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mercoledì 21 settembre 2016

Tutti invitati al primo seminario di YOPAdvisors






Una nuova realtà nello scenario professionale milanese e italiano, molto vicina come spirito alla vision del blog, costituita da commercialisti esperti nelle varie discipline economico-giuridiche, ci informa del suo primo evento pubblico dal titolo

Nuovi scenari di consulenza alle imprese 
per la gestione del cambiamento


mercoledì 28 Settembre 2016 
dalle ore 10,30 alle ore 13,00
MiCo – Milano Congressi Milano Congressi
Ala Nord, Gate 15
Via Gattamelata, 5
c/o Fastern Fair Italy
Sala Turchese


L'attuale scenario economico, in continuo movimento, obbliga le realtà imprenditoriali a ricercare nuovi mercati e nuovi prodotti per garantire la continuità aziendale. 
Questo cambiamento non può prescindere da una riorganizzazione o adeguamento della propria struttura e dalla conoscenza di strumenti idonei e vincenti per competere su nuovi mercati avendo al proprio fianco manager o consulenti moderni, capaci di leggere l'azienda con una visione più dinamica rispetto all'approccio tradizionale troppo settoriale o superficiale.

A questo proposito, durante la Fastner Fair Italy, i partner di YOPAdvisors

Claudio Balestrucci
Francesco Petralia

affronteranno i temi relativi a :
  • I passaggi generazionali ed adeguamento dell'assetto imprenditoriale 
  • I passi per aprirsi ai nuovi mercati
  • Nuovi prodotti, credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo

YOPAdvisors è lieta di invitare tutti gli interessati al convegno.

Per partecipare al seminario è necessario registrarsi cliccando QUI.




domenica 18 settembre 2016

Se la malattia è falsa, è valido il licenziamento

Accade anche questo: valido il licenziamento per una finta lombosciatalgia.

Solitamente il blog si occupa di complicati schemi di frode ai danni di aziende e contribuenti. Tuttavia sono i fenomeni più diffusi e per lo più di ridotto impatto economico, ad essere maggiormente percepiti come i più disonesti e immorali.

Lo sono certamente i numerosissimi casi di "simulazione fraudolenta dello stato di malattia".


Sarebbe inutile descrivere a cosa ci si riferisce, tuttavia, per la precisione che ci contraddistingue, con questa espressione si vuole far riferimento a quel dipendente che presenta al datore di lavoro un certificato medico che attesta uno stato di malattia fasullo, utile solo alla richiesta di giorni di assenza giustificata per la convalescenza.

La Corte di Cassazione con Sentenza n. 17113 del 16 agosto 2016 è entrata nel merito di cosa può fare e cosa non può fare un dipendente afflitto da "lombalgia" e, soprattutto, come è possibile per l'azienda verificare l'effettivo stato di malattia.

In buona sostanza se il datore di lavoro si sente preso in giro dal dipendente che simula una malattia, può, secondo la Corte Suprema di Cassazione, rivolgersi ad uno "007" specializzato nelle investigazioni "corporate".

Nel caso di specie, il professionista incaricato dall'azienda di controllare il dipendente (infedele) nel periodo della malattia, aveva il compito di verificare se davvero la lombosciatalgia (ma vale per ogni altra malattia debilitante certificata dal medico di base), avesse o meno procurato un effettivo impedimento a lavorare.

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, l'investigatore non ha avuto dubbi: il “sorvegliato speciale” aveva fatto una serie di azioni e movimenti del tutto incompatibili con la patologia lamentata. 

Per i Giudici di Cassazione è dunque legittimo il licenziamento per giusta causa in presenza di "simulazione fraudolenta dello stato di malattia" accertata e documentata grazie all'impiego di un'agenzia investigativa. 




lunedì 5 settembre 2016

Registrazioni occulte di conversazioni: ci sono limiti di utilizzo?

Ormai tutti gli apparati digitali che ci circondano e che utilizziamo quotidianamente hanno una funzione che permette la registrazione di suoni o conversazioni.
E' piuttosto semplice, inoltre, scaricare dalla rete applicazioni che "correggono" i suoni con il fine di migliorarne l'ascolto e la comprensione, soprattutto nel caso riguardino conversazioni tra due o più interlocutori.

Come è altrettanto semplice occultare questi strumenti di registrazione sempre più raffinati, piccoli e potenti.

Ma registrare in modo occulto una conversazione è da considerarsi "intercettazione abusiva"? Oppure la registrazione è lecita e utilizzabile in sede giudiziale? Ed entro quali limiti?

Domande legittime, sempre più spesso formulate soprattutto in sede penale.

