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martedì 15 aprile 2014

Consulenza tecnica e perizia penale: approccio metodologico

Gli schemi di frode utilizzati per occultare vaste ricchezze aziendali si sono raffinati nel tempo, tanto che in sede penale è sempre più frequente il ricorso alla figura del consulente tecnico (del Pubblico Ministero o delle parti private) o del perito del Giudice, chiamato  a pronunciarsi nelle materie contabili, amministrative e finanziarie.

Secondo i più recenti orientamenti, il consulente tecnico di parte o il perito (che chiameremo nel seguito indistintamente "CT") svolge una funzione di accertamento, di conoscenza e di deduzione in campo tecnico, utile a fornire gli elementi necessari per la formulazione di un giudizio.

Pertanto tra il CT e il soggetto che lo nomina - cioè l'Avvocato difensore (parte privata) o il Pubblico Ministero (parte pubblica) ovvero il Giudice -  si instaura un forte legame fiduciario finalizzato a colmare quei gap di conoscenze scientifiche che impedirebbero di esercitare pienamente l'azione penale.

Sostanzialmente il CT deve possedere doti specifiche ed attitudini particolari sintetizzabili nei seguenti tre requisiti:
  1. PREPARAZIONE TECNICA
  2. OBIETTIVITÀ
  3. ATTITUDINE PSICOLOGICA.



Come detto all'inizio, il ricorso al contributo del CT è richiesto sempre più spesso nel caso di operazioni particolarmente complesse da analizzare; ciò impone che al professionista sia richiesta una preparazione non solo in materia contabile, amministrativa e finanziaria ma anche societaria e giuridica con particolare riferimento alle procedure processuali.

Talune operazioni illecite finalizzate ad occultare asset aziendali di notevole valore sono architettate con particolari tecniche di ingegneria societaria molto sofisticate, tanto da implicare un vero e proprio rigore nell'approcciare l'analisi.

In particolare risulta necessario procedere per passi successivi che si sviluppano:
  • nell'esame della documentazione (in formato cartaceo e/o elettronico);
  • nell'analisi del contesto;
  • nella formulazione di deduzioni logiche;
  • nella rappresentazione e descrizione dell'operazione irregolare.
Il professionista nel corso della sua attività  deve avere l'unico scopo di far conoscere la verità bene e fedelmente, come indicato nel giuramento del CT.

L'aspetto psicologico è importante in quanto il CT deve evitare atteggiamenti inquisitori e valutare con estrema attenzione e diligenza documenti ed informazioni sia favorevoli che contrari a ciascuna delle parti senza discriminazione né esclusione alcuna.


mercoledì 9 aprile 2014

Riciclaggio elettronico: il cyberlaundering

Sin dal 2005 varie indagini condotte da alcune Procure della Repubblica hanno fatto emergere un fenomeno sempre più diffuso che ha interessato numerosi istituti di credito italiani.

Stiamo parlando del cyberlaundering o "riciclaggio elettronico".

Il fenomeno si manifesta in più forme, la più classica e semplice delle quali prevede che una serie di soggetti residenti in Italia comunichino le proprie coordinate bancarie (codice IBAN) a soggetti operanti all'estero, affinché questi ultimi, tramite disposizioni online, possano bonificare somme di diverso importo su tali conti.

I soggetti italiani, una volta ottenuta la disponibilità della somma di denaro sul proprio conto, provvedono a prelevarla in contanti servendosi degli sportelli bancomat oppure a predisporre pagamenti a fronte di transazioni lecite (ad esempio per acquisti immobiliari).

Ma l'operazione appena descritta è solo una parte del progetto illecito!
E' solo la tranche finale che prelude al riciclaggio.

Ma le somme bonificate dai soggetti esteri (spesso residenti nei paesi dell'Est Europa) da dove traggono origine?




Le somme pervengono ai soggetti operanti all'estero attraverso trasferimenti Western Union e/o Money Gram (solo per fare un esempio) disposti dagli stessi soggetti italiani di cui sopra o da loro complici, prestanome o fiduciari.

Il denaro oggetto di trasferimento con la metodologia appena descritta, deriva quasi sempre da attività illecita effettuata sul territorio nazionale, la quale, per sua stessa natura, genera una grossa quantità di contante (spaccio di sostante stupefacenti, prostituzione, pizzo, tangenti eccetera) mentre il trasferimento dai conti stranieri ai conti italiani sarà giustificato con un'operazione commerciale apparentemente lecita ma inesistente (o parzialmente inesistente).

