarianza di scala" di cui godono tutte le serie di dati conformi a Benford, misura lo scarto tra valore osservato e valore atteso della prima cifra " 1 " reiterando molteplici volte la stessa serie numerica incrementata ogni volta per un dato parametro costante.

Un'altra recente e sofisticata ricerca ha individuato nei sottoinsiemi, raggruppati per classe decimale in cui sono suddivisibili le serie numeriche, la costante presenza, in assenza di dati manipolati, di un definito disegno evolutivo delle risultanze dell’analisi di Benford applicata di volta in volta nei vari sottoinsiemi.

Altri hanno utilizzato, ove applicabile, un’altra straordinaria proprietà matematiche nota come: la Legge di Zipf che mette in relazione inversa il valore di una certa variabile appartenente ad una serie numerica di dati ordinati in misura decrescente con la sua posizione assunta all'interno della serie.
Infine, in presenza di serie temporali di dati numerici sulle quali è possibile applicare ai grafici le proprietà della cosiddetta: “geometria frattale”. Negli intervalli temporali in cui si concentrano ripetute “anomalie” risultanti dall'analisi di Benford, se contemporaneamente si possono misurare anche delle “anomale “ variazioni della “dimensione frattale” dei grafici, questo costituirebbe una ulteriore conferma della bontà delle anomalie benfordiane. 

In conclusione, si può quindi affermare che in anni recenti la frontiera della Forensic Analytics ha compiuto significativi passi in avanti permettendo di utilizzare nuovi e sofisticati strumenti per il contrasto delle frodi contabili.


* Carlo Mauri co-fondatore del portale web: Redflagfinder



giovedì 3 novembre 2016

Il nuovo standard anticorruzione ISO37001:2016, funzionerà?

di Ciro Alessio Strazzeri *


Il 14 ottobre, dopo quattro anni di lavoro con la partecipazione attiva di esperti provenienti da 37 Paesi, l'ISO ha pubblicato il suo standard per i sistemi di gestione anticorruzione, la norma ISO 37001:2016 con data ufficiale 15/10/2016.

In larga misura, i requisiti dello Standard rispecchiano molti dei passi di cui alla FCPA Guidance emessa dal Dipartimento di Giustizia e dalla Securities and Exchange Commission e di cui alle Adequate Procedures rilasciate dal Ministero di Giustizia del Regno Unito, oltre che essere compatibili con i requisiti del D.Lgs. 231/01 e del PNA.

Tuttavia, poiché fornisce un approccio globalmente accettato per la conformità anti-corruzione, l'ISO 37001 è stato annunciata come un passo significativo nella continua globalizzazione del rispetto contro la corruzione, in particolare nei paesi in cui la corruzione potrebbe essere considerata parte della cultura. Le aziende possono ora utilizzarla come uno strumento che aumenta "l'asticella" per le attività di conformità e la consapevolezza del rischio di corruzione.

Per i paesi già «sviluppati» in tal senso, sia per le autorità di controllo che per le società soggette alla loro giurisdizione, l'emissione della ISO 37001 dovrebbe essere vista come uno sviluppo positivo in quanto fornisce un unico standard globale per la conformità anti-corruzione. Come tale, essa può facilitare una revisione sistematica dei Compliance Programs Law-friendly per le aziende con sede negli Stati Uniti, in UK, in Italia, in Canada, ecc., in particolare quelle con "avamposti" nei paesi in via di sviluppo.

L'emissione del nuovo standard può anche affrontare una delle principali critiche legata al fatto di creare una situazione di svantaggio competitivo per le aziende americane/britanniche/italiane pretendendo un livello superiore di compliance rispetto alle loro controparti internazionali. 

Ora c'è uno standard per tutti.

Così come con gli altri standard emessi dall'ISO, la 37001 include una disposizione che consente la certificazione da parte di una terza parte indipendente, che indica che il programma di lotta alla corruzione attuato dall'azienda è conforme allo standard.

Ma ne vale la pena per le società come quelle statunitensi, ottenere la certificazione quando i Compliance Programs esistenti sono già tenuti a rispettare gli elevati standard imposti dal Dipartimento di Giustizia?

E per quelle italiane, che sono soggette all'adozione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 e/o all'adozione di Piani Triennali Anticorruzione e Trasparenza, ai sensi della Legge 190/12 e del Piano Nazionale Anticorruzione?

Sì, perché lo standard assicura che gli sforzi di una società sono pari o superiori al rispetto di meri adempimenti legislativi (come si suol dire "al minimo sindacale") rispondendo alle esigenze di un mercato globale, in particolare per individui ed entità che operano in paesi in via di sviluppo con i quali le aziende potrebbero desiderare fare affari.

Naturalmente, il fatto che il programma di lotta alla corruzione di una società abbia ricevuto una certificazione ISO non sarà sufficiente, da solo, a costituire sufficiente difesa nei procedimenti giudiziari. Ma i pubblici ministeri, di solito, tengono in considerazione lo stato di attuazione e l'efficacia dei programmi di conformità di un'azienda, per determinare se la società debba essere anch'essa perseguita per crimini commessi da coloro che agiscono per suo conto.

Ad esempio, l'US Attoneys' Manual indica la previa esistenza di un programma di compliance efficace come un fattore da considerare quando si determina se far pagare un'organizzazione, e le US Sentencing Guidelines la indicano come un fattore attenuante per la determinazione della condanna.

Addirittura, in Italia, l'esistenza di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo redatto ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/01, assieme alla corretta vigilanza, al Sistema Disciplinare ed alla dimostrazione dell'elusione fraudolenta, può costituire finanche motivo di esimenza. Nello specifico caso italiano, l'ISO 37001 può essere considerata come lo standard tecnico di riferimento per affrontare i rischi correlati direttamente o strumentalmente ai reati di corruzione pubblica e privata, in analogia a quanto formalmente in parte previsto dall’art. 30 del D.Lgs. 81/08 per i Sistemi di Gestione OHSAS 18001 per i reati inerenti la sicurezza sul lavoro e a quanto informalmente ritenuto per i Sistemi di Gestione ISO 14001 per i reati ambientali.

Mentre i pubblici ministeri, ovviamente, resteranno liberi di procedere a discrezione nelle loro indagini, una società potrà comunque puntare a una certificazione ISO 37001 come prova che abbia fatto ogni sforzo per attuare un programma anticorruzione efficace, meritando quindi un trattamento indulgente.