La Seconda Sez. Penale della Corte Suprema di Cassazione, con la Sentenza n. 24288, depositata il 10 giugno 2016, ha chiarito che la registrazione di una conversazione da parte di una persona che vi partecipa attivamente o autorizzata ad assistervi costituisce forma di documentazione fonografica (art. 234 c.p.p., comma 1) non sottoposta alle limitazioni ed alle formalità proprie dell’intercettazione in senso tecnico quindi può essere acquisita legittimamente al processo, senza previa autorizzazione del GIP ai sensi dell'art. 267 c.p.p..

La decisione è giunta in seguito al ricorso di una donna, condannata per concorso in estorsione, secondo la quale "la sentenza impugnata incorreva in violazione di legge in relazione all'articolo 271 codice di procedura penale in riferimento all'utilizzo della registrazione fonografica di un colloquio svoltosi tra presenti ad opera della parte offesa su sollecitazione dei carabinieri che, in quel contesto procedettero all'arresto della donna. Lamenta la mancanza di provvedimento autoritativo e sostiene che la dedotta inutilizzabilità coinvolge i risultati captativi che riscontrerebbero le dichiarazioni della persona offesa".


Per la Suprema Corte il suddetto motivo di ricorso è infondato in quanto tale registrazione, il cui contenuto è legittimamente appreso soltanto da chi vi partecipa o vi assiste, non lede il diritto alla riservatezza e segretezza della comunicazione.

"La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che le registrazioni di conversazioni tra presenti, compiute di propria iniziativa da uno degli interlocutori, non necessitano dell'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 267 c.p.p., in quanto non rientrano nel concetto di intercettazione in senso tecnico, ma si risolvono in una particolare forma di documentazione, che non è sottoposta alle limitazioni ed alle formalità proprie delle intercettazioni. Al riguardo le Sezioni Unite hanno evidenziato che, in caso di registrazione di un colloquio ad opera di una delle persone che vi partecipi attivamente o che sia comunque ammessa ad assistervi, difettano la compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso soltanto da chi palesemente vi partecipa o vi assiste, e la "terzietà" del captante. L'acquisizione al processo della registrazione dei colloquio può legittimamente avvenire attraverso il meccanismo di cui all'art. 234 c.p.p., comma 1, che qualifica documento tutto ciò che rappresenta fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo; il nastro contenente la registrazione non è altro che la documentazione fonografica dei colloquio, la quale può integrare quella prova che diversamente potrebbe non essere raggiunta e può rappresentare (si pensi alla vittima di un'estorsione) una forma di autotutela e garanzia per la propria difesa, con l'effetto che una simile pratica finisce col ricevere una legittimazione costituzionale" (Cass. Sez. Un. 28-5-2003 n. 36747)".

Con tutta evidenza, differente è il caso di registrazione di conversazione eseguita da un privato, su indicazione della polizia giudiziaria ed avvalendosi di strumenti da questa predisposti, la quale rientra nella fattispecie di intercettazione ambientale e, come tale, dovrà essere trattata.

La Sentenza della Corte in questo caso stabilisce che "Diversa è l'ipotesi di registrazione eseguita da un privato, su indicazione della polizia giudiziaria ed avvalendosi dì strumenti da questa predisposti. Dette registrazioni secondo la giurisprudenza di questa Corte (N. 23742 del 2010 Rv. 247384, N. 42939 dei 2012 Rv. 253819 N. 7035 del 2014 Rv. 258551), alla quale il collegio aderisce, essendo effettuate col pieno consenso di uno dei partecipi alla conversazione, implicano un minor grado di intrusione nella sfera privata; sicché, ai fini della tutela dell'art. 15 Cost., è sufficiente un livello di garanzia minore, rappresentato da un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, che può essere costituito anche da un decreto del pubblico ministero. Tale provvedimento, infatti, rappresenta il "livello minimo di garanzie" richiamato in varie pronunce della Corte Costituzionale (sentenze n. 81 del 1993 e n. 281 del 1998) e al quale la giurisprudenza di legittimità ha fatto riferimento, in mancanza di una specifica normativa, sia in materia di acquisizione dei tabulati contenenti i dati identificativi delle comunicazioni telefoniche (Sez. Un. 23-2-2000 n. 6), sia in tema di videoriprese eseguite in luoghi non riconducibili al concetto di domicilio, ma meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 2 Cost., per la riservatezza delle attività che vi si compiono (Cass. Sez. Un. 28-3-2006 n. 26795). Nel caso di specie,come indicato nella sentenza impugnata e non disatteso in fatto dal ricorrente che si limita a ventilare la verosimiglianza di un accordo con le forze dell'ordine, la registrazione è stata effettuata dal P., su sua iniziativa e senza l'ausilio di strumentazione fornita dalla polizia giudiziaria, correttamente pertanto l'acquisizione al processo della registrazione del colloquio è avvenuta attraverso il meccanismo di cui all'art. 234 c.p.p., comma 1".



