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sabato 30 aprile 2016

Tecniche d'interrogatorio: i tranelli dell'FBI

Non vorremmo entrare nel merito di alcune tecniche d'interrogatorio che sarebbe molto meglio non rivelare, ma è ormai noto come la "psicologia giuridica" o la "psicologia investigativa" siano le scienze da cui si traggono regole e protocolli d'interrogatorio basate anche sul ricorso a trappole, inganni e tranelli al solo fine di ottenere una confessione o una ricostruzione più fedele della realtà dei fatti.

I più abili investigatori appartenenti alle forze di Polizia Giudiziaria ricorrono a regole empiriche, soprattutto basate sull'esperienza, con il risultato di massimizzare il numero di informazioni ottenute. Si tratta di personale altamente specializzato che riesce a capire quale sistema d'indagine è meglio adottare in base al profilo psicologico del soggetto e al contesto ambientale.

Una regola da tener presente è che chi interroga non deve avere fretta, non deve porsi un limite temporale o avere a breve un altro impegno. 
La fretta è cattiva consigliera negli interrogatori!
E' noto che i migliori risultati si sono ottenuti dopo ore di interrogatorio, anche notturno. 

Tra le varie tecniche d'interrogatorio sono contemplate anche quelle che ricorrono a tranelli e imbrogli, finalizzati ad ottenere una dichiarazione il più fedele possibile di quanto accaduto.

A tal proposito, sono noti in letteratura i tranelli psicologici che si insegnano nelle scuole di formazione dell’FBI.


Il più noto dei tranelli si chiama "knoweledge bluff". 
E' la tecnica più rappresentata nei film polizieschi. Si basa sul finto atteggiamento di chi interroga di saperne molto di più, comunicando dettagli verosimili e facendo credere all'interrogato di avere delle notizie da altre fonti, che in realtà non si hanno. E' una tecnica che, in alcune occasioni, è adottata anche dai fraud auditor quando vogliono ottenere informazioni riguardanti un fatto di frode aziendale interna.

Un'altra tecnica più estrema, è quella del "fixed line-up". Quando cioè si fa credere all'interrogato che altri testimoni (non esistenti) lo indicano come colpevole. In questo caso il risultato sarà maggiore tanto più se i finti testimoni appartengono all'ambiente del sospettato. 
Una versione molto simile è quella definita "reverse line-up", quando cioè al sospettato si fa credere che (falsi) testimoni lo accusano di reati ben più gravi di quelli di cui è accusato. In questo caso l'interrogato potrebbe ammettere il reato meno grave.

Altre varianti alle tecniche appena illustrate sono il "bluff on a split pair", cioè quando si mostra al sospettato un falso verbale di confessione di un ipotetico complice che ammette il reato fatto in concorso.

E come non citare la tecnica del "poliziotto buono e del poliziotto cattivo"? 
Non è nemmeno il caso di descrivere questa tecnica che tutti conoscono, basata sostanzialmente su un continuo cambiamento di approccio d'interrogatorio da quello più "brutale" a quello più "accondiscendente" e viceversa.


Ed infine c'è il notissimo "dilemma del prigioniero" che si studia addirittura in alcune facoltà italiane nei corsi di economia politica. 
Se gli imputati sono due, si potrebbe tentare di metterli l'uno contro l’altro, facendo credere a ciascuno che l’altro ha confessato, accusandolo di correità, e sfruttando quindi la reciproca mancanza di fiducia. 



giovedì 21 aprile 2016

Computer & digital forensics expert, cercasi


Posizione di lavoro aperta:


"Computer & digital forensics expert"


Descrizione attività:
L'informatica forense (anche chiamata "computer forensics" o "digital forensics") è la scienza che studia l'individuazione, la conservazione, la protezione, l'estrazione, l'analisi e ogni altra forma di trattamento del dato informatico al fine di essere valutato in un processo giuridico (in sede civile, penale, amministrativa, tributaria o arbitrale) e studia, ai fini probatori, le tecniche e gli strumenti per l'esame metodologico dei sistemi informatici.
Si tratta di una disciplina di recente formazione (la sua nascita si colloca intorno al 1980 ad opera dei laboratori tecnici della FBI).
Con l'aumento dei crimini informatici e di quelli economico-finanziari, si rende necessaria una applicazione integrale di questa disciplina.

