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martedì 12 maggio 2015

Tecniche di fraud auditing applicate alle consulenze fiscali

Oggi più di ieri il consulente fiscale è tenuto ad entrare nel merito delle transazioni commerciali dell'azienda sua cliente. E lo deve fare con lo spirito del fraud auditor.

Lo sostiene la Sentenza n. 19335 della Corte di Cassazione, depositata l'11 maggio 2015, nella quale si afferma che un professionista esperto non può non ravvisare gli elementi evidenti di una frode fiscale.


Ma quali sono gli elementi ritenuti evidenti dai giudici di legittimità?
Gli indizi rivelatori della frode fiscale (le famose "red flags" nello slang dei fraud auditor) possono riassumersi nei seguenti fattori:
  1. assenza di sedi operative adeguate al giro di affari;
  2. assenza di trattative commerciali con clienti e fornitori (inesistenza di contratti e ordini di fornitura, di tariffari, di specifiche tecniche di prodotto eccetera);
  3. presenza di un elevato numero di note di credito;
  4. pagamenti contestuali alla data di emissione della fattura;
  5. emissione di fatture di acquisto identiche a quelle di vendita;
  6. prodotti venduti a prezzi inferiori rispetto a quelli di acquisto;
  7. elevati crediti IVA generati dalle operazioni aventi le caratteristiche elencate ai punti precedenti.
In buona sostanza il professionista che non si accorge di avere a che fare con una società "cartiera", pur avendone gli elementi idonei a considerarla tale, risponde in concorso con l’amministratore della società per aver emesso e dichiarato documenti falsi (artt. 2 e 8 del D.Lgs. 74/2000).



lunedì 11 maggio 2015

Fraud auditor e Forensic accountant. Ci sono differenze?

Finalmente è arrivato il momento di occuparcene.
Sono ormai numerose le email indirizzate all'editore del presente blog contenti richieste di chiarimento sulle due materie professionali alle quali il blog medesimo è dedicato.

Quando si sono citati nei vari post i fraud auditor o i forensic accountant, lo si è fatto senza distinguerne i diversi ruoli? Oppure queste due espressioni sono sinonime? E, ancora, quando e come operano questi professionisti? In momenti diversi oppure contemporaneamente?

Domande legittime alle quali si tenterà oggi di dare una risposta.

Si "tenterà" appunto, perché su questo tema gli specialisti del settore hanno pareri non sempre concordanti.
Di seguito, quindi, si delineeranno le caratteristiche principali delle due figure professionali ammettendo però che, in alcune occasioni, il fraud auditor potrebbe (e dovrebbe) assumere anche il ruolo del forensic accountant. E viceversa.

Procediamo con ordine.

Le espressioni "fraud auditor" e "fraud auditing" racchiudono in sé il concetto di "audit" ovvero di controllo, accertamento, verifica, vigilanza ed anche di revisione.
In estrema sintesi si tende a considerare questo professionista come una sorta di internal (o exernal) auditor con competenze specifiche nell'ambito antifrode.
Pertanto si potrebbe identificare il suo intervento in una fase di prevenzione o di monitoraggio delle attività aziendali, come pure nel corso di un'attività di revisione contabile (alla luce del principio ISA 240). Ovvero anche come esperto (o referente) antifrode inquadrato negli uffici ispettorato, corporate compliance e internal audit. Oppure ancora come membro dei vari organismi e/o comitati di vigilanza e controllo.

In particolare questo professionista interviene in due momenti specifici.
Nell'attività di prevenzione cosiddetta "generica", cioè quando svolge attività di routine e di successivo "follow-up" nell'ambito di ispezioni ordinarie, controlli pianificati e verifiche periodiche mirate a valutare la vulnerabilità dei sistemi aziendali antifrode (attività di fraud risk assessment/management).
Oppure interviene in situazioni specifiche, quando per esempio deve accertare casi di sospetta frode segnalata dai sistemi informatici di rilevamento automatico oppure dai whistleblower.

Il più delle volte il fraud auditor finalizza il suo lavoro con la compilazione di un report tecnico ad uso interno che descrive le attività svolte, le risultanze o le evidenze riscontrate, i suggerimenti di miglioramento e le successive attività di verifica atte ad accertare i progressi fatti.
Oppure, nel caso il fraud auditor sia un professionista esterno, l'incarico terminerà con l'emissione di una relazione sul lavoro svolto indirizzata all'entità committente (azienda, revisore contabile, collegio sindacale, Organismo di Vigilanza ex d.lgs 231/01, comitato di vigilanza sulle parti correlate eccetera).




Le espressioni "forensic accountant" e "forensic accounting" includono il termine "forensic", il che implica sia il concetto di "materia legale" sia quello di "investigazione" e "indagine". Il termine "accounting", inoltre, identifica che l'esperto è specializzato nella materia economico-finanziaria e contabile, distinguendolo da altre figure professionali operanti nelle varie discipline forensi (digital forensic expert, forensic pathology eccetera).

