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sabato 22 ottobre 2016

"Corruzione, frodi sociali e frodi aziendali", di Angelo Jannone

La rubrica "sulla mensola del fraud auditor" è stata pensata per dare agli addetti ai lavori o ai cultori della materia, strumenti utili ad approfondire le varie tematiche legate alla prevenzione dei rischi di frode e alle indagini nell'ambito aziendale.

E' capitato in passato di promuovere testi squisitamente accademici, altre volte molto teorici, a volte molto didascalici e altrettante volte scritti sotto forma di manuale pratico.

Oggi, dopo un'attenta lettura, presentiamo uno scritto assolutamente completo, idoneo come strumento di formazione per il giovane laureando nelle discipline economico-investigative così come all'addetto ai lavori o ancora al neofita di questi temi.

Si tratta di un testo redatto da un super esperto delle indagini, già Colonnello dei ROS, impiegato in numerose attività di contrasto alla criminalità mafiosa ed economica. 
Docente, divulgatore, professionista e autore di numerosissime pubblicazioni riguardanti il mondo dell'Intelligence, della criminalità economico-finanziaria e della cronaca nera e giudiziaria che ha influenzato molto della storia italiana, passata e recente.

Si sta parlando di Angelo Jannone, prima ufficiale dei Carabinieri, poi manager di importanti società private italiane, professionista esperto nella lotta contro gli illeciti societari ed ora Chief Executive Audit di Italiaonline.

Solo chi può vantare una brillante carriera maturata sul campo può scrivere un testo dal titolo impegnativo quale "CORRUZIONE, FRODI SOCIALI E FRODI AZIENDALI", senza incappare nel rischio di incorrere in banali semplificazioni o teoriche, quanto improbabili, descrizioni di fantasiosi schemi di frode.



Dalla lettura del testo si comprende subito che Jannone ciò che ha scritto, lo ha vissuto davvero. 
D'altra parte, anche altri assoluti protagonisti del settore delle investigazioni economico-finanziarie hanno voluto dimostrare la vicinanza all'autore scrivendo la prefazione e la presentazione al libro.

Si tratta rispettivamente di Fabio Tortora, notissimo Presidente del Chapter italiano di ACFE - Association of Certified Fraud Examiners, cioè l'associazione dei professionisti anti-frode, e di Roberto Pennisi, importantissimo magistrato della Procura Nazionale Antimafia con oltre 35 anni alle spalle di lotta contro 'ndrangheta ed eco-mafie.

Questo testo, seppur con alcuni tecnicismi, è adatto a tutti gli interessati ad argomenti quali la lotta alla corruzione, il contrasto agli illeciti societari, le scienze criminologiche, le tecniche di prevenzione dei rischi di frode attraverso il potenziamento dei sistemi di controllo interno aziendale e le investigazioni interne finalizzate alla redazione di consulenze tecniche di parte.

Interessantissimo è il paragrafo 6 del capitolo 5, dedicato proprio alle investigazioni.

In questo paragrafo Angelo Jannone, forte della sua esperienza maturata nel Raggruppamento Operativo Speciale dell'Arma dei Carabinieri, tratta un argomento che altri autori hanno preferito non affrontare: quello legato ai rapporti con la Polizia Giudiziaria che il forensic accountant è chiamato a saper gestire nell'ambito degli incarichi di contenuto penale.

In questa parte del libro si è riscontrata la profonda competenza di Jannone in questo particolarissimo settore della scienza forense, soprattutto quando vengono affrontate le tecniche di redazione del "fraud report" e le caratteristiche della testimonianza del consulente tecnico in sede penale, molte volte nella veste di ausiliario del Pubblico Ministero.

Insomma un testo dal quale il blog, previo consenso dell'autore, trarrà spunto per molti altri articoli di carattere tecnico e scientifico, anche per le tematiche attualissime legate sia alla figura del "whistleblower" (già, affrontate in passato dal blog) che ai protocolli operativi di prevenzione dei rischi di corruzione.