Una nota e prestigiosa società investigativa per il settore "corporate", ricercata un "computer & digital forensics expert", cioè un professionista che già presta la sua opera (o che vuole intraprendere un percorso formativo ad hoc) nell'ambito dei reati informatici o del computer crime a supporto anche delle indagini in ambito economico-finanziario.

Requisiti richiesti:

Titoli preferibili:

Laurea magistrale in:
  • informatica; 
  • ingegneria informatica; 
  • ingegneria elettronica;
  • fisica (con specializzazione nell'ambito informatico-statistico);
  • matematica (con specializzazione nell'ambito informatico).
Saranno considerati titoli di merito:
  • eventuali specializzazioni in Computer/Digital Forensics (corsi accademici e master post-laurea); 
  • corsi e certificazioni relativi alla Computer/Digital Forensics (corsi professionali). 

Capacità/Esperienze:
Al candidato sono richieste conoscenze approfondite a livello logico\architetturale (non solo sistemistico) relative a:
  • Sicurezza logica dei sistemi informativi; 
  • Architetture di rete; 
  • Architetture sistemi informativi; 
  • DBMS; 
  • Sistemi operativi Unix\MS Windows\Apple Mac Osx\IOS\Android;
  • Conoscenza di almeno 2 di questi software: Encase, Intella, FTK, Magnet IEF, dtSearch, X-Ways, UFED. 
In alternativa alla specializzazione in Computer Forensics si richiedono alternativamente:
  • 2-3 anni di esperienza lavorativa nel campo della Computer Security;
  • 2-3 anni di esperienza lavorativa nell'ambito dei team di Computer Forensics delle società di consulenza internazionali e "big4".
Completa il profilo:
  • ottima conoscenza dell’inglese parlato e scritto; 
  • disponibilità a trasferte non solo in Italia; 
  • flessibilità di orario. 

I candidati possono inoltrare il CV aggiornato al seguente indirizzo di posta elettronica:



mercoledì 13 aprile 2016

Sezioni Unite: il falso valutativo (di bilancio) è punibile!


"Sussiste il delitto di
false comunicazioni sociali, 
con riguardo all'esposizione o 
all'ammissione di fatti oggetto 
di valutazione, se, in presenza 
di criteri di valutazione 
normativamente fissati o di 
criteri tecnici generalmente accettati, 
l'agente da tali criteri si discosti 
consapevolmente senza darne 
adeguata informazione giustificativa, 
in modo concretamente idoneo a
Indurre in errore i 
destinatari delle comunicazioni"


Questa è la massima provvisoria diffusa il 31 marzo 2016 in riferimento alla decisione presa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a firma del Dott. Giovanni Canzio (Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione dal 7 gennaio 2016).


Lo avevamo più volte auspicato con diversi articoli pubblicati negli ultimi mesi ed ora (sembra) che la logica giuridico-contabile abbia prevalso!
Con riferimento al nuovo assetto dei reati di false comunicazioni sociali (artt.  2621 e 2622) introdotti con la Legge n. 69/2015, ora si può pienamente affermare che il cosiddetto falso valutativo sarà punibile

Viene così risolta (si presume) una questione che il blog ha seguito da vicino, avendo sempre sostenuto che orientamenti opposti a quello sancito dalle Sezioni Unite, sarebbero stati del tutto incoerenti con la cultura tecnico-contabile nazionale ed internazionale, soprattutto se si considera che ormai sono sempre meno e poco significative le voci di bilancio non soggette a qualche forma di valutazione e stima (si veda l'ultimo nostro intervento dal titolo "False valutazioni di bilancio, sono reato. Anzi, no!").

Ora attendiamo le motivazioni della Sentenza.


lunedì 11 aprile 2016

Una nuova reputazione per banche e controllori bancari (Convegno)



GRUPPO FEDERICO CAFFE'  


AssoTAG
(Associazione Italiana dei Periti e Consulenti Tecnici nominati dall'Autorità Giudiziaria)


organizzano un convegno dal titolo


"UNA NUOVA REPUTAZIONE PER BANCHE E CONTROLLORI BANCARI

Roma, 26 aprile 2016 
c/o Fondazione Lelio & Lisli Basso 
Via Dogana Vecchia, 5
 
dalle ore 14.30 alle ore 17.30




Obiettivi
La crisi, anche reputazionale, che ha investito il sistema bancario pone numerose questioni che coinvolgono anche gli enti preposti alla sua regolazione. L'incontro mira a fornire un quadro più completo dei casi di crisi e a formulare proposte sulle più opportune modalità di intervento. 
Proposte che possano essere anche raccolte dai rappresentanti politici, presenti in sala.