Solitamente il forensic accountant interviene in una fase successiva a quella in cui opera il fraud auditor (e di qui la scelta di titolare il blog mettendo nella corretta successione funzionale le due figure professionali); cioè interviene quando il sospetto di frode aziendale è divenuto amara realtà e si valuta la necessità di indagare il fatto mediante un professionista terzo indipendente che applicherà procedure idonee al fine di garantire l'utilizzabilità in sede legale delle evidenze raccolte.

Inoltre, l'esperienza insegna che il forensic accountant opera sempre più spesso in coordinamento con un altro esperto, il digital forensics expert, in quanto molte delle evidenze oggetto di analisi sono contenute nei supporti digitali e gli stessi software investigativi implicano, per il loro corretto funzionamento, il coinvolgimento di sistemisti e/o tecnici informatici.

Il lavoro del forensic accountant si concretizza con l'emissione di una relazione tecnica utilizzabile in sede legale (civile e/o penale) e arbitrale. Utile pertanto anche nell'ambito delle procedure concorsuali, del contenzioso extragiudiziale e nelle cause di lavoro.

Il forensic accountant è solitamente inquadrato come dipendente o partner di società di consulenza aziendale strutturate, in cui sono presenti i dipartimenti di "forensic accounting" oppure nelle organizzazioni aziendali, quali le holding, in cui è necessaria un'attività costante di verifica e accertamento sui conti economico-patrimoniali e finanziari di gruppo. Oppure ancora è un professionista indipendente, quale ad esempio un dottore commercialista, con particolari competenze maturate nell'ambito investigativo.

Sarebbero molte altre le sfumature che distinguono le due figure professionali, quali, ad esempio, i diversi strumenti tecnici utilizzati, il diverso approccio nella gestione delle fattispecie da analizzare, il diverso grado di autonomia e indipendenza d'azione eccetera.

Un punto più di altri, tuttavia, è opportuno evidenziare. Cioè il fatto che il fraud auditor non saprebbe esercitare con efficacia il proprio lavoro se non si fosse cimentato anche nel ruolo del forensic accountant. E viceversa.
Proprio per il legame funzionale e di continuità logica esistente tra le due professioni, infatti, si può concludere che queste sono intrinsecamente legate e che è molto facile osservare professionisti "in azione" che assumono entrambi i ruoli a seconda dello scopo per il quale sono chiamati ad operare.

s.m.



martedì 28 aprile 2015

Gruppo COMBAS per la difesa dei contribuenti

Ormai da tempo il blog Fraud Auditing & Forensic Accounting promuove iniziative volte alla tutela di interessi comuni. 
Lo ha fatto con l'Associazione Italiana dei Consulenti Tecnici e dei Periti nominati dall'Autorità Giudiziaria (AssoTAG), con l'Osservatorio Nazionale per l'Informatica Forense (ONIF) e con i Certified Fraud Examiner (CFE/ACFE).

Oggi il blog presenta ai lettori il GRUPPO COMBAS.

Il Gruppo COMBAS è nato a Milano il 9 luglio 2014, nel corso di una cena tra professionisti iscritti ad ordini diversi.
In quella sede si ritenne che oggi, stante la legislazione tributaria sempre più caotica e aggrovigliata, il dovere sociale di un’azione congiunta di “professionisti illuminati” fosse quello di battersi per i diritti dei contribuenti. 

La mancanza di questa coscienza sociale nel passato ha determinato una situazione degradata che ormai non vede più il contribuente come cittadino con dei diritti ma un soggetto schiacciato da imposte e tasse, molto spesso slegate da ogni logica e dalla realtà.

La consapevolezza di una funzione sociale ha quindi pervaso l’azione del gruppo i cui aderenti hanno cominciato a battersi energicamente per difendere i diritti dei contribuenti.

Il nome "Gruppo COMBAS" vede da una parte il vocabolo Gruppo, che sta ad indicare un insieme di persone omogeneo che condividono gli stessi ideali, mentre COM sta per commercialisti e BAS per base, anche se qualcuno dice scherzosamente, ma non troppo, che i COMBAS sono i commercialisti combattenti di base.

Nel corso dei mesi il gruppo, dai nove fondatori iniziali, si è allargato sia grazie a riunioni periodiche, tuttora tenute il mercoledì, in cui sono state approfonditamente analizzate importanti tematiche tributarie che implicavano la difesa di diritti dei contribuenti, sia grazie all'amicizia che ha cominciato a cementare il gruppo e ad aggregare nuovi amici e colleghi.

COMBAS è diventato così un gruppo misto di professionisti, al momento formato da commercialisti, avvocati e revisori contabili.
COMBAS è un gruppo aperto a tutti i professionisti del mondo tributario, senza nessuna eccezione. Non è un’associazione, né un comitato né altro, solo amici e professionisti uniti dagli stessi ideali. 

