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lunedì 27 agosto 2012

Scritture contabili: valenza probatoria

Un aspetto importante nella ricostruzione di un evento fraudolento riguarda la sua descrizione dal punto di vista contabile.
Naturalmente ciò è possibile per quegli illeciti classificati dalla letteratura come frodi interne on the book, cioè dimostrabili anche mediante l’analisi dei libri contabili, quali il libro giornale e il libro degli inventari. Sempre che, questi ultimi, non siano stati manipolati, occultati o distrutti.

Si immagini, per fare un esempio, che gli archivi cartacei ed informatici di un'azienda siano andati completamente distrutti a causa di un devastante incendio; evento, caso vuole, accaduto in concomitanza con la scoperta di una rilevante transazione finanziaria avvenuta con una controparte correlata occulta a condizioni fuori mercato. Si immagini ancora che le scritture contabili di quell'azienda si siano conservate in quanto tenute da un professionista esterno indipendente.

Nell'esempio proposto, sarebbe possibile dimostrare la frode ricorrendo esclusivamente all'analisi delle scritture contabili? E quali sarebbero le valenze probatorie di una relazione tecnica le cui risultanze poggiassero sulle sole evidenze contabili?

La risposta a quest'ultima domanda va ricercata nel Codice Civile.
Ai sensi dell’art. 2216, il libro giornale, ancorché tenuto attraverso strumenti informatici (art. 2215-bis), deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell’impresa, mentre l’art. 2709 ne stabilisce la valenza probatoria prevedendo che le scritture contabili facciano piena prova contro l’imprenditore rispetto a quanto da esse rappresentato.

L’efficacia della prova contabile è assicurata dalle modalità altamente regolamentate della sua tenuta che, salvo casi particolari, seppur frequenti da osservare e che meriterebbero una trattazione a parte, ne garantiscono la completezza, l’accuratezza, la pertinenza ai fatti aziendali e la riconciliazione con la documentazione di supporto.
La contabilità, inoltre, è generalmente gestita attraverso sistemi informatici che non permettono modifiche successive alle registrazioni effettuate se non mediante apposite scritture di rettifica, rendendo indelebile, in tal modo, la volontà di emendare rilevazioni pregresse, magari con il fine di occultare un comportamento illecito.
Pertanto, in presenza di alcune condizioni, è certamente possibile ricostruire un fatto fraudolento ricorrendo esclusivamente all'analisi delle scritture contabili.

Dal punto di vista operativo, la sola indagine contabile implica l'analisi del più ampio set informativo disponibile al forensic accountant, costituito da: prime note, bilanci di verifica, schede contabili, partitari clienti e fornitori, anagrafica delle controparti, piano dei conti, piani di ammortamento, rendiconto finanziario, eccetera.

Inoltre, se l'unica possibilità d'indagine è l'analisi dell'elemento contabile, la ricostruzione della frode implica l'adozione della più classica delle procedure di forensic accounting, quella basata sul “metodo dell’analisi integrale dei dati" .
Infatti nel caso specifico, lo svolgimento di verifiche basate sul campionamento statistico o sui metodi di selezione temporale non garantirebbero un risultato privo di approssimazioni e quindi contestabile dalla parte, se non addirittura inutilizzabile dal punto di vista probatorio.

Per gli approfondimenti sul concetto di documento come mezzo di prova, si veda anche il post pubblicato al seguente indirizzo:
http://fraudauditing.blogspot.it/2012/07/il-documento-come-mezzo-di-prova.html



venerdì 10 agosto 2012

Rischio operativo: chi l’ha visto?

C’è, ma non si vede.
E’ difficile da misurare.
Deve essere gestito costantemente.
Può causare enormi perdite economiche e reputazionali.
E’ il più citato tra i rischi aziendali. 
Riguarda la gestione economica e finanziaria.
Di cosa si parla?

Si sta parlando del rischio operativo.

Molti dei lettori a questo punto avranno già deciso di chiudere la pagina del blog e di lasciar perdere.
Argomento noioso e per certi versi fumoso, poco adattabile alle necessità di leggerezza e sinteticità di un post. Argomento fin troppo impegnativo.

