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giovedì 31 luglio 2014

Valutazione delle rimanenze di magazzino: la discrezionalità tecnica

"Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione (...)" (art. 2426, comma 9, Codice Civile).

"(...). Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, (...)" (art. 2426, comma 1, Codice Civile).

L'espressione "Può comprendere" implica una scelta, che si concretizza nel considerare o meno anche i costi indiretti o le spese generali di produzione.

Il tenore letterale della norma potrebbe far ritenere che ai redattori del bilancio sia data la facoltà, potenzialmente arbitraria, di imputare (o di non imputare) "altri costi" di produzione nella valutazione delle rimanenze di magazzino.

Pertanto il rischio di un'interpretazione allegra della norma civilistica è reale.

La Relazione Ministeriale, a commento dell'articolo 2426, prova a specificare cosa si deve intendere con l'espressione "Può comprendere", puntualizzando che essa non deve interpretarsi come una "facoltà di scelta arbitraria" ma bensì deve intendersi come "ragionevole applicazione della discrezionalità tecnica".




Naturalmente la "ragionevole applicazione della discrezionalità tecnica" andrà attuata in conformità ai postulati generali di redazione del bilancio che impongono al redattore la "rappresentazione veritiera e corretta" dei fatti aziendali.

Pertanto si deve ritenere che la "discrezionalità tecnica" trova un limite invalicabile fissato dall'obiettivo generale di fornire una rappresentazione attendibile dell'assetto patrimoniale, economico e finanziario aziendale.

Chiarito il punto, rimane in sospeso un particolare non marginale.
Si tratta di un aspetto molto spesso oggetto di analisi da parte dei forensic accountant.

Come giudicare ciò che è "ragionevole applicazione della discrezionalità tecnica"  e ciò che non lo e?