I fondatori del Gruppo COMBAS sono: Giorgio L.G. Brughera, Monica G. Spera, Sergio Clemente, Claudio Vaghi, Maurizio Cassano, Filippo M. Di Gennaro, Antonio Albanese, Alessandro Beretta e Claudio A. Barelli.

Sito web del Gruppo COMBAS: www.gruppocombas.it


Il blog Fraud Auditing & Forensic Accounting, augurando al Gruppo COMBAS i migliori successi, continuerà a seguirne le attività rendendosi disponibile a divulgare i risultati delle sue iniziative.



martedì 21 aprile 2015

AssoTAG ospite di Report sui derivati sottoscritti dallo Stato - (puntata del 26/4/15)

AssoTAG, l'Associazione Italiana dei Periti e dei Consulenti Tecnici nominati dall'Autorità Giudiziaria, segnala che la prossima puntata di Report (RAI 3 - domenica 26 aprile 2015, ore 21.40) sarà incentrata sull'annosa vicenda dei prodotti derivati sottoscritti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, da qualche mese oggetto di approfondimento anche da parte di una Commissione d'indagine istituita dalla Camera dei Deputati.

L'argomento è stato trattato in più occasioni da AssoTAG sia con convegni e dibattiti pubblici, sia con l'istituzione di un gruppo di studio ad hoc (cliccare QUI), sia con l'iniziativa "Accordo sulla trasparenza" in collaborazione con Federconsumatori (cliccare QUI e QUI). 
Attraverso questi progetti AssoTAG ha cercato di ottenere informazioni più accurate sui derivati sottoscritti negli ultimi anni dallo Stato Italiano al fine di chiarire quale sia la reale esposizione finanziaria verso il mondo bancario.

In virtù delle recenti audizioni parlamentari che hanno visto protagonista l'attuale Capo della Direzione del Debito pubblico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dott.sa Maria Cannata, solo ora conosciamo il valore delle perdite potenziali.
In particolare, si vedano gli atti parlamentari della:
  • 1^ audizione del 10 febbraio 2015 (cliccare QUI e QUI);
  • 2^ audizione del 26 febbraio 2015 (cliccare QUIQUI e QUI).

Sui 160 miliardi di sottostante è emerso che:
  • a settembre 2014 – le perdite potenziali ammontavano a 37 miliardi di €;
  • a dicembre 2014 – tali perdite aumentavano di ben 5 miliardi, raggiungendo i 42 miliardi di €;
  • ad oggi il dato delle perdite potenziali non è noto.

Nel corso della prossima puntata di Report si approfondirà questo importante argomento anche grazie agli interventi dell'ing. Alfonso SCARANO* e del dott. Nicola BENINI**, rispettivamente Presidente e Consigliere di AssoTAG.

Di seguito i due promo della puntata di REPORT di DOMENICA 26 APRILE, ore 21.40 (RAI3)


(click sull'immagine)


 Derivati
(click sull'immagine)



*Alfonso SCARANO – Presidente e Socio Ordinario di AssoTAG. Analista finanziario indipendente. Esperto di valutazione aziendale, rating, prodotti finanziari ed enti territoriali. Autore di numerosi articoli e studi economici.

**Nicola BENINI – Consigliere e Socio Ordinario di AssoTAG. Dottore Commercialista, CEO di Ifa Consulting S.r.l., ex ufficiale della Guardia di Finanza. Esperto nelle attività di diagnostica/"pricing" sugli strumenti finanziari complessi, analisi finanziaria e supporto alla "litigation". Autore di numerosi studi e articoli in tema di finanza.

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Audizione del prof. Ugo Patroni Griffi e del dott. Nicola Benini (Consigliere AssoTAG) presso la Commissione Parlamentare d'Indagine sui derivati sottoscritti dalla Stato Italiano (cliccare QUI)




lunedì 13 aprile 2015

AssoTAG, aperta la campagna iscrizioni 2015

Ti sono stati conferiti incarichi nel ruolo di CTU (Consulente Tecnico d'Ufficio) o di CTP (Consulente Tecnico di Parte) su materie economiche e finanziarie e/o sei interessato a questa professione?
Allora iscriviti e diventa socio di AssoTAG, l'Associazione Italiana dei Periti e dei Consulenti Tecnici nominati dall'Autorità Giudiziaria (sito).


Per inoltrare la domanda di iscrizione clicca QUI.
La quota sociale è fissata in €75.

Per lo Statuto associativo e per il materiale informativo clicca QUI.
Per informazioni scrivere a info@assotag.org


Se ritieni, passa parola ai colleghi inoltrando il seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/1k2y12FG9NBRj1oICiJwyzRSOtH_SHCEXX2GUBMt9Tnk/viewform



giovedì 2 aprile 2015

E' nato l'Osservatorio Nazionale per l’Informatica Forense (ONIF)

Lo scorso 25 marzo 2015 è stata ufficializzata la nascita di ONIF, l'Osservatorio Nazionale per l'Informatica Forense (www.onif.it).