In questi discorsi, per il momento, abbiamo lasciato fuori il Regno Unito, non fosse altro per il basso tasso di procedimenti giudiziari conclusi in materia. La legislazione (UK Bribery Act) e le Guidance sono allineate, ma l'azione della magistratura non è ancora al passo, per cui la norma ISO 37001 potrà essere un ulteriore stimolo, non solo per le organizzazioni, ma anche per gli organi giudicanti.

Fuori dagli Stati Uniti e dall'Italia (e da altri Paesi in cui la legislazione anti-corruzione è efficace, come il Canada, la Germania, il Brasile negli ultimi tempi), la ISO 37001 sarà percepita come uno strumento che può creare un vantaggio competitivo a livello globale e un meccanismo efficace per la lotta contro la corruzione.

Per le società statunitensi ed italiane che operano a livello internazionale, attraverso una controllata, un centro di distribuzione o una sede di rappresentanza, la ISO 37001 può essere uno strumento chiave nei mercati in cui il rischio di corruzione è elevato o culturalmente "normale". Ad esempio, se un funzionario del governo locale richiede un qualche tipo di "sovvenzione straordinaria" o di "prestazione speciale", l'adozione dell'ISO 37001 può autorizzare il personale locale a rifiutare per il fatto che, pagando, si corre il rischio di perdere il lavoro e di far perdere la certificazione all'azienda - e, di conseguenza, la fiducia dei partner internazionali. La ISO 37001 può guidare l'azienda nella preparazione dei giusti processi e meccanismi per affrontare problemi del genere.

I paesi latino-americani con significative economie stanno mostrando interesse per lo standard e il risultato è un incremento della domanda di personale qualificato nel mercato professionale della conformità.

La ISO 37001 pretende dai dirigenti di impegnarsi nelle attività anti-corruzione all'interno delle proprie aziende; e le società statunitensi soprattutto hanno spesso interi team di compliance che potrebbero monitorare costantemente l'aderenza allo standard. Tuttavia, per i fornitori, distributori o rappresentanti nei paesi ad alto rischio, a seconda delle loro dimensioni, la compliance può essere una sfida, soprattutto perché il mercato dei "professionisti della compliance" non è ancora ben sviluppato.

Grazie ai numerosi scandali di corruzione, il numero di professionisti della conformità in Brasile, per esempio, è stato moltiplicando a un ritmo incredibile, e il Brasile ha preso la leadership nella sua zona geografica, nel condividere la conoscenza, l'esperienza e le capacità in questo settore, assieme ad altri paesi come il Messico. Come conseguenza, certificazioni e programmi internazionali incentrati sull'America Latina sono stati avviati in Messico attraverso prestigiose università e istituzioni private con sede in Brasile.

I mercati emergenti si stanno adeguando alla tendenza globale nella lotta contro la corruzione al fine di migliorare le prospettive economiche. I governi latino-americani, in particolare, stanno aumentando gli sforzi per assegnazione di risorse supplementari alle attività anti-corruzione, ma la credibilità è spesso ancora carente a causa della scarsa applicazione.

Anche lì, ISO 37001 può diventare una linea guida in grado di fornire indicazioni alle autorità locali su come affrontare la corruzione e consigli su come tali autorità dovrebbero affrontare la corruzione. Tuttavia, con tutti i problemi di corruzione che saturano gli ambienti di business dell'America Latina, occorre anche ragionevolmente considerare che la modifica delle culture di business richiede un grande lavoro di comunicazione ed un significativo impegno da parte dei settori pubblico e privato. Alla fine, ISO 37001 è uno standard internazionale e un'eccellente certificazione, ma non è una ricetta magica per il successo.

Le aziende che vogliono certificarsi ISO 37001 dovranno reperire sul mercato gli esperti giusti per la preparazione ed implementazione dei propri Anti-Bribery Management Systems. Secondo le indicazioni normative, i certificatori non potranno certificare un'organizzazione se il proprio programma di compliance non ha operato secondo la norma ISO 37001 per almeno tre mesi.

Inoltre, se implementato con successo, le aziende possono anche utilizzare il processo di certificazione ISO 37001 come un modo di gestire il rischio di corruzione correlato all'attività di terzi, potendo anche richiedere ad un aspirante fornitore di ottenere una certificazione ISO 37001 prima di sottoscrivere un contratto, ad esempio.

C'è ancora un sacco di lavoro da fare prima che i potenziali effetti di questa norma si facciano davvero sentire in tutte le aree del mondo e molto dipenderà dal suo livello di adozione da parte delle organizzazioni, non solo le multinazionali, ma anche le piccole e medie imprese e da quanto gli enti pubblici vorrano utilizzarlo come strumento premiante e/o di qualificazione in genere.

Ad esempio, già in Italia potremmo avere due applicazioni pratiche delle certificazioni ISO 37001.

In particolare, il nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016) all'Art. 38. Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza, stabilisce tra l'altro che è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate, che i requisiti di qualificazione sono individuati sulla base di parametri e si distinguono in requisiti di base e premianti quali, tra gli altri … valutazione positiva dell'ANAC in ordine all'attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità, presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati per lo specifico, applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell'attività di progettazione e affidamento.

Quindi, le stazioni appaltanti potranno usare la certificazione ISO 37001 per dimostrare l'attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità, richieste dal Codice degli Appalti.

Sempre in tema di appalti, la certificazione ISO 37001 potrà essere utilizzata come evidenza del possesso del requisito di cui all'art. 3, comma 2, lettera g) del Regolamento attuativo del Rating di Legalità (Delibera AGCM del 14 novembre 2012, n.24075), che richiede di aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione ai fini dell'assegnazione di un + utile ai fini dell'ottenimento di una "stelletta"
.


CONCLUSIONI
Alla luce di quanto sopra esposto e dei benefici culturali e pratici che la diffusione della Norma potrà portare, riteniamo che la ISO 37001 funzionerà ed assolverà benissimo al suo scopo, che è quello di rendere definitiva una rivoluzione culturale cominciata a livello internazionale negli ultimi anni, ma mai efficacemente attuata per la mancanza di un linguaggio comune.