"Corruzione, frodi sociali e frodi aziendali - dalla prevenzione al contrasto", collana "Criminologia", edito da FrancoAngeli, 226 pagine, è disponibile ad un prezzo di 20 € cliccando QUI.




venerdì 7 ottobre 2016

Convegno: "Economia dei non performing loans" (20.10.16 - Roma)



GRUPPO FEDERICO CAFFE'
e
invitano al convegno su


ECONOMIA 
DEI 
NON PERFORMING LOANS

Roma, 20 ottobre 2016

Senato della Repubblica

ore 10.30 - 13.30

Sala Istituto di S. Maria in Aquiro
Piazza Capranica 72, Roma



Obiettivi

Gli accordi per la strutturazione e il lancio di un mercato delle sofferenze bancarie richiedono l’analisi e la gestione di dinamiche commerciali complesse che inevitabilmente hanno risvolti economico-sociali.
La tavola rotonda intende cogliere le più recenti esperienze in tema di sofferenze bancarie in assenza di strumenti collaudati per offrire elementi di riflessione al legislatore impegnato in una materia dai poliedrici risvolti e impatti.

Programma
Ore 10.30 - Apertura Lavori
Saluti introduttivi
On. Giovanni Paglia (SI-SEL) – D.L. 3 maggio 2016/59 
Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali

Modera
Alfonso Scarano, Presidente AssoTAG


Intervengono

Antonella Simone
: Analista finanziaria e consulente per la gestione del rischio di credito – L’economia degli NPL vista dai diversi ruoli contraenti

Salvatore Cozzolino: Analista finanziario, Socio AIAF – Una fotografia quantitativa del fenomeno NPL in Italia

Andrea Giovanelli: Partner Deloitte - Il giovane mercato italiano degli NPL: entusiasmo, attese e incertezze del futuro

Emilio Girino: Avvocato in Milano, Partner, Studio Ghidini, Girino & Associati - Docente CUOA Finance - NPL: si fa presto a dire cessione: peso dei limiti normativi nella valorizzazione e nell’esecuzione delle cessioni di crediti deteriorati

Donato Pinto: Managing Director Link Financial – Attori e dinamiche negli investimenti in NPL

Luca Polverino: Avvocato in Napoli – La due diligence: aspetti problematici e opportunità

Lando Sileoni: Segretario Generale FABI – Il punto di vista dell’organizzazione bancaria

Ore 13.00 – Conclusioni

PARTECIPAZIONE SU INVITO

NOTA: E’ d'obbligo per gli uomini indossare giacca e cravatta

L'accesso alla sala è consentito solo previa registrazione entro il 17 ottobre.
il programma può subire aggiornamenti
Per confermare la partecipazione è necessaria l’iscrizione al seguente link: https://goo.gl/Jqu2IU

Per informazioni:
e-mail: info@assotag.org


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GRUPPO CAFFE’: Siamo circa 600 ex-allievi ed estimatori dell’opera e dell’esempio del prof. Federico Caffè. Ci teniamo in contatto attraverso un blog aperto su Linkedin, raggiungibile all’indirizzo: www.goo.gl/f3Y5qA

AssoTAG - Associazione Italiana dei Periti e dei Consulenti Tecnici nominati dall'Autorità Giudiziaria (sito: www.assotag.org)



lunedì 3 ottobre 2016

Wayback Machine: come rianimare i siti offline

Nelle ricostruzioni tecniche dei forensic accountant accade sempre più spesso di dover risalire alle vecchie versioni dei siti internet o di dover recuperare dati e/o immagini di pagine web ormai non più online.

Questi recuperi storiografici sono possibili grazie a diversi applicativi disponibili in rete. 
Il più famoso è l'interfaccia Wayback Machine, resa disponibile dall'Internet Archive, un'associazione no profit fondata nel 1996 con lo scopo di consentire un "accesso universale alla conoscenza".


Il progetto principale di questa organizzazione è l'archiviazione di una serie di "fotografie istantanee" dei siti web, catalogate per data di acquisizione.

A costo zero per gli utenti, i 200 dipendenti dell'Internet Archive, con un budget annuo di circa 10 milioni di dollari, si adoperano ogni giorno per salvare e archiviare milioni di immagini, contenuti, file di testo e grafica di migliaia di siti internet ubicati nei server di tutto il mondo.

Ad oggi l'archivio conta circa 510 miliardi di pagine web accessibili con una semplice ricerca.

I siti più famosi sono "fotografati" dall'Internet Archive, con un intervallo medio di circa 100 giorni, mentre per tutti gli altri i parametri utilizzati per definire la frequenza di salvataggio sono le statistiche di accesso.

Ai fini investigativi, tuttavia, anche salvataggi con frequenze di una o due volte l'anno, consentono, ad esempio, di accertare eventuali cancellazioni e/o modifiche di dati economico-finanziari o contabili, informazioni e dettagli su particolari operazioni o immagini di andamenti storici o di mercato, al fine di nascondere eventuali comportamenti irregolari.

