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lunedì 25 marzo 2013

Difendere la legalità nel sistema finanziario (resoconto)

Oggi si è tenuto presso la Sala del Giudice di Pace di Milano, il seminario orientativo sul tema "Difendere la legalità nel sistema finanziario".
E' stato il primo evento pubblico organizzato da AssoTAG (l'Associazione Italiana dei Periti e dei Consulenti Tecnici nominati dall'Autorità Giudiziaria) in collaborazione con l'Associazione per gli avvocati "IUS et VIS".

A nome del Direttivo di AssoTAG ringrazio tutti i lettori del blog che oggi sono intervenuti, dimostrando una partecipazione appassionata e attiva.
Il bilancio della giornata chiude indubbiamente in modo positivo; ci ha sorpreso infatti l'elevato numero dei presenti (superiore della capienza della sala) ma anche la notevole qualità degli argomenti proposti dai relatori nonché l'interesse riscosso per le materie trattate dimostrato dalla lunga serie di domande poste nell'ultima parte dell'incontro.

In definitiva un'esperienza da ripetere, magari su altri temi riguardanti le frodi aziendali o gli illeciti societari analizzati dal punto di vista degli strumenti tecnici utilizzati per portare a termine le operazioni fraudolente.

Ma ora passiamo ad una breve esposizione dei principali temi trattati.

Il fil rouge che ha legato i vari argomenti si può identificare nell'esigenza di rendere il mercato finanziario più trasparente.
Il concetto di "trasparenza" è stato trattato nei sui vari aspetti. 
In particolare, con riferimento ai costi impliciti delle transazioni in prodotti derivati o in relazione all'informativa rivolta alle parti contraenti.
Ma anche con riferimento agli esiti delle attività di vigilanza e controllo condotte dagli organismi istituzionali o ancora sulle politiche di "gestione della finanza" attuate dagli istituti di credito.

Argomenti molto complessi, che gli illustri relatori hanno saputo rendere di facile comprensione anche a chi non ha una preparazione specifica sulla finanza cosiddetta "derivata".

E' questo il punto. La complessità. Proprio per le sue caratteristiche di strumento che riunisce in sé sia l'aspetto legale/contrattuale sia la componente finanziaria legata a scenari aleatori, il derivato rappresenta un prodotto complesso e rischioso.

Ciò dovrebbe implicare che le parti che lo sottoscrivono devono essere assolutamente consapevoli di tutti quegli elementi che ne determinano i flussi finanziari (profitti e perdite) lungo l'intera durata del contratto, a seconda del verificarsi, o meno, di certi eventi. 
La  decisione di contrarre un derivato deve basarsi pertanto su solide competenze tecniche necessarie a valutarne ogni aspetto di rischio.
In questa ottica, il prodotto derivato non è "buono" (perché serve a proteggere dai rischi finanziari) o "cattivo" (perché serve come mero strumento speculativo) ma è solo un'opportunità, cioè uno strumento che un operatore ha a disposizione per raggiungere un dato obiettivo di copertura o di investimento.

In questa ottica i sottoscrittori non solo accettano il rischio intrinseco del prodotto derivato in modo consapevole ma addirittura chiedono di assumere tale rischio.

La realtà ha dimostrato, tuttavia, che la complessità strutturale di questi prodotti unita agli ampi difetti di comprensione dei loro meccanismi di funzionamento dimostrata da alcuni contraenti pubblici, ha reso problematica la loro valutazione in termini di “valore equo".
E ciò ha portato, piuttosto frequentemente, all'utilizzo di questi strumenti per finalità fraudolente a danno della collettività.

L'illecito legato ai derivati generalmente si concretizza nel celare costi impliciti o flussi di pagamenti occulti, favoriti da informative non sempre disinteressate, che di fatto, come già detto, impediscono la definizione corretta del "valore equo" del contratto con la conseguenza di incentivare l’assunzione inconsapevole di rischi eccessivi.