ONIF nasce dall'idea di quindici professionisti operanti nel settore "digital forensics" con lo scopo di promuovere la figura dell’informatico forense quale soggetto che, a valle di un adeguato percorso formativo e di esperienza maturata sul campo, esprima e applichi competenze tecniche specifiche nella gestione delle evidenze digitali in ambito legale.

L'obiettivo primario dell'informatico forense è fornire una verità scientifica per quanto possibile oggettiva, basata sull'applicazione di protocolli e procedure universalmente riconosciute, nel rispetto delle normative vigenti.

La disciplina digital forensics, altresì chiamata computer forensics, prevede l’uso di metodi finalizzati all'identificazione, raccolta, conservazione, validazione, analisi e interpretazione delle fonti di prova digitale al fine di agevolare e promuovere la ricostruzione di fatti.


Obiettivi

ONIF si propone di sviluppare la professione dell'informatico forense definendone le caratteristiche. In particolare si propone i seguenti obiettivi
  • Definire metodologie condivise per l’identificazione, l’acquisizione e l’analisi dei dati digitali in ambito forense, ovvero:
    1. la definizione delle migliori modalità di acquisizione (sia tecniche che procedurali) dei dati digitali in relazione all'apparato informatico oggetto di trattamento;
    2. l’indicazione del risultato atteso dalle operazioni di acquisizione;
    3. la raccolta degli standard nelle attività di interpretazione e analisi scientifica dei dati acquisiti;
    4. la sperimentazione di software e hardware per l’informatica forense;
    5. la verifica della congruenza degli strumenti riconosciuti dalla comunità internazionale per le attività di acquisizione informatica;
    6. lo studio di nuovi strumenti software e hardware che potranno essere oggetto di informatica forense;
    7. la proposta di una procedura di riferimento in relazione agli incarichi formulati da Procure e Tribunali.
  • Condividere modalità operative, tecnologia, prestazioni professionali con i membri dell’Osservatorio.
  • Predisporre ed aggiornare periodicamente un tariffario di riferimento dei servizi di informatica forense.
  • Sensibilizzare il riconoscimento della professionalità.
  • Definire accordi economici con i fornitori di hardware e software, riservati ai membri dell’Osservatorio.
  • Diffondere la conoscenza dell’informatica forense e il suo riconoscimento ufficiale come disciplina professionale autonoma attraverso la collaborazione con le università italiane e l’organizzazione, la partecipazione e/o il patrocinio di eventi formativi.

I fondatori
(click sul nome per il CV completo)

Nanni Bassetti - Laureato in Scienze dell’Informazione a Bari ed è libero professionista specializzato in informatica forense. Ha collaborato come free-lance con molte riviste informatiche nazionali e internazionali e come docente per molti corsi presso enti, scuole e università, ha inoltre scritto articoli divulgativi di programmazione, web usability, sicurezza informatica e computer forensics.

Alessandro Borra - è amministratore Unico di Tre14 Srl, società milanese specializzata nelle indagini digitali e nell'analisi di evidenze elettroniche. Possiede una profonda conoscenza delle tematiche di sicurezza in ambito IT e vanta una lunga e diffusa esperienza in ambito tecnico e manageriale sviluppata in diverse società private. E’ consulente di digital forensics.

Gaetano Consalvo -  e’ ingegnere informatico specializzato ed esperto di reti di calcolatori. Si occupa di Computer Forensics e di Indagini Digitali. E’ autore del libro PERIZIA INFORMATICA 2.0. E’ consulente informatico per aziende e privati come esperto di sicurezza informatica e Computer Forensics. E’ componente della Commissione ICT dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno. 

Paolo Dal Checco - svolge attività di Consulente Informatico Forense collaborando con Procure, Tribunali e Forze dell’Ordine oltre che con aziende, privati e Avvocati. Dopo la Laurea ha ottenuto un Dottorato in Informatica in Sicurezza delle Reti e degli Elaboratori presso l’Università di Torino e svolto successiva attività di ricerca e docenza nel campo della sicurezza.

Giuseppe Dezzani - svolge la professione di Consulente Informatico Forense dal 1998, impiegando l’esperienza maturata in anni di studi, approfondita durante il lavoro svolto come Ufficiale dell’ Esercito nell’Arma del Genio e mettendo a frutto l’esperienza acquisita amministrando società di informatica. Dal 2003 è iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale e Periti della Procura della Repubblica.

Mattia Epifani - è Socio della REALITY NET – System Solutions, azienda di consulenza informatica con sede a Genova, dove si occupa di informatica forense e consulenza in materia di sicurezza informatica per Procure, Tribunali, Forze dell’Ordine, Studi legali e aziende private. Laureato in Informatica nel 2002 presso il Dipartimento di Informatica e Scienze dell’Informazione dell’Università degli Studi di Genova.