Lo stesso blog Fraud Auditing & Forensic Accounting è stato mappato dalla Wayback Machine addirittura per 10 volte, la prima delle quali il 27 maggio 2012, circa 6 mesi dopo la sua nascita.




mercoledì 21 settembre 2016

Tutti invitati al primo seminario di YOPAdvisors






Una nuova realtà nello scenario professionale milanese e italiano, molto vicina come spirito alla vision del blog, costituita da commercialisti esperti nelle varie discipline economico-giuridiche, ci informa del suo primo evento pubblico dal titolo

Nuovi scenari di consulenza alle imprese 
per la gestione del cambiamento


mercoledì 28 Settembre 2016 
dalle ore 10,30 alle ore 13,00
MiCo – Milano Congressi Milano Congressi
Ala Nord, Gate 15
Via Gattamelata, 5
c/o Fastern Fair Italy
Sala Turchese


L'attuale scenario economico, in continuo movimento, obbliga le realtà imprenditoriali a ricercare nuovi mercati e nuovi prodotti per garantire la continuità aziendale. 
Questo cambiamento non può prescindere da una riorganizzazione o adeguamento della propria struttura e dalla conoscenza di strumenti idonei e vincenti per competere su nuovi mercati avendo al proprio fianco manager o consulenti moderni, capaci di leggere l'azienda con una visione più dinamica rispetto all'approccio tradizionale troppo settoriale o superficiale.

A questo proposito, durante la Fastner Fair Italy, i partner di YOPAdvisors

Claudio Balestrucci
Francesco Petralia

affronteranno i temi relativi a :
  • I passaggi generazionali ed adeguamento dell'assetto imprenditoriale 
  • I passi per aprirsi ai nuovi mercati
  • Nuovi prodotti, credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo

YOPAdvisors è lieta di invitare tutti gli interessati al convegno.

Per partecipare al seminario è necessario registrarsi cliccando QUI.




domenica 18 settembre 2016

Se la malattia è falsa, è valido il licenziamento

Accade anche questo: valido il licenziamento per una finta lombosciatalgia.

Solitamente il blog si occupa di complicati schemi di frode ai danni di aziende e contribuenti. Tuttavia sono i fenomeni più diffusi e per lo più di ridotto impatto economico, ad essere maggiormente percepiti come i più disonesti e immorali.

Lo sono certamente i numerosissimi casi di "simulazione fraudolenta dello stato di malattia".


Sarebbe inutile descrivere a cosa ci si riferisce, tuttavia, per la precisione che ci contraddistingue, con questa espressione si vuole far riferimento a quel dipendente che presenta al datore di lavoro un certificato medico che attesta uno stato di malattia fasullo, utile solo alla richiesta di giorni di assenza giustificata per la convalescenza.

La Corte di Cassazione con Sentenza n. 17113 del 16 agosto 2016 è entrata nel merito di cosa può fare e cosa non può fare un dipendente afflitto da "lombalgia" e, soprattutto, come è possibile per l'azienda verificare l'effettivo stato di malattia.

In buona sostanza se il datore di lavoro si sente preso in giro dal dipendente che simula una malattia, può, secondo la Corte Suprema di Cassazione, rivolgersi ad uno "007" specializzato nelle investigazioni "corporate".

Nel caso di specie, il professionista incaricato dall'azienda di controllare il dipendente (infedele) nel periodo della malattia, aveva il compito di verificare se davvero la lombosciatalgia (ma vale per ogni altra malattia debilitante certificata dal medico di base), avesse o meno procurato un effettivo impedimento a lavorare.

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, l'investigatore non ha avuto dubbi: il “sorvegliato speciale” aveva fatto una serie di azioni e movimenti del tutto incompatibili con la patologia lamentata. 

Per i Giudici di Cassazione è dunque legittimo il licenziamento per giusta causa in presenza di "simulazione fraudolenta dello stato di malattia" accertata e documentata grazie all'impiego di un'agenzia investigativa. 




lunedì 5 settembre 2016

Registrazioni occulte di conversazioni: ci sono limiti di utilizzo?

Ormai tutti gli apparati digitali che ci circondano e che utilizziamo quotidianamente hanno una funzione che permette la registrazione di suoni o conversazioni.
E' piuttosto semplice, inoltre, scaricare dalla rete applicazioni che "correggono" i suoni con il fine di migliorarne l'ascolto e la comprensione, soprattutto nel caso riguardino conversazioni tra due o più interlocutori.