Con rischio operativo (Operational Risk) s’intende il pericolo di subire perdite di valore dovute a danni causati da: carenze dei processi interni, comportamenti inadeguati del personale, inefficienze dei sistemi gestionali oppure da eventi esterni.
E’ bene ricordare che questa non è l’unica definizione di rischio operativo in circolazione.
Altre si concentrano su aspetti tecnologici e di processo, alcune si soffermano sulle conseguenze reputazionali, altre ancora sui rischi legali o ancora altre danno enfasi ai criteri di monitoraggio e misurazione dei risultati aziendali.
Insomma, queste differenti visioni definitorie evidenziano che l'argomento non ha contorni chiari e che molte sono le idee su come approcciare la materia, come molti sono i rimedi e le soluzioni proposte per mitigarne la virulenza.
E pensare che il termine "operativo" non dovrebbe lasciare adito ad incertezze sulla sua natura. Si tratta di un rischio "in essere", "concreto" ed "attivo".

Essendo la mia visione ormai drammaticamente monocentrica, per me il rischio di frode rappresenta la componente di maggiore impatto tra i rischi operativi.
Osservo infatti che un'azienda può sicuramente arrivare al fallimento a causa di un'azione fraudolenta (lo dimostrano i numerosi casi che si sono verificati in passato e che ho potuto osservare in prima persona), ma più difficilmente rischierebbe di fallire in seguito ad altre tipologie di rischio operativo, quali le interruzioni delle attivitá procurate da disfunzioni nei sistemi informativi aziendali o a causa delle perdite derivanti dalle inefficienze dei processi di archiviazione delle fatture.

Il rischio di frode è da classificare tra i rischi operativi in quanto:
1) Il rischio di frode non è elemento evitabile;
2) Il rischio di frode riguarda tutti i settori economici;
3) Il rischio di frode origina da eventi aziendali (frode interna) o da minacce ambientali (frode esterna), in combinazione tra di loro;
4) Il rischio di frode è collegato a comportamenti umani intenzionali;
5) Il rischio di frode può essere valutato e mitigato.

Fissati questi cinque pilastri, è possibile definire procedure operative di prevenzione, di controllo o di deterrenza, introdurre particolari protocolli di fraud auditing all’interno delle due-diligence, degli audit (anche in occasione delle revisioni contabili) o delle perizie di valutazione; migliorare lo screening del personale in entrata o la definizione degli avanzamenti di carriera.


mercoledì 1 agosto 2012

Forensic Due Diligence: uno strumento di approfondimento nelle operazioni di M&A

Ripropongo l'articolo di Simone Migliorini in tema di "forensic due-diligence".

Il contributo è stato pubblicato l'11 luglio scorso da legalcommunity.it (http://www.legalcommunity.it/forensic-due-diligence-uno-strumento-di-approfondimento-nelle-operazioni-di-ma).
Ringrazio l'ottimo Aldo Scaringella, ideatore e fondatore del sito, per avere dapprima pubblicato il contributo e poi autorizzato il sottoscritto a riportarne integralmente il testo sul blog.


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Forensic Due Diligence: uno strumento di approfondimento nelle operazioni di M&A

Attualmente nelle operazioni di fusione e acquisizione gli strumenti ai quali si ricorre per analizzare, ed eventualmente evidenziare, le criticità di una potenziale acquisenda sono rappresentati dalle seguenti attività di verifica:

1. due diligence contabile e fiscale;
2. due diligence legale.