lunedì 29 agosto 2016

Frodi sanitarie: negli USA il "sistema immunitario" più efficacie

E' stato pubblicato di recente un articolo sulle frodi nell'ambito sanitario che evidenzia come i programmi di prevenzione e individuazione degli schemi fraudolenti tipici di questo settore, abbiano un impatto rilevante sulla riduzione della spesa sanitaria pubblica e privata.

In generale i casi di frode maggiormente percepiti dai pazienti/utenti, sono le false fatturazioni delle prestazioni professionali fornite dai medici. E' fenomeno noto il vedersi ridurre in fattura l'importo della prestazione medica rispetto all'effettiva somma versata dall'utente, per non citare i casi frequentissimi di richiesta dell'intero pagamento in nero (cioè senza l'emissione di fattura).
Il fine, sarebbe inutile sottolinearlo, è quello di sottrarre base imponibile al fisco.

Qualche mese fa il Department of Health and Human Services statunitense, in collaborazione con il Department of Justice, in seguito ad un'operazione coordinata, ha identificato 301 medici coinvolti in fenomeni di false fatturazioni, per un totale di $ 900 milioni.


Altri schemi fraudolenti molto frequenti da osservare nella sanità pubblica e privata riguardano gli approvvigionamenti e gli appalti. In questo caso le fattispecie illecite sono molteplici, anche se l'obiettivo finale rimane l'arricchimento di soggetti interni alle strutture sanitarie con il coinvolgimento di terzi appaltatori/fornitori compiacenti.
Il drenaggio di denaro avviene attraverso l'incremento arbitrario dei prezzi delle forniture o l'ampiamento ingiustificato delle opere oggetto di appalto ovvero con l'approvvigionamento di beni o servizi non necessari.

Molte strutture sanitarie stanno munendosi di procedure anti-frode in grado di fronteggiare questi fenomeni illeciti dilaganti, ottenendo fin da subito grandi benefici economici e organizzativi.
Un metodo molto efficacie è quello di introdurre modelli di prevenzione basati sui casi di frode pregressi.
Infatti, una volta accaduto il caso di frode, è bene approfondire lo schema seguito dal frodatore, le motivazioni che lo hanno spinto a frodare e le ragioni per le quali i meccanismi di prevenzione in vigore non sono stati in grado di individuare tale comportamento.
Queste analisi sono utili a rendere maggiormente efficacie il "sistema immunitario anti-frode" - ogni altra migliore definizione, in questo caso, non sarebbe ugualmente efficacie - contro altri illeciti di analoga tipologia e modalità di sviluppo.

Infine, sempre di recente e ancora negli Stati Uniti, sono stati individuati moltissimi casi di prescrizioni di farmaci e di apparati di deambulazione inutili o addirittura dannosi per i pazienti, al solo scopo di far guadagnare una tale farmacia o azienda produttrice rispetto ad altre concorrenti. Anche in questo caso il medico incassava una percentuale di tali guadagni prodotti illecitamente.

Il danno al sistema sanitario è evidente, visto che una parte del costo di tali dispositivi è a carico della collettività, così come i benefici fiscali ottenuti a fronte delle somme versate per l'acquisto dei farmaci.

Se si leggono i resoconti sugli enormi successi raggiunti in seguito alla lolla alle frodi sanitarie negli Stati Uniti e sulle somme elevatissime recuperate, si comprende come sia fondamentale iniziare a sviluppare anche in Italia un sistema anti-frode specifico per la sanità pubblica e privata.
Ne gioverebbero certamente le casse statali, ma anche i pazienti che avrebbero accesso a strutture più organizzate e a cure più economiche ma ugualmente efficaci.



martedì 2 agosto 2016

Posizione aperta: Forensic accountant (Staff e Senior)

2 settembre 2016


Posizione aperta:

Forensic accountant (Staff e Senior)


Una primaria azienda italiana leader nei servizi investigativi rivolti alle imprese, studi legali e pubblica amministrazione, ricerca candidati con 2/5 anni di esperienza da inserire nel dipartimento di Forensic Accounting.