In particolare ci si chiederà se le azioni delle autorità di controllo non siano oggettivamente inadeguate a modificare la situazione. 
Pare infatti che i rapporti ispettivi di Banca d'Italia contenessero già tutte le informazioni negative sui soggetti bancari poi effettivamente falliti o che versano tutt'ora in gravi difficoltà.

L'indicatore reputazionale può anch'esso divenire oggetto di specifica valutazione di valore aggiunto o perduto.

L'incontro si svolgerà a porte chiuse ed è accessibile solo con invito e conferma di partecipazione


PROGRAMMA

Ore 14.30 - Apertura Lavori 

Filippo Barone - Giornalista Ballarò Rai3 - Il caso Banca Popolare di Vicenza

Giovanna Boursier Giornalista Report Rai3 - Il caso Banca Etruria 

Michele Buono - Giornalista Report Rai3 - Il caso Unipol Fonsai 

Carlo Ceraso -  Giornalista - Il caso Banca Popolare di Spoleto 

Paolo Mondani - Giornalista Report Rai3 - Il caso MPS 

Marco Ricci -  Giornalista - Il caso Banca Marche


Ore 16.00 - Attività di controllo delle Authorities ed effetti reputazionali 

Umberto Cherubini - La supervisione bancaria e il problema dei prodotti finanziari opachi, Università di Bologna

Giorgio Meletti - Giornalista Il Fatto Quotidiano - Banca d'Italia, Consob e i controlli

Toni Muzi Falconi
- La reputazione degli organi di regolazione e controllo

Luca Poma -  Docente e Reputation consultant - La Reputazione delle organizzazioni come asset "tangibile "

Alfonso Scarano
- Analista Finanziario Indipendente, Presidente AssoTAG - La reputazione nella valutazione economica d'impresa


Ore 17.00 - Conclusioni 


Moderazione dell'evento a cura di Alfonso Scarano, Presidente AssoTAG-

Per confermare la partecipazione:
www.goo.gl/7VBXN5

Per informazioni E-mail: info@assotag.org


Nota: il programma può subire aggiornamenti



domenica 3 aprile 2016

Fraud interviewing techniques: la "tecnica peace"

In Italia le tecniche di interrogatorio trovano un limite giuridico nell'art. 188 del Codice di Procedura Penale, che dispone la non utilizzabilità, "neppure con il consenso della persona interessata, [di] metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti".

In passato abbiamo già affrontato l'argomento con un articolo dedicato alla "tecnica dell'imbuto", ma la materia è in costante evoluzione grazie ai contributi e agli studi multidisciplinari nei campi giuridici, criminologici, sociologici e della cosiddetta "psicologia investigativa" e/o cognitiva.


Naturalmente le tecniche d'interrogatorio introducono aspetti metodologici e procedurali diversi, in relazione alle finalità e al contesto che si sta perseguendo. In altre parole, le tecniche utilizzate dalle Polizie Giudiziarie saranno molto diverse da quelle adottate nell'ambito delle attività di forensic accounting e delle procedure preventive anti-frode (fraud auditing) nei contesti aziendali.
Così come le metodologie sono differenti a seconda della legislazione vigente.

Per tali motivi si stanno sviluppando studi dedicati esclusivamente alle investigazioni aziendali (le cd. "fraud interviewing techniques") in cui i termini e gli approcci sono pensati per essere utilizzati al fine di tutelare interessi e patrimoni aziendali.
Pertanto, in alternativa al termine "interrogatorio" è utilizzato il termine "intervista" e le procedure di assunzione delle informazioni sono mirate a garantirne una qualche utilizzabilità in sede legale.

In particolare, fra le tante tecniche utilizzate dai forensic accountant se ne può certamente menzionare una sviluppata in Inghilterra, la cosiddetta "intervista cognitiva", altrimenti conosciuta dagli addetti ai lavori come "tecnica PEACE".