In letteratura i titolari dei conti correnti italiani, sono denominati genericamente "financial manager" poiché coincidono con coloro che pianificano e gestiscono l'intera operazione, mentre il ricorso a strutture di trasferimento internazionale di contanti si rende necessario perché il sistema di home-banking italiano non consente bonifici verso l’estero se non a seguito di specifici e routinari controlli che farebbero venire allo scoperto la truffa.

Quanto agli accertamenti idonei ad identificare le persone operanti all'estero, dall'esperienza investigativa maturata dalla Polizia Giudiziaria di Milano, si è rilevato molto utile l'analisi del traffico internet e degli apparati di comunicazione e trasmissione di file e/o di informazioni.

Ma anche le banche possono mitigare questo specifico rischio di frode attraverso lo sviluppo di specifici sistemi informatici e procedure di comportamento più moderne e aggiornate.

Quanto alla condotta posta in essere dai beneficiari italiani dei bonifici online, essa deve essere qualificata ai sensi dell’art. 648-bis codice penale, essendo idonea a porre in essere un'attività di riciclaggio di somme di denaro provento di reato.
Ovvero ai sensi dell’art. 648 c.p. (ricettazione) laddove, come verificatosi in alcuni casi osservati, non sia avvenuto il successivo trasferimento sui conti correnti italiani dopo l'ottenimento all'estero della somma di denaro.


martedì 1 aprile 2014

Finanza e politica tra Ior, Banco Ambrosiano, Cosa Nostra. La storia continua...

Maria Antonietta Calabrò
LE MANI DELLA MAFIA
prefazione di
Nando dalla Chiesa



Sulla mensola del fraud auditor non può mancare il risultato di un'inchiesta giornalistica tanto approfondita quanto chiara nella sua drammaticità.
Non solo perché l'autrice, la giornalista del Corriere della Sera Maria Antonietta Calabrò, tratta un argomento che appassiona i molti lettori del blog, il Banco Ambrosiano di Roberto Calvi, ma anche per il metodo di analisi utilizzato.

Un approccio da vero e proprio forensic accountant!  

Il volume è un ampio aggiornamento di una famosa edizione pubblicata nel 1991 arricchita in maniera particolareggiata e ben documentata con gli sviluppi delle vicende degli ultimi anni legate a quanto sta succedendo in Vaticano e in particolare allo IOR.

Una ricostruzione dettagliata e articolata che ha il merito di aver descritto i collegamenti esistenti tra l'attualità e gli avvenimenti accaduti negli anni '70 e '80.
La giornalista descrive con dovizia di particolari i cosiddetti "conti R" dei quali il blog Fraud Auditing & Forensic Accounting si è occupato diffusamente nello scorso dicembre (cliccare QUI per gli approfondimenti).

I misteriosi "conti R" accesi presso IOR ed espressi esclusivamente in lire sui quali figurano transazioni con clienti solamente italiani, gestiti da amministratori della banca vaticana "“in gestione confusa”, cioè senza rivelare i nomi dei clienti per cui compivano le operazioni".

Ebbene, i "conti R" rappresentano il fil rouge che collega Roberto Calvi ai fatti di questi giorni.

Ma di chi sono questi conti? Chi ne è il reale beneficiario economico? Quali operazioni hanno gestito? Per conto di chi? E quale ne è stata la sorte? Il Vaticano sarà disposto a fornire ogni informazione sulla loro movimentazione?
Sono solo alcune delle domande rimaste ancora senza risposta e che fanno pensare ad una storia ancora tutta da scrivere...




Di seguito si riporta un breve passo tratto dal libro Le mani della mafia, la cui interessante e attualissima prefazione (era stata scritta per la 1^ edizione del volume) dal titolo molto significativo L'Italia dei cassetti, è stata curata da Nando dalla Chiesa.

Il  brano che segue si riferisce al resoconto rilasciato da un testimone di primo livello, Carlo Calvi, molto noto ai lettori del blog per aver curato diversi articoli sul caso Banco Ambrosiano.

Si coglie infine l'occasione per ringraziare l'autrice, Maria Antonietta Calabrò, per aver citato il blog Fraud Auditing & Forensic Accounting come una delle fonti che l'hanno aiutata nella ricostruzione degli avvenimenti.