I professionisti del team Forensic Accounting supportano la clientela principalmente nei seguenti settori:
  • Corporate Fraud Investigation: indagini contabili/finanziarie su potenziali frodi e/o malversazioni; 
  • Litigation Support: analisi economico-finanziarie e consulenze tecniche nell'ambito di contenziosi legali e arbitrati; 
  • Fraud Risk Prevention: servizi di consulenza per l'implementazione di policy, procedure, protocolli operativi e reporting;
  • Monitoring: monitoraggio delle transazioni aziendali finalizzato ad intercettare anomalie e irregolarità;
  • Servizi di Licensing Management: selezione, ottimizzazione e gestione del portafoglio licenziatari;
  • Servizi di Fraud Investigation a favore di curatele fallimentari, commissari, liquidatori, amministratori indipendenti, Tribunali e Procure della Repubblica;
  • Calcolo dei danni prodotti da concorrenza sleale e dipendenti infedeli.

Requisiti richiesti
  • 2/5 anni di esperienza nella revisione contabile o all'interno dei dipartimenti di "Forensic accounting" (la provenienza dalle "big4" rappresenta un titolo preferenziale); 
  • laurea in Economia, Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative; 
  • forte motivazione per l’attività consulenziale; 
  • ottime capacità relazionali, spirito d’iniziativa, orientamento alla soddisfazione del cliente, autonomia operativa, capacità di problem solving, flessibilità; 
  • ottima conoscenza della lingua inglese; 
  • disponibilità alle trasferte sul territorio nazionale. 
Data la multidisciplinarietà dei servizi offerti si ricercano candidati con robuste competenze in ambito di accounting e/o revisione contabile, corporate compliance, analisi dei sistemi di vigilanza e controllo aziendali e diritto societario, con disponibilità ad apprendere nozioni di procedura civile e penale e di computer & digital forensic.

Sede: Milano

Per candidarsi e/o avere maggiori informazioni, inviare una lettera di presentazione e il cv al seguente indirizzo mail: info.fraud.auditing@gmail.com, indicando come oggetto "CV Forensic 2016".


lunedì 18 luglio 2016

Le Società Benefit: la risposta legislativa all’esigenza del mercato di fare business sostenibile e garantito contro le frodi?

di Susanna Pedretti (Avvocato)



Da più di sei mesi – precisamente dall'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016 – la legislazione italiana contempla una nuova figura societaria, alla cui base vi è un’idea potente, e secondo voci autorevoli (tra cui il Premio Nobel per l’economia 2013 Robert J. Shiller) anche estremamente profittevole: quella di coniugare la prospettiva lucrativa propria di qualsiasi azienda commerciale con uno o più obiettivi di “beneficio comune”, da intendersi, come ci dice la Legge, come il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, sulle persone, sulla comunità, su territorio e ambiente, su beni e attività culturali e sociali, su enti e associazioni e su altri portatori d’interessi, quali – ancora più alla lontana – i soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività della società quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile.

Le Società Benefit (“SB”) – così si chiamano – sono ancora un panorama poco conosciuto in Italia, che è infatti il primo paese dell’UE ad aver accolto e codificato questa innovativa figura, sulla scorta dell’esperienza economica e giuridica diffusasi a partire dalla seconda metà dello scorso decennio in USA.

Parallelamente, val la pena di fare qualche considerazione sull'ormai significativo numero di operatori economici che hanno integrato i propri obbiettivi con i cosiddetti elementi “ESG” (ambientali, sociali e di governance), o anche – saltando di palo in frasca ma non troppo- sull'impegno economico richiesto alle aziende per assicurarsi – chiamiamola così – la “compliance”.

                 

Si potrebbe osservare come i tentativi di combinare la redditività con l’attenzione all'ambiente, al sociale, e al “beneficio comune” siano antichi quanto antico è il concetto di business, ancorché – è ben vero – siano stati talvolta osservati con l’occhio scettico dedicato a tutto ciò che è “ibrido”, o di chi si domanda se le “non financial information” tra cui quelle “di sostenibilità” siano davvero utili, siano “di marketing”, o addirittura fraudolente: la frode di chi si pone sul mercato come “green”, ma non lo è affatto, ha trovato infatti ormai una propria definizione nella letteratura economica (“green washing”, appunto).

Da qualunque prospettiva la si veda, è innegabile comunque come la spinta evolutiva del mercato sia nella direzione della trasparenza, della sostenibilità nel tempo, dell’attenzione agli aspetti etici del business: siano essi veri o solo pretesi per esigenze di “immagine”, il business deve oggi essere dotato di un bell'aspetto per poter essere appetibile tanto per gli investitori quanto anche per i consumatori, e in particolare i giovani.