* Ing. Ciro Alessio Strazzeri (Presidente Asso231 - Presidente GIACC Italy - CEO Gruppo Strazzeri)


Video: La norma ISO 37001, funzionerà?





giovedì 27 ottobre 2016

Importanza degli indici di borsa nell'industria finanziaria (Milano, 4/11/16)


Convegno AssoTAG
Milano, 4 Novembre 2016


Importanza degli indici di borsa 
nell'industria finanziaria

Negozio Civico di ChiAmaMilano
Via Laghetto, 2
(dalle ore 14.30 alle ore 17.30)


PARTECIPAZIONE SU INVITO

L'Associazione Italiana dei Periti e dei Consulenti Tecnici nominati dall'Autorità Giudiziaria (assotag.org) organizza un convegno sugli indici borsistici, ovvero i numeri indice dei prezzi delle azioni.


Questi ultimi sono divenuti strumenti molto operativi ed altamente utilizzati da quando l'industria finanziaria li ha assunti come ingrediente di base per costruire prodotti di investimento. Lo sviluppo esponenziale degli ETF è esemplare per evidenziare questo diffuso fenomeno del settore.

Le motivazioni si trovano sia nella riduzione dei costi consentiti dalla gestione passiva dei portafogli finanziari così costruiti, sia nei risultati, spesso deludenti, dell’alternativa di una gestione attiva che è generalmente più onerosa dal punto di vista gestionale e dei costi.
Scopo del convegno è di illustrare e chiarire alcuni aspetti tecnici e di mercato che risultano rilevanti per il prossimo sviluppo del settore.

Programma

Ore 14.30 Apertura Lavori
Modera: Alfonso Scarano, Presidente AssoTag

Intervengono

Giovanni Bottazzi, Cultore della materia indici di borsa: “L'indice di Borsa: origini ed evoluzione

Luca Filippa, FTSE Russell: “Il punto di vista del produttore di indici
Ivan Bonsignore, Sales Manager (Southern Europe) at FactSet Group: “Il punto di vista del distributore di dati finanziari

Giancarlo Sandrin, BlackRock - Director , CFA: “Il punto di vista del produttore di strumenti finanziari

Ore 17.00 – Conclusioni

Per confermare la partecipazione https://goo.gl/RRX4uD
Per informazioni: e-mail: info@assotag.org

NOTA: il programma può subire aggiornamenti



sabato 22 ottobre 2016

"Corruzione, frodi sociali e frodi aziendali", di Angelo Jannone

La rubrica "sulla mensola del fraud auditor" è stata pensata per dare agli addetti ai lavori o ai cultori della materia, strumenti utili ad approfondire le varie tematiche legate alla prevenzione dei rischi di frode e alle indagini nell'ambito aziendale.

E' capitato in passato di promuovere testi squisitamente accademici, altre volte molto teorici, a volte molto didascalici e altrettante volte scritti sotto forma di manuale pratico.

Oggi, dopo un'attenta lettura, presentiamo uno scritto assolutamente completo, idoneo come strumento di formazione per il giovane laureando nelle discipline economico-investigative così come all'addetto ai lavori o ancora al neofita di questi temi.

Si tratta di un testo redatto da un super esperto delle indagini, già Colonnello dei ROS, impiegato in numerose attività di contrasto alla criminalità mafiosa ed economica. 
Docente, divulgatore, professionista e autore di numerosissime pubblicazioni riguardanti il mondo dell'Intelligence, della criminalità economico-finanziaria e della cronaca nera e giudiziaria che ha influenzato molto della storia italiana, passata e recente.

Si sta parlando di Angelo Jannone, prima ufficiale dei Carabinieri, poi manager di importanti società private italiane, professionista esperto nella lotta contro gli illeciti societari ed ora Chief Executive Audit di Italiaonline.

Solo chi può vantare una brillante carriera maturata sul campo può scrivere un testo dal titolo impegnativo quale "CORRUZIONE, FRODI SOCIALI E FRODI AZIENDALI", senza incappare nel rischio di incorrere in banali semplificazioni o teoriche, quanto improbabili, descrizioni di fantasiosi schemi di frode.



Dalla lettura del testo si comprende subito che Jannone ciò che ha scritto, lo ha vissuto davvero. 
D'altra parte, anche altri assoluti protagonisti del settore delle investigazioni economico-finanziarie hanno voluto dimostrare la vicinanza all'autore scrivendo la prefazione e la presentazione al libro.

Si tratta rispettivamente di Fabio Tortora, notissimo Presidente del Chapter italiano di ACFE - Association of Certified Fraud Examiners, cioè l'associazione dei professionisti anti-frode, e di Roberto Pennisi, importantissimo magistrato della Procura Nazionale Antimafia con oltre 35 anni alle spalle di lotta contro 'ndrangheta ed eco-mafie.

Questo testo, seppur con alcuni tecnicismi, è adatto a tutti gli interessati ad argomenti quali la lotta alla corruzione, il contrasto agli illeciti societari, le scienze criminologiche, le tecniche di prevenzione dei rischi di frode attraverso il potenziamento dei sistemi di controllo interno aziendale e le investigazioni interne finalizzate alla redazione di consulenze tecniche di parte.

Interessantissimo è il paragrafo 6 del capitolo 5, dedicato proprio alle investigazioni.

In questo paragrafo Angelo Jannone, forte della sua esperienza maturata nel Raggruppamento Operativo Speciale dell'Arma dei Carabinieri, tratta un argomento che altri autori hanno preferito non affrontare: quello legato ai rapporti con la Polizia Giudiziaria che il forensic accountant è chiamato a saper gestire nell'ambito degli incarichi di contenuto penale.

In questa parte del libro si è riscontrata la profonda competenza di Jannone in questo particolarissimo settore della scienza forense, soprattutto quando vengono affrontate le tecniche di redazione del "fraud report" e le caratteristiche della testimonianza del consulente tecnico in sede penale, molte volte nella veste di ausiliario del Pubblico Ministero.

Insomma un testo dal quale il blog, previo consenso dell'autore, trarrà spunto per molti altri articoli di carattere tecnico e scientifico, anche per le tematiche attualissime legate sia alla figura del "whistleblower" (già, affrontate in passato dal blog) che ai protocolli operativi di prevenzione dei rischi di corruzione.


