La Legge 12/2012, entrata in vigore pochi giorni fa, introduce la possibilità per gli Organi Giudiziari di confiscare la strumentazione informatica utilizzata dal cybercrime al fine di riutilizzarla per le indagini.
La logica della legge è piuttosto chiara: ed è quella di garantire anche agli organi inquirenti l'utilizzo di mezzi altamente sofisticati quali quelli utilizzati oggigiorno dai criminali informatici.
L'evoluzione tecnologica ha, fin'ora, avvantaggiato questa categoria di criminali, i quali, disponendo di ampie risorse economiche, riescono ad assicurare un elevato livello tecnologico ai propri apparati hardware e software.
I problemi riscontrati nelle indagini di natura informatica non sono legati solamente, per fare un esempio qualsiasi, alla velocità con cui sono effettuate le analisi dei file sequestrati, ma riguardano tematiche che spaziano dalla decriptazione delle trasmissioni dei dati, all'analisi delle tracce lasciate dalle conversazioni effettuate mediante skype, twitter o altri social network, dalla definizione dei profili degli utilizzatori dei dispositivi elettronici, all'apertura di file protetti da password o al recupero dei file cancellati.
A mio avviso, ma dovrebbe essere normale pensarlo (!), i mezzi a disposizione della Giustizia devono essere più avanzati rispetto a quelli utilizzati dal crimine.
Se tuttavia, per cause che sarebbe decisamente complesso qui sintetizzare, gli organi inquirenti non riuscissero ad aggiornarsi con la necessaria celerità... bé allora, la via migliore potrebbe essere proprio quella indicata dalla Legge 12/12.
Nei prossimi anni sarà possibile giudicarne la validità.
Per il momento segnalo il commento sulla Legge in oggetto pubblicato sull'edizione on-line de Il Sole 24 Ore (Diritto24) dall'Ing. Maurizio Bedarida (consulente informatico).
Commento che si può leggere al seguente indirizzo:
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/avvocatoAffari/professioneLegale/2012/03/legge-n122012-e-contrasto-ai-fenomeni-di-criminalita-informatica.html
La logica della legge è piuttosto chiara: ed è quella di garantire anche agli organi inquirenti l'utilizzo di mezzi altamente sofisticati quali quelli utilizzati oggigiorno dai criminali informatici.
L'evoluzione tecnologica ha, fin'ora, avvantaggiato questa categoria di criminali, i quali, disponendo di ampie risorse economiche, riescono ad assicurare un elevato livello tecnologico ai propri apparati hardware e software.
I problemi riscontrati nelle indagini di natura informatica non sono legati solamente, per fare un esempio qualsiasi, alla velocità con cui sono effettuate le analisi dei file sequestrati, ma riguardano tematiche che spaziano dalla decriptazione delle trasmissioni dei dati, all'analisi delle tracce lasciate dalle conversazioni effettuate mediante skype, twitter o altri social network, dalla definizione dei profili degli utilizzatori dei dispositivi elettronici, all'apertura di file protetti da password o al recupero dei file cancellati.
A mio avviso, ma dovrebbe essere normale pensarlo (!), i mezzi a disposizione della Giustizia devono essere più avanzati rispetto a quelli utilizzati dal crimine.
Se tuttavia, per cause che sarebbe decisamente complesso qui sintetizzare, gli organi inquirenti non riuscissero ad aggiornarsi con la necessaria celerità... bé allora, la via migliore potrebbe essere proprio quella indicata dalla Legge 12/12.
Nei prossimi anni sarà possibile giudicarne la validità.
Per il momento segnalo il commento sulla Legge in oggetto pubblicato sull'edizione on-line de Il Sole 24 Ore (Diritto24) dall'Ing. Maurizio Bedarida (consulente informatico).
Commento che si può leggere al seguente indirizzo:
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/avvocatoAffari/professioneLegale/2012/03/legge-n122012-e-contrasto-ai-fenomeni-di-criminalita-informatica.html