Come è altrettanto semplice occultare questi strumenti di registrazione sempre più raffinati, piccoli e potenti.

Ma registrare in modo occulto una conversazione è da considerarsi "intercettazione abusiva"? Oppure la registrazione è lecita e utilizzabile in sede giudiziale? Ed entro quali limiti?

Domande legittime, sempre più spesso formulate soprattutto in sede penale.

La Seconda Sez. Penale della Corte Suprema di Cassazione, con la Sentenza n. 24288, depositata il 10 giugno 2016, ha chiarito che la registrazione di una conversazione da parte di una persona che vi partecipa attivamente o autorizzata ad assistervi costituisce forma di documentazione fonografica (art. 234 c.p.p., comma 1) non sottoposta alle limitazioni ed alle formalità proprie dell’intercettazione in senso tecnico quindi può essere acquisita legittimamente al processo, senza previa autorizzazione del GIP ai sensi dell'art. 267 c.p.p..

La decisione è giunta in seguito al ricorso di una donna, condannata per concorso in estorsione, secondo la quale "la sentenza impugnata incorreva in violazione di legge in relazione all'articolo 271 codice di procedura penale in riferimento all'utilizzo della registrazione fonografica di un colloquio svoltosi tra presenti ad opera della parte offesa su sollecitazione dei carabinieri che, in quel contesto procedettero all'arresto della donna. Lamenta la mancanza di provvedimento autoritativo e sostiene che la dedotta inutilizzabilità coinvolge i risultati captativi che riscontrerebbero le dichiarazioni della persona offesa".


Per la Suprema Corte il suddetto motivo di ricorso è infondato in quanto tale registrazione, il cui contenuto è legittimamente appreso soltanto da chi vi partecipa o vi assiste, non lede il diritto alla riservatezza e segretezza della comunicazione.

"La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che le registrazioni di conversazioni tra presenti, compiute di propria iniziativa da uno degli interlocutori, non necessitano dell'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 267 c.p.p., in quanto non rientrano nel concetto di intercettazione in senso tecnico, ma si risolvono in una particolare forma di documentazione, che non è sottoposta alle limitazioni ed alle formalità proprie delle intercettazioni. Al riguardo le Sezioni Unite hanno evidenziato che, in caso di registrazione di un colloquio ad opera di una delle persone che vi partecipi attivamente o che sia comunque ammessa ad assistervi, difettano la compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso soltanto da chi palesemente vi partecipa o vi assiste, e la "terzietà" del captante. L'acquisizione al processo della registrazione dei colloquio può legittimamente avvenire attraverso il meccanismo di cui all'art. 234 c.p.p., comma 1, che qualifica documento tutto ciò che rappresenta fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo; il nastro contenente la registrazione non è altro che la documentazione fonografica dei colloquio, la quale può integrare quella prova che diversamente potrebbe non essere raggiunta e può rappresentare (si pensi alla vittima di un'estorsione) una forma di autotutela e garanzia per la propria difesa, con l'effetto che una simile pratica finisce col ricevere una legittimazione costituzionale" (Cass. Sez. Un. 28-5-2003 n. 36747)".

Con tutta evidenza, differente è il caso di registrazione di conversazione eseguita da un privato, su indicazione della polizia giudiziaria ed avvalendosi di strumenti da questa predisposti, la quale rientra nella fattispecie di intercettazione ambientale e, come tale, dovrà essere trattata.

La Sentenza della Corte in questo caso stabilisce che "Diversa è l'ipotesi di registrazione eseguita da un privato, su indicazione della polizia giudiziaria ed avvalendosi dì strumenti da questa predisposti. Dette registrazioni secondo la giurisprudenza di questa Corte (N. 23742 del 2010 Rv. 247384, N. 42939 dei 2012 Rv. 253819 N. 7035 del 2014 Rv. 258551), alla quale il collegio aderisce, essendo effettuate col pieno consenso di uno dei partecipi alla conversazione, implicano un minor grado di intrusione nella sfera privata; sicché, ai fini della tutela dell'art. 15 Cost., è sufficiente un livello di garanzia minore, rappresentato da un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, che può essere costituito anche da un decreto del pubblico ministero. Tale provvedimento, infatti, rappresenta il "livello minimo di garanzie" richiamato in varie pronunce della Corte Costituzionale (sentenze n. 81 del 1993 e n. 281 del 1998) e al quale la giurisprudenza di legittimità ha fatto riferimento, in mancanza di una specifica normativa, sia in materia di acquisizione dei tabulati contenenti i dati identificativi delle comunicazioni telefoniche (Sez. Un. 23-2-2000 n. 6), sia in tema di videoriprese eseguite in luoghi non riconducibili al concetto di domicilio, ma meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 2 Cost., per la riservatezza delle attività che vi si compiono (Cass. Sez. Un. 28-3-2006 n. 26795). Nel caso di specie,come indicato nella sentenza impugnata e non disatteso in fatto dal ricorrente che si limita a ventilare la verosimiglianza di un accordo con le forze dell'ordine, la registrazione è stata effettuata dal P., su sua iniziativa e senza l'ausilio di strumentazione fornita dalla polizia giudiziaria, correttamente pertanto l'acquisizione al processo della registrazione del colloquio è avvenuta attraverso il meccanismo di cui all'art. 234 c.p.p., comma 1".