Tale metodologia prevede che l'intervistatore utilizzi una sequenza di attività che devono necessariamente essere svolte in successione e nell'ordine previsto, che sono sintetizzate con l'acronimo "PEACE".
Vediamole in sintesi.

P-preparation - l'investigatore dovrà studiare il fascicolo d'indagine, i profili di rischio della sua attività e i soggetti oggetto di verifica. Dovrà analizzare il contesto aziendale in cui dovrà operare: la struttura, l'organizzazione, la dimensione, il mercato, i competitor, le procedure interne, l'ambiente di lavoro eccetera. Dovrà definire gli obiettivi della sua attività e scegliere le metodologie tecniche e i protocolli d'indagine da seguire.

E-engagé, explain - è la fase introduttiva (o d'ingaggio) del rapporto tra intervistatore e intervistato, del quale è necessario aver preventivamente raccolto tutte le informazioni disponibili (personali, aziendali, sociali).

A-account
- è la fase di acquisizione e organizzazione delle informazioni. Solitamente l'investigatore segue un protocollo di intervista adottando altre tecniche sviluppate per questa specifica fase, una delle quali è proprio la "tecnica ad imbuto". La scelta della tecnica di intervista è fatta sulla base delle informazioni acquisite in precedenza, dell'obiettivo dell'intervista e del profilo psicologico dell'intervistato.

C-close - in questa fase sono definiti e ricapitolati gli argomenti trattati. Le tecniche di chiusura dell'intervista possono prevedere una verbalizzazione, un semplice rinvio ad altra data, una produzione di evidenze documentali da parte dell'intervistato eccetera.

E-evaluate - è il momento delle valutazioni delle informazioni e dei dati raccolti. Può essere base per una nuova fase P-preparation, per successive e ulteriori interviste.

Ma la procedura, in quanto "cognitiva", dovrà dapprima essere finalizzata a ricreare il contesto storico/ambientale entro il quale l'evento fraudolento si è determinato (ad esempio, si dovranno ricostruire gli avvenimenti/motivazioni che hanno portato a falsificare il dato del fatturato oppure alla sottrazione di liquidità dalle casse aziendali), per poi chiedere al soggetto di riferire a riguardo.
Ogni ricordo e particolare che emergerà dall'intervista dovrà essere considerato come elemento di progresso nell'indagine.

In seguito si dovranno applicare le "tecniche di controllo" per certificare se quanto riferito è frutto di fantasia/immaginazione, di menzogna o di realtà.
Pertanto si chiederà di ricostruire il medesimo evento ma in ordine diverso da quello cronologico ovvero mutando la prospettiva della scena oppure ancora come se il fatto fosse visto da un'altra persona. Anche in questo caso sono moltissime le tecniche di controllo per verificare la bontà delle informazioni raccolte.

In generale, infine, valgono le regole di ogni buona intervista investigativa:
  1. acquisire le informazioni in modo formalmente ineccepibile;
  2. garantire la loro piena utilizzabilità in fase processuale/legale;
  3. puntuale rispetto delle norme giuridiche che riguardano le modalità di assunzione delle informazioni.



domenica 20 marzo 2016

Ostacolo alle attività dei revisori pubblici

Il 22 febbraio scorso la 5^ Sez. Penale della Suprema Corte di Cassazione ha pronunciato la sentenza n. 6884 in tema di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza ex art. 2638 cod. civ..
Un articolo piuttosto conosciuto dai CT di difesa e accusa, in quanto molto "utilizzato" dagli organi inquirenti.

La Sentenza, in particolare, ha confermato la condanna a carico del Presidente del Consiglio di amministrazione e del Direttore generale di una società cooperativa trentina per non aver indicato nei bilanci d'esercizio una fideiussione e, soprattutto, per aver omesso la comunicazione ai revisori.

Ma i revisori dei conti sono da considerarsi "autorità pubblica di vigilanza"?
In questo caso sì.


La vigilanza sui conti delle cooperative trentine è disciplinata dalla Legge Regionale 9 luglio 2008, n. 5 e dal relativo Regolamento di attuazione, che attribuisce le funzioni di controllo ad un’autorità di revisione costituita dall'associazione di rappresentanza delle cooperative, la Federazione Trentina della Cooperazione.