*   *   *

La testimonianza di Carlo Calvi

Pierluigi Maria Dell’Osso, oggi alla Superprocura antimafia e pubblico ministero nel processo per la bancarotta del Banco Ambrosiano (trentatré condanne definitive), a fine luglio del 2013, dopo gli ultimi scandali dello Ior e l’arresto di monsignor Nunzio Scarano, ha dichiarato a "l’Espresso": "Se si fosse fatto buon governo di quanto avevamo detto, non sarebbe accaduto di nuovo".
Il "quanto avevamo detto" si riferisce però soltanto, in sostanza, a quanto riportato nella sua requisitoria scritta a proposito dei cosiddetti "conti interni in lire" tra Ambrosiano e Ior. Il processo milanese per l’insolvenza del Banco Ambrosiano, iniziato nel marzo del 1991, infatti, non si occupò mai dei conti interni, in quanto i pagamenti ai debitori italiani da parte dello Ior avevano avuto luogo al momento della liquidazione del vecchio istituto, per permettere la riapertura degli sportelli sotto le insegne del Nuovo Banco Ambrosiano. Cosicché il sistema dei conti misti dello Ior ha continuato a sussistere fino a oggi.

Il rapporto ispettivo della Banca d’Italia dopo le visite che si svolsero dal 17 aprile 1978 al 17 novembre dello stesso anno, al capitolo "Irregolarità in materia valutaria – Linea di credito in lire a non residente" annotava: "Il Banco Ambrosiano intrattiene intensi rapporti di conto con l’Istituto per le opere di religione sia in lire che in valuta". E proseguiva: "I saldi in lire sono anticipi erogati nell'ambito di una linea di credito concessa dall'ispezionata a Ior [...]. L’operazione non è consentita dalla vigente normativa [...]. Ior non può intrattenere presso banche italiane conti e depositi in lire interne per cui lo stesso dovrà necessariamente munirsi di autorizzazione".

"Mio padre teneva con sé sempre aggiornati i saldi di questi depositi di reciprocità con Ior in Italia" ha confermato Carlo Calvi, il figlio del banchiere, durante il processo per omicidio. "Si trattava di sei conti che gli ho visto spesso esaminare."

Lo Ior aveva anche altri conti con le banche italiane del gruppo Ambrosiano. Federico Bussoletti, direttore della filiale di piazzale Gregorio VII nella Capitale, ha testimoniato, sempre al processo di Roma, che i fondi vi circolavano in maniera indistinguibile essendo conti di transito in nome Ior. "Includo di seguito la tabella dei conti esclusivi Ior in gestione confusa" ha scritto alla fine del 2013 Calvi sul blog Fraud Auditing and Forensic Accounting
Tra questi si noterà il n. 42800, acceso presso la filiale Ambrosiano di piazzale Gregorio VII a Roma. Bussoletti ha testimoniato l’esistenza per depositi in conti a loro nome presso banche italiane di cui solo il Vaticano conosceva la giustificazione. Poi il figlio di Calvi cita un funzionario: "Giuseppe Sormani ha continuato a svolgere la stessa funzione in Banca Intesa Sanpaolo fino al pensionamento".

Carlo Calvi ha aggiunto: "Neppure la Commissione mista italovaticana per la composizione dello scandalo si occupò dei depositi di reciprocità in lire. Il Vaticano riconobbe immediatamente questi debiti, già nei primi giorni di agosto del 1982, ma non produsse la relativa “corrispondenza parallela” che si applicava anche in Italia. Non si trattava di ordinari depositi interbancari. Servivano a nascondere all'interno del Vaticano prestiti a terzi e farli apparire come depositi dall’Ambrosiano".

I "lira back to back", così si chiamavano, rivestono ancora oggi particolare rilevanza perché sono "rimasti attivi" fino al 2012 e sono all'origine delle più recenti istruttorie della magistratura romana e del clamoroso blocco dei bancomat in Vaticano scattato il 1° gennaio 2013.

L’attenzione sulla normativa antiriciclaggio della Santa Sede, infatti, si è rivolta sull'uso cumulativo in favore di clienti terzi dei conti Ior con le banche italiane o di diritto italiano. "Il processo romano per l’omicidio di mio padre non ha colto il legame con il processo milanese per l’insolvenza" ha sottolineato il figlio di Calvi.

I conti Ior con banche italiane sono sfuggiti alle indagini da parte di Banca d’Italia e magistratura per i venticinque anni successivi alla bancarotta e fino all'entrata in vigore della Convenzione monetaria tra Santa Sede e Unione Europea che, come ha sottolineato il Comitato Moneyval del Consiglio d’Europa, attribuisce più larga discrezione agli organi di vigilanza.

"Somme ingentissime hanno continuato a transitare in questo modo per destinazioni sconosciute fino al 2009 e questo perché si è consentito allo Ior di rimborsare al vecchio Banco Ambrosiano i debiti diretti. Nel processo per l’omicidio di mio padre poche testimonianze hanno portato sui conti Ior con Ambrosiano in Italia e su trent'anni di liquidazioni" ha scritto infine Carlo Calvi sul citato blog, domenica 29 dicembre 2013.