lunedì 29 agosto 2016

Frodi sanitarie: negli USA il "sistema immunitario" più efficacie

E' stato pubblicato di recente un articolo sulle frodi nell'ambito sanitario che evidenzia come i programmi di prevenzione e individuazione degli schemi fraudolenti tipici di questo settore, abbiano un impatto rilevante sulla riduzione della spesa sanitaria pubblica e privata.

In generale i casi di frode maggiormente percepiti dai pazienti/utenti, sono le false fatturazioni delle prestazioni professionali fornite dai medici. E' fenomeno noto il vedersi ridurre in fattura l'importo della prestazione medica rispetto all'effettiva somma versata dall'utente, per non citare i casi frequentissimi di richiesta dell'intero pagamento in nero (cioè senza l'emissione di fattura).
Il fine, sarebbe inutile sottolinearlo, è quello di sottrarre base imponibile al fisco.

Qualche mese fa il Department of Health and Human Services statunitense, in collaborazione con il Department of Justice, in seguito ad un'operazione coordinata, ha identificato 301 medici coinvolti in fenomeni di false fatturazioni, per un totale di $ 900 milioni.


Altri schemi fraudolenti molto frequenti da osservare nella sanità pubblica e privata riguardano gli approvvigionamenti e gli appalti. In questo caso le fattispecie illecite sono molteplici, anche se l'obiettivo finale rimane l'arricchimento di soggetti interni alle strutture sanitarie con il coinvolgimento di terzi appaltatori/fornitori compiacenti.
Il drenaggio di denaro avviene attraverso l'incremento arbitrario dei prezzi delle forniture o l'ampiamento ingiustificato delle opere oggetto di appalto ovvero con l'approvvigionamento di beni o servizi non necessari.

Molte strutture sanitarie stanno munendosi di procedure anti-frode in grado di fronteggiare questi fenomeni illeciti dilaganti, ottenendo fin da subito grandi benefici economici e organizzativi.
Un metodo molto efficacie è quello di introdurre modelli di prevenzione basati sui casi di frode pregressi.
Infatti, una volta accaduto il caso di frode, è bene approfondire lo schema seguito dal frodatore, le motivazioni che lo hanno spinto a frodare e le ragioni per le quali i meccanismi di prevenzione in vigore non sono stati in grado di individuare tale comportamento.
Queste analisi sono utili a rendere maggiormente efficacie il "sistema immunitario anti-frode" - ogni altra migliore definizione, in questo caso, non sarebbe ugualmente efficacie - contro altri illeciti di analoga tipologia e modalità di sviluppo.

Infine, sempre di recente e ancora negli Stati Uniti, sono stati individuati moltissimi casi di prescrizioni di farmaci e di apparati di deambulazione inutili o addirittura dannosi per i pazienti, al solo scopo di far guadagnare una tale farmacia o azienda produttrice rispetto ad altre concorrenti. Anche in questo caso il medico incassava una percentuale di tali guadagni prodotti illecitamente.

Il danno al sistema sanitario è evidente, visto che una parte del costo di tali dispositivi è a carico della collettività, così come i benefici fiscali ottenuti a fronte delle somme versate per l'acquisto dei farmaci.

Se si leggono i resoconti sugli enormi successi raggiunti in seguito alla lolla alle frodi sanitarie negli Stati Uniti e sulle somme elevatissime recuperate, si comprende come sia fondamentale iniziare a sviluppare anche in Italia un sistema anti-frode specifico per la sanità pubblica e privata.
Ne gioverebbero certamente le casse statali, ma anche i pazienti che avrebbero accesso a strutture più organizzate e a cure più economiche ma ugualmente efficaci.



martedì 2 agosto 2016

Posizione aperta: Forensic accountant (Staff e Senior)

2 settembre 2016


Posizione aperta:

Forensic accountant (Staff e Senior)


Una primaria azienda italiana leader nei servizi investigativi rivolti alle imprese, studi legali e pubblica amministrazione, ricerca candidati con 2/5 anni di esperienza da inserire nel dipartimento di Forensic Accounting.




