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lunedì 17 febbraio 2020

Animus nocendi: la concorrenza sleale nel mercato del lavoro

di
Alessio del Negro*


Employees come first” diceva il magnate britannico Richard Branson. Il dipendente prima di tutto. Perché tale figura non si limita ad essere un ingranaggio nell'immensa struttura aziendale, bensì ne costituisce il motore, strumento indispensabile affinché la società in cui lavora possa correre e competere nell'agonistico mondo del business.

Difatti, il mercato del lavoro non si limita ad osservare i principi base della classica legge economica della domanda e dell’offerta, per i quali impera la necessità di trovare risposta ad un primario bisogno occupazionale, ma si estende a tutti gli attori che già sottostanno a tale legge e che sono mossi da aspirazione, ambizione, voglia di cambiamento.

Tuttavia, il passaggio di un dipendente da una società ad un’altra può avere un impatto molto più ampio di quanto si pensi. Se è vero infatti che il lavoratore è un valore aggiunto per l’impresa, è altrettanto vero che anche quest’ultima fornisce strumenti, conoscenze, contatti ed esperienze che non possono essere scisse dal dipendente stesso nel momento di interruzione del rapporto di lavoro, rendendolo una figura difficilmente sostituibile e potenzialmente pericolosa per il business aziendale. Soprattutto se è un’azienda concorrente ad accogliere il lavoratore.

L’ultimo decennio ha registrato un costante aumento di dipendenti trasferitisi da una realtà professionale ad un’altra concorrente ed è un fenomeno che si è diffuso soprattutto tra imprese multinazionali, studi legali e società di consulenza.

Ma qual è il confine tra semplice legge del mercato ed uno storno di dipendenti finalizzato a sottrarre know-how strategico? Cosa è possibile fare nell'eventualità che tale uscita di lavoratori sia guidata da un animus nocendi, ovvero dalla possibile sottrazione di risorse aziendali chiave a scopo di danneggiare una sana concorrenza e quindi rientrante nella fattispecie di reato di concorrenza sleale (ex art. 2598, co. 1 n. 3, c.c.)? 


L’investigazione forense, se utilizzata tempestivamente, può diventare un ottimo strumento di tutela per l’azienda, in quanto garantisce una raccolta di elementi di prova da utilizzare, ad esempio, nell'ambito di una fattispecie di storno di dipendenti (tale da integrare un atto di concorrenza sleale) ai danni di un’organizzazione aziendale o di uno studio legale, attraverso differenti (ma coesistenti) modalità di approccio:
  • indagine informativa sulla società, sullo studio professionale o sulle persone fisiche di cui si sospetta un comportamento irregolare;
  • attività di osservazione dinamica al fine di ottenere informazioni sulle persone fisiche e/o giuridiche potenzialmente coinvolte in tale fattispecie;
  • ove ci fossero le condizioni giuridiche, acquisizione della copia forense dei dati informatici presenti sui dispositivi aziendali (PC, laptop, smartphone) e sulle caselle di posta in uso all'ex dipendente infedele, nonché eventuali server di rete aziendali;
  • attività di indagine dei contenuti e delle risultanze di tale acquisizione, al fine di individuare potenziali fonti di prova (documenti, scambi di email, immagini fotografiche eccetera);
  • attività di analisi degli accessi informatici e delle operazioni svolte sui dispositivi digitali, al fine di comprovare un eventuale utilizzo irregolare degli strumenti aziendali (accessi anomali ai dispositivi informatici, trasferimento di documenti su hardware esterni eccetera). 
Infine, è importante sottolineare che l’attività del forensic accountant, in ipotesi di concorrenza sleale, può fornire un importante contributo nella ricostruzione del fatto e nella determinazione del danno economico subìto dall'azienda, utile ai fini dell’ottenimento di un adeguato risarcimento.

* Fraud auditor & Forensic accountant presso AXERTA S.p.A.




La sfida del controllo sostenibile ed efficace - Il ruolo strategico della Compliance

di
Ermelindo Lungaro
Corrado Papa


L'esigenza di un controllo di 2° e 3° livello snello ed integrato è ormai un'esigenza imprescindibile (tante sono le riflessioni che si stanno sviluppando di recente al riguardo); la leva strategica della sua adeguatezza, efficacia ed economicità non è nella logica di gerarchia - come a volte tradizionalmente si pensa - del controllo (1°, 2° e 3° livello), ma nella consapevolezza del controllo indipendente quale sistema che presidi la definizione di un adeguato assetto strutturale del disegno di Governance e processivo, ne accompagni l’implementazione e ne verifichi in modo profondo l'attuato.

Il disegno strutturale di Governance si sostanzia in Codice Etico (insieme dei valori, dei principi e delle regole di condotta che devono governare ed a cui si devono ispirare i comportamenti di ciascuno in Azienda e di ciascun suo interlocutore nei rapporti con l’Azienda), Organizzazione (attribuzioni di ruoli e responsabilità), regolamentazione generale di natura trasversale e strategica, sistema di sicurezza e salute sul lavoro, sistema di protezione dei dati personali, gestione delle informazioni, assetto dei poteri.

Il disegno processivo poi si sostanzia nella corretta (alias: adeguata) disciplina dei cicli di processo con adeguati presidi di controllo.