Michele Ferrazzano - Consulente Tecnico e perito per conto dell’Autorità Giudiziaria e delle parti private, Michele Ferrazzano è specializzato in tematiche di proprietà intellettuale e pedopornografia. Svolge la propria attività su tutto il territorio nazionale con sede dello studio e del laboratorio a Bologna.

Andrea Ghirardini - nasce come appassionato di tecnologie, esperto di sicurezza e nerd all’ultimo stadio. Dopo una carriera passata tra telco e VARs, nel 2000 viene accidentalmente coinvolto nel mondo della digital Forensics. Probabilmente primo civile a parlare del tema (Webbit 03), passa quasi dieci anni della sua vita a specializzarsi sull'argomento.

Massimiliano Graziani - Massimiliano Graziani, senior partner ConsIQ, è Consulente in Computer Forensics presso la Procura della Repubblica, le parti Private e le FF.OO., è dotato delle seguenti certificazioni internazionali: CIFI (Certified Information Forensics Investigator rilasciata da IISFA), CFE (Certified Fraud Examiner rilasciata da ACFE), ACE (AccessData Certified Examiner rilasciata da AccessData), OPSA (OSSTMM Professional Security Analyst rilasciata da ISECOM), CIFIP (Certified Forensic Investigation Professional rilasciata da IICFIP).

Luigi Nicotera - con studi in Ingegneria Informatica, si affaccia nel mondo della Computer Forensics dal 2006, con lo Studio Nicotera Informatica Forense con sede in Padova, dopo aver lavorato per diversi anni presso grandi aziende nel settore delle telecomunicazioni, seguendo gli aspetti della sicurezza delle reti e delle comunicazioni. Dal 2005 è Presidente per la provincia di Padova dell’Associazione Informatici Professionisti.

Francesco Picasso - è Ingegnere Informatico e Dottore di Ricerca in Sicurezza Elettronica delle informazioni (Università di Genova). Si occupa di Indagini Digitali e di Gestione degli Incidenti Informatici (DFIR, Digital Forensics and Incident Response). Svolge attività in qualità di CTU/CTP ed è accreditato nell’Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale Ordinario di Genova.

Paolo Reale -  è laureato in Ingegneria Elettronica presso l’Università di Pisa, con una tesi in Robotica pubblicata al simposio INRIA/IEEE sulle tecnologie emergenti. Ha operato inizialmente nell'industria, seguendo lo sviluppo della produzione di dispositivi elettronici a microprocessore, proseguendo con le attività di project management, e assumendo ruoli di livello manageriale, per l’ingegnerizzazione di processi e sistemi di controllo.

Marco Scarito - è socio e fondatore di REALITY NET – System Solutions, realtà nata ne 2002 nell'ambito genovese. All'interno della società di occupa di Informatica Forense e sicurezza per Procure, Tribunali, Forze dell’Ordine, Studi legali e aziende private. Inoltre si occupa di sviluppare nuove applicativi specifici per la digital forensics.

Pasquale Stirparo - è laureato in Ingenieria Informatica presso il Politecnico di Torino, indirizzando successivamente la sua formazione nei settori della Digital Forensics e Mobile Security con corsi di formazione specialistica quali il corso di Perfezionamento in Computer Forensics ed Investigazioni Digitali presso l’Università degli Studi di Milano.

Michele Vitiello - è laureato in Ingegneria delle Telecomunicazioni presso l’Università di Pisa, si è Perfezionato post Laurea presso l’Università di Milano in Computer Forensics e Investigazioni Digitali, componente della Commissione Ingegneria Forense dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia, Consulente Tecnico d’Ufficio e Perito del Tribunale di Brescia, Consulente Tecnico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, Ausiliario di Polizia Giudiziaria, nonché Consulente Tecnico di Parte, membro dell’ IISFA (International Information Systems Forensics Association) e membro del DFA (Digital Forensics Alumni).



Il blog Fraud Auditing & Forensic Accounting, augurando a ONIF i migliori successi, continuerà a seguirne le attività rendendosi disponibile a divulgare i risultati dei suoi studi e delle sue ricerche.




giovedì 26 marzo 2015

Un "sistema fallimentare"

di Giorgio BRUGHERA*

La legge fallimentare, emanata nel 1942 e più volte emendata, dopo una serie di cambiamenti di orientamento legislativo e “politico”, sta dimostrando di avere gravi limiti determinati dal deterioramento del quadro sociale. Oggi, purtroppo, la regola non è più quella della gestione aziendale mirata alla continuazione ma quella di trarre vantaggio dall’azienda, ad ogni costo.

All'interno di questo quadro si collocano una miriade di comportamenti che possono portare a situazioni patologiche anche le aziende sane.

Vi è quindi da domandarsi che validità abbiano oggi le sanzioni e le norme previste per i reati fallimentari.

Le disposizioni penali previste dagli artt. 216-235 della legge fallimentare – R.D. 267/1942 – trovano il loro limite all'applicazione nel dettato delle norme stesse che come presupposto necessario hanno la dichiarazione di fallimento; infatti gli incisi “se è dichiarato fallito” ovvero il riferimento a “società dichiarate fallite” non lasciano spazio a dubbi.

Spesso capita che per evitare il fallimento della società, che si trova in stato di insolvenza, i soci ovvero gli stakeholders di varia natura intervengano ricapitalizzando o assoggettando l’impresa a procedure e accordi prefallimentari non a costo zero. In tali casi la salvaguardia della continuità aziendale viene però a privare gli artt. 216-235 del presupposto fondamentale di applicazione: la dichiarazione di fallimento; quindi in numerosissimi e deprecabili casi le disposizioni penali della legge fallimentare restano lettera morta.

Il R.D. 267/1942 era stato concepito in assenza di una serie di istituti, riguardanti anche le grandi imprese, che furono introdotti in periodo repubblicano, con lo scopo di salvaguardare principalmente il lavoro (art. 4 Cost.) generato dalle imprese in stato di difficoltà.

Oggi la realtà economica, stante una grande varietà di istituti alternativi al fallimento, ha dimostrato che un amministratore infedele può mettere sul lastrico un’impresa non avendo quasi problemi e restando indenne dalle norme penali previste dalla legge fallimentare. Questo fatto determina l’incertezza dei rapporti economici e dei rapporti management-proprietà all'interno delle società, non profilandosi più una funzione sanzionatoria penalistica deterrente per certi comportamenti. Il tutto ha anche il grave costo sociale di rendere rischiosi gli investimenti nel nostro paese, in particolare la formazione di società con partecipazione di soggetti non residenti, con riflessi occupazionali negativi di non poco rilievo.

Il problema, provvisoriamente, in attesa di un nuovo disegno del quadro normativo, potrebbe essere risolto sostituendo il presupposto della dichiarazione di fallimento con quello dell’accertamento giudiziale dello stato di grave dissesto, che non coincide con lo stato di insolvenza; l’accertamento giudiziale di quest’ultimo, a norma dell’attuale legge, comporta infatti la dichiarazione di fallimento.

Prendendo come presupposto per l’applicazione delle norme penali la dichiarazione di “grave dissesto” si avrebbe così l’applicazione delle norme previste dagli artt. 216-235, qualunque sia la sorte dell’impresa.

In pratica, oltre alla fattispecie giuridica del “grave dissesto”, sarebbe sufficiente introdurre il nuovo reato di “procurato dissesto” che potrebbe avere come presupposto applicativo l’accertamento giudiziale del grave dissesto, dissesto che si individua, anche in via preventiva, nell'incapacità societaria in un futuro prossimo (ad esempio 12 mesi) di adempiere alle proprie obbligazioni in mancanza di ricapitalizzazione da parte dei soci o di stakeholders ovvero con il ricorso ad istituti alternativi al fallimento.

Come elementi costitutivi del procurato dissesto si potrebbero individuare:
  1. l’attuazione, da parte dei soggetti coinvolti – anche esterni, incluso il c.d. amministratore occulto, di atti di gestione e non, costituenti o non costituenti reato, ma, per quest’ultimi, non aventi una ragione economica, tali da condurre, nel primo caso, la società in situazione di grave dissesto ovvero, nel secondo caso, tali da causare intenzionalmente il grave dissesto societario;
  2. la conoscenza preventiva degli effetti degli atti compiuti sulla situazione economica societaria. La conoscenza preventiva si dovrebbe ritenere conosciuta, ai sensi di legge, sulla base delle competenze professionali del soggetto ovvero dalla precedente sottoposizione a procedimento penale dello stesso per analogo reato societario.
Sanzione accessoria dovrebbe essere l’interdizione perpetua da ruoli amministrativi societari.

E’ ovvio che questo può solo essere un palliativo in attesa di un nuovo provvedimento legislativo esaustivo, finora nemmeno ipotizzato, che riguardi la crisi d’impresa a partire dagli atti amministrativi aziendali contra legem che la innescano, includendo le scelte antieconomiche scientemente (dolo) effettuate anche se formalmente non illecite, per arrivare a dei veri e propri reati autonomi contro la continuità aziendale. Con questa nuova normativa sarebbero inoltre soggetti legittimati ad agire tutti gli stakeholders, in particolare i soci non amministratori, particolari creditori e i lavoratori.

In pratica si auspica una normativa preventiva, e non “post mortem” come è stata finora, che coinvolga i soggetti interessati nella salvaguardia aziendale che diventerebbe quindi un bene socialmente condiviso, con il superamento delle anacronistiche barriere padronato/lavoratori e creditori/debitori.

Il fallimento, quindi l’estinzione dell’impresa, dovrebbe diventare un tragico punto di arrivo solo in casi senza soluzione, con dei reati propri limitati all'ambito della procedura post-fallimentare.

- - - - - -
* Giorgio Brughera è Dottore Commercialista iscritto all'Ordine di Milano e Revisore Legale dei Conti


giovedì 19 marzo 2015

La "compensazione" come strumento di evasione fiscale e riciclaggio

"Era un tiepido pomeriggio di primavera quando Mr. Chan si diresse con passo deciso verso l'unico bar della piazzetta sul mare. 
Cappellino e maglietta bianchi D&G, shorts azzurri e mocassini di camoscio. 
Uno zainetto anonimo lo faceva sembrare uno dei tanti turisti in attesa del traghetto per le isole davanti al litorale.
Tutto stava andando per il verso giusto, se non fosse stato per la barba finta che gli procurava un fastidioso prurito sul mento. Ma tra sé pensava che tutto si sarebbe concluso in pochi minuti.
Si avvicinò ad un tavolino, si sedette, poggiò lo zaino sulla sedia di fianco e attese.

Di lì a poco arrivò un uomo sulla sessantina, molto abbronzato, vestito con un pregiato completo di lino color blu cobalto e camicia bianca sbottonata sul collo. 
Mr. Smith, si sedette insieme a Mr. Chan.
Si tolsero gli occhiali da sole quasi simultaneamente, si strinsero velocemente la mano e ordinarono una bibita.

Dopo qualche minuto, Mr. Smith prese lo zaino e se ne andò.

Mr. Chan attese ancora un poco, pagò la consumazione e poi si incamminò per un'altra strada verso il luogo in cui avrebbe potuto reinstallare la batteria sul suo smartphone ed informare Mr. Jones, con un codice prestabilito, dell'avvenuta consegna del milione di euro in tagli da 500".

*   *   *

Il breve racconto potrebbe essere l'incipit di un romanzo di spionaggio con le classiche trame internazionali architettate dalle "barbe finte" di opposte bandiere.
Ma potrebbe anche essere un racconto di cronaca di quanto accade nella "Fase 1" di uno schema di evasione fiscale e riciclaggio noto con il nome di "meccanismo della compensazione".

Si immagini quindi che il ricco evasore fiscale, Mr. Smith, abbia la necessità di ottenere in tempi rapidi una grossa somma di denaro in contanti con il fine pagare in nero alcuni suoi fornitori e, al tempo stesso, un altro ricco uomo d'affari, Mr. Jones, debba riciclare un'analoga somma di denaro frutto di traffici illeciti.

Ed ecco il ruolo di  Mr. Chan. L'intermediario tra domanda e offerta di denaro contante. Una sorta di facilitatore del riciclaggio e dell'evasione fiscale.

In sostanza Mr. Chan si occupa in primo luogo del trasferimento materiale del denaro tra Mr. Jones e Mr. Smith, come schematizzato qui di seguito.



Ma questa è solo la prima delle due fasi del meccanismo della compensazione.
Infatti i servizi di Mr. Chan non si fermano qui.

A fronte di un "onorario" equivalente ad una percentuale del 5% della somma da trasferire, anche questa, inutile precisarlo, da liquidarsi in contanti, Mr. Chan si occupa anche della "compensazione estero su estero".
In particolare, la seconda fase dell'operazione, che potrebbe anche essere simultanea alla prima, si concretizza con una disposizione di bonifico per la medesima somma di un milione di euro dal conto corrente intestato a Mr. Smith, acceso presso una banca svizzera, a favore del conto cifrato di Mr. Jones acceso presso una banca off-shore delle isole Cayman.

Naturalmente ciò è possibile in quanto Mr. Chan è il prestanome di Mr. Smith ed è autorizzato ad operare fiduciariamente sui suoi conti svizzeri.

Ed ecco la "Fase 2" dello schema rappresentata qui di seguito.




Il meccanismo della compensazione potrebbe essere ancora più sofisticato se integrato con il sistema di trasferimento cosiddetto "conto a conto" (ne parleremo sul blog in futuro) oppure con il metodo del "deposito back to back".



venerdì 20 febbraio 2015

"Corporate washing", un esempio di contabilità elusiva

In molti casi là dove c'è "corporate washing" c'è anche elusione fiscale.


Si immagini una società Alfa che possiede nel proprio patrimonio netto riserve distribuibili già sottoposte a imposizione fiscale, per importo pari a $ 300.

Ora si immagini una seconda società, che chiameremo Beta, il cui elevato reddito imponibile determina una imposizione fiscale pari a $ 500.

Sul finire di un indeterminato esercizio amministrativo Beta acquista l'intero capitale di Alfa per $ 1.000 e subito dopo delibera la distribuzione a se stessa delle riserve facoltative distribuibili pari a $ 300.
Successivamente Beta cede Alfa ad una terza società (Gamma) per un corrispettivo di $ 700.
Pertanto Beta realizza una minusvalenza di $ 300.
La minusvalenza in tal modo inciderà direttamente sulla base imponibile di Beta, riducendola.