I professionisti del team Forensic Accounting supportano la clientela principalmente nei seguenti settori:
  • Corporate Fraud Investigation: indagini contabili/finanziarie su potenziali frodi e/o malversazioni; 
  • Litigation Support: analisi economico-finanziarie e consulenze tecniche nell'ambito di contenziosi legali e arbitrati; 
  • Fraud Risk Prevention: servizi di consulenza per l'implementazione di policy, procedure, protocolli operativi e reporting;
  • Monitoring: monitoraggio delle transazioni aziendali finalizzato ad intercettare anomalie e irregolarità;
  • Servizi di Licensing Management: selezione, ottimizzazione e gestione del portafoglio licenziatari;
  • Servizi di Fraud Investigation a favore di curatele fallimentari, commissari, liquidatori, amministratori indipendenti, Tribunali e Procure della Repubblica;
  • Calcolo dei danni prodotti da concorrenza sleale e dipendenti infedeli.

Requisiti richiesti
  • 2/5 anni di esperienza nella revisione contabile o all'interno dei dipartimenti di "Forensic accounting" (la provenienza dalle "big4" rappresenta un titolo preferenziale); 
  • laurea in Economia, Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative; 
  • forte motivazione per l’attività consulenziale; 
  • ottime capacità relazionali, spirito d’iniziativa, orientamento alla soddisfazione del cliente, autonomia operativa, capacità di problem solving, flessibilità; 
  • ottima conoscenza della lingua inglese; 
  • disponibilità alle trasferte sul territorio nazionale. 
Data la multidisciplinarietà dei servizi offerti si ricercano candidati con robuste competenze in ambito di accounting e/o revisione contabile, corporate compliance, analisi dei sistemi di vigilanza e controllo aziendali e diritto societario, con disponibilità ad apprendere nozioni di procedura civile e penale e di computer & digital forensic.

Sede: Milano

Per candidarsi e/o avere maggiori informazioni, inviare una lettera di presentazione e il cv al seguente indirizzo mail: info.fraud.auditing@gmail.com, indicando come oggetto "CV Forensic 2016".


lunedì 18 luglio 2016

Le Società Benefit: la risposta legislativa all’esigenza del mercato di fare business sostenibile e garantito contro le frodi?

di Susanna Pedretti (Avvocato)



Da più di sei mesi – precisamente dall'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016 – la legislazione italiana contempla una nuova figura societaria, alla cui base vi è un’idea potente, e secondo voci autorevoli (tra cui il Premio Nobel per l’economia 2013 Robert J. Shiller) anche estremamente profittevole: quella di coniugare la prospettiva lucrativa propria di qualsiasi azienda commerciale con uno o più obiettivi di “beneficio comune”, da intendersi, come ci dice la Legge, come il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, sulle persone, sulla comunità, su territorio e ambiente, su beni e attività culturali e sociali, su enti e associazioni e su altri portatori d’interessi, quali – ancora più alla lontana – i soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività della società quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile.

Le Società Benefit (“SB”) – così si chiamano – sono ancora un panorama poco conosciuto in Italia, che è infatti il primo paese dell’UE ad aver accolto e codificato questa innovativa figura, sulla scorta dell’esperienza economica e giuridica diffusasi a partire dalla seconda metà dello scorso decennio in USA.

Parallelamente, val la pena di fare qualche considerazione sull'ormai significativo numero di operatori economici che hanno integrato i propri obbiettivi con i cosiddetti elementi “ESG” (ambientali, sociali e di governance), o anche – saltando di palo in frasca ma non troppo- sull'impegno economico richiesto alle aziende per assicurarsi – chiamiamola così – la “compliance”.

                 

Si potrebbe osservare come i tentativi di combinare la redditività con l’attenzione all'ambiente, al sociale, e al “beneficio comune” siano antichi quanto antico è il concetto di business, ancorché – è ben vero – siano stati talvolta osservati con l’occhio scettico dedicato a tutto ciò che è “ibrido”, o di chi si domanda se le “non financial information” tra cui quelle “di sostenibilità” siano davvero utili, siano “di marketing”, o addirittura fraudolente: la frode di chi si pone sul mercato come “green”, ma non lo è affatto, ha trovato infatti ormai una propria definizione nella letteratura economica (“green washing”, appunto).