La revisione, pertanto, è effettuata in base ai criteri fissati dalla Legge Regionale grazie ad una "Divisione Vigilanza" costituita ad hoc della Federazione Trentina della Cooperazione, in ossequio ai requisiti di autonoma e indipendenza dettati dalla legge regionale.

Alla luce dei sistemi di controllo e vigilanza sulle società cooperative previsti in Trentino, è stato violato l'art. 2638 Cod. Civ. per la mancata indicazione tra i conti d'ordine dei bilanci societari di una fidejussione di € 12,2 milioni rilasciata a favore di una controllata e per l'omessa informazione all'organo di revisione, ostacolando, di fatto, l'esercizio delle funzioni pubbliche di verifica e di controllo degli organi istituzionalmente preposti alla vigilanza sulla gestione economica delle cooperative trentine.


domenica 6 marzo 2016

Internal audit e obblighi antiriciclaggio

Una domanda che si sente porre assai frequentemente ai vari convegni sull'applicazione della normativa antiriciclaggio, riguarda il ruolo dell'Internal audit nella segnalazione di operazioni sospette.

In buona sostanza, l'Internal audit è tenuto a segnalare le operazioni sospette ex d.lgs 231/07?



Il 1° comma dell'art. 52 del decreto legislativo richiede che a vigilare sull'osservanza delle norme antiriciclaggio siano:
  • il collegio sindacale;
  • il consiglio di sorveglianza;
  • il comitato di controllo di gestione;
  • l'organismo di vigilanza ex d.lgs 231/01;
  • "tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati".
Pertanto la norma  pone a carico delle funzioni organizzative aziendali istituzionalmente preposte alle attività di controllo e vigilanza, il compito di rispettare le disposizioni di cui al d.lgs 231/07.

Ma la funzione di Internal audit è assimilabile agli organi di controllo e vigilanza menzionati dalla norma?
Ovvero, l'Internal audit gode di quell'autonomia, di quell'indipendenza, di quella autosufficienza economica dagli organi amministrativi, necessaria a garantirgli la massima libertà d'azione?

La risposta è piuttosto ovvia, ed è no!

Infatti l'Internal audit, dipendendo funzionalmente dall'organismo amministrativo, non può essere assimilato ad un organo di vigilanza, proprio per la mancanza di quegli elementi distintivi,  tipici e caratteristici che invece dovrebbero qualificare una struttura di controllo.

Ma vi è un'altra motivazione meno empirica e più concettuale che porta ad escludere l'Internal audit dal novero dei soggetti obbligati alla segnalazione di operazioni sospette ai fini antiriciclaggio.

La ragione è da ricercarsi nello stesso compito attribuito dall'organo amministrativo alla funzione Internal audit: l'essere responsabile dell'aggiornamento e del corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno.

Se si considerassero, come devono essere considerate, le procedure antiriciclaggio come una delle più importanti componenti di un efficiente ed efficacie sistema di controllo interno, allora non apparirebbe tanto strano escludere dagli organi utilizzatori dello stesso sistema di vigilanza, la struttura che ne tiene la manutenzione.

L'Internal audit è chiamato a garantire che il sistema antiriciclaggio funzioni correttamente e sia aggiornato ed adeguato ad intercettare le operazioni sospette da segnalare all'Unità di Informazione Finanziaria, mentre altre strutture saranno preposte ad utilizzare tali sistemi e procedure per effettuare materialmente le comunicazioni.

Se così non fosse ci troveremmo a negare un principio fondamentale nell'ambito delle attività di controllo e vigilanza: il concetto di "segregation of duties", di cui il blog si è già occupato nel dicembre scorso (link), ovvero il principio di segregazione o separazione dei compiti tra la funzione d'Internal audit e la funzione Antiriciclaggio.


domenica 28 febbraio 2016

False valutazioni di bilancio, sono reato. Anzi, no!

Avevamo cantato vittoria con troppo entusiasmo (link).

Pensavamo che la Corte di Cassazione avesse esaurito il proprio esercizio interpretativo in tema di false comunicazioni sociali (ex art. 2621 e 2622 cod. civ.) con la Sentenza n. 890 del 12 gennaio 2016 (la c.d. "sentenza Nappi").
Ci sbagliavamo.

