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venerdì 26 giugno 2015

La Legge di Benford nella lotta alle frodi contabili

"Il tempo stringeva. Si lavorava giorno e notte per far quadrare i conti. 
Ma nulla. Ogni soluzione portava al medesimo risultato: una perdita tale da azzerare l'intero capitale sociale. Anzi da rendere addirittura negativo il patrimonio aziendale di parecchi milioni di euro.
La data di approvazione del bilancio si stava avvicinando.
Solo 3 giorni per trovare una soluzione!
Una via di uscita che doveva andare oltre gli espedienti convenzionali basati sul ricorso alle "ordinarie" cosmesi di bilancio. Una soluzione che non poteva riguardare la sola maggiorazione fittizia delle poste valutative. Troppo facile ed anche inutile.



La situazione era davvero catastrofica.
Insomma bisognava tentare un'opzione straordinaria!

Così, nottetempo, il capo contabile fece quel passo che sapeva essere senza ritorno. 
Da quel momento in poi tutto sarebbe cambiato ...nel caso fosse stato scoperto.
Inserì le credenziali di amministratore per accedere al sistema contabile ed iniziò a modificare gli importi in modo tale da far tornate l'equilibrio di bilancio. 
Lavorò ininterrottamente per 5 ore...".

Quando nel 1881 un astronomo di nome Simon Newcombe pubblicò sull'American Journal of Mathematics il risultato di uno studio basato sulle tavole logaritmiche, ancora nessuno poteva immaginare che quel metodo logico-matematico poteva essere applicato nell'individuazione delle frodi contabili.
La sua scoperta, tuttavia, fu dimenticata sino a quando un'altro fisico e ingegnere statunitense di nome Frank Benford pubblicò nel marzo 1938 un articolo dal titolo "La legge dei numeri anomali" che traeva origine dagli studi fatti da Newcombe.

(a sinistra Simon Newcombe e a destra Frank Benford)

Nacque così la famosa, almeno per noi forensic accountant, "Legge di Benford".

Benford, in buona sostanza, dimostrò che la distribuzione delle prime cifre di un gruppo di numeri non è casuale ma segue un andamento basato sulle probabilità. 
In altre parole, se si calcolassero le frequenze di un insieme di numeri si arriverebbe ad affermare che i numeri con "1" come prima cifra dovrebbero essere circa il 30% della serie numerica, mentre i numeri con il "9" come prima cifra apparirebbero solo nel 4,5% dei casi.

Insomma una legge piuttosto curiosa ma ancora non applicabile all'individuazione delle manipolazioni contabili. Bisognava fare un'ulteriore passo avanti.

Fu grazie agli studi di un terzo fisico, matematico e ingegnere, il sudafricano Mark J. Nigrini, se la Legge di Benford fu applicata nella metodologia della forensic accounting.
Nel 1992 per la prima volta fu sperimentata su casi reali di frode aziendale, con successo!

(Mark J. Nigrini)

Grazie agli studi di Nigrini, la Legge di Benford oggi è applicata sempre più spesso per fare emergere anomalie riconducibili a possibili manipolazioni massive delle scritture contabili o, in generale, di ogni altro insieme numerico di natura economico-finanziaria.
A tal proposito sono fondamentali i seguenti scritti di Nigrini:
  • Forensic Analytics: Methods and Techniques for Forensic Accounting Investigations. Hoboken. John Wiley & Sons Inc. (June 2011) 
  • Benford's Law: Applications for Forensic Accounting, Auditing, and Fraud Detection. John Wiley & Sons Inc. (2012); 
  • Lessons from an $8 million fraud. Journal of Accountancy (August 2014). 
Di tutto questo il famoso capo contabile, protagonista delle righe iniziali, forse anche un po' profano di logiche matematiche, non ha tenuto conto. 
Infatti, se si fosse applicata la Legge di Benford agli importi manipolati dal contabile, sarebbero emerse anomalie e incongruenze statistiche tali da attirare l'attenzione degli apparati di controllo aziendali, con la conseguente individuazione della frode.




sabato 20 giugno 2015

Dove Osama Bin Laden ha fallito, i colletti bianchi hanno trionfato

Recenti studi hanno dimostrato che l’attuale crisi economica ha avuto origine da una frode aziendale di enorme portata: il crack della Lehman Brothers.
La truffa che ha destabilizzato l’economia e la politica globale può essere ridotta a una semplice appropriazione indebita commessa per mano di Richard Severin Fuld, amministratore della blasonata istituzione finanziaria.
Fuld, infatti, abusando dei suoi poteri è riuscito a manipolare i bilanci della società e a trasferire illecitamente 300 miliardi di dollari verso i conti di deputati e senatori del Congresso americano e a occultare le vere retribuzioni che riservava a se stesso e che si presume ammontino a 529 milioni di dollari.

Un altro caso drammatico riguarda la Enron.
Tra le più grandi multinazionali operanti nel settore dell’energia, la Enron Corporation nel 2001 dichiarò il fallimento a seguito di una frode aziendale perpetrata da propri dirigenti di alto rango.
In particolare le indagini rivelarono che l’amministratore delegato, Jeff Skilling, aveva manipolato i dati per lungo tempo mantenendo alto il livello dei redditi aziendali anche nei momenti di crisi.

Con queste premesse storiche e con la consapevolezza che le grandi frodi aziendali saranno sempre più pericolose per l'intera collettività, il primo network investigativo in Italia, Axerta Investigation Consulting, tramite il suo Osservatorio Nazionale sulle Investigazioni Aziendali, ha presentato di recente una serie di statistiche sul fenomeno.
Si tratta di una prima iniziativa di studio e di ricerca mirata allo sviluppo di nuovi servizi investigativi rivolti ai diversi settori economici, con il fine di ricercare tecniche sempre più efficaci nell'ambito della prevenzione, della deterrenza e dell'indagine interna.

In base alle ricerche di Axerta Investigation Consulting, il fenomeno degli illeciti aziendali è fortemente presente nelle organizzazioni italiane.

In particolare, il 41% degli intervistati ha dichiarato che la propria azienda è stata vittima di frode.
Le aziende più colpite dal fenomeno sono quelle operanti nell'ambito dei trasporti, logistica e spedizioni, seguono le aziende del settore automobilistico, dell’intrattenimento e dei servizi e le aziende manifatturiere, sanitarie ed afferenti il retail & consumer.

L’incidenza media annua registra dalla ricerca di Axerta è pari a 10 fenomeni fraudolenti per ogni azienda, mentre la tipologia di frode più diffusa (87%) resta l’appropriazione indebita di ricchezze aziendali. Seguono con il 73% di risposte, l’utilizzo improprio degli strumenti aziendali a pari merito con l’assenteismo e l’utilizzo improprio di permessi speciali (permessi sindacali, familiari, ex L. 104/92).

L’infedeltà di dipendenti, dirigenti, amministratori e soci è al terzo posto delle cause di frode con il 67% delle risposte (il 53% delle quali è registrata nella sola area acquisti). Seguono gli atti vandalici (47%) e le frodi informatiche (con il 13% di segnalazioni in deciso rialzo), lo spionaggio industriale (13%) e la violazione della proprietà intellettuale (13%). Chiude la concorrenza sleale con il 7% di segnalazioni.

Indispensabile si rileva la figura del Security Manager, infatti la quasi totalità delle aziende intervistate (93%) ha dichiarato di aver intercettato la frode attraverso la funzione di security aziendale interna, fisica ed IT. Segue l’internal audit (73%) che conferma l’importanza delle verifiche di routine interne. A seguire le indagini investigative esterne con il 47% e le delazioni interne (40%).

Ma come hanno reagito le aziende all'evento fraudolento?
Nel 73% dei casi si sono attuati procedimenti disciplinari e nel 67% dei casi si è proceduto con il licenziamento. Nel 60% dei casi l'azienda si è ricolta all'Autorità Giudiziaria mentre nel 40% dei casi si è avvalsa del supporto di una società investigativa esterna.



venerdì 12 giugno 2015

Sentenza Corte Costituzionale n. 37/2015: nullità della cartella impugnata

di Giorgio BRUGHERA*


La sentenza della Consulta n. 37/2015 del 17 marzo 2015 ha fatto decadere le nomine dei “dirigenti incaricati” in quanto violati gli artt. 3, 51 e 97 Cost.

In merito agli atti da questi sottoscritti, nonché quelli sottoscritti dai soggetti da questi delegati, viziati in sede di firma ex L.241/90 da “difetto assoluto di attribuzione”, si è aperta la questione in merito alla loro nullità: con una prima e chiara sentenza della CTR Lombardia, la n. 2184/13/2015, è stata statuita la radicale nullità di tutti gli atti sottoscritti dagli “incaricati” e, di conseguenza, dai soggetti da questi delegati. 

La sentenza 2184 dice: …il punto è che la delega doveva essere concessa sempre da dirigenti legittimamente nominati a seguito di concorso ma non ex-lege come, in realtà, è avvenuto” e specifica che “…sul punto della nullità degli atti amministrativi firmati da dirigenti illegittimi, non sembra esservi ombra di dubbio sulla loro caducità”.

In merito alla rilevabilità della nullità, la CTR afferma: “Per effetto delle norme della legge 241/90, applicabili anche al processo tributario per espressa previsione normativa … la nullità può essere rilevata in qualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio come statuito dalla Sentenza n.12104 del 2003 dalla Corte di Cassazione”.

La cartella impugnata è stata emessa in base ad un ruolo formato dalla Direzione Provinciale Milano II, a capo della quale, al momento della formazione e sottoscrizione del ruolo, vi era un “dirigente incaricato” dichiarato poi decaduto.

Il ruolo, come da D.P.R. 602/1973, art.12, comma 4, diventa esecutivo con la firma, anche in forma elettronica, del “titolare dell’ufficio o da un suo delegato”.

In base al D. Lgs. 165/2001 e allo Statuto dell’Agenzia delle Entrate, titolare dell’Ufficio deve essere un dirigente.
Nel caso in specie non essendo, in base alla citata sentenza della Consulta, il Dirigente in possesso di nomina valida ovvero il delegato titolare di una delega valida, vi sono tre effetti:
  1. Il ruolo non è esecutivo, motivo per cui la cartella impugnata è nulla; infatti la cartella di pagamento può essere emessa solo se il ruolo è esecutivo ex art.12, comma 4, D.P.R.602/1973. La mancanza di esecutività del ruolo rende inesigibile la pretesa tributaria, rendendo nullo/annullabile qualunque atto di riscossione ad esso collegato.
  2. Il ruolo non si è formato correttamente ed è nullo per difetto di attribuzione in sede di firma, fatto che viene a coinvolgere in toto la sua validità poiché la giurisprudenza rileva che il ruolo sia un atto amministrativo prodromico alla riscossione coattiva, che si forma e diviene esecutivo con la firma o di un suo delegato: in base alla citata sentenza della CTR “… sul punto della nullità degli atti amministrativi firmati da dirigenti illegittimi, non sembra esservi ombra di dubbio sulla loro caducità”, caducità che investe anche gli atti sottoscritti dai soggetti da questi delegati.
  3. Il ruolo è nullo per omesso controllo ai sensi dell’art.17, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 165/2001, che prevede come compito del dirigente, appunto, quello di controllare l’operato del responsabile della pratica. Tale controllo assume una rilevanza essenziale in quanto il dirigente, in tale sede, è l’unica garanzia per il contribuente che il ruolo sia stato formato ed emesso in base al principio di legalità, ai principi di buon funzionamento e imparzialità dell’amministrazione (art.97 Cost.).
La nullità della cartella impugnata si profila dunque sotto tre diversi rilievi d’illegittimità.

*   *   *

Nel caso in cui abbiate riscontrato una serie di irregolarità, ad esempio richiesta di somme che risultano pagate con conseguente duplicazione dell’imposta in spregio al divieto dell’art.163 D.P.R. 600/73, potete aggiungere una frase di questo tenore al terzo motivo dell’eccezione:

E’ evidente, stante le eccezioni, argomentazioni e prove documentali di seguito esposte, che tale controllo sia stato omesso con un palese arbitrio verso il ricorrente, richiesto di somme non dovute e della cui estinzione dell’obbligazione tributaria sottostante, come provato, l’Amministrazione Finanziaria era sicuramente a conoscenza.



* Giorgio BRUGHERA è Dottore Commercialista iscritto all'Ordine di Milano e membro del Gruppo COMBAS



venerdì 5 giugno 2015

Il gruppo di influenza occulta e l'archivio segreto della Esso (di Carlo Calvi)

5^ puntata
[per la 4^ puntata cliccare QUI]


Ian Logie mi confermò di essere stato presente ad incontri tra John Patrick Silcock della Rothschild e Florio Fiorini. Le entità offshore Hydrocarbons e Tradinvest avevano ottenuto emissioni obbligazionarie gestite da NM Rothschild in stretti rapporti con Fiorini. Fiorini lasciò l’ENI e acquisì alla fine del 1982 dall’APSA del Vaticano la Sasea di Ginevra.

Da Ministro del Tesoro Andreatta nella dichiarazione al PM Luigi Fenizia disse di essere stato informato da Carlo De Benedetti di una sua iniziativa di contatto con il Vaticano circa l’esposizione estera dell’Ambrosiano. Al processo per la bancarotta del Banco Ambrosiano a domanda del PM Pierluigi Dell’Osso ha rettificato la precedente dichiarazione precisando che era stato il Vaticano a prendere contatto con De Benedetti e non viceversa.

Secondo Orazio Bagnasco, che doveva partecipare al piano proposto da Florio Fiorini, esisteva uno scambio di informazioni tra Roberto Rosone del Banco Ambrosiano e il consigliere Carlo De Benedetti per il tramite di Francesco Micheli.

Francesco Micheli fu portavoce di Carlo De Benedetti nella vicenda relativa al suo ingresso nel consiglio del Banco Ambrosiano. Io lo incontrai alla nostra casa di Drezzo con Carlo De Benedetti nel novembre 1981. A Drezzo in quel periodo incontrai anche Carlo Binetti che il Ministro Beniamino Andreatta aveva nominato come rappresentante alla Banca di Sviluppo Interamericano di Washington.

Francesco Micheli il 9 agosto del 1982 ha dichiarato al PM Pierluigi Dell’Osso: «avevo avuto occasione di conoscere Roberto Calvi diversi anni prima …all’epoca ero dirigente della Montedison responsabile del settore partecipazioni finanziarie …la Corrocher a vedermi scoppiava a piangere».

Francesco Micheli, proveniente dall’esperienza nella Montedison di Eugenio Cefis, cenò con mio padre e Florio Fiorini il 9 giugno 1982. Alla cena partecipò Karl Kahane cugino del Barone Edmond de Rothschild.

Enrico Mattei fu partigiano, prossimo alla Democrazia Cristiana, finanziatore di tutti i partiti come Eugenio Cefis. La sua morte si incrocia con le indagini sul tentato colpo di stato del principe Borghese su cui testimoniò Raffaele Girotti. In Canada, conobbi a Edmonton Raffaele Girotti, succeduto a Eugenio Cefis alla presidenza dell’ENI. Felice Guarducci, che era stato presentato a Raffaele Girotti da Erminio Pennacchini, grande esperto di ENI e servizi, doveva interessarsi delle sabbie bituminose per Ultrafin Canada del Gruppo Ambrosiano.

Franca Mangiavacca segretaria di Mino Pecorelli ha testimoniato alla PM Elisabetta Cesqui che OP si interessò allo scandalo dei petroli e che tra le fonti vi erano i generali Vito Miceli e Gianadelio Maletti. Vito Miceli, lo incontrai a Washington con mio padre e Phil Guarino, era prossimo a Licio Gelli, il generale Maletti ha avuto stretti rapporti con Eugenio Cefis.

La corrispondenza tra Sismi e Guardia di Finanza di Milano, acquisita dal Dott. Antonio Pizzi al procedimento per la bancarotta Ambrosiano, mostra che le indagini in relazione alle stragi su Licio Gelli e riguardo a ENI e Montedison furono sostanzialmente scontata su questo aspetto.



Giorgio Corsi, Bruno Tassan Din, Florio Fiorini, Francesco Micheli sono i discendenti del sistema Cefis per generare con operazioni su cambi e petrolio delle risorse al riparo dei controlli italiani e compaiono in tutte le tappe drammatiche della vicenda di mio padre.

Esisteva un gruppo di influenza occulta dei notabili e uno dei corpi separati dello stato e forse erano la stessa cosa. Licio Gelli era in possesso dell’archivio della Esso che Vincenzo Cazzaniga usava per far pressioni su Eugenio Cefis.

Carlo CALVI


lunedì 1 giugno 2015

"Se i servizi fossero stati affidabili avrei potuto investirli …ma non mi fidavo" (di Carlo Calvi)

4^ puntata
[per la 3^ puntata cliccare QUI]


Acqua Marcia era una partecipazione di Montedison quando Eugenio Cefis ne fu presidente.
ENI, Montedison, Banca Nazionale del Lavoro e FIAT avevano creato una finanziaria, la Capitalfin a Nassau Bahamas. Leonardo Di Donna, diretto superiore di Florio Fiorini era membro del consiglio di amministrazione di Capitalfin e il Prof. Alberto Ferrari di B.N.L. ne era presidente. Di Donna testimoniò al processo per la bancarotta del Banco Ambrosiano il 17 luglio 1991 che FIAT ne uscì per contrasti di Agnelli con Ferrari: «l’ingresso dell’Ambrosiano nella Capitalfin faceva parte di un accordo con BNL …difficile spiegare perché il Banco si sia messo in quella situazione».

Io ho conosciuto l’avvocato di Alberto Ferrari a Nassau, presso Lennox Paton, con cui feci due visite alle isole del Caimano.

Secondo Di Donna: «fu Giorgio Mazzanti a dirmi che Licio Gelli si interessava all’affare ENI-Petromin …si voleva acquistare la stampa italiana …l’intervento della società Acqua Marcia nel giugno 1982 non era un piano di salvataggio del Banco Ambrosiano …l’ENI é riuscito a rientrare del 90% dei suoi crediti con il Banco Ambrosiano».

Di seguito la partecipazione di Acqua Marcia nel bilancio di Capitalfin International Ltd di Nassau al 31 luglio 1978 siglata da Giacomo Botta e Carlo Costa l’ 8 febbraio 1979 e bilancio della panamense Belrosa del Vaticano, creditrice di Capitalfin al 31 maggio 1979 :





Carlo Costa fu interrogato dal giudice istruttore Renato Bricchetti il 9 ottobre 1984: "entrai nel consiglio di Capitalfin nel 1978 convinto di rappresentare BAOL e non Belrosa …ai consigli venivano anche Giorgio Corsi, Leonardo Di Donna e Florio Fiorini …la Capitalfin aveva un importante investimento nell’Acqua Marcia".

Il carteggio originale del 1979 tra Carlo Costa e mio padre relativo alla partecipazione di Capitalfin in Acqua Marcia é reso disponibile cliccando su Link.

Il 19 novembre 1982 il teste, Ministro del Tesoro, Beniamino Andreatta esibì al PM Luigi Fenizia il piano della direzione finanziaria dell’ENI per la presa di controllo del gruppo Banco Ambrosiano da parte di Acqua Marcia.
Gli era stato consegnato la sera del 21 giugno 1982 dal suo direttore generale dal 18 gennaio 1982 Mario Sarcinelli ed ora disponibile cliccando su Link.

Nell'audizione al processo per la bancarotta del Banco Ambrosiano del 14 giugno 1991 Mario Sarcinelli ha dichiarato: "il 21 giugno del 1982 ebbi la visita di Florio Fiorini preceduta da una pressante telefonata …proponeva che l’ENI costituisse un fronte dei creditori del Banco Ambrosiano …non sapevo a quale gruppo finanziario appartenesse Acqua Marcia…ero stato attirato in un tranello …chiamai al citofono il Ministro e chiesi di essere ricevuto immediatamente …di lì a qualche giorno Florio Fiorini venne esonerato …non ho ricevuto messaggi di Licio Gelli …non vi sono fatti concreti che collegano il mio arresto del 24 marzo 1979 e l’episodio".

Il Ministro del Tesoro precisò: "avevo sollecitato Calvi a procedere ad una certificazione di bilancio consolidato del gruppo …con il Governatore della Banca d’Italia interpellammo le maggiori banche su una scissione delle posizioni debitorie del Banco Ambrosiano SPA da quelle della Holding lussemburghese …dissero di ritenere pericoloso un orientamento di tal genere".

Il senatore Beniamino Andreatta testimoniò anche al processo per la bancarotta del Banco Ambrosiano: "il piano Fiorini con informazioni indipendenti dalle autorità portava alla continuazione della gestione del Banco … occorreva una ricapitalizzazione …gli azionisti si trovano nelle stesse situazioni che si verranno a determinare con i warrants".

Nella sua audizione il senatore Andreatta aggiunse: "…se i servizi fossero stati affidabili avrei potuto investirli …non mi fidavo". Beniamino Andreatta ha dichiarato di aver proseguito il dialogo in una serie di incontri con l’incaricato della Segreteria di Stato del Vaticano Mons. Gianfranco Piovano e un banchiere rappresentante della banca Rothschild.
Mons. Gianfranco Piovano é stato recentemente chiamato in causa dal prelato Nunzio Scarano...
[5^ e ultima puntata]