Secondo i più recenti orientamenti, il consulente tecnico di parte o il perito (che chiameremo nel seguito indistintamente "CT") svolge una funzione di accertamento, di conoscenza e di deduzione in campo tecnico, utile a fornire gli elementi necessari per la formulazione di un giudizio.
Pertanto tra il CT e il soggetto che lo nomina - cioè l'Avvocato difensore (parte privata) o il Pubblico Ministero (parte pubblica) ovvero il Giudice - si instaura un forte legame fiduciario finalizzato a colmare quei gap di conoscenze scientifiche che impedirebbero di esercitare pienamente l'azione penale.
Sostanzialmente il CT deve possedere doti specifiche ed attitudini particolari sintetizzabili nei seguenti tre requisiti:
- PREPARAZIONE TECNICA
- OBIETTIVITÀ
- ATTITUDINE PSICOLOGICA.
Come detto all'inizio, il ricorso al contributo del CT è richiesto sempre più spesso nel caso di operazioni particolarmente complesse da analizzare; ciò impone che al professionista sia richiesta una preparazione non solo in materia contabile, amministrativa e finanziaria ma anche societaria e giuridica con particolare riferimento alle procedure processuali.
Talune operazioni illecite finalizzate ad occultare asset aziendali di notevole valore sono architettate con particolari tecniche di ingegneria societaria molto sofisticate, tanto da implicare un vero e proprio rigore nell'approcciare l'analisi.
In particolare risulta necessario procedere per passi successivi che si sviluppano:
- nell'esame della documentazione (in formato cartaceo e/o elettronico);
- nell'analisi del contesto;
- nella formulazione di deduzioni logiche;
- nella rappresentazione e descrizione dell'operazione irregolare.
L'aspetto psicologico è importante in quanto il CT deve evitare atteggiamenti inquisitori e valutare con estrema attenzione e diligenza documenti ed informazioni sia favorevoli che contrari a ciascuna delle parti senza discriminazione né esclusione alcuna.