Ormai tutti gli apparati digitali che ci circondano e che utilizziamo quotidianamente hanno una funzione che permette la registrazione di suoni o conversazioni.
E' piuttosto semplice, inoltre, scaricare dalla rete applicazioni che "correggono" i suoni con il fine di migliorarne l'ascolto e la comprensione, soprattutto nel caso riguardino conversazioni tra due o più interlocutori.
Come è altrettanto semplice occultare questi strumenti di registrazione sempre più raffinati, piccoli e potenti.
Ma registrare in modo occulto una conversazione è da considerarsi "intercettazione abusiva"? Oppure la registrazione è lecita e utilizzabile in sede giudiziale? Ed entro quali limiti?
Domande legittime, sempre più spesso formulate soprattutto in sede penale.
La Seconda Sez. Penale della Corte Suprema di Cassazione, con la Sentenza n. 24288, depositata il 10 giugno 2016, ha chiarito che
la registrazione di una conversazione da parte di una persona che vi partecipa attivamente o autorizzata ad assistervi costituisce forma di documentazione fonografica (art. 234 c.p.p., comma 1) non sottoposta alle limitazioni ed alle formalità proprie dell’intercettazione in senso tecnico quindi può essere acquisita legittimamente al processo, senza previa autorizzazione del GIP ai sensi dell'art. 267 c.p.p..
La decisione è giunta in seguito al ricorso di una donna, condannata per concorso in estorsione, secondo la quale "
la sentenza impugnata incorreva in violazione di legge in relazione all'articolo 271 codice di procedura penale in riferimento all'utilizzo della registrazione fonografica di un colloquio svoltosi tra presenti ad opera della parte offesa su sollecitazione dei carabinieri che, in quel contesto procedettero all'arresto della donna. Lamenta la mancanza di provvedimento autoritativo e sostiene che la dedotta inutilizzabilità coinvolge i risultati captativi che riscontrerebbero le dichiarazioni della persona offesa".
Per la Suprema Corte il suddetto motivo di ricorso è infondato in quanto tale registrazione, il cui contenuto è legittimamente appreso soltanto da chi vi partecipa o vi assiste, non lede il diritto alla riservatezza e segretezza della comunicazione.
"La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che le registrazioni di conversazioni tra presenti, compiute di propria iniziativa da uno degli interlocutori, non necessitano dell'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 267 c.p.p., in quanto non rientrano nel concetto di intercettazione in senso tecnico, ma si risolvono in una particolare forma di documentazione, che non è sottoposta alle limitazioni ed alle formalità proprie delle intercettazioni. Al riguardo le Sezioni Unite hanno evidenziato che, in caso di registrazione di un colloquio ad opera di una delle persone che vi partecipi attivamente o che sia comunque ammessa ad assistervi, difettano la compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso soltanto da chi palesemente vi partecipa o vi assiste, e la "terzietà" del captante. L'acquisizione al processo della registrazione dei colloquio può legittimamente avvenire attraverso il meccanismo di cui all'art. 234 c.p.p., comma 1, che qualifica documento tutto ciò che rappresenta fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo; il nastro contenente la registrazione non è altro che la documentazione fonografica dei colloquio, la quale può integrare quella prova che diversamente potrebbe non essere raggiunta e può rappresentare (si pensi alla vittima di un'estorsione) una forma di autotutela e garanzia per la propria difesa, con l'effetto che una simile pratica finisce col ricevere una legittimazione costituzionale" (Cass. Sez. Un. 28-5-2003 n. 36747)".
Con tutta evidenza, differente è il caso di registrazione di conversazione eseguita da un privato, su indicazione della polizia giudiziaria ed avvalendosi di strumenti da questa predisposti, la quale rientra nella fattispecie di intercettazione ambientale e, come tale, dovrà essere trattata.
La Sentenza della Corte in questo caso stabilisce che "Diversa è l'ipotesi di registrazione eseguita da un privato, su indicazione della polizia giudiziaria ed avvalendosi dì strumenti da questa predisposti. Dette registrazioni secondo la giurisprudenza di questa Corte (N. 23742 del 2010 Rv. 247384, N. 42939 dei 2012 Rv. 253819 N. 7035 del 2014 Rv. 258551), alla quale il collegio aderisce, essendo effettuate col pieno consenso di uno dei partecipi alla conversazione, implicano un minor grado di intrusione nella sfera privata; sicché, ai fini della tutela dell'art. 15 Cost., è sufficiente un livello di garanzia minore, rappresentato da un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, che può essere costituito anche da un decreto del pubblico ministero. Tale provvedimento, infatti, rappresenta il "livello minimo di garanzie" richiamato in varie pronunce della Corte Costituzionale (sentenze n. 81 del 1993 e n. 281 del 1998) e al quale la giurisprudenza di legittimità ha fatto riferimento, in mancanza di una specifica normativa, sia in materia di acquisizione dei tabulati contenenti i dati identificativi delle comunicazioni telefoniche (Sez. Un. 23-2-2000 n. 6), sia in tema di videoriprese eseguite in luoghi non riconducibili al concetto di domicilio, ma meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 2 Cost., per la riservatezza delle attività che vi si compiono (Cass. Sez. Un. 28-3-2006 n. 26795). Nel caso di specie,come indicato nella sentenza impugnata e non disatteso in fatto dal ricorrente che si limita a ventilare la verosimiglianza di un accordo con le forze dell'ordine, la registrazione è stata effettuata dal P., su sua iniziativa e senza l'ausilio di strumentazione fornita dalla polizia giudiziaria, correttamente pertanto l'acquisizione al processo della registrazione del colloquio è avvenuta attraverso il meccanismo di cui all'art. 234 c.p.p., comma 1".