Capita sempre più spesso che il
forensic accountant sia chiamato ad operare all'interno dei team di revisione contabile.
Lo prevede il principio di revisione n. 240, che fornisce anche un elenco indicativo di procedure che il revisore contabile è chiamato ad effettuare in collaborazione con il "forensic accounting specialist".
Infatti il revisore può, a sua insindacabile valutazione, decidere di mitigare il rischio di frode aziendale e conseguentemente il proprio rischio di revisione, chiamando in aiuto un esperto che possa assisterlo nel decifrare determinate operazioni.
Per il revisore il fine ultimo è sempre il medesimo, esprimere un giudizio professionale sul bilancio aziendale, verificando se questo sia esente da errori significativi causati da una falsa informativa economico-finanziaria o da appropriazioni indebite.
L’elenco seguente rappresenta solo un esempio indicativo, vista la vastità delle casistiche e delle circostanze osservabili, delle procedure che un
fraud auditor potrebbe mettere in pratica al fine di verificare i dubbi del revisore dei conti con particolare riferimento alle operazioni effettuate con
parti correlate:
- nel caso in cui altri revisori indipendenti siano incaricati della revisione del bilancio di una o più imprese controllate, divisioni o filiali è necessaria una discussione comune sull'ampiezza delle verifiche da svolgere in risposta ai rischi di errori significativi dovuti a frodi che derivino da operazioni o da rapporti fra tali entità (tecnica del "brainstorming");
- analisi delle autorizzazioni e dell’evoluzione dei prestiti erogati alle parti correlate;
- comprensione delle condizioni in base alle quali sono stati erogati i finanziamento a società collegate, controllate o correlate (tassi applicati, durata, garanzie, eccetera);
- verifica dell’anagrafica fornitori e clienti, al fine di individuare eventuali società correlate aventi sede presso i centri finanziari offshore e analizzare la natura del rapporti in essere;
- compiere apposite verifiche di corporate intelligence con riferimento agli amministratori al fine di individuare parti correlate non dichiarate (o "occulte");
- comprendere se le transazioni con le società controllate o collegate sono avvenute a condizioni di mercato, al fine di individuare eventuali casi di “transfert price”;
- svolgimento di ricerche di informazioni su fonti pubbliche e di visure camerali sulle controparti sospettate di essere correlate non ufficiali.