"Corruzione, frodi sociali e frodi aziendali - dalla prevenzione al contrasto", collana "Criminologia", edito da FrancoAngeli, 226 pagine, è disponibile ad un prezzo di 20 € cliccando QUI.




venerdì 7 ottobre 2016

Convegno: "Economia dei non performing loans" (20.10.16 - Roma)



GRUPPO FEDERICO CAFFE'
e
invitano al convegno su


ECONOMIA 
DEI 
NON PERFORMING LOANS

Roma, 20 ottobre 2016

Senato della Repubblica

ore 10.30 - 13.30

Sala Istituto di S. Maria in Aquiro
Piazza Capranica 72, Roma



Obiettivi

Gli accordi per la strutturazione e il lancio di un mercato delle sofferenze bancarie richiedono l’analisi e la gestione di dinamiche commerciali complesse che inevitabilmente hanno risvolti economico-sociali.
La tavola rotonda intende cogliere le più recenti esperienze in tema di sofferenze bancarie in assenza di strumenti collaudati per offrire elementi di riflessione al legislatore impegnato in una materia dai poliedrici risvolti e impatti.

Programma
Ore 10.30 - Apertura Lavori
Saluti introduttivi
On. Giovanni Paglia (SI-SEL) – D.L. 3 maggio 2016/59 
Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali

Modera
Alfonso Scarano, Presidente AssoTAG


Intervengono

Antonella Simone
: Analista finanziaria e consulente per la gestione del rischio di credito – L’economia degli NPL vista dai diversi ruoli contraenti

Salvatore Cozzolino: Analista finanziario, Socio AIAF – Una fotografia quantitativa del fenomeno NPL in Italia

Andrea Giovanelli: Partner Deloitte - Il giovane mercato italiano degli NPL: entusiasmo, attese e incertezze del futuro

Emilio Girino: Avvocato in Milano, Partner, Studio Ghidini, Girino & Associati - Docente CUOA Finance - NPL: si fa presto a dire cessione: peso dei limiti normativi nella valorizzazione e nell’esecuzione delle cessioni di crediti deteriorati

Donato Pinto: Managing Director Link Financial – Attori e dinamiche negli investimenti in NPL

Luca Polverino: Avvocato in Napoli – La due diligence: aspetti problematici e opportunità

Lando Sileoni: Segretario Generale FABI – Il punto di vista dell’organizzazione bancaria

Ore 13.00 – Conclusioni

PARTECIPAZIONE SU INVITO

NOTA: E’ d'obbligo per gli uomini indossare giacca e cravatta

L'accesso alla sala è consentito solo previa registrazione entro il 17 ottobre.
il programma può subire aggiornamenti
Per confermare la partecipazione è necessaria l’iscrizione al seguente link: https://goo.gl/Jqu2IU

Per informazioni:
e-mail: info@assotag.org


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GRUPPO CAFFE’: Siamo circa 600 ex-allievi ed estimatori dell’opera e dell’esempio del prof. Federico Caffè. Ci teniamo in contatto attraverso un blog aperto su Linkedin, raggiungibile all’indirizzo: www.goo.gl/f3Y5qA

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lunedì 3 ottobre 2016

Wayback Machine: come rianimare i siti offline

Nelle ricostruzioni tecniche dei forensic accountant accade sempre più spesso di dover risalire alle vecchie versioni dei siti internet o di dover recuperare dati e/o immagini di pagine web ormai non più online.

Questi recuperi storiografici sono possibili grazie a diversi applicativi disponibili in rete. 
Il più famoso è l'interfaccia Wayback Machine, resa disponibile dall'Internet Archive, un'associazione no profit fondata nel 1996 con lo scopo di consentire un "accesso universale alla conoscenza".


Il progetto principale di questa organizzazione è l'archiviazione di una serie di "fotografie istantanee" dei siti web, catalogate per data di acquisizione.

A costo zero per gli utenti, i 200 dipendenti dell'Internet Archive, con un budget annuo di circa 10 milioni di dollari, si adoperano ogni giorno per salvare e archiviare milioni di immagini, contenuti, file di testo e grafica di migliaia di siti internet ubicati nei server di tutto il mondo.

Ad oggi l'archivio conta circa 510 miliardi di pagine web accessibili con una semplice ricerca.

I siti più famosi sono "fotografati" dall'Internet Archive, con un intervallo medio di circa 100 giorni, mentre per tutti gli altri i parametri utilizzati per definire la frequenza di salvataggio sono le statistiche di accesso.

Ai fini investigativi, tuttavia, anche salvataggi con frequenze di una o due volte l'anno, consentono, ad esempio, di accertare eventuali cancellazioni e/o modifiche di dati economico-finanziari o contabili, informazioni e dettagli su particolari operazioni o immagini di andamenti storici o di mercato, al fine di nascondere eventuali comportamenti irregolari.

Lo stesso blog Fraud Auditing & Forensic Accounting è stato mappato dalla Wayback Machine addirittura per 10 volte, la prima delle quali il 27 maggio 2012, circa 6 mesi dopo la sua nascita.




mercoledì 21 settembre 2016

Tutti invitati al primo seminario di YOPAdvisors






Una nuova realtà nello scenario professionale milanese e italiano, molto vicina come spirito alla vision del blog, costituita da commercialisti esperti nelle varie discipline economico-giuridiche, ci informa del suo primo evento pubblico dal titolo

Nuovi scenari di consulenza alle imprese 
per la gestione del cambiamento


mercoledì 28 Settembre 2016 
dalle ore 10,30 alle ore 13,00
MiCo – Milano Congressi Milano Congressi
Ala Nord, Gate 15
Via Gattamelata, 5
c/o Fastern Fair Italy
Sala Turchese


L'attuale scenario economico, in continuo movimento, obbliga le realtà imprenditoriali a ricercare nuovi mercati e nuovi prodotti per garantire la continuità aziendale. 
Questo cambiamento non può prescindere da una riorganizzazione o adeguamento della propria struttura e dalla conoscenza di strumenti idonei e vincenti per competere su nuovi mercati avendo al proprio fianco manager o consulenti moderni, capaci di leggere l'azienda con una visione più dinamica rispetto all'approccio tradizionale troppo settoriale o superficiale.