In seguito a questa operazione Beta dovrà versare all'erario $ 400, realizzando da un lato un risparmio fiscale pari a $ 100 e dall'altro un introito finanziario pari a $ 300 dovuto all'incasso delle riserve distribuibili di Alfa. I fondi incassati, si noti, assorbiranno interamente la perdita da alienazione.

Naturalmente Beta, per allontanare i sospetti sui propri intendimenti elusivi, illustrerà con dovizia di particolari, nelle proprie comunicazioni sociali, le valide ragioni economico-finanziarie sottostanti all'operazione appena descritta... per buona pace del fisco.



martedì 10 febbraio 2015

eBay, attenzione alle truffe on-line

Il reato è qualificato dall'art. 640 del Codice Penale e si traduce in tutti quei comportamenti atti a trarre in errore la vittima tramite il ricorso ad astuzie, artifizi e raggiri.

Il commercio on-line è ormai bersaglio privilegiato dei cyber-truffatori e il blog Fraud Auditing & Forensic Accounting ha più volte trattato la materia.
Tuttavia non si è mai affrontato il tema delle truffe portate a segno attraverso i siti di aste on-line, tra i quali il più famoso è il sito eBay fondato il 6 settembre 1995 dall'informatico iraniano naturalizzato statunitense, Pierre Morad Omidyar.

Sono molte le tipologie di truffe che si sono osservate nel tempo aventi come obiettivo la piattaforma eBay, ma ce n'è una che ha raggiunto una certa popolarità, almeno nel contesto italiano.

Immaginiamo che un utente eBay abbia pubblicato l'annuncio per la vendita di un'automobile a pedali griffata "Ferrari" mai utilizzata, fissando il prezzo in 2.000 euro, la data di scadenza dell'offerta e un set di foto, tra le quali quelle riportate qui di seguito.




 


La truffa ha inizio con l'invio di un messaggio di posta elettronica da parte di un ipotetico acquirente interessato al prodotto.
Si tratta di un cittadino cinese rimasto positivamente impressionato dalla bellezza dell'automobilina e dell'assoluta qualità dei materiali.
Il prezzo è giudicato dal compratore come "pienamente adeguato" essendo un giocattolo di lusso, perfetto da regalare al proprio figlioletto per il prossimo compleanno.

L'acquirente nella mail specifica che è disposto a pagare l'articolo mediante assegno bancario.
Naturalmente l'acquisto dovrà avvenire in tempi molto rapidi visto che la festa di compleanno sarà organizzata di lì a poco e che il giocattolo dovrà essere spedito nello Jilin, una remota provincia nord-orientale della Repubblica Popolare Cinese.

Non appena il venditore si dimostra interessato, il presunto acquirente lo informa che la consegna del bene dovrà avvenire nelle mani di un proprio amico cinese residente in Italia, il quale si occuperà anche della spedizione in Cina. Ciò faciliterebbe le pratiche doganali e di spedizione attraverso corrieri cinesi. Ovviamente l'unico obiettivo dell'acquirente è di far arrivare a destinazione la macchinina a pedali nei tempi più brevi possibili.

Alla prima titubanza del venditore, l'acquirente dimostrandosi molto interessato al prodotto, offre di aumentare di due o tre volte la somma richiesta, come forma di garanzia. La differenza tra il prezzo del giocattolo e l'importo dell'assegno sarà poi restituito dal venditore al momento della consegna del bene all'intermediario italiano.

Pertanto a fronte di un prezzo di 2.000 euro, il presunto acquirente invia un assegno pari a 6.000 euro.

L'acquirente riceve l'assegno e lo porta in banca per l'incasso e il giorno successivo consegna il prodotto all'amico del compratore, del quale quest'ultimo ha fornito le generalità.
Con l'automobilina il venditore consegna all'intermediario anche una busta contenente una somma pari a 4.000 euro in contanti corrispondete alla differenza tra l'importo dell'assegno e il prezzo del bene (oppure gli consegna la contabile bancaria a dimostrazione dell'avvenuto bonifico a favore di un c/c cinese fornito precedentemente dal compratore).

Tutto potrebbe terminare qui.
Tuttavia la banca impiega parecchi giorni per verificare l'effettiva bontà dell'assegno emesso dal compratore cinese e una settimana dopo informa il venditore che il documento non è regolare.

Accertamenti successivi condotti dall'Autorità Giudiziaria, dimostreranno che le connessioni internet utilizzate dai criminali sono state effettuate grazie a computer in precedenza violati e/o da postazioni presenti all'estero, utilizzando la rete di comunicazione anonima "Tor".
Inoltre, l'identità dell'intermediario che ha preso in consegna il bene non ha trovato alcun riscontro nell'anagrafe italiana e sarà accertato che il c/c cinese, beneficiario del bonifico, è intestato a soggetti che hanno fornito false generalità ed è stato chiuso appena dopo l'accredito della somma di denaro.