Pertanto l'arma di difesa che si ritiene più efficace contro gli illeciti determinati dalla finanza derivata deve ricercarsi nel concetto di "trasparenza informativa", che si realizza anche mediante l’utilizzo di metodologie di analisi probabilistica dei rischi e dei costi impliciti, chiare e condivise tra le parti.

In sostanza se le stesse informazioni che sono utilizzate per strutturare il prodotto derivato fossero conosciute in modo completo ed esaustivo anche dagli azionisti e dagli investitori esterni, le opportunità di utilizzo criminale dei contratti derivati sarebbero automaticamente “sterilizzate” in via preventiva.

Nel corso del seminario, infine, è stato presentato il protocollo d'intesa siglato tra Federconsumatori e AssoTAG finalizzato a fornire ai cittadini informazioni utili a prendere coscienza della reale esposizione finanziaria in prodotti derivati degli enti territoriali (comuni, province, regioni e Stato). Per maggiori informazioni si rimanda al seguente post (cliccare qui).


lunedì 18 marzo 2013

Frodi immobiliari: la sopravvalutazione dell'immobile

di Lorenzo Peluso


Ciò che in apparenza sembra un cattivo affare, può mascherare un atto illecito: fin qui ci siamo.
Proseguiamo oltre: anche la vendita di un immobile, effettuata ad un prezzo superiore del reale valore di mercato, può apportare illeciti vantaggi.
Magia? No, frode.

È semplicissimo gonfiare una compravendita, soprattutto grazie a società compiacenti (solitamente addirittura facenti capo allo stesso soggetto, direttamente o indirettamente) e a perizie rilasciate da tecnici senzienti, che adeguano i valori degli immobili al volere del fraudolento manovratore.

Descriviamone ora lo schema classico.

L’immobile con valore di mercato pari a 100 in possesso dalla Società A, avente risultato d’esercizio in perdita, viene venduto per il valore di 130 alla Società B, facente parte sempre dello stesso Gruppo.

La Società B, a sua volta, rivende l’immobile appena acquistato alla Società C per un valore di 150, e così via.
Il valore, come già anticipato, è supportato da una perizia di favore.




Non è detto che la differenza tra il valore reale dell'immobile e il valore di vendita sia sempre scandaloso, anzi, in alcuni casi può addirittura rientrare nella sfera dell'opinabile.
Ma cosa generano queste cessioni?

Negli schemi più utilizzati nell'ultimo decennio, soggetti come Danilo Coppola e Stefano Ricucci hanno utilizzato questi vorticosi e ipervalutati giri immobiliari soprattutto per ottenere una liquidità molto consistente dai diversi istituti di credito, attraverso l’accensione di semplici mutui fondiari.

Ottenute tali risorse, queste venivano trasferite a un soggetto successivamente deprivato o addirittura fatto fallire.

Ai lettori più attenti dovrebbero tornare alla mente le già note “frodi carosello”.
Se una società vende un immobile e si mette in liquidazione spogliandosi di tutti i suoi beni, non versa l’IVA.
L’acquirente, collegato al venditore, acquista l’immobile e chiede l’IVA a rimborso.
E le casse dello Stato sono doppiamente depredate!

Non è finita qui: il movimento non genera tassazione, perché la plusvalenza serve a coprire le perdite. Questo giro immobiliare riesce addirittura a far lievitare il valore fiscale dell'immobile, evita il versamento dell’onere tributario e permette un risparmio d'imposta che si realizza alla successiva vendita, ovvero quando la svalutazione consente di coprire il divario derivante dalla valutazione deliberatamente attribuita all'immobile.

Una Società quindi acquista, sopravvaluta e rivende, senza pagare tasse, ad un’altra Società del Gruppo.
La seconda Società, per poter acquistare l’immobile a valori “gonfi”, accende un mutuo, compera e porta a credito le imposte.