I due strumenti sopra menzionati rappresentano attività di analisi volte a fornire una panoramica di breve/medio periodo degli aspetti maggiormente critici di una società, sia in ambito amministrativo-contabile che in ambito legale. Senza soffermarsi sugli elementi peculiari di una due diligence contabile, occorre tuttavia osservare che in alcuni recenti casi di acquisizione le attività di analisi condotte non sono state sufficienti ad evidenziare le effettive problematiche presenti all’interno del bilancio di una società. Basti pensare che in alcune situazioni il management e la proprietà della società acquisita hanno occultato alcune irregolarità nelle posizioni contabili della società; si porta ad esempio la sovrastima del valore di magazzino o la cessione di una partecipazione a prezzi irrisori a soggetti solo formalmente terzi. A parere di chi scrive alla due diligence contabile occorre affiancare un altro strumento, consistente nella forensic due diligence, idoneo ad approfondire le criticità emerse dalla due diligence contabile. Infatti, se da un lato la due diligence contabile fornisce una panoramica a 360 gradi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria la forensic due diligence, andando mirata su determinate poste individuate come sensibili, consente di fornire una visione verticale di uno specifico ambito di bilancio. In particolare una forensic due diligence consente di effettuare un’analisi maggiormente approfondita delle key issue emerse dalla due diligence contabile e, scavando in profondità (soprattutto negli anni meno recenti) consente di comprendere, ed eventualmente far emergere, fenomeni che non si sono verificati esclusivamente negli ultimi anni ma che sono stati generati dallo stratificarsi degli accadimenti contabili lungo tutto l’arco di vita della società. Riprendendo gli esempi precedentemente proposti nel caso di un magazzino sovrastimato, una forensic due diligence consentirebbe di evidenziare la presenza fra le giacenze di prodotti che nella realtà non sono nella disponibilità della società. L’attività consentirebbe altresì di evidenziare anche eventuali fenomeni di obsolescenza o stratificazione; fenomeni che, giova ribadire, nella maggioranza dei casi si generano in un arco temporale molto ampio e non esclusivamente negli ultimi due o tre esercizi di attività. Ulteriormente, per quanto concerne l’esempio delle partecipazioni, l’attività di verifica potrebbe permettere di evidenziare operazioni specifiche che, seppure concluse, e quindi non più rilevanti ai fini dell’operazione di acquisizione, potrebbero dimostrarsi a danno della società e, pertanto, a danno della potenziale acquirente; basti pensare ad una operazione di cessione di una partecipazione ad una parte correlata intervenuta un anno prima dell’operazione di acquisizione. In questo caso, ai fini dell’operazione di acquisizione, il valore della partecipazione non rientra fra i valori patrimoniali della società e quindi potrebbe non essere oggetto di valutazione specifica; nella realtà, invece, il problema potrebbe risiedere proprio nel fatto che tale valore non rientra fra gli attivi patrimoniali. Da ultimo si vorrebbe porre l’attenzione del lettore su due ulteriori aspetti; in particolare quando effettuare una forensic due diligence e a chi commissionarla. A parere di chi scrive una forensic due diligence dovrebbe essere effettuata in una fase successiva alla due diligence contabile e fiscale. Qualora fossero previsti, nell’ambito dell’accordo di cessione, meccanismi di adeguamento del prezzo o di definizione di parti variabili del prezzo, il momento ideale per effettuare una forensic due diligence, sarebbe fra la data di acquisizione e quella di successiva ridefinizione del prezzo e, quindi, in un momento in cui tutte le informazioni contabili della società acquisita entrano nella disponibilità della società acquisenda. Infine, con riferimento a chi affidare una forensic due diligence, si osserva che se nel campo delle due diligence contabili esistono specialisti a ciò dedicati, basti pensare ai professionisti appartenenti ai dipartimenti di transaction services delle società di revisione, anche nel campo delle forensic due diligence esistono particolari categorie di esperiti, rappresentati dai “fraud auditors” che, grazie all’esperienza maturata e a competenze multidisciplinari specifiche (in materia giuridica, economico-finanziaria, investigativa e di computer forensic), posseggono le competenze necessarie ad analizzare con senso critico le operazioni giudicate sensibili ovvero ad individuare le singole poste di bilancio meritevoli di approfondimento.

Simone Migliorini*
(Forensic accountant)



* Ho conosciuto Simone negli anni trascorsi presso il Forensic Department di KPMG, apprezzandone le capacità professionali. Dopo un'esperienza passata presso un'altra big4, sempre operando nel dipartimento forensic, Simone da qualche tempo è tornato a lavorare con me occupandosi di procedure concorsuali e fraud auditing.
Gli scenari e le tecniche dell'illecito cambiano costantemente, così come i luoghi di lavoro presso i quali si opera, ma la passione per questa professione rimane costante ed inalterata.