di Giorgio BRUGHERA*
La sentenza della Consulta n. 37/2015 del 17 marzo 2015 ha fatto decadere le nomine dei “dirigenti incaricati” in quanto violati gli artt. 3, 51 e 97 Cost.
In merito agli atti da questi sottoscritti, nonché quelli sottoscritti dai soggetti da questi delegati, viziati in sede di firma ex L.241/90 da “difetto assoluto di attribuzione”, si è aperta la questione in merito alla loro nullità: con una prima e chiara sentenza della CTR Lombardia, la n. 2184/13/2015, è stata statuita la radicale nullità di tutti gli atti sottoscritti dagli “incaricati” e, di conseguenza, dai soggetti da questi delegati.
La sentenza 2184 dice: “…il punto è che la delega doveva essere concessa sempre da dirigenti legittimamente nominati a seguito di concorso ma non ex-lege come, in realtà, è avvenuto” e specifica che “…sul punto della nullità degli atti amministrativi firmati da dirigenti illegittimi, non sembra esservi ombra di dubbio sulla loro caducità”.
In merito alla rilevabilità della nullità, la CTR afferma: “Per effetto delle norme della legge 241/90, applicabili anche al processo tributario per espressa previsione normativa … la nullità può essere rilevata in qualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio come statuito dalla Sentenza n.12104 del 2003 dalla Corte di Cassazione”.
La cartella impugnata è stata emessa in base ad un ruolo formato dalla Direzione Provinciale Milano II, a capo della quale, al momento della formazione e sottoscrizione del ruolo, vi era un “dirigente incaricato” dichiarato poi decaduto.
In base al D. Lgs. 165/2001 e allo Statuto dell’Agenzia delle Entrate, titolare dell’Ufficio deve essere un dirigente.
Nel caso in specie non essendo, in base alla citata sentenza della Consulta, il Dirigente in possesso di nomina valida ovvero il delegato titolare di una delega valida, vi sono tre effetti:
- Il ruolo non è esecutivo, motivo per cui la cartella impugnata è nulla; infatti la cartella di pagamento può essere emessa solo se il ruolo è esecutivo ex art.12, comma 4, D.P.R.602/1973. La mancanza di esecutività del ruolo rende inesigibile la pretesa tributaria, rendendo nullo/annullabile qualunque atto di riscossione ad esso collegato.
- Il ruolo non si è formato correttamente ed è nullo per difetto di attribuzione in sede di firma, fatto che viene a coinvolgere in toto la sua validità poiché la giurisprudenza rileva che il ruolo sia un atto amministrativo prodromico alla riscossione coattiva, che si forma e diviene esecutivo con la firma o di un suo delegato: in base alla citata sentenza della CTR “… sul punto della nullità degli atti amministrativi firmati da dirigenti illegittimi, non sembra esservi ombra di dubbio sulla loro caducità”, caducità che investe anche gli atti sottoscritti dai soggetti da questi delegati.
- Il ruolo è nullo per omesso controllo ai sensi dell’art.17, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 165/2001, che prevede come compito del dirigente, appunto, quello di controllare l’operato del responsabile della pratica. Tale controllo assume una rilevanza essenziale in quanto il dirigente, in tale sede, è l’unica garanzia per il contribuente che il ruolo sia stato formato ed emesso in base al principio di legalità, ai principi di buon funzionamento e imparzialità dell’amministrazione (art.97 Cost.).
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Nel caso in cui abbiate riscontrato una serie di irregolarità, ad esempio richiesta di somme che risultano pagate con conseguente duplicazione dell’imposta in spregio al divieto dell’art.163 D.P.R. 600/73, potete aggiungere una frase di questo tenore al terzo motivo dell’eccezione:
E’ evidente, stante le eccezioni, argomentazioni e prove documentali di seguito esposte, che tale controllo sia stato omesso con un palese arbitrio verso il ricorrente, richiesto di somme non dovute e della cui estinzione dell’obbligazione tributaria sottostante, come provato, l’Amministrazione Finanziaria era sicuramente a conoscenza.
* Giorgio BRUGHERA è Dottore Commercialista iscritto all'Ordine di Milano e membro del Gruppo COMBAS