I proventi di tale meccanismo restano comunque a disposizione del titolare di tutte le Società aderenti al meccanismo descritto e sono successivamente reinvestiti in canali “ufficiali” (ad esempio in titoli azionari), o spariscono attraverso canali “occulti”, o servono per l’acquisto di un altro immobile, ovviamente sopravvalutato. Il cerchio si chiude e ricomincia il giro.

Grazie a questi raggiri immobiliari, inoltre, si riesce a gonfiare il valore del proprio attivo senza avere nessun esborso effettivo.
Una tecnica molto nota a società finanziarie, immobiliari e assicurative che, negli ultimi anni, hanno creato enormi buchi alle spalle di migliaia di risparmiatori.

Lorenzo Peluso
Senior Manager
(Fraud Investigation & Dispute Services Department - Ernst & Young)


martedì 12 marzo 2013

AssoTAG: siglato protocollo d'intesa con Federconsumatori

In data 7 marzo 2013 AssoTAG (l'Associazione Italiana dei Periti e dei Consulenti Tecnici nominati dall'Autorità Giudiziaria) e Federconsumatori hanno siglato un protocollo d'intesa finalizzato a disciplinare un progetto denominato:


TRASPARENZA 
SUI DERIVATI FINANZIARI 
SOTTOSCRITTI DAGLI ENTI TERRITORIALI


II progetto prevede che AssoTAG fornisca le competenze tecnico-professionali e gli strumenti informatici necessari ad elaborare il fair value del contratto derivato sottoscritto dagli Enti Territoriali (Comuni, Province, Regioni e Stato) e la relativa analisi probabilistica del rischio connesso.

Grazie invece alla propria organizzazione capillare sul territorio italiano, Federconsumatori si impegnerà ad ottenere le copie conformi dei contratti finanziari derivati stipulati dagli Enti, adottando una sperimentata procedura di acquisizione che prevede, in caso di rifiuto alla consegna, anche l'avvio di azioni legali in sede giudiziaria.

L'iniziativa, senza alcun fine di lucro, ha l'obiettivo di fornire ai cittadini ogni informazione utile a prendere coscienza sulla reale esposizione finanziaria dell'Ente Territoriale.
I dati saranno diffusi attraverso l'accesso gratuito ad un sito web dedicato.

Iniziativa certamente ambiziosa ma necessaria in uno scenario nel quale è ormai imprescindibile che le risorse pubbliche siano gestite in modo sano, trasparente e favorevole ai soli fini sociali e collettivi.

Per ulteriori informazioni sul "Progetto trasparenza" si veda anche il seguente link.

Si invitano i professionisti e gli esperti interessati a partecipare al progetto a contattate il seguente indirizzo e-mail: info@assotag.org oppure a compilare il form cliccando QUI.

lunedì 4 marzo 2013

Banco Ambrosiano: operazioni in conto deposito (analisi tecnica)

Ho sentito parlare per la prima volta di “operazioni in conto deposito” nel corso dell’estate 1996, in occasione della preparazione della tesi di laurea.
In quel torrido mese di agosto infatti mi ritrovai a leggere quanto descritto nella VI^ Relazione dei Commissari Liquidatori del Banco Ambrosiano S.p.A. intitolata “La raccolta del gruppo Banco Ambrosiano nella dinamica del dissesto”, redatta esattamente dieci anni prima dal dott. Lanfranco Gerini, dal prof. Felice Martinelli e dall’avv. Franco Spreafico.

Un rapporto molto accurato, nel quale furono gli stessi Commissari Liquidatori a ricostruire come vennero a conoscenza di tali operazioni onamale.

Ad insospettire i tre professionisti fu una missiva inviata nel novembre del 1976 dal Banco Ambrosiano Overseas Limited di Nassau, Bahamas (o BAOL), sino al 1° luglio 1980 denominato Cisalpine Overseas Bank Limited (o CISO), all'attenzione dell’Istituto per le Opere di Religione (o IOR), dal seguente tenore:

“ [...] 
Questa banca [BAOL/CISO] conferma a codesto Istituto [IOR] le istruzioni di voler eseguire in relazione a ciascun importo pervenuto in “conto deposito” un bonifico bancario di rispettivo pari importo e valuta a favore di UNITED TRADING CORPORATION S.A., Panama, presso la Banca del Gottardo, Lugano. 
Approva quanto fino ad oggi eseguito al riguardo. 
[...]”.
 

