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lunedì 24 settembre 2018

I sistemi di prevenzione della corruzione ISO 37001:2016 nella PA


evento on-line

I sistemi di prevenzione della corruzione 
ISO 37001:2016 
nella pubblica amministrazione

martedì 9 ottobre 2018
11:00  -  13:00



La Rete dei Comuni organizza un "webinar" nell'ambito del progetto DigiPro, finanziato con fondi del Pon-Governance 2014-2020. 

Nel corso dell’incontro verranno approfondite le sinergie del sistema di gestione ISO 37001 con i Piani Anticorruzione.

ISO ha recentemente pubblicato uno specifico standard in materia di prevenzione della corruzione. Si tratta della norma UNI ISO 37001 pensata per aiutare le organizzazioni pubbliche e private di qualsiasi dimensione a prevenire il compimento di atti corruttivi, specifica le misure e i controlli che un’organizzazione è chiamata ad adottare per prevenire la corruzione.
Tale norma potrà essere utilizzata dagli Enti Pubblici come asset su cui puntare in vista de prossimo aggiornamento dei Piani Triennali di Prevenzione della corruzione.

Docente: Ermelindo Lungaro (esperto di legalità di Anci Lombardia).

Per iscriversi all'evento cliccare QUI




lunedì 10 settembre 2018

Seminario di CT, periti e magistrati in materia di reati societari e fallimentari




Seminario
di consulenti tecnici, periti e magistrati 
in materia di reati societari 
e fallimentari


Metodi di analisi e attività del consulente tecnico 
nelle indagini e nei processi per reati dibancarotta 

SAN SERVOLO
Venezia 28-30 settembre 2018



Programma

VENERDÌ 28 SETTEMBRE 1° SESSIONE
- h 14,30 – 18,30 - 
Inquadramento del contesto e primo esame dei bilanci 

SABATO 29 SETTEMBRE 2° SESSIONE 
- h 9,00 – 18,00 - 
Acquisizioni documentali e approfondimenti analitici con riferimento alle principali tipologie di condotte delittuose 

DOMENICA 30 SETTEMBRE 3° SESSIONE 
- h 9,00 – 13,00 - 
Il Consulente Tecnico del PM nel dibattimento. Illustrazione e discussione di casi concreti dalla fase delle indagini al processo.


L’incontro si svolgerà in forma seminariale articolato in sessioni introdotte e coordinate da magistrati e professionisti esperti nel settore del diritto penale dell’economia e sarà limitato a 80 partecipanti

Per ulteriori informazioni ed iscrizione: www.cespec.eu, sezione EVENTI 

Coordinamento scientifico: 
Donata Costa, Procura della Repubblica di Milano, 
Roberto Fontana, Procura della Repubblica di Milano, 
Walter Mapelli, Procura della Repubblica di Bergamo, 
Giorgio Orano, Procura della Repubblica di Roma,
Fabio Regolo, Procura di Catania.



giovedì 6 settembre 2018

Whistleblowing: i dipendenti non possono improvvisarsi investigatori privati

di Grace Betti*



La Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza n. 35792/2018 ha analizzato per la prima volta la disciplina prevista dall’art. 54 bis del D. Lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 1 co. 51 D. Lgs. 190/2012 nel testo aggiornato dall’art. 1 della l. 179/2017, tutelante il soggetto che, legato da un rapporto pubblicistico con l’amministrazione, rappresenti fatti antigiuridici appresi nell’esercizio del pubblico ufficio o servizio.

Nel caso concreto, il dipendente pubblico avrebbe illecitamente effettuato l’accesso al sistema informatico utilizzando le credenziali di un altro dipendente e quindi avrebbe creato (ed immediatamente eliminato), un falso documento di fine rapporto a nome di una persona che non aveva mai prestato servizio presso l’amministrazione.
Questo, con il fine ultimo di dimostrare la vulnerabilità del sistema.

Il dipendente pubblico deduceva la sussistenza della causa di giustificazione ai sensi degli artt. 54 e 54 bis del D. Lgs. 165/2001 secondo i quali, sulla base del vincolo di fedeltà che lega il dipendente all’amministrazione, sul ricorrente gravava l’obbligo di segnalazione di condotte illecite di cui fosse venuto a conoscenza nell’esercizio del servizio.

La Corte di Cassazione, riprendendo l’art. 54 bis ha quindi chiarito la duplice ratio di tale norma, ossia:
  • delineare uno status giuslavoristico in favore del soggetto che segnala illeciti; 
  • favorire l’emersione, dall’interno delle organizzazioni pubbliche, di fatti illeciti, promuovendo forme più incisive di contrasto alla corruzione. 
Inoltre, la Corte ha chiarito che tale normativa non fonda alcun obbligo di attiva acquisizione di informazioni, autorizzando improprie attività investigative, in violazione dei limiti posti dalla legge. Sono applicati pertanto i medesimi principi che giustificano la condotta dell’agente provocatore.

Tale condotta, infatti, non si deve inserire con rilevanza causale nell’iter criminis ma deve intervenire in modo indiretto e marginale concretizzandosi prevalentemente in un’attività di osservazione, di controllo e di contenimento delle azioni illecite altrui.


Sulla base delle motivazioni della Corte, ai dipendenti non è richiesto di porre in essere una condotta attiva o di improvvisarsi investigatori compiendo atti illeciti con il fine di ricercare/dimostrare elementi funzionale alla segnalazione di potenziali illeciti, ma esclusivamente di riportare condotte di cui si è venuti a conoscenza nell’esercizio del servizio.

Tuttavia, per il dipendente pubblico è scattata la non punibilità ai sensi dell’art. 131 bis c.p.: esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.


* Grace Betti è Forensic Accountant presso Axerta Investigation Consulting