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domenica 16 novembre 2014

Annacquamento del capitale: valutazioni e stime false

Sempre più spesso il forensic accountant è chiamato a verificare l'esistenza di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a stime e valutazioni intenzionalmente non corrette.

Tra le conseguenze derivanti da questa pratica va certamente ricordato il cosiddetto "annacquamento del capitale".
L'espressione è chiara e indica la sopravvalutazione delle poste attive di bilancio (ovvero la sottovalutazione di quelle passive) e si distingue dalla fattispecie esattamente contraria che ha come conseguenza la creazione di "riserve occulte".

Se le rimanenze di magazzino o le immobilizzazioni ovvero i conferimenti in natura, per fare un esempio, fossero iscritti ad un valore doppio rispetto a quello effettivo grazie ad una perizia estimativa infedele, il patrimonio risulterebbe fittizio per una sua parte. Così pure se si sottostimassero i rischi o gli oneri d'esercizio.

Il fenomeno determinerebbe un danno evidente ai creditori sociali, soprattutto se il capitale fittizio fosse distribuito agli azionisti sotto forma di dividendo.

E' bene precisare che compete innanzitutto alla direzione aziendale controllare la ragionevolezza delle stime e delle valutazioni, e lo deve fare in modo sistematico e approfondito, soprattutto in sede di redazione del bilancio d'esercizio o delle altre comunicazioni sociali.

Il forensic accountant interviene in seconda battuta, quando il sospetto di false valutazioni contabili deve essere dimostrato grazie a ricostruzioni tecniche.

In questi casi l'esperto applica una serie di procedure finalizzate a verificare l'entità della stima ritenuta irregolare, le motivazioni che hanno portato ad alterare il dato di bilancio, l'eventuale coinvolgimento di professionisti compiacenti.

In alcuni casi l'esperto anti-frode deve riconsiderare le stime nel loro complesso e proporre alla direzione aziendale la rettifica della posta del bilancio intaccata dall'irregolarità.
Naturalmente il forensic accountant dovrà agire in coordinamento con il collegio sindacale, il revisore contabile e i vari organismi di controllo e vigilanza, se esistenti.