A questo proposito, durante la Fastner Fair Italy, i partner di YOPAdvisors

Claudio Balestrucci
Francesco Petralia

affronteranno i temi relativi a :
  • I passaggi generazionali ed adeguamento dell'assetto imprenditoriale 
  • I passi per aprirsi ai nuovi mercati
  • Nuovi prodotti, credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo

YOPAdvisors è lieta di invitare tutti gli interessati al convegno.

Per partecipare al seminario è necessario registrarsi cliccando QUI.




domenica 18 settembre 2016

Se la malattia è falsa, è valido il licenziamento

Accade anche questo: valido il licenziamento per una finta lombosciatalgia.

Solitamente il blog si occupa di complicati schemi di frode ai danni di aziende e contribuenti. Tuttavia sono i fenomeni più diffusi e per lo più di ridotto impatto economico, ad essere maggiormente percepiti come i più disonesti e immorali.

Lo sono certamente i numerosissimi casi di "simulazione fraudolenta dello stato di malattia".


Sarebbe inutile descrivere a cosa ci si riferisce, tuttavia, per la precisione che ci contraddistingue, con questa espressione si vuole far riferimento a quel dipendente che presenta al datore di lavoro un certificato medico che attesta uno stato di malattia fasullo, utile solo alla richiesta di giorni di assenza giustificata per la convalescenza.

La Corte di Cassazione con Sentenza n. 17113 del 16 agosto 2016 è entrata nel merito di cosa può fare e cosa non può fare un dipendente afflitto da "lombalgia" e, soprattutto, come è possibile per l'azienda verificare l'effettivo stato di malattia.

In buona sostanza se il datore di lavoro si sente preso in giro dal dipendente che simula una malattia, può, secondo la Corte Suprema di Cassazione, rivolgersi ad uno "007" specializzato nelle investigazioni "corporate".

Nel caso di specie, il professionista incaricato dall'azienda di controllare il dipendente (infedele) nel periodo della malattia, aveva il compito di verificare se davvero la lombosciatalgia (ma vale per ogni altra malattia debilitante certificata dal medico di base), avesse o meno procurato un effettivo impedimento a lavorare.

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, l'investigatore non ha avuto dubbi: il “sorvegliato speciale” aveva fatto una serie di azioni e movimenti del tutto incompatibili con la patologia lamentata. 

Per i Giudici di Cassazione è dunque legittimo il licenziamento per giusta causa in presenza di "simulazione fraudolenta dello stato di malattia" accertata e documentata grazie all'impiego di un'agenzia investigativa. 




lunedì 5 settembre 2016

Registrazioni occulte di conversazioni: ci sono limiti di utilizzo?

Ormai tutti gli apparati digitali che ci circondano e che utilizziamo quotidianamente hanno una funzione che permette la registrazione di suoni o conversazioni.
E' piuttosto semplice, inoltre, scaricare dalla rete applicazioni che "correggono" i suoni con il fine di migliorarne l'ascolto e la comprensione, soprattutto nel caso riguardino conversazioni tra due o più interlocutori.

Come è altrettanto semplice occultare questi strumenti di registrazione sempre più raffinati, piccoli e potenti.

Ma registrare in modo occulto una conversazione è da considerarsi "intercettazione abusiva"? Oppure la registrazione è lecita e utilizzabile in sede giudiziale? Ed entro quali limiti?

Domande legittime, sempre più spesso formulate soprattutto in sede penale.

La Seconda Sez. Penale della Corte Suprema di Cassazione, con la Sentenza n. 24288, depositata il 10 giugno 2016, ha chiarito che la registrazione di una conversazione da parte di una persona che vi partecipa attivamente o autorizzata ad assistervi costituisce forma di documentazione fonografica (art. 234 c.p.p., comma 1) non sottoposta alle limitazioni ed alle formalità proprie dell’intercettazione in senso tecnico quindi può essere acquisita legittimamente al processo, senza previa autorizzazione del GIP ai sensi dell'art. 267 c.p.p..

La decisione è giunta in seguito al ricorso di una donna, condannata per concorso in estorsione, secondo la quale "la sentenza impugnata incorreva in violazione di legge in relazione all'articolo 271 codice di procedura penale in riferimento all'utilizzo della registrazione fonografica di un colloquio svoltosi tra presenti ad opera della parte offesa su sollecitazione dei carabinieri che, in quel contesto procedettero all'arresto della donna. Lamenta la mancanza di provvedimento autoritativo e sostiene che la dedotta inutilizzabilità coinvolge i risultati captativi che riscontrerebbero le dichiarazioni della persona offesa".


Per la Suprema Corte il suddetto motivo di ricorso è infondato in quanto tale registrazione, il cui contenuto è legittimamente appreso soltanto da chi vi partecipa o vi assiste, non lede il diritto alla riservatezza e segretezza della comunicazione.

"La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che le registrazioni di conversazioni tra presenti, compiute di propria iniziativa da uno degli interlocutori, non necessitano dell'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 267 c.p.p., in quanto non rientrano nel concetto di intercettazione in senso tecnico, ma si risolvono in una particolare forma di documentazione, che non è sottoposta alle limitazioni ed alle formalità proprie delle intercettazioni. Al riguardo le Sezioni Unite hanno evidenziato che, in caso di registrazione di un colloquio ad opera di una delle persone che vi partecipi attivamente o che sia comunque ammessa ad assistervi, difettano la compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso soltanto da chi palesemente vi partecipa o vi assiste, e la "terzietà" del captante. L'acquisizione al processo della registrazione dei colloquio può legittimamente avvenire attraverso il meccanismo di cui all'art. 234 c.p.p., comma 1, che qualifica documento tutto ciò che rappresenta fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo; il nastro contenente la registrazione non è altro che la documentazione fonografica dei colloquio, la quale può integrare quella prova che diversamente potrebbe non essere raggiunta e può rappresentare (si pensi alla vittima di un'estorsione) una forma di autotutela e garanzia per la propria difesa, con l'effetto che una simile pratica finisce col ricevere una legittimazione costituzionale" (Cass. Sez. Un. 28-5-2003 n. 36747)".

Con tutta evidenza, differente è il caso di registrazione di conversazione eseguita da un privato, su indicazione della polizia giudiziaria ed avvalendosi di strumenti da questa predisposti, la quale rientra nella fattispecie di intercettazione ambientale e, come tale, dovrà essere trattata.

