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venerdì 20 febbraio 2015

"Corporate washing", un esempio di contabilità elusiva

In molti casi là dove c'è "corporate washing" c'è anche elusione fiscale.


Si immagini una società Alfa che possiede nel proprio patrimonio netto riserve distribuibili già sottoposte a imposizione fiscale, per importo pari a $ 300.

Ora si immagini una seconda società, che chiameremo Beta, il cui elevato reddito imponibile determina una imposizione fiscale pari a $ 500.

Sul finire di un indeterminato esercizio amministrativo Beta acquista l'intero capitale di Alfa per $ 1.000 e subito dopo delibera la distribuzione a se stessa delle riserve facoltative distribuibili pari a $ 300.
Successivamente Beta cede Alfa ad una terza società (Gamma) per un corrispettivo di $ 700.
Pertanto Beta realizza una minusvalenza di $ 300.
La minusvalenza in tal modo inciderà direttamente sulla base imponibile di Beta, riducendola.

In seguito a questa operazione Beta dovrà versare all'erario $ 400, realizzando da un lato un risparmio fiscale pari a $ 100 e dall'altro un introito finanziario pari a $ 300 dovuto all'incasso delle riserve distribuibili di Alfa. I fondi incassati, si noti, assorbiranno interamente la perdita da alienazione.

Naturalmente Beta, per allontanare i sospetti sui propri intendimenti elusivi, illustrerà con dovizia di particolari, nelle proprie comunicazioni sociali, le valide ragioni economico-finanziarie sottostanti all'operazione appena descritta... per buona pace del fisco.



martedì 10 febbraio 2015

eBay, attenzione alle truffe on-line

Il reato è qualificato dall'art. 640 del Codice Penale e si traduce in tutti quei comportamenti atti a trarre in errore la vittima tramite il ricorso ad astuzie, artifizi e raggiri.

Il commercio on-line è ormai bersaglio privilegiato dei cyber-truffatori e il blog Fraud Auditing & Forensic Accounting ha più volte trattato la materia.
Tuttavia non si è mai affrontato il tema delle truffe portate a segno attraverso i siti di aste on-line, tra i quali il più famoso è il sito eBay fondato il 6 settembre 1995 dall'informatico iraniano naturalizzato statunitense, Pierre Morad Omidyar.

Sono molte le tipologie di truffe che si sono osservate nel tempo aventi come obiettivo la piattaforma eBay, ma ce n'è una che ha raggiunto una certa popolarità, almeno nel contesto italiano.

Immaginiamo che un utente eBay abbia pubblicato l'annuncio per la vendita di un'automobile a pedali griffata "Ferrari" mai utilizzata, fissando il prezzo in 2.000 euro, la data di scadenza dell'offerta e un set di foto, tra le quali quelle riportate qui di seguito.




 


La truffa ha inizio con l'invio di un messaggio di posta elettronica da parte di un ipotetico acquirente interessato al prodotto.
Si tratta di un cittadino cinese rimasto positivamente impressionato dalla bellezza dell'automobilina e dell'assoluta qualità dei materiali.
Il prezzo è giudicato dal compratore come "pienamente adeguato" essendo un giocattolo di lusso, perfetto da regalare al proprio figlioletto per il prossimo compleanno.

L'acquirente nella mail specifica che è disposto a pagare l'articolo mediante assegno bancario.
Naturalmente l'acquisto dovrà avvenire in tempi molto rapidi visto che la festa di compleanno sarà organizzata di lì a poco e che il giocattolo dovrà essere spedito nello Jilin, una remota provincia nord-orientale della Repubblica Popolare Cinese.

Non appena il venditore si dimostra interessato, il presunto acquirente lo informa che la consegna del bene dovrà avvenire nelle mani di un proprio amico cinese residente in Italia, il quale si occuperà anche della spedizione in Cina. Ciò faciliterebbe le pratiche doganali e di spedizione attraverso corrieri cinesi. Ovviamente l'unico obiettivo dell'acquirente è di far arrivare a destinazione la macchinina a pedali nei tempi più brevi possibili.

Alla prima titubanza del venditore, l'acquirente dimostrandosi molto interessato al prodotto, offre di aumentare di due o tre volte la somma richiesta, come forma di garanzia. La differenza tra il prezzo del giocattolo e l'importo dell'assegno sarà poi restituito dal venditore al momento della consegna del bene all'intermediario italiano.

Pertanto a fronte di un prezzo di 2.000 euro, il presunto acquirente invia un assegno pari a 6.000 euro.

L'acquirente riceve l'assegno e lo porta in banca per l'incasso e il giorno successivo consegna il prodotto all'amico del compratore, del quale quest'ultimo ha fornito le generalità.
Con l'automobilina il venditore consegna all'intermediario anche una busta contenente una somma pari a 4.000 euro in contanti corrispondete alla differenza tra l'importo dell'assegno e il prezzo del bene (oppure gli consegna la contabile bancaria a dimostrazione dell'avvenuto bonifico a favore di un c/c cinese fornito precedentemente dal compratore).

Tutto potrebbe terminare qui.
Tuttavia la banca impiega parecchi giorni per verificare l'effettiva bontà dell'assegno emesso dal compratore cinese e una settimana dopo informa il venditore che il documento non è regolare.

Accertamenti successivi condotti dall'Autorità Giudiziaria, dimostreranno che le connessioni internet utilizzate dai criminali sono state effettuate grazie a computer in precedenza violati e/o da postazioni presenti all'estero, utilizzando la rete di comunicazione anonima "Tor".
Inoltre, l'identità dell'intermediario che ha preso in consegna il bene non ha trovato alcun riscontro nell'anagrafe italiana e sarà accertato che il c/c cinese, beneficiario del bonifico, è intestato a soggetti che hanno fornito false generalità ed è stato chiuso appena dopo l'accredito della somma di denaro.