Si noti come il contenuto della lettera sia sostanzialmente analogo a quello della missiva datata 24 ottobre 1978 citata da Carlo Calvi nell'articolo pubblicato lo scorso 11 febbraio (Doc. 3).

Dal punto di vista concettuale l’operazione è piuttosto semplice da illustrare.

In relazione a ciascun bonifico “in conto deposito” disposto da BAOL/CISO (che scrive in nome e per conto dell’Ambrosiano Group Banco Commercial di Managua, o AGBC) sul suo c/c presso IOR, quest’ultimo avrebbe dovuto trasferire lo stesso importo, con medesima valuta, a favore di un c/c acceso presso la Banca del Gottardo (Gruppo Banco Ambrosiano) intestato alla società panamense United Trading Corporation S.A. (o UTC).

Lo schema seguente (schema 1) riepiloga il flusso finanziario.


(click per ingrandire)

Tuttavia i Commissari Liquidatori scoprirono che questa rappresentava solo la parte terminale di un'operazione più complessa.

Indagini successive infatti chiarirono la reale configurazione del circuito finanziario, la cui sezione iniziale era costituita da trasferimenti disposti dalla Banca del Gottardo, transitanti su conti correnti accesi presso IOR e aventi come destinazione BAOL/CISO, come descritto nel grafico (schema 2) seguente:


(click per ingrandire)

Diviene così evidente il circuito finanziario visto nel suo insieme:
BdG -> IOR -> BAOL/CISO
BAOL/CISO -> IOR Þ UTC

Con assoluta semplificazione, per la nota proprietà transitiva: BdG -> UTC e quindi:

Banco Ambrosiano -> UTC. 

Data la struttura complessiva dell’operazione, IOR e BAOL/CISO rivestirono il ruolo di meri intermediari più utili a porre barriere informative piuttosto che con reali funzioni operative.
La remunerazione spettante a IOR per il ruolo assunto fu rappresentata dal margine d’interesse dato dalla differenza tra interessi passivi corrisposti alla Banca del Gottardo e interessi attivi riconosciuti da UTC.

IOR percepì altresì un margine d’interesse positivo prodotto dai flussi finanziari disposti da e verso BAOL/CISO, il quale fu allo stesso tempo creditore e debitore di IOR, come rappresentato nel seguente grafico (schema 3).


(click per ingrandire)

Come si osserva dallo schema 3, si tratta di un classico flusso finanziario di tipo circolare.
Lo schema era finalizzato a trasferire progressive somme di denaro mediante accrediti e contestuali addebiti di c/c, la cui titolarità era riconducibile ad entità solo apparentemente estranee tra loro.
Osservo peraltro che UTC era ancora un anello intermedio, oltre il quale il flusso finanziario transitava attraverso ulteriori strutture societarie off-shore per poi confluire verso le vere destinazioni finali. Destinazioni che non potevano certo essere ignote agli organizzatori delle operazioni in oggetto (su questo punto tornerò con un post specifico).

Ogni passaggio dell'operazione fu formalizzato da istruzioni o accordi fiduciari non sempre aventi piena validità giuridica verso i terzi. L'analisi dell'insieme di questi accordi permise ai Commissari Liquidatori di ricostruire flussi finanziari formalmente indipendenti ma sostanzialmente correlati in un unica struttura operativa.
Posso solo immaginare quali difficoltà incontrarono i Commissari trovandosi di fronte a pezzi di un grande puzzle sparsi in modo apparentemente casuale in uno scenario transnazionale e notevolmente influenzato (e compromesso) dall'epilogo drammatico della vicenda.

Nel caso delle operazioni