Da qualunque prospettiva la si veda, è innegabile comunque come la spinta evolutiva del mercato sia nella direzione della trasparenza, della sostenibilità nel tempo, dell’attenzione agli aspetti etici del business: siano essi veri o solo pretesi per esigenze di “immagine”, il business deve oggi essere dotato di un bell'aspetto per poter essere appetibile tanto per gli investitori quanto anche per i consumatori, e in particolare i giovani.

Insomma, profittabilità o meno, nel breve o nel lungo o nel lunghissimo periodo, fatto sta che le Società Benefit si pongono sul mercato con la garanzia dell’impegno dell’azienda di perseguire e documentare in modo articolato la propria attenzione verso tutti gli stakeholders.

E’ questa la principale ragione per la quale possiamo immaginare come l’adozione della forma di Società Benefit – allo stato sprovvista di alcun beneficio fiscale, sgravio o agevolazione – rappresenti una buona garanzia “anti-frode”.

E’ nel DNA stesso delle Società Benefit il perseguimento di due finalità che sono poste sullo stesso piano: da una parte vi è lo svolgimento di una attività economica, volta a generare un utile per gli shareholders (e quindi la valutazione delle performance economico-finanziarie), e dell’altra il perseguimento di una o più finalità di beneficio comune, indicate nello statuto sociale, bilanciando l’interesse dei soci con quelli degli altri stakeholder.

E’ stata confermata più volte anche su questo blog l’importanza dell’ambiente di lavoro nella determinazione del livello del rischio operativo di frode: si è detto infatti che un ambiente di lavoro positivo, sereno e corretto in cui il lavoratore non si senta abusato, sfruttato o semplicemente ignorato, è già una buona garanzia di successo nella lotta delle frodi aziendali interne.

Un ambiente lavorativo improntato sull'etica è già in sé un metodo di prevenzione poiché va a incidere sui processi di razionalizzazione del potenziale frodatore.

Sul punto, le Società Benefit si assumono l’impegno – tra gli altri – di valutare l’impatto sui lavoratori, e – più nello specifico – valutando le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro.

Ma le Società Benefit dovrebbero spingersi anche più lontano: integrando nei propri processi decisionali e strategici la valutazione dell’impatto sugli altri portatori d'interesse, attraverso un’analisi delle relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità, ne conseguirebbe anche una buona mitigazione del rischio operativo di outsourcing, nell’eventualità che le società conducano in modo etico il proprio business “diretto”, non interessandosi a sufficienza di quelle attività d’impresa affidate alle terze parti.

Da ultimo, si evidenzia come la diffusione delle Società Benefit, in presenza di efficaci standard di valutazione esterni, dovrebbe aiutare a combattere il citato fenomeno del green washing: non a caso la Legge Italiana assoggetta il comportamento delle Società Benefit che non perseguono realmente le finalità statutarie di beneficio comune alle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, affidando pieni poteri all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Non resta che stare a vedere se, ora che è stato predisposto il tessuto normativo, l’idea di un mercato basato su pratiche sostenibili e socialmente responsabili riuscirà concretamente ad affermarsi; ragionevolmente possiamo sin d’ora aspettarci che qualificarsi come Società Benefit non possa ridursi a una mera strategia di marketing, o a uno slogan d’impatto, visto l’impegno richiesto a dette società e all'assenza di incentivi fiscali.



Le Società Benefit: la risposta legislativa all’esigenza del mercato di fare business sostenibile e garantito contro le frodi?

di Susanna Pedretti (Avvocato)


Da più di sei mesi – precisamente dall'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016  la legislazione italiana contempla una nuova figura societaria, alla cui base vi è un’idea potente, e secondo voci autorevoli (tra cui il Premio Nobel per l’economia 2013 Robert J. Shiller) anche estremamente profittevole: quella di coniugare la prospettiva lucrativa propria di qualsiasi azienda commerciale con uno o più obiettivi di “beneficio comune”, da intendersi, come ci dice la Legge, come il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, sulle persone, sulla comunità, su territorio e ambiente, su beni e attività culturali e sociali, su enti e associazioni e su altri portatori d’interessi, quali – ancora più alla lontana  i soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività della società quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile.