Insomma, profittabilità o meno, nel breve o nel lungo o nel lunghissimo periodo, fatto sta che le Società Benefit si pongono sul mercato con la garanzia dell’impegno dell’azienda di perseguire e documentare in modo articolato la propria attenzione verso tutti gli stakeholders.

E’ questa la principale ragione per la quale possiamo immaginare come l’adozione della forma di Società Benefit – allo stato sprovvista di alcun beneficio fiscale, sgravio o agevolazione – rappresenti una buona garanzia “anti-frode”.

E’ nel DNA stesso delle Società Benefit il perseguimento di due finalità che sono poste sullo stesso piano: da una parte vi è lo svolgimento di una attività economica, volta a generare un utile per gli shareholders (e quindi la valutazione delle performance economico-finanziarie), e dell’altra il perseguimento di una o più finalità di beneficio comune, indicate nello statuto sociale, bilanciando l’interesse dei soci con quelli degli altri stakeholder.

E’ stata confermata più volte anche su questo blog l’importanza dell’ambiente di lavoro nella determinazione del livello del rischio operativo di frode: si è detto infatti che un ambiente di lavoro positivo, sereno e corretto in cui il lavoratore non si senta abusato, sfruttato o semplicemente ignorato, è già una buona garanzia di successo nella lotta delle frodi aziendali interne.

Un ambiente lavorativo improntato sull'etica è già in sé un metodo di prevenzione poiché va a incidere sui processi di razionalizzazione del potenziale frodatore.

Sul punto, le Società Benefit si assumono l’impegno – tra gli altri – di valutare l’impatto sui lavoratori, e – più nello specifico – valutando le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro.

Ma le Società Benefit dovrebbero spingersi anche più lontano: integrando nei propri processi decisionali e strategici la valutazione dell’impatto sugli altri portatori d'interesse, attraverso un’analisi delle relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità, ne conseguirebbe anche una buona mitigazione del rischio operativo di outsourcing, nell’eventualità che le società conducano in modo etico il proprio business “diretto”, non interessandosi a sufficienza di quelle attività d’impresa affidate alle terze parti.

Da ultimo, si evidenzia come la diffusione delle Società Benefit, in presenza di efficaci standard di valutazione esterni, dovrebbe aiutare a combattere il citato fenomeno del green washing: non a caso la Legge Italiana assoggetta il comportamento delle Società Benefit che non perseguono realmente le finalità statutarie di beneficio comune alle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, affidando pieni poteri all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Non resta che stare a vedere se, ora che è stato predisposto il tessuto normativo, l’idea di un mercato basato su pratiche sostenibili e socialmente responsabili riuscirà concretamente ad affermarsi; ragionevolmente possiamo sin d’ora aspettarci che qualificarsi come Società Benefit non possa ridursi a una mera strategia di marketing, o a uno slogan d’impatto, visto l’impegno richiesto a dette società e all'assenza di incentivi fiscali.



Le Società Benefit: la risposta legislativa all’esigenza del mercato di fare business sostenibile e garantito contro le frodi?

di Susanna Pedretti (Avvocato)


Da più di sei mesi – precisamente dall'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016  la legislazione italiana contempla una nuova figura societaria, alla cui base vi è un’idea potente, e secondo voci autorevoli (tra cui il Premio Nobel per l’economia 2013 Robert J. Shiller) anche estremamente profittevole: quella di coniugare la prospettiva lucrativa propria di qualsiasi azienda commerciale con uno o più obiettivi di “beneficio comune”, da intendersi, come ci dice la Legge, come il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, sulle persone, sulla comunità, su territorio e ambiente, su beni e attività culturali e sociali, su enti e associazioni e su altri portatori d’interessi, quali – ancora più alla lontana  i soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività della società quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile.

LSocietà Benefit (“SB”) – così si chiamano  sono ancora un panorama poco conosciuto in Italia, che è infatti il primo paese dell’UE ad aver accolto e codificato questa innovativa figura, sulla scorta dell’esperienza economica e giuridica diffusasi a partire dalla seconda metà dello scorso decennio in USA.
Parallelamente, val la pena di fare qualche considerazione sull'ormai significativo numero di operatori economici che hanno integrato i propri obbiettivi con i cosiddetti elementi “ESG” (ambientali, sociali e di governance), o anche – saltando di palo in frasca ma non troppo- sull'impegno economico richiesto alle aziende per assicurarsi – chiamiamola così  la “compliance”.