*   *   *


Per l'acquisto on-line cliccare:
Le mani della mafia di Maria Antonietta Calabrò.
Finanza e politica tra Ior, Banco Ambrosiano, Cosa nostra. La storia continua...
prefazione di Nando dalla Chiesa
(ed. 2014, 416 p., chiarelettere - collana tascabili. Prezzo di copertina: € 14,00 - eBook: € 9,90).



giovedì 20 marzo 2014

Prevenire le frodi attraverso il modello organizzativo 231. Utopia?

Le cronache continuano ad evidenziare un incremento considerevole dei casi di frode aziendale, in tutti i contesti merceologici con il coinvolgimento anche di realtà molto grandi e strutturate, nonostante la "231" e il suo continuo arricchimento con nuovi reati presupposto.

Questo porterebbe a confermare ciò che ormai da alcuni anni si sente sussurrare ai convegni sui modelli organizzativi ex dlgs 231. Considerazioni esplicitate più o meno timidamente anche da navigati internal auditor, autorevoli magistrati ed esponenti delle forze di polizia economico-finanziaria o da illustri accademici. Prese d'atto di un sistema che non sembra funzionare affatto per come è stato progettato.
E che probabilmente non ha mai funzionato.




E' doveroso dopo più di un decennio, con assoluta onestà, fare il punto sull'utilità attuale dei modelli organizzativi 231. Sulla loro capacità di prevenire i comportamenti illeciti, sulla loro validità a mitigare le vulnerabilità e le debolezze di una governace piena di conflitti d'interesse. Di una governance che troppe volte ha visto i modelli di prevenzione del rischio di frode, tra i quali vanno assolutamente compresi i modelli organizzativi 231, come un vero e proprio intralcio alla competitività.

Nel 2001 si sperava che responsabilizzando le aziende sull'enorme problematica della criminalità economico-finanziaria, sul suo dilagare anche nei contesti tradizionalmente più immuni, nel tempo si sarebbero ridotti i fenomeni fraudolenti riportando la patologia a livelli tollerabili.
E' successo esattamente il contrario.

In generale la 231 è rimasta una semplice procedura scritta sulla carta e archiviata su di uno scaffale, come tante altre. In bella mostra e da esibire al magistrato di turno.
Una sorta di polizza assicurativa a tutela degli "imprevisti" di percorso, sempre possibili nella vita aziendale.
Un modello a volte banale, il cui merito più probabile è stato quello di aver dato lavoro a parecchie schiere di professionisti.

Col senno di poi, la strategia migliore sarebbe stata innanzitutto quella di favorire o promuovere una robusta formazione di bravi fraud auditor, esperti di prevenzione delle frodi aziendali (fraud risk management) e di mappatura dei rischi collegati (fraud risk assessment). Introducendo corsi specialistici negli indirizzi universitari economico-giuridici e nei corsi post-laurea.
E successivamente, una volta formati i professionisti, introdurre i modelli organizzativi da sviluppare e gestire con un approccio del tutto diverso da quello tipico dell'internal auditing.
Il modello 231 in questo caso sarebbe stato uno strumento formidabile nella mani di fraud auditor esperti e non un'occasione mancata.

Ma le cose, rispetto alle aspettative originarie, con tutta evidenza, sono andate diversamente.



venerdì 14 marzo 2014

Royalty audit: la tutela della proprietà intellettuale

Le più moderne strategie di sviluppo legate alla proprietà industriale si basano sul concetto di licensing, formula contrattuale attraverso la quale il titolare di un asset immateriale (marchio, brevetto), concede a una terza parte, il licenziatario, il diritto di sfruttarlo in cambio di un corrispettivo economico, la royalty.
Il rapporto di licenza, tuttavia, oltre a rappresentare un valido strumento di diffusione dell’asset immateriale e fonte di guadagno, può originare frodi ed illeciti di varia natura, derivanti da inadempimenti dolosi di clausole contrattuali.
E’ pertanto evidente come le metodologie di fraud auditing abbiano raffinato negli anni gli strumenti volti a tutelare i diritti di licenza attraverso il ricorso a strumenti specifici e moderni.
L’attività “regina” di verifica e controllo in mano al fraud auditor per assicurare ai titolari di marchi e brevetti, che le loro entrate non siano intaccate da comportamenti illeciti, è denominata royalty audit.
Le più sofisticate procedure di royalty auditing derivano dall’esperienza investigativa e mirano sostanzialmente a verificare se il licenziatario ha versato al licenziante l’ammontare di royalty dovuta e adempiuto a tutte le altre obbligazioni di contenuto economico previste dal license agreement.
In buona sostanza la tecnica di contrasto all’illecito in questi casi dovrebbe limitare, o meglio impedire, al licenziatario di sottrarre porzioni di base imponibile sulla quale è calcolata la percentuale di royalty da corrispondere al titolare del marchio.
Molto frequentemente lo strumento licensing è utilizzato per scopi ulteriori rispetto al perseguimento di un interesse esclusivamente finanziario.
Peraltro si sono osservati anche casi nei quali era il licenziatario vittima di una frode ai suoi danni perpetrata dal concedente la licenza.
Per il licenziatario infatti la sottoscrizione di un license agreement è principalmente dettata dall’obiettivo di garantirsi la possibilità di utilizzare una risorsa di natura intellettuale che non è in grado di sviluppare autonomamente, il cui sviluppo comporterebbe costi e tempi di realizzo eccessivi.  Per la sua posizione di dipendenza economica a volte vitale per la sua stessa esistenza, il licenziatario potrebbe essere oggetto di comportamenti predatori e ricattatori messi in atto dal titolare del marchio. 