La Sentenza della Corte in questo caso stabilisce che "Diversa è l'ipotesi di registrazione eseguita da un privato, su indicazione della polizia giudiziaria ed avvalendosi dì strumenti da questa predisposti. Dette registrazioni secondo la giurisprudenza di questa Corte (N. 23742 del 2010 Rv. 247384, N. 42939 dei 2012 Rv. 253819 N. 7035 del 2014 Rv. 258551), alla quale il collegio aderisce, essendo effettuate col pieno consenso di uno dei partecipi alla conversazione, implicano un minor grado di intrusione nella sfera privata; sicché, ai fini della tutela dell'art. 15 Cost., è sufficiente un livello di garanzia minore, rappresentato da un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, che può essere costituito anche da un decreto del pubblico ministero. Tale provvedimento, infatti, rappresenta il "livello minimo di garanzie" richiamato in varie pronunce della Corte Costituzionale (sentenze n. 81 del 1993 e n. 281 del 1998) e al quale la giurisprudenza di legittimità ha fatto riferimento, in mancanza di una specifica normativa, sia in materia di acquisizione dei tabulati contenenti i dati identificativi delle comunicazioni telefoniche (Sez. Un. 23-2-2000 n. 6), sia in tema di videoriprese eseguite in luoghi non riconducibili al concetto di domicilio, ma meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 2 Cost., per la riservatezza delle attività che vi si compiono (Cass. Sez. Un. 28-3-2006 n. 26795). Nel caso di specie,come indicato nella sentenza impugnata e non disatteso in fatto dal ricorrente che si limita a ventilare la verosimiglianza di un accordo con le forze dell'ordine, la registrazione è stata effettuata dal P., su sua iniziativa e senza l'ausilio di strumentazione fornita dalla polizia giudiziaria, correttamente pertanto l'acquisizione al processo della registrazione del colloquio è avvenuta attraverso il meccanismo di cui all'art. 234 c.p.p., comma 1".



lunedì 29 agosto 2016

Frodi sanitarie: negli USA il "sistema immunitario" più efficacie

E' stato pubblicato di recente un articolo sulle frodi nell'ambito sanitario che evidenzia come i programmi di prevenzione e individuazione degli schemi fraudolenti tipici di questo settore, abbiano un impatto rilevante sulla riduzione della spesa sanitaria pubblica e privata.

In generale i casi di frode maggiormente percepiti dai pazienti/utenti, sono le false fatturazioni delle prestazioni professionali fornite dai medici. E' fenomeno noto il vedersi ridurre in fattura l'importo della prestazione medica rispetto all'effettiva somma versata dall'utente, per non citare i casi frequentissimi di richiesta dell'intero pagamento in nero (cioè senza l'emissione di fattura).
Il fine, sarebbe inutile sottolinearlo, è quello di sottrarre base imponibile al fisco.

Qualche mese fa il Department of Health and Human Services statunitense, in collaborazione con il Department of Justice, in seguito ad un'operazione coordinata, ha identificato 301 medici coinvolti in fenomeni di false fatturazioni, per un totale di $ 900 milioni.


Altri schemi fraudolenti molto frequenti da osservare nella sanità pubblica e privata riguardano gli approvvigionamenti e gli appalti. In questo caso le fattispecie illecite sono molteplici, anche se l'obiettivo finale rimane l'arricchimento di soggetti interni alle strutture sanitarie con il coinvolgimento di terzi appaltatori/fornitori compiacenti.
Il drenaggio di denaro avviene attraverso l'incremento arbitrario dei prezzi delle forniture o l'ampiamento ingiustificato delle opere oggetto di appalto ovvero con l'approvvigionamento di beni o servizi non necessari.

Molte strutture sanitarie stanno munendosi di procedure anti-frode in grado di fronteggiare questi fenomeni illeciti dilaganti, ottenendo fin da subito grandi benefici economici e organizzativi.
Un metodo molto efficacie è quello di introdurre modelli di prevenzione basati sui casi di frode pregressi.
Infatti, una volta accaduto il caso di frode, è bene approfondire lo schema seguito dal frodatore, le motivazioni che lo hanno spinto a frodare e le ragioni per le quali i meccanismi di prevenzione in vigore non sono stati in grado di individuare tale comportamento.
Queste analisi sono utili a rendere maggiormente efficacie il "sistema immunitario anti-frode" - ogni altra migliore definizione, in questo caso, non sarebbe ugualmente efficacie - contro altri illeciti di analoga tipologia e modalità di sviluppo.

Infine, sempre di recente e ancora negli Stati Uniti, sono stati individuati moltissimi casi di prescrizioni di farmaci e di apparati di deambulazione inutili o addirittura dannosi per i pazienti, al solo scopo di far guadagnare una tale farmacia o azienda produttrice rispetto ad altre concorrenti. Anche in questo caso il medico incassava una percentuale di tali guadagni prodotti illecitamente.

Il danno al sistema sanitario è evidente, visto che una parte del costo di tali dispositivi è a carico della collettività, così come i benefici fiscali ottenuti a fronte delle somme versate per l'acquisto dei farmaci.

Se si leggono i resoconti sugli enormi successi raggiunti in seguito alla lolla alle frodi sanitarie negli Stati Uniti e sulle somme elevatissime recuperate, si comprende come sia fondamentale iniziare a sviluppare anche in Italia un sistema anti-frode specifico per la sanità pubblica e privata.
Ne gioverebbero certamente le casse statali, ma anche i pazienti che avrebbero accesso a strutture più organizzate e a cure più economiche ma ugualmente efficaci.



martedì 2 agosto 2016

Posizione aperta: Forensic accountant (Staff e Senior)

2 settembre 2016


Posizione aperta:

Forensic accountant (Staff e Senior)


Una primaria azienda italiana leader nei servizi investigativi rivolti alle imprese, studi legali e pubblica amministrazione, ricerca candidati con 2/5 anni di esperienza da inserire nel dipartimento di Forensic Accounting.