Si potrebbe osservare come i tentativi di combinare la redditività con l’attenzione all'ambiente, al sociale, e al “beneficio comune” siano antichi quanto antico è il concetto di business, ancorché – è ben vero – siano stati talvolta osservati con l’occhio scettico dedicato a tutto ciò che è “ibrido”, o di chi si domanda se le “non financial information” tra cui quelle “di sostenibilità” siano davvero utili, siano “di marketing”, o addirittura fraudolente: la frode di chi si pone sul mercato come “green”, ma non lo è affatto, ha trovato infatti ormai una propria definizione nella letteratura economica (“green washing”, appunto).

Da qualunque prospettiva la si veda, è innegabile comunque come la spinta evolutiva del mercato sia nella direzione della trasparenza, della sostenibilità nel tempo, dell’attenzione agli aspetti etici del business: siano essi veri o solo pretesi per esigenze di “immagine”, il business deve oggi essere dotato di un bell'aspetto per poter essere appetibile tanto per gli investitori quanto anche per i consumatori, e in particolare i giovani.

Insomma, profittabilità o meno, nel breve o nel lungo o nel lunghissimo periodo, fatto sta che le Società Benefit si pongono sul mercato con la garanzia dell’impegno dell’azienda di perseguire e documentare in modo articolato la propria attenzione verso tutti gli stakeholders.
E’ questa la principale ragione per la quale possiamo immaginare come l’adozione della forma di Società Benefit – allo stato sprovvista di alcun beneficio fiscale, sgravio o agevolazione  rappresenti una buona garanzia “anti-frode”.

E’ nel DNA stesso delle Società Benefit il perseguimento di due finalità che sono poste sullo stesso piano: da una parte vi è lo svolgimento di una attività economica, volta a generare un utile per gli shareholders (e quindi la valutazione delle performance economico-finanziarie), e dell’altra il perseguimento di una o più finalità di beneficio comune, indicate nello statuto sociale, bilanciando l’interesse dei soci con quelli degli altri stakeholder.

E’ stata confermata più volte anche su questo blog l’importanza dell’ambiente di lavoro nella determinazione del livello del rischio operativo di frode: si è detto infatti che un ambiente di lavoro positivo, sereno e corretto in cui il lavoratore non si senta abusato, sfruttato o semplicemente ignorato, è già una buona garanzia di successo nella lotta delle frodi aziendali interne.
Un ambiente lavorativo improntato sull'etica è già in sé un metodo di prevenzione poiché va a incidere sui processi di razionalizzazione del potenziale frodatore.

Sul punto, le Società Benefit si assumono l’impegno – tra gli altri  di valutare l’impatto sui lavoratori, e – più nello specifico  valutando le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro.

Ma le Società Benefit dovrebbero spingersi anche più lontano: integrando nei propri processi decisionali e strategici la valutazione dell’impatto sugli altri portatori d'interesse, attraverso un’analisi delle relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità, ne conseguirebbe anche una buona mitigazione del rischio operativo di outsourcing, nell’eventualità che le società conducano in modo etico il proprio business “diretto”, non interessandosi a sufficienza di quelle attività d’impresa affidate alle terze parti.

Da ultimo, si evidenzia come la diffusione delle Società Benefit, in presenza di efficaci standard di valutazione esterni, dovrebbe aiutare a combattere il citato fenomeno del green washing: non a caso la Legge Italiana assoggetta il comportamento delle Società Benefit che non perseguono realmente le finalità statutarie di beneficio comune alle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, affidando pieni poteri all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Non resta che stare a vedere se, ora che è stato predisposto il tessuto normativo, l’idea di un mercato basato su pratiche sostenibili e socialmente responsabili riuscirà concretamente ad affermarsi; ragionevolmente possiamo sin d’ora aspettarci che qualificarsi come Società Benefit non possa ridursi a una mera strategia di marketing, o a uno slogan d’impatto, visto l’impegno richiesto a dette società e all'assenza di incentivi fiscali. 


giovedì 7 luglio 2016

Il cloud: una miniera d'oro per gli investigatori digitali

Ormai da qualche anno i casi di criminalità economico-finanziaria, come di altra natura, si risolvono anche (se non soprattutto) grazie all'analisi dei dati e delle informazioni archiviate sui vari dispositivi informatici e sul cloud.


L'ultima sfida per gli investigatori digitali è proprio quella di analizzare con strumenti forensi l'ambiente virtuale, indefinito e illimitato, chiamato "cloud".
In buona sostanza il cluod è un ambiente messo a disposizione sulla rete internet da un provider nel quale l'utente, attraverso un account personale accessibile con password, può archiviare, trasmettere, elaborare o nascondere informazioni di qualsiasi genere e dimensione.