domenica 2 marzo 2014

Banco Ambrosiano: the principal Agreement reached in 1984

by Carlo Calvi

Purpose of this text is to make available the entire set of documents comprising the principal Agreement reached in 1984 for a settlement of Banco Ambrosiano claims. Parties to the Agreement were the International Creditor Banks, the three Liquidations, Banco Ambrosiano SPA (Milan), Banco Ambrosiano Holdings (Luxembourg), Banco Ambrosiano Overseas (Bahamas), the Institute for Religious Works (Vatican) as well as Nuovo Banco Ambrosiano (Milan).

In early 1983 the International Steering Committee of the International Creditor Banks entertained consideration for bringing legal actions against the Institute for Religious Works and Nuovo Banco Ambrosiano. The Creditor Banks held talks based on strong and effective arguments. Joint Co-ordinators were Michael Connolly of the National Westminster Bank and Claude-Eric Paquin of the Midland Bank. Legal advice was provided by Ted Sturmer, senior partner of Wilde Sapte, solicitors for the National Westminster Bank, assisted by Studio Graziadei of Rome. Their counterpart in the negotiations was lawyer Pasquale Chiomenti who operated in ambiguity as to the parties he represented but not on his objectives.

Chiomenti’s stated conditions were the acquisition from the Creditor Banks of their claims on the assets of Banco Ambrosiano Holdings and securing the withdrawal of legal actions against Nuovo Banco Ambrosiano. These pre-conditions would have resulted in the abandonment of assets of the Luxembourg holding by the Creditor Banks to the Italian banks that had joined in the capital of Nuovo Banco Ambrosiano. The International Creditor Banks initiated in March 1983 a legal action against Nuovo Banco Ambrosiano on advice from Studio Graziadei. Nuovo Banco Ambrosiano was identified in the suit as the successor of Banco Ambrosiano SPA. Nuovo Banco Ambrosiano had acquired the Italian loans and deposits of Banco Ambrosiano by decree of the Bank of Italy.

The initiatiative to sue Nuovo Banco Ambrosiano brought immediate results. Pasquale Chiomenti communicated to Ted Sturmer for the first time in the Spring of 1983 that the Vatican was prepared to contribute to the settlement with the Creditor Banks. Chiomenti had the authority to bring the Vatican and Nuovo Banco Ambrosiano into the negotiations but also the Italian Government. The International Creditor Banks had demanded the withdrawal of over $ 200 million of dubious claims by State owned ENI and Banca Nazionale del Lavoro against Banco Ambrosiano Holdings. The Government of Giovanni Spadolini had fallen in 1982, following elections in 1983 a new Government led by Bettino Craxi was in place by the summer of 1983.

The change in Government caused the Vatican, the Italian Government, Nuovo Banco Ambrosiano to accept that the International Creditor Banks should receive compensation for 70% of their claims and that the assets of Banco Ambrosiano Holdings were also to serve the same purpose. The Vatican was pressured by the Italian Government and Banco Ambrosiano SPA Liquidators.

The Vatican was represented in the negotiations by Carlo Cerutti, Adolfo Gatti and Agostino Gambino. British bank Morgan Grenfell was brought in for a monitoring role on behalf of the Vatican and Banco Ambrosiano SPA.

The Craxi Government had resumed talks with the Vatican on the revision of the Concordat between the Italian State and the Holy See, which had been suspended by the Government of his predecessor Giovanni Spadolini. There was a lot more at stake for the Holy See and the Italian Government in the signing of the Concordat and the viability of Nuovo Banco Ambrosiano than a contribution to a settlement with the Creditor Banks.