Il cuore del pronunciamento della Corte dello scorso gennaio, infatti, andava a riscrivere una precedente decisione, di segno opposto, presa dalla Quinta Sezione Penale con Sentenza n. 33774 del 30 luglio 2015 (la c.d. "sentenza Crespi"), con cui si affermava l'irrilevanza penale della falsificazione delle poste valutative di bilancio.




Come addetti ai lavori ci pareva, infatti, del tutto logico ed evidente considerare gli enunciati valutativi di un bilancio come passibili di essere intaccati da falsità quando violino predeterminati criteri di valutazione, siano questi ultimi definiti da una buona dottrina o siano indicati normativamente o, ancora, siano frutto di un corretto e condivisibile metodo di ragionamento. 

I giuristi della Corte, con la sentenza del gennaio 2016, avevano enunciato un principio del tutto evidente: che "anche gli enunciati valutativi sono idonei ad assolvere ad una funzione informativa e possono quindi dirsi veri o falsi".

Tutto sembrava essere stato chiarito e ricollocato in un contesto di ragionevolezza.
A tutti i forensic accountant di esperienza, infatti, è noto come siano proprio le poste valutative ad essere "utilizzate" dai falsificatori di bilancio per i propri intenti fraudolenti.  

Sorprendentemente però il Supremo Collegio è riuscito a stupire con una nuova Sentenza presa lo scorso 22 febbraio 2016, la n. 6916.

Con  quest'ultimo pronunciamento si è tornati alla casella di partenza, statuendo che il falso nelle poste valutative non è previsto dalle norme sul reato di false comunicazioni sociali in quanto la norma fa riferimento ai soli "fatti materiali" e non alle più generiche informazioni o alle poste valutative.

I Giudici di Legittimità hanno dunque negato un orientamento a nostro avviso assolutamente coerente con la cultura contabile, depotenziando quasi del tutto la norma sulle false comunicazioni sociali, soprattutto se si considera che ormai sono sempre meno e poco significative le voci di bilancio non soggette a qualche forma di valutazione e stima.

Preferiamo non entrare nel merito delle assunzioni con cui la Corte, giustificando il proprio pronunciamento, arriva a considerare addirittura intrinsecamente opposte le nozioni di "fatto materiale" e di "valutazione", come se queste ultime fossero il frutto di mero e immateriale arbitrio e non di scrupolosi quanto di oggettivi e concreti processi di ragionamento logico-matematico. Arrivando al paradosso che se il falso riguarda esclusivamente una posta valutativa, la fattispecie non costituisce reato.

E il paradosso diviene amaramente evidente se si pensa che la quasi totalità delle poste dei bilanci delle società quotate sui mercati regolamentati accessibili a tutti i risparmiatori, sono determinate grazie a metodi di valutazione basati sul "valore equo" o "valore corrente" o "valore di mercato", in altre parole sul concetto di fair value. 

Alla luce di quanto affermato, auspichiamo un quarto - e questa volta definitivo - intervento della Suprema Corte, magari a Sezioni Unite, che sappia nuovamente sorprenderci favorevolmente.


giovedì 18 febbraio 2016

Sottrazioni di cassa? La Cassazione propone una soluzione

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, nel dicembre 2014, ha emesso una sentenza di fondamentale importanza nella lotta agli illeciti commessi dal lavoratore che non riguardino il mero inadempimento della prestazione, bensì quando incidano sul patrimonio aziendale.

Si tratta della Sentenza n. 25674 emessa il 4 dicembre 2014, che, confermando un orientamento ormai consolidato, ritiene legittimi ed esenti da violazioni dello Statuto dei lavoratori, i controlli del datore di lavoro a mezzo di agenzia investigativa se diretti non a verificare il mero eventuale inadempimento contrattuale del lavoratore, ma illeciti riguardanti il patrimonio aziendale.


Il casus decisus riguardava una cassiera di un supermercato che aveva omesso di registrare la vendita di alcuni prodotti non facendoli passare sullo scanner per la lettura del codice a barre e si era intascata le relative somme.

Il datore di lavoro aveva verificato alcune differenze di magazzino confrontando i codici che si dovevano trovare in giacenza rispetto alle quantità vendute, grazie ad inventari fisici mirati. Si era avvalso pertanto di un'agenzia investigativa specializzata nell'ambito corporate, con lo scopo di documentare gli illeciti del lavoratore. Peraltro l'agenzia investigativa incaricata dal datore di lavoro, aveva accertato che tale comportamento era reiterato anche a distanza di alcuni giorni.