I professionisti del team Forensic Accounting supportano la clientela principalmente nei seguenti settori:
  • Corporate Fraud Investigation: indagini contabili/finanziarie su potenziali frodi e/o malversazioni; 
  • Litigation Support: analisi economico-finanziarie e consulenze tecniche nell'ambito di contenziosi legali e arbitrati; 
  • Fraud Risk Prevention: servizi di consulenza per l'implementazione di policy, procedure, protocolli operativi e reporting;
  • Monitoring: monitoraggio delle transazioni aziendali finalizzato ad intercettare anomalie e irregolarità;
  • Servizi di Licensing Management: selezione, ottimizzazione e gestione del portafoglio licenziatari;
  • Servizi di Fraud Investigation a favore di curatele fallimentari, commissari, liquidatori, amministratori indipendenti, Tribunali e Procure della Repubblica;
  • Calcolo dei danni prodotti da concorrenza sleale e dipendenti infedeli.

Requisiti richiesti
  • 2/5 anni di esperienza nella revisione contabile o all'interno dei dipartimenti di "Forensic accounting" (la provenienza dalle "big4" rappresenta un titolo preferenziale); 
  • laurea in Economia, Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative; 
  • forte motivazione per l’attività consulenziale; 
  • ottime capacità relazionali, spirito d’iniziativa, orientamento alla soddisfazione del cliente, autonomia operativa, capacità di problem solving, flessibilità; 
  • ottima conoscenza della lingua inglese; 
  • disponibilità alle trasferte sul territorio nazionale. 
Data la multidisciplinarietà dei servizi offerti si ricercano candidati con robuste competenze in ambito di accounting e/o revisione contabile, corporate compliance, analisi dei sistemi di vigilanza e controllo aziendali e diritto societario, con disponibilità ad apprendere nozioni di procedura civile e penale e di computer & digital forensic.

Sede: Milano

Per candidarsi e/o avere maggiori informazioni, inviare una lettera di presentazione e il cv al seguente indirizzo mail: info.fraud.auditing@gmail.com, indicando come oggetto "CV Forensic 2016".


lunedì 18 luglio 2016

Le Società Benefit: la risposta legislativa all’esigenza del mercato di fare business sostenibile e garantito contro le frodi?

di Susanna Pedretti (Avvocato)



Da più di sei mesi – precisamente dall'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016 – la legislazione italiana contempla una nuova figura societaria, alla cui base vi è un’idea potente, e secondo voci autorevoli (tra cui il Premio Nobel per l’economia 2013 Robert J. Shiller) anche estremamente profittevole: quella di coniugare la prospettiva lucrativa propria di qualsiasi azienda commerciale con uno o più obiettivi di “beneficio comune”, da intendersi, come ci dice la Legge, come il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, sulle persone, sulla comunità, su territorio e ambiente, su beni e attività culturali e sociali, su enti e associazioni e su altri portatori d’interessi, quali – ancora più alla lontana – i soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività della società quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile.

Le Società Benefit (“SB”) – così si chiamano – sono ancora un panorama poco conosciuto in Italia, che è infatti il primo paese dell’UE ad aver accolto e codificato questa innovativa figura, sulla scorta dell’esperienza economica e giuridica diffusasi a partire dalla seconda metà dello scorso decennio in USA.

Parallelamente, val la pena di fare qualche considerazione sull'ormai significativo numero di operatori economici che hanno integrato i propri obbiettivi con i cosiddetti elementi “ESG” (ambientali, sociali e di governance), o anche – saltando di palo in frasca ma non troppo- sull'impegno economico richiesto alle aziende per assicurarsi – chiamiamola così – la “compliance”.

                 

Si potrebbe osservare come i tentativi di combinare la redditività con l’attenzione all'ambiente, al sociale, e al “beneficio comune” siano antichi quanto antico è il concetto di business, ancorché – è ben vero – siano stati talvolta osservati con l’occhio scettico dedicato a tutto ciò che è “ibrido”, o di chi si domanda se le “non financial information” tra cui quelle “di sostenibilità” siano davvero utili, siano “di marketing”, o addirittura fraudolente: la frode di chi si pone sul mercato come “green”, ma non lo è affatto, ha trovato infatti ormai una propria definizione nella letteratura economica (“green washing”, appunto).

Da qualunque prospettiva la si veda, è innegabile comunque come la spinta evolutiva del mercato sia nella direzione della trasparenza, della sostenibilità nel tempo, dell’attenzione agli aspetti etici del business: siano essi veri o solo pretesi per esigenze di “immagine”, il business deve oggi essere dotato di un bell'aspetto per poter essere appetibile tanto per gli investitori quanto anche per i consumatori, e in particolare i giovani.

Insomma, profittabilità o meno, nel breve o nel lungo o nel lunghissimo periodo, fatto sta che le Società Benefit si pongono sul mercato con la garanzia dell’impegno dell’azienda di perseguire e documentare in modo articolato la propria attenzione verso tutti gli stakeholders.

E’ questa la principale ragione per la quale possiamo immaginare come l’adozione della forma di Società Benefit – allo stato sprovvista di alcun beneficio fiscale, sgravio o agevolazione – rappresenti una buona garanzia “anti-frode”.

E’ nel DNA stesso delle Società Benefit il perseguimento di due finalità che sono poste sullo stesso piano: da una parte vi è lo svolgimento di una attività economica, volta a generare un utile per gli shareholders (e quindi la valutazione delle performance economico-finanziarie), e dell’altra il perseguimento di una o più finalità di beneficio comune, indicate nello statuto sociale, bilanciando l’interesse dei soci con quelli degli altri stakeholder.

E’ stata confermata più volte anche su questo blog l’importanza dell’ambiente di lavoro nella determinazione del livello del rischio operativo di frode: si è detto infatti che un ambiente di lavoro positivo, sereno e corretto in cui il lavoratore non si senta abusato, sfruttato o semplicemente ignorato, è già una buona garanzia di successo nella lotta delle frodi aziendali interne.

Un ambiente lavorativo improntato sull'etica è già in sé un metodo di prevenzione poiché va a incidere sui processi di razionalizzazione del potenziale frodatore.

Sul punto, le Società Benefit si assumono l’impegno – tra gli altri – di valutare l’impatto sui lavoratori, e – più nello specifico – valutando le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro.

Ma le Società Benefit dovrebbero spingersi anche più lontano: integrando nei propri processi decisionali e strategici la valutazione dell’impatto sugli altri portatori d'interesse, attraverso un’analisi delle relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità, ne conseguirebbe anche una buona mitigazione del rischio operativo di outsourcing, nell’eventualità che le società conducano in modo etico il proprio business “diretto”, non interessandosi a sufficienza di quelle attività d’impresa affidate alle terze parti.