Bettino Craxi had insisted that the acceptance by the Vatican to make a contribution to the Banco Ambrosiano settlement with the International Creditor Banks be a pre-condition to the signing of the Concordat between Italy and the Holy See. In fact the two events nearly coincided in February 1984. Bettino Craxi had inquired with us through lawyers Giorgio Gregori and Pietro Moscato in the immediacy of my father’s death about the assets of Banco Ambrosiano Holdings.

The International Steering Committee reported to the Creditor Banks on May 4, 1984 it had reached an Agreement for a settlement. The Agreement included the IOR Contribution, Nuovo Banco Ambrosiano Release, Banca del Gottardo Release, and was recommended for acceptance by the Creditor Banks.

Claims by the Creditor Banks were approximately $ 600 million and settlement of $ 406 million represented nearly the 70% they had demanded. Banco Ambrosiano Holdings had entered into an agreement to sell the controlling interest in Banca del Gottardo of Lugano Switzerland, for $144 million.

The Institute for Religious Works disclaimed ownership of the "patronized companies". Proceeds of the realization of assets of these companies were to accrue for the benefit of Banco Ambrosiano Holdings and distribution to the Creditor Banks. Upon payment by the Institute for Religious Works, the Nuovo Banco Ambrosiano Release Agreement became unconditional.

COMMUNIQUÉ WILDE SAPTE (click HERE)

The Agreement was finalized on May 25, 1984 and was subject to approval by the Bank of Italy, the Court of Luxembourg, and the Supreme Court of the Bahamas. Banco Ambrosiano SPA, Banco Ambrosiano Holdings, Banco Ambrosiano Overseas, the Creditor Banks agreed to co-operate in securing the IOR Contribution and in tracing and recovery of assets. They assigned disputed deposits, executed mutual releases and discharged Banca del Gottardo.

The Parties that had negotiated with the Institute for Religious Works decided on the apportionment of its payment. The Creditor Banks were to receive out of the distribution undertaken by Banco Ambrosiano Holdings a total of $ 406 million.

THE PRINCIPAL AGREEMENT WITH SCHEDULES (click HERE)

The Institute for Religious Works committed itself on June 15 1984 to pay $240 million according to a schedule of bank transfers, and waived all claims on Banca del Gottardo of Lugano, Switzerland. They engaged also to deliver the bearer shares of the "patronized companies" they had held in custody at the Vatican to Banco Ambrosiano Holdings. The Parties waived civil claimant joinders in criminal proceedings against the Institute for Religious Works and exempted third party actions.

THE IOR AGREEMENT ENGLISH VERSION (click HERE)

ACCORDO IOR VERSIONE IN ITALIANO CON APPENDICI (cliccare QUI)

Banco Ambrosiano Holdings (Luxembourg) retained the assets of the companies it controlled and the "patronized companies" whose bearer shares it had received from the Institute for Religious Works. Banco Ambrosiano Overseas (Bahamas) was liquidated independently by local officials chosen by a committee of its creditor banks and under the supervision of the Supreme Court of the Bahamas. The IOR Contribution was to be apportioned $ 150 millions to the Creditor Banks, $ 8 millions to Banco Ambrosiano Overseas, $ 40 millions to reserve,the remainder to the Banco Ambrosiano SPA Liquidation. The Creditor Banks were to receive a total of $ 406 Millions from Banco AmbrosianoHoldings from the realization of assets. Banco Ambrosiano Holdings undertook to inform Morgan Grenfell of the realization of assets.

IOR CONTRIBUTION AGREEMENT (click HERE)

The Italian loans and deposits had been secured in the Nuovo Banco Ambrosiano. Pasquale Chiomenti had initially insisted that the assets of Banco Ambrosiano Holdings be acquired by Banco Ambrosiano SPA. The International Creditor Banks had refused. Priority had become the preservation of Nuovo Banco Ambrosiano from claims of the International Creditor Banks. Banco Ambrosiano Holdings, Banco Ambrosiano Overseas, their controlled companies, the Creditor Banks, with the Agreement that follows released Nuovo Banco Ambrosiano from the proceedings they had initiated against it.

THE NUOVO BANCO AMBROSIANO RELEASE AGREEMENT WITH SIGNATURE PAGES (click HERE)

The Parties Banco Ambrosiano Holdings, Banco Ambrosiano Overseas agreed to co-operate in the pursuit of the recovery of funds, free access to books and records, and proportions for sharing the recoveries amongst themselves.