Tutto questo impone governo dei rischi trasversali in senso ampio che richiede (semplicemente ma specialisticamente) idonea tutela dei valori etici, della sostenibilità (tecnica ed economica), della sicurezza e salute e della protezione dei dati, nonché – e non da ultimo - tutela giuridica (a garanzia delle obbligazioni di debito e dei diritti di credito verso i terzi). 
Il tutto ovviamente deve essere calato nella singola realtà aziendale e dunque operativamente possibile e auspicabilmente condiviso dal management che lo deve attuare anche con proprio diretto monitoraggio (monitoraggio che sostanzialmente caratterizza il controllo di 1° livello che è proprio della Line e dunque ben distinto dal controllo indipendente che deve essere segregato dalla Line).

Per esemplificazione individuiamo questa fase dell'assetto di Governance e processivo quale fase del "Disegno".


Tale fase, in definitiva, richiede complessiva valutazione indipendente e trasversale dei presidi di controllo ai fini della prevenzione dei rischi.

La valutazione indipendente (dunque obiettiva) e trasversale di tali presidi (controllo cd di 2°livello) richiede a sua volta competenze integrate in una vision strategica e fattuale che inevitabilmente trovano il loro naturale momento di sintesi (coordinamento) in una funzione, area (comunque si voglia definirla) di Compliance, ovvero nel coordinamento di un sistema unitario del Disegno dei controlli che sia espressione delle diverse competenze necessarie per garantire un complessivo presidio indipendente ed unitario delle singole componenti di rischio sopra accennate: questo in sintesi il significato del presidio di Compliance che, ad avviso di chi scrive, la funzione a ciò deputata dovrebbe garantire.

Il processo di Disegno cosi costruito (ovviamente secondo metodologia specialistica che coinvolga anche la condivisione proattiva del management in tutte le sue singole sotto fasi) deve essere adeguato, ma anche attuato.

Affinché il Disegno adeguato sia correttamente attuato (e dunque non si esaurisca in mera raccolta documentale o, peggio ancora, burocrazia), è necessario che il delineato processo di Compliance che presidia il Disegno si cali nella realtà non in modo impositivo e teorico ma partecipativo nel tessuto aziendale attraverso: (i) formazione "sul campo" e dunque (con proattività ed expertise) consulenza specialistica e validazione di compiutezza istruttoria della corretta implementazione del Disegno; (ii) ascolto e monitoraggio continuo del contesto normativo e di settore per aggiornare in continuità il Disegno.

E' questa la seconda fase del macro processo di controllo indipendente (esemplificativamente, Ongoing).

Ebbene queste due macro fasi - Disegno (strutturale di Governance e processivo) e Ongoing - sono gli elementi che devono costruire, mantenere in vita e creare la condivisione culturale del management verso un'implementazione naturale e sistemica coerente.

In assenza non si ha controllo, ma confusione, inefficacia, inadeguatezza, approssimazione e dunque costi inutili e anzi dannosi, in definitiva avremmo solo sovrastrutture di funzioni di controllo e (paradossalmente) farraginosità, inoperatività ovvero assenza di controllo.

Alla fase della definizione del Disegno adeguato ed alla fase Ongoing - che dunque come si è sopra evidenziato richiedono un necessario coordinamento di Compliance - segue processivamente il controllo ex post - proprio della Funzione Internal Audit - che è tanto più efficace quanto più profondo verticalmente nella valutazione dell’implementazione dei singoli presidi di controllo.

Si ritiene, quindi, possa concludersi - nel contesto della sinteticità di questa riflessione - che la leva strategica per l'implementazione di un controllo snello (dunque non dispendioso e non farraginoso e burocratico, ma al tempo stesso competente, efficace ed adeguato) sia quella di un sistema integrato del controllo indipendente che assicuri:
  • un presidio di Compliance in fase ex ante di Disegno ed in fase Ongoing;
  • un presidio di Internal Audit in fase ex post.
Entrambi i presidi devono essere a loro volta indipendenti (senza indipendenza gerarchica e gestionale non può esservi obiettività di giudizio che presuppone anche ambito di analisi trasversale), devono operare in condivisione di metodo e con scambio informativo ed essere capaci di realizzare un sistema anche omogeneo di informativa verso gli Organi Sociali e verso il management.

Entrambi (Compliance e Internal Audit) è necessario che siano parimenti valorizzati e posizionati in una logica organizzativa processiva e dunque orizzontale nel rispetto delle due diverse specificità di cui devono essere necessariamente espressione nel sistema integrato del controllo indipendente così connotato.

Quanto più poi le due fasi (Compliance e Internal Audit) del complessivo processo di controllo riescono ad interagire anche tra loro, tanto maggiori sono i benefici complessivi.

In conclusione, la focalizzazione del tutto resta - a parere di chi scrive - su un elemento imprescindibile: garantire il presidio del Disegno, Ongoing e della valutazione ex post nell'ottica sopra sintetizzata e, dunque, nel contesto di un unico processo di controllo indipendente di Compliance e di verifica Internal Audit ex post.



Ermelindo Lungaro è Founder My Compliance - Docente Master Anticorruzione, Università degli Studi Tor Vergata
Corrado Papa è Responsabile Compliance e Organizzazione, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù