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“Minority shareholder”: i nuovi confini del diritto di controllo
di Valentina Colaceci *
Negli ultimi anni, un argomento che suscita vivace dibattito all’interno delle aule dei Tribunali, riguarda il diritto di controllo e di ispezione sulla documentazione societaria che può esercitare il socio non amministratore di una S.r.l..
Al riguardo, uno dei casi più comuni riguarda il socio Alpha, detentore di una partecipazione minima al capitale sociale della società Beta, il quale lamenta di non “(…) avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione” (come stabilito dall’art. 2476, co. 2, c.c.).
Negare l’accesso alla documentazione sociale al socio Alpha che vuole verificare il corretto e fisiologico svolgimento dell’attività di gestione pone l’amministratore di Beta nella circostanza di rispondere al reato di “impedito controllo” (ex art. 2625 c.c.).
Anche in presenza di un organo di controllo interno in una S.r.l. (ad esempio il collegio sindacale) il diritto di controllo riconosciuto al socio non amministratore non è in alcun modo mitigato! Questo è quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione (con sentenza n. 47307/2016) adducendo le seguenti motivazioni:
- il diritto di esercitare il controllo sull’operato degli amministratori, quale efficace strumento a tutela della corretta gestione della società, è affidato a ciascuno socio;
- in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, ciascuno socio è legittimato a promuovere l’azione di responsabilità nei confronti dei membri dell’organo amministrativo (ex art. 2476, co. 3, c.c.).
La sentenza in commento si contraddistingue in quanto se da un lato ha confermato il diritto d’accesso al socio ricorrente, dall’altro ha indicato in modo pragmatico e puntuale le modalità con cui gli amministratori della S.r.l. resistente devono garantire la consultazione della documentazione sociale, evitando un eventuale “abuso di diritto” da parte del socio.
In particolare, è stato consentito l’accesso alla documentazione:
- tramite un professionista di propria fiducia;
- mediante estrazione di una copia della documentazione a proprie spese (senza oneri per la società);
- presso il luogo in cui libri sociali e documenti sono custoditi;
- previo appuntamento telefonico, o concordando con gli amministratori o i consulenti della società, modalità e tempi di accesso alla documentazione societaria;
- previa sottoscrizione da parte del socio e del professionista eventualmente incaricato, di specifico impegno di esclusione di ogni divulgazione della documentazione a terzi.
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