Da ultimo, si evidenzia come la diffusione delle Società Benefit, in presenza di efficaci standard di valutazione esterni, dovrebbe aiutare a combattere il citato fenomeno del green washing: non a caso la Legge Italiana assoggetta il comportamento delle Società Benefit che non perseguono realmente le finalità statutarie di beneficio comune alle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, affidando pieni poteri all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Non resta che stare a vedere se, ora che è stato predisposto il tessuto normativo, l’idea di un mercato basato su pratiche sostenibili e socialmente responsabili riuscirà concretamente ad affermarsi; ragionevolmente possiamo sin d’ora aspettarci che qualificarsi come Società Benefit non possa ridursi a una mera strategia di marketing, o a uno slogan d’impatto, visto l’impegno richiesto a dette società e all'assenza di incentivi fiscali.



Le Società Benefit: la risposta legislativa all’esigenza del mercato di fare business sostenibile e garantito contro le frodi?

di Susanna Pedretti (Avvocato)


Da più di sei mesi – precisamente dall'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016  la legislazione italiana contempla una nuova figura societaria, alla cui base vi è un’idea potente, e secondo voci autorevoli (tra cui il Premio Nobel per l’economia 2013 Robert J. Shiller) anche estremamente profittevole: quella di coniugare la prospettiva lucrativa propria di qualsiasi azienda commerciale con uno o più obiettivi di “beneficio comune”, da intendersi, come ci dice la Legge, come il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, sulle persone, sulla comunità, su territorio e ambiente, su beni e attività culturali e sociali, su enti e associazioni e su altri portatori d’interessi, quali – ancora più alla lontana  i soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività della società quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile.

LSocietà Benefit (“SB”) – così si chiamano  sono ancora un panorama poco conosciuto in Italia, che è infatti il primo paese dell’UE ad aver accolto e codificato questa innovativa figura, sulla scorta dell’esperienza economica e giuridica diffusasi a partire dalla seconda metà dello scorso decennio in USA.
Parallelamente, val la pena di fare qualche considerazione sull'ormai significativo numero di operatori economici che hanno integrato i propri obbiettivi con i cosiddetti elementi “ESG” (ambientali, sociali e di governance), o anche – saltando di palo in frasca ma non troppo- sull'impegno economico richiesto alle aziende per assicurarsi – chiamiamola così  la “compliance”.


Si potrebbe osservare come i tentativi di combinare la redditività con l’attenzione all'ambiente, al sociale, e al “beneficio comune” siano antichi quanto antico è il concetto di business, ancorché – è ben vero – siano stati talvolta osservati con l’occhio scettico dedicato a tutto ciò che è “ibrido”, o di chi si domanda se le “non financial information” tra cui quelle “di sostenibilità” siano davvero utili, siano “di marketing”, o addirittura fraudolente: la frode di chi si pone sul mercato come “green”, ma non lo è affatto, ha trovato infatti ormai una propria definizione nella letteratura economica (“green washing”, appunto).

Da qualunque prospettiva la si veda, è innegabile comunque come la spinta evolutiva del mercato sia nella direzione della trasparenza, della sostenibilità nel tempo, dell’attenzione agli aspetti etici del business: siano essi veri o solo pretesi per esigenze di “immagine”, il business deve oggi essere dotato di un bell'aspetto per poter essere appetibile tanto per gli investitori quanto anche per i consumatori, e in particolare i giovani.

Insomma, profittabilità o meno, nel breve o nel lungo o nel lunghissimo periodo, fatto sta che le Società Benefit si pongono sul mercato con la garanzia dell’impegno dell’azienda di perseguire e documentare in modo articolato la propria attenzione verso tutti gli stakeholders.
E’ questa la principale ragione per la quale possiamo immaginare come l’adozione della forma di Società Benefit – allo stato sprovvista di alcun beneficio fiscale, sgravio o agevolazione  rappresenti una buona garanzia “anti-frode”.

E’ nel DNA stesso delle Società Benefit il perseguimento di due finalità che sono poste sullo stesso piano: da una parte vi è lo svolgimento di una attività economica, volta a generare un utile per gli shareholders (e quindi la valutazione delle performance economico-finanziarie), e dell’altra il perseguimento di una o più finalità di beneficio comune, indicate nello statuto sociale, bilanciando l’interesse dei soci con quelli degli altri stakeholder.

E’ stata confermata più volte anche su questo blog l’importanza dell’ambiente di lavoro nella determinazione del livello del rischio operativo di frode: si è detto infatti che un ambiente di lavoro positivo, sereno e corretto in cui il lavoratore non si senta abusato, sfruttato o semplicemente ignorato, è già una buona garanzia di successo nella lotta delle frodi aziendali interne.
Un ambiente lavorativo improntato sull'etica è già in sé un metodo di prevenzione poiché va a incidere sui processi di razionalizzazione del potenziale frodatore.

Sul punto, le Società Benefit si assumono l’impegno – tra gli altri  di valutare l’impatto sui lavoratori, e – più nello specifico  valutando le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro.

Ma le Società Benefit dovrebbero spingersi anche più lontano: integrando nei propri processi decisionali e strategici la valutazione dell’impatto sugli altri portatori d'interesse, attraverso un’analisi delle relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità, ne conseguirebbe anche una buona mitigazione del rischio operativo di outsourcing, nell’eventualità che le società conducano in modo etico il proprio business “diretto”, non interessandosi a sufficienza di quelle attività d’impresa affidate alle terze parti.

Da ultimo, si evidenzia come la diffusione delle Società Benefit, in presenza di efficaci standard di valutazione esterni, dovrebbe aiutare a combattere il citato fenomeno del green washing: non a caso la Legge Italiana assoggetta il comportamento delle Società Benefit che non perseguono realmente le finalità statutarie di beneficio comune alle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, affidando pieni poteri all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Non resta che stare a vedere se, ora che è stato predisposto il tessuto normativo, l’idea di un mercato basato su pratiche sostenibili e socialmente responsabili riuscirà concretamente ad affermarsi; ragionevolmente possiamo sin d’ora aspettarci che qualificarsi come Società Benefit non possa ridursi a una mera strategia di marketing, o a uno slogan d’impatto, visto l’impegno richiesto a dette società e all'assenza di incentivi fiscali.