"Sussiste il delitto di
false comunicazioni sociali,
con riguardo all'esposizione o
all'ammissione di fatti oggetto
di valutazione, se, in presenza
di criteri di valutazione
con riguardo all'esposizione o
all'ammissione di fatti oggetto
di valutazione, se, in presenza
di criteri di valutazione
normativamente fissati o di
criteri tecnici generalmente accettati,
l'agente da tali criteri si discosti
consapevolmente e senza darne
l'agente da tali criteri si discosti
consapevolmente e senza darne
adeguata informazione giustificativa,
in modo concretamente idoneo a
Indurre in errore i
destinatari delle comunicazioni"
Lo avevamo più volte auspicato con diversi articoli pubblicati negli ultimi mesi ed ora (sembra) che la logica giuridico-contabile abbia prevalso!
Con riferimento al nuovo assetto dei reati di false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622) introdotti con la Legge n. 69/2015, ora si può pienamente affermare che il cosiddetto falso valutativo sarà punibile.
Viene così risolta (si presume) una questione che il blog ha seguito da vicino, avendo sempre sostenuto che orientamenti opposti a quello sancito dalle Sezioni Unite, sarebbero stati del tutto incoerenti con la cultura tecnico-contabile nazionale ed internazionale, soprattutto se si considera che ormai sono sempre meno e poco significative le voci di bilancio non soggette a qualche forma di valutazione e stima (si veda l'ultimo nostro intervento dal titolo "False valutazioni di bilancio, sono reato. Anzi, no!").
Ora attendiamo le motivazioni della Sentenza.