LSocietà Benefit (“SB”) – così si chiamano  sono ancora un panorama poco conosciuto in Italia, che è infatti il primo paese dell’UE ad aver accolto e codificato questa innovativa figura, sulla scorta dell’esperienza economica e giuridica diffusasi a partire dalla seconda metà dello scorso decennio in USA.
Parallelamente, val la pena di fare qualche considerazione sull'ormai significativo numero di operatori economici che hanno integrato i propri obbiettivi con i cosiddetti elementi “ESG” (ambientali, sociali e di governance), o anche – saltando di palo in frasca ma non troppo- sull'impegno economico richiesto alle aziende per assicurarsi – chiamiamola così  la “compliance”.


Si potrebbe osservare come i tentativi di combinare la redditività con l’attenzione all'ambiente, al sociale, e al “beneficio comune” siano antichi quanto antico è il concetto di business, ancorché – è ben vero – siano stati talvolta osservati con l’occhio scettico dedicato a tutto ciò che è “ibrido”, o di chi si domanda se le “non financial information” tra cui quelle “di sostenibilità” siano davvero utili, siano “di marketing”, o addirittura fraudolente: la frode di chi si pone sul mercato come “green”, ma non lo è affatto, ha trovato infatti ormai una propria definizione nella letteratura economica (“green washing”, appunto).

Da qualunque prospettiva la si veda, è innegabile comunque come la spinta evolutiva del mercato sia nella direzione della trasparenza, della sostenibilità nel tempo, dell’attenzione agli aspetti etici del business: siano essi veri o solo pretesi per esigenze di “immagine”, il business deve oggi essere dotato di un bell'aspetto per poter essere appetibile tanto per gli investitori quanto anche per i consumatori, e in particolare i giovani.

Insomma, profittabilità o meno, nel breve o nel lungo o nel lunghissimo periodo, fatto sta che le Società Benefit si pongono sul mercato con la garanzia dell’impegno dell’azienda di perseguire e documentare in modo articolato la propria attenzione verso tutti gli stakeholders.
E’ questa la principale ragione per la quale possiamo immaginare come l’adozione della forma di Società Benefit – allo stato sprovvista di alcun beneficio fiscale, sgravio o agevolazione  rappresenti una buona garanzia “anti-frode”.

E’ nel DNA stesso delle Società Benefit il perseguimento di due finalità che sono poste sullo stesso piano: da una parte vi è lo svolgimento di una attività economica, volta a generare un utile per gli shareholders (e quindi la valutazione delle performance economico-finanziarie), e dell’altra il perseguimento di una o più finalità di beneficio comune, indicate nello statuto sociale, bilanciando l’interesse dei soci con quelli degli altri stakeholder.

E’ stata confermata più volte anche su questo blog l’importanza dell’ambiente di lavoro nella determinazione del livello del rischio operativo di frode: si è detto infatti che un ambiente di lavoro positivo, sereno e corretto in cui il lavoratore non si senta abusato, sfruttato o semplicemente ignorato, è già una buona garanzia di successo nella lotta delle frodi aziendali interne.
Un ambiente lavorativo improntato sull'etica è già in sé un metodo di prevenzione poiché va a incidere sui processi di razionalizzazione del potenziale frodatore.

Sul punto, le Società Benefit si assumono l’impegno – tra gli altri  di valutare l’impatto sui lavoratori, e – più nello specifico  valutando le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro.

Ma le Società Benefit dovrebbero spingersi anche più lontano: integrando nei propri processi decisionali e strategici la valutazione dell’impatto sugli altri portatori d'interesse, attraverso un’analisi delle relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità, ne conseguirebbe anche una buona mitigazione del rischio operativo di outsourcing, nell’eventualità che le società conducano in modo etico il proprio business “diretto”, non interessandosi a sufficienza di quelle attività d’impresa affidate alle terze parti.

Da ultimo, si evidenzia come la diffusione delle Società Benefit, in presenza di efficaci standard di valutazione esterni, dovrebbe aiutare a combattere il citato fenomeno del green washing: non a caso la Legge Italiana assoggetta il comportamento delle Società Benefit che non perseguono realmente le finalità statutarie di beneficio comune alle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, affidando pieni poteri all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Non resta che stare a vedere se, ora che è stato predisposto il tessuto normativo, l’idea di un mercato basato su pratiche sostenibili e socialmente responsabili riuscirà concretamente ad affermarsi; ragionevolmente possiamo sin d’ora aspettarci che qualificarsi come Società Benefit non possa ridursi a una mera strategia di marketing, o a uno slogan d’impatto, visto l’impegno richiesto a dette società e all'assenza di incentivi fiscali.