BANCO AMBROSIANO HOLDINGs,BANCO AMBROSIANO OVERSEAS CO-COPERATION AGREEMENT (click HERE)

The Parties apportioned the assets taking account their differing rights and they set out to procure proper releases. A remainder was set aside to be apportioned later. Morgan Grenfell acted as agent for both Banco Ambrosiano SPA and the Institute for Religious Works in verifying distributions. Signing pages for all of the Creditor Banks follow.

MUTUAL RELEASES (click HERE)

SIGNING PAGES (click HERE)

The signature of the May 24 1984 Geneva Agreement had settled debtor creditor relationships among the three main Liquidations. In order to avoid unnecessary and complex litigation among them and ensure an orderly cooperation the Parties reached a further understanding. Focus had turned to tracing assets of those that had been considered as responsible of misappropriations or diversions of funds but were not included in the original accord. These individuals were called the "Tortfeasors". The Geneva Agreement had left the three Liquidations free to pursue them but it had not specified how to avoid conflicts and duplications of competing, overlapping legal actions, and how to share the proceeds.

Particular impetus came from the legal impasse created in Dublin by actions brought by the Banco Ambrosiano Holdings, Banco Ambrosiano SPA Liquidations, for funds controlled by Bruno Tassan Din at the Ansbacher bank. Remaining missing funds amounted to some additional $ 200 million and a criminal bankruptcy trial was being instructed in Milan. The trial in fact did not lead to meaningful recoveries and convictions had limited practical effect since directors did not serve prison terms. Civil settlements that ensued in many jurisdictions around the world did on the contrary achieve substantial results. The three Liquidations established a framework for sharing in these recoveries and in the associated legal costs in specific proportions. This included the succession of Nuovo Banco Ambrosiano as admitted creditor.

Banco Ambrosiano Holdings, Banco Ambrosiano Overseas set out conditions for sharing with Banco Ambrosiano SPA informations that had been obtained under conditions of confidentiality and secrecy imposed by the applicable rules of law, the circulation of information on recoveries due to settlements. Representatives of the Creditor Banks were included in the monitoring of the Agreement.

The satisfaction of 98% of recognized credits was envisaged and in fact both Banco Ambrosiano Holdings and Banco Ambrosiano Overseas achieved near full payout to their respective admitted creditors. This agreement included the list of individual account holders at Banco Ambrosiano Overseas Bahamas. Only Banco Ambrosiano Overseas had few individual account holders. Banco Ambrosiano foreign entities were financed by medium term syndicated bank loans, deposits by Italian State owned ENI and Banca Nazionale del Lavoro, deposits of the Italian banks of the Ambrosiano Group. This last category had been closely monitored by the Bank of Italy and Ministry of Foreign Trade.

It was in fact quite easy to sue the Institute for Religious Works. This was done in the Bahamas by Coopers & Lybrand auditors of Banco Ambrosiano Overseas. In his defence that follows, Archbishop Paul Marcinkus claimed that the letters acknowledging indebtedness he received and returned signed to the auditors from 1977 till 1981 were meaningless and that the auditors should not have relied on them. He admitted meeting auditor Graham Garner at the Vatican. He had however omitted to tell him about the existence of the United Trading Co.

COOPERS & LYBRAND V. ARCHBISHOP PAUL C. MARCINKUS (click HERE)

Banco Ambrosiano Holdings and Banco Ambrosiano SPA Liquidations continued to operate independently till 1996 when under the auspices of Carlo Salvatori of Nuovo Banco Ambrosiano they achieved some level of convergence. The winding down was carried out primarily by Geoffrey Robinson of Deloitte & Touche and Franco Spreafico for BASPA.

Carlo Calvi



[Unfortunately some links don't work. To request the documentation, write to the following email address: info.fraud.auditing@gmail.com]



martedì 25 febbraio 2014

Banco Ambrosiano: l'accordo del 1984 (ESCLUSIVA MONDIALE)

"Purpose of this text is to make available the entire set of documents comprising the principal Agreement reached in 1984 for a settlement of Banco Ambrosiano claims. Parties to the Agreement were the International Creditor Banks, the three Liquidations, Banco Ambrosiano SPA (Milan), Banco Ambrosiano Holdings (Luxembourg), Banco Ambrosiano Overseas (Bahamas), the Institute for Religious Works (Vatican) as well as Nuovo Banco Ambrosiano (Milan)..."  di Carlo Calvi

Carlo e Roberto Calvi


Tra pochi giorni il blog pubblicherà in esclusiva mondiale l'intera documentazione dell'accordo sottoscritto nel 1984 da IOR, liquidatori del Banco Ambrosiano S.p.A., Nuovo Banco Ambrosiano S.p.A., banche creditrici estere, Banco Ambrosiano Overseas Limited di Nassau (Bahamas) e Banco Ambrosiano Holding S.A. (Luxembourg), accompagnando la lettura con un commento curato da Carlo Calvi.

