L'elenco, non esaustivo, indica le seguenti misure:
- i dati personali devono esse "pseudonomizzati" e cifrati;
- la struttura tecnico-organizzativa dei sistemi e dei servizi di trattamento deve garantire il permanente mantenimento della riservatezza, dell’integrità, della disponibilità e della resilienza dei dati ivi gestiti;
- in caso di incidente fisico e/o tecnico, l'organizzazione aziendale deve garantire il ripristino tempestivo della disponibilità dei dati e del relativo accesso;
- introduzione di procedure operative in grado di testare, monitorare e valutare l'efficacia delle misure tecnico-organizzative sopra elencate.
Il sistema organizzativo indicato dal GDPR implica, quindi, la pianificazione di vere e proprie attività di risk assessment del tutto analoghe, come approccio teorico-pratico, alle procedure previste in tema di controlli interni, modelli organizzativi ex d.lgs. 231/01 e fraud risk management.
La domanda sorge spontanea. Assisteremo anche in materia di privacy alla diffusione di specifici servizi di consulenza, come successo con l'introduzione del "modello 231" e l'utilizzo dei metodi "risk based approch"?
E' molto probabile di sì!
A tal proposito si osservi come il GDPR definisce i gradienti del "data breach" (violazioni dei diritti personali) a seconda della gravità, della tipologia, del numero e dell'estensione delle varie violazioni, indicando i connessi obblighi di notifica e di segnalazione e i rimedi da adottare.
E' un approccio legislativo già visto e già abbondantemente applicato in altri ambiti in azienda; basti pensare alle "scale di rischio", classificate ricorrendo ai colori del semaforo.
E' un approccio legislativo già visto e già abbondantemente applicato in altri ambiti in azienda; basti pensare alle "scale di rischio", classificate ricorrendo ai colori del semaforo.
E' piuttosto chiaro, infine, come le procedure di "digital forensics" possano contribuire efficacemente alle indagini informatiche finalizzate ad individuare i responsabili di possibili violazioni dei dati personali.
Anche in questo caso la tecnica esiste già, bisogna solo estenderne l'applicazione alla tutela dei dati personali.