Oltre alle difficoltà di accesso a questi ambienti virtuali, l'investigatore digitale deve fare i conti con gli impedimenti legali e burocratici che limitano i suoi poteri d'indagine sui server ubicati in territori di altre giurisdizioni, rendendo altresì onerosa l'attività tecnica.

La battaglia tuttavia non è persa!
Infatti a disposizione degli investigatori digitali ci sono molteplici sistemi hardware e software in grado di fornire servizi leciti e tempestivi di accesso, estrazione, conservazione e analisi di questi archivi di file.
E ciò è possibile anche con riferimento ai contenuti dei vari social network, quali Facebook, Twitter, Instagram e Kik.

Non si ritiene di entrare nel dettaglio, ma l'accesso agli archivi cloud o ai profili personali sui social media avviene grazie all'analisi degli stessi dispositivi utilizzati per accedervi. Naturalmente ciò è possibile in un contesto di indagini penali in cui è possibile risalire alle credenziali e alle altre informazioni rilevanti contenute nei dispositivi, anche telefonici, grazie ad un'attività d'indagine informatica altamente specializzata.


venerdì 1 luglio 2016

Mario Draghi risponde ad AssoTAG (l'Associazione dei CT delle Procure)

Il Presidente di AssoTAG (Associazione Italiana dei Periti e dei Consulenti Tecnici nominati dall'Autorità Giudiziaria), Ing. Alfonso SCARANO, ha informato gli amministratori del blog che lo scorso 28 giugno 2016 il Presidente della Banca Centrale Europea, Prof. Mario Draghi, ha risposto alla lettera aperta a lui indirizzata sui rischi insiti nei derivati finanziari che non sono stati analizzati dall’attuale procedura di "Asset Quality Review".

Ing. Alfonso Scarano (Presidente AssoTAG)

Come i lettori più affezionati ormai sanno, il blog ha da sempre seguito l'attività associativa di AssoTAG, divulgandone le iniziative e le battaglie intraprese.
In particolare, il 16 febbraio scorso, l' Ing. Scarano, in qualità di Presidente di AssoTAG ha indirizzato all'attenzione di Mario Draghi la seguente lettera aperta:

Gentile Prof. Mario Draghi,
come analisti finanziari, operatori e professionisti del settore bancario e finanziario, desideriamo sollecitare l’attenzione Sua e dell’Istituzione che rappresenta sulla questione, ormai evidente, che nelle banche occorra fare chiarezza sui rischi insiti nei derivati finanziari che non sono stati puntualmente analizzati dall’attuale procedura di Asset Quality Review.

Certamente una banca può soffrire, anche drammaticamente, sia per causa di eccessi di crediti in sofferenza sia per prodotti derivati finanziari che producano perdite.

Dal punto di vista tecnico appare incomprensibile l’attuale discriminazione di trattamento tra la puntuale analisi dei rischi del credito commerciale da un lato e, dall’altro, la mancata puntuale analisi del rischio insito nei derivati finanziari in possesso delle banche, in particolare quelli di Classe 3.

Un'analisi dedicata a prodotti derivati e attività di livello 3 è resa anche attuale e necessaria per una verifica della normativa entrata recentemente in vigore sulla valutazione prudente di tali prodotti. E' infatti della massima importanza verificare se il capitale effettivamente accantonato dalle banche a fronte della possibile valutazione errata di tali attività finanziarie sia sufficiente ad assorbire le rettifiche di valore che effettivamente potrebbero verificarsi in caso di stress.

Emerge anche l’esigenza di un riferimento di modelli di valutazione che vengano dettati dall’autorità di controllo e non siano lasciati alla auto-valutazione interna della banca.

L’opportunità di una analisi del rischio dei derivati va a beneficio del mercato e del sistema bancario europeo, in modo che non diventi preda di incontrollabili forze speculative.

Bene se tale lacuna verrà colmata per impulso e sostegno dalla BCE, di concerto con le istituzioni coinvolte, con una opportuna e urgente analisi sul rischio dei derivati in possesso delle maggiori banche.

Questa analisi diventa anche più urgente per le nuove fattispecie configuratesi con il recente “bail-in”, per le quali sono resi solidali nel rischio con gli azionisti anche gli obbligazionisti subordinati e altri soggetti creditori, fino ad arrivare addirittura ai correntisti.

Rimanendo in attesa di un’azione concreta da parte delle Autorità di Controllo su queste delicate questioni, porgo cordiali saluti

ing. Alfonso Scarano 
Presidente AssoTAG - Associazione Italiana dei Periti e dei Consulenti Tecnici nominati dall'Autorità Giudiziaria.