Si tratta di una fonte documentale indispensabile per chi dopo tanti anni ancora cerca di sciogliere i molti nodi irrisolti della vicenda...

Stefano Martinazzo

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QUI il link ai documenti
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sabato 22 febbraio 2014

Blog "Fraud Auditing & Forensic Accounting" sotto attacco!

Si informa che sono stati impediti diversi tentativi di accesso fraudolento al blog ad opera di malintenzionati non meglio identificati (con probabile metodo "bruteforce").


I dettagli dei tentativi di accesso fraudolento sono i seguenti:

sabato 22 febbraio 2014 18.44.16 UTC
Indirizzo IP: 94.159.222.201
Posizione: Tel Aviv, Israele
Region:   Hamerkaz
City:   Petah Tikva
ISP:   Partner Communications Ltd
Organization: Orange Israel


Chiunque fosse in grado di fornire ulteriori informazioni non esiti a contattare l'amministratore del blog al seguente indirizzo mail:

info.fraud.auditing@gmail.com



giovedì 20 febbraio 2014

Il forensic accountant nel processo di revisione contabile

Capita sempre più spesso che il forensic accountant sia chiamato ad operare all'interno dei team di revisione contabile.

Lo prevede il principio di revisione n. 240, che fornisce anche un elenco indicativo di procedure che il revisore contabile è chiamato ad effettuare in collaborazione con il "forensic accounting specialist".

Infatti il revisore può, a sua insindacabile valutazione, decidere di mitigare il rischio di frode aziendale e conseguentemente il proprio rischio di revisione, chiamando in aiuto un esperto che possa assisterlo nel decifrare determinate operazioni.

Per il revisore il fine ultimo è sempre il medesimo, esprimere un giudizio professionale sul bilancio aziendale, verificando se questo sia esente da errori significativi causati da una falsa informativa economico-finanziaria o da appropriazioni indebite.

L’elenco seguente rappresenta solo un esempio indicativo, vista la vastità delle casistiche e delle circostanze osservabili, delle procedure che un fraud auditor potrebbe mettere in pratica al fine di verificare i dubbi del revisore dei conti con particolare riferimento alle operazioni effettuate con parti correlate:
  • nel caso in cui altri revisori indipendenti siano incaricati della revisione del bilancio di una o più imprese controllate, divisioni o filiali è necessaria una discussione comune sull'ampiezza delle verifiche da svolgere in risposta ai rischi di errori significativi dovuti a frodi che derivino da operazioni o da rapporti fra tali entità (tecnica del "brainstorming");
  • analisi delle autorizzazioni e dell’evoluzione dei prestiti erogati alle parti correlate;
  • comprensione delle condizioni in base alle quali sono stati erogati i finanziamento a società collegate, controllate o correlate (tassi applicati, durata, garanzie, eccetera);
  • verifica dell’anagrafica fornitori e clienti, al fine di individuare eventuali società correlate aventi sede presso i centri finanziari offshore e analizzare la natura del rapporti in essere;
  • compiere apposite verifiche di corporate intelligence con riferimento agli amministratori al fine di individuare parti correlate non dichiarate (o "occulte");
  • comprendere se le transazioni con le società controllate o collegate sono avvenute a condizioni di mercato, al fine di individuare eventuali casi di “transfert price”;
  • svolgimento di ricerche di informazioni su fonti pubbliche e di visure camerali sulle controparti sospettate di essere correlate non ufficiali.



domenica 2 febbraio 2014

IL BORSINO (domande/offerte di lavoro)

A grande richiesta si inaugura oggi la rubrica: IL BORSINO delle domande e delle offerte di lavoro.

Si tratta di una pagina del blog interamente dedicata a chi offre o a chi domanda lavoro nell'ambito delle seguenti professioni:

  • forensic accounting;
  • fraud auditing & investigation;
  • computer & digital forensics;
  • litigation, arbitration & dispute services;
  • royalty auditing & licensing services;
  • contract compliance.

L'indirizzo mail al quale fare riferimento per ogni genere di comunicazione inerente "IL BORSINO - domande/offerte di lavoro" è il seguente:
info.fraud.auditing@gmail.com

Si terranno in considerazione esclusivamente domande e offerte di lavoro subordinato.

Si invita a visitare la pagina e a verificare se la prima posizione aperta è di interesse:

- Computer & digital forensics expert  (link).