La Cassazione ha dato ragione al datore di lavoro, ritenendo legittimo il licenziamento intimato per giusta causa alla dipendente in seguito alle evidenze raccolte dagli investigatori,  che dimostravano con evidente chiarezza ciò che il datore di lavoro aveva solo sospettato. Un furto di cassa.

Nel caso di specie è stata ritenua non sproporzionata la sanzione del licenziamento per giusta causa, giustificata nella sua gravità dall'accertata reiterazione del fatto e delle funzioni particolarmente delicate e di responsabilità attribuite all'addetta alla cassa: elementi che fanno venir meno il legame fiduciario alla base del rapporto di lavoro subordinato.

Conseguentemente, la Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento sul presupposto che, nel caso in esame, si era "trattato di controlli diretti a verificare eventuali sottrazioni di cassa" e quindi con scopo di salvaguardia del patrimonio aziendale.

Per un approfondimento si veda quanto già pubblicato sul blog con riferimento alla "conta di cassa a rischio di frode".



domenica 7 febbraio 2016

Professionisti e attività antiriciclaggio: gli indicatori di anomalia

Dottori commercialisti, revisori dei conti, consulenti del lavoro, notai, avvocati, periti nelle materie contabili e tributarie ed altre categorie professionali sono chiamati quasi quotidianamente a valutare se una determinata operazione avente natura finanziaria o patrimoniale sia "sospetta" ai fini antiriciclaggio e/o finanziamento al terrorismo.




Il professionista deve cimentarsi pertanto, in una valutazione finalizzata a declinare come sospetta o non sospetta una determinata operazione o attività, in ragione della quale il proprio cliente gli richiede assistenza.

Con l'obiettivo di agevolare il professionista nelle procedure di valutazione del rischio di riciclaggio, il legislatore è intervenuto con il Decreto del Ministero della Giustizia del 16 aprile 2010 (pdf), fornendo una sorta di vademecum basato sugli "indicatori di anomalia", in presenza dei quali segnalare all'autorità preposta (l’Unità di Informazione Finanziaria, "UIF") l'operazione intaccata da profili di sospetto.

Si tratta di uno strumento operativo molto utile, dettagliato per categorie e fattispecie nell'Allegato 1 al Decreto, finalizzato a "ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali", in modo da rendere corretti e omogenei gli adempimenti antiriciclaggio o di contrasto al finanziamento al terrorismo.

Il legislatore, naturalmente, tiene a precisare nel testo del Decreto, che l'elencazione degli indicatori non è esaustiva in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento di tali operazioni illegali, lasciando al professionista l'autonomia di identificare altri criteri più determinanti allo scopo.

Non è nemmeno corretto, tuttavia, segnalare l'operazione come sospetta solo se questa ricade in uno o più indicatori di anomalia. Infatti, la medesima operazione può essere giudicata come "non sospetta" dal professionista in presenza di ulteriori caratteristiche, comportamenti della clientela o elementi persuasivi in tal senso.

Corrono in aiuto del professionista anche gli Ordini di appartenenza con l'emissione periodica di linee guida aggiornate. Ad esempio, in data 28 luglio 2011 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha emanato le proprie linee guida per l'adeguata verifica della clientela (pdf).

Torneremo a parlare su questo blog degli indicatori di anomalia entrando nel merito dei modelli e degli schemi di comportamento anomali e/o irregolari ai fini della segnalazione di operazioni sospette; per il momento si riportano nel seguito i principali riferimenti normativi con riferimento ad altri operatori economici non professionisti.
  • Decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015 - Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione (GU Serie Generale n.233 del 7-10-2015) (pdf);
  • Banca d'Italia, Delibera n. 61 del 30 gennaio 2013 - Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per le società di revisione e revisori legali con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico (pdf);
  • Decreto del Ministero dell'Interno del 17 febbraio 2011 - Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari (pdf) e successiva modificazione del 27 aprile 2012 (pdf);
  • Banca d'Italia, Delibera n. 616 del 24 agosto 2010 - Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari (pdf).