Prof. Mario Draghi - Presidente della Banca Centrale Europea

In data 28 giugno 2016, Mario Draghi, per il tramite del suo Capo Divisione della Direzione Generale Comunicazione, dott.sa Valérie Saintot, ha risposto:

Egregio Ingegner Scarano,

con riferimento alla Sua e-mail del 16 febbraio, La informiamo di aver preso nota delle Sue considerazioni e ci scusiamo per il ritardo della risposta.

La vigilanza bancaria della Banca Centrale Europea (BCE) esamina costantemente la necessità di azioni correttive derivanti dalla valutazione approfondita del 2014, al fine di assicurare una valutazione prudente delle attività, ivi comprese quelle valutate al fair value sulla base di input non osservabili (cosiddette attività di livello 3).

Per gli enti significativi sottoposti alla vigilanza diretta della BCE, la valutazione dei rischi connessi alla detenzione di quote rilevanti di attività di livello 3 valutate al fair value rientra nel processo annuale di revisione e valutazione prudenziale. Tali rischi vengono tenuti sotto osservazione da parte dei Gruppi di vigilanza congiunti nell’ambito della loro ordinaria attività di vigilanza.

Con i più distinti saluti,

Valérie Saintot
Capo Divisione
Outreach Division
Direzione Generale Comunicazione

BANCA CENTRALE EUROPEA
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lunedì 20 giugno 2016

Whistleblowing. Diventeremo tutti delatori?

Whistleblowing o whistlerblower.
Termini ormai utilizzatissimi negli ambienti aziendali, soprattutto negli ambiti preposti al controllo e alla vigilanza. 
Gli autori del blog, tra i primi a parlarne in Italia con un articolo risalente all'aprile 2013 (Il fraud manager), hanno da sempre ritenuto i canali informativi di tipo delatorio dei meri strumenti di contrasto, utili, non più di altri, ad identificare i comportamenti irregolari in azienda.

Strumenti validi solo in presenza di determinate condizioni aziendali di tipo ambientale, strutturale e organizzativo.



Ora l'argomento è assolutamente inflazionato, tanto che ai numerosi convegni sul tema non è infrequente ascoltare sedicenti "esperti" (peraltro palesemente improvvisati) perdersi nei dettagli più articolati e improbabili nell'intento di illustrare quanto sia complicato organizzare un efficacie sistema di whistleblowing, senza, naturalmente, il ricorso ad un consulente esterno.

Siamo agli albori di una nuova moda nel campo della consulenza aziendale?

Negli anni '90 l'argomento principe era il marketing e la promozione pubblicitaria, poi siamo diventati tutti esperti di "modelli 231", di "codici etici" e dei sistemi di controllo e mitigazione dei rischi di frode basati sul "C.O.S.O", poi parlavamo tutti di "bilanci sociali", ultimamente anche di "Climate change & sustainability" e di "integrated compliance"... e ora siamo tutti consumati conoscitori delle tecniche di segnalazione anonima di fatti potenzialmente illeciti o irregolari.

Non ha importanza se la normativa in Italia sia ancora in ampia evoluzione e che manchino linee guida chiare ed univoche. 
Non ha importanza se ci sono ancora importanti difficoltà interpretative, soprattutto in ragione delle disposizioni sulla tutela della privacy o sulla validità probatoria delle segnalazioni raccolte. 
Non ha importanza se i canali attraverso i quali si raccolgono le segnalazioni non assicurino il pieno anonimato dell'informatore o che "quello che fa il fischio... o la soffiata" (il whistleblower appunto) potrebbe anche incorrere nel reato di diffamazione.
Non ha importanza, infine, se questo istituto non abbia avuto i successi sperati in alcuni settori pesantemente intaccati da gravi fenomeni corruttivi.
Tutto ciò non ha importanza. 
Quello che conta davvero è riuscire a vendere in modo massivo il servizio professionale.

Senza contare che l'introduzione dei sistemi di whistleblowing dovranno prevedere numerosi - quanto mai redditizi - aggiornamenti (quando non realizzazione ex novo) di piani di prevenzione della corruzione, di programmi anti-frode, di modelli organizzativi ex dlgs 231/01 e di ogni altra procedura o policy aziendale legata, bene o male, alle attività anticorruzione.

Sarà la storia prossima a dimostrare se con il whistleblowing abbiamo scoperto il rimedio universale alla corruzione, o almeno l'equivalente dell'aspirina per mitigarla un poco.
Oppure se il whistleblowing, molto più banalmente, sia servito solo a gonfiare i conti economici delle grandi società di consulenza e dei più blasonati studi legali.

Visti i "successi" di altre note terapie vendute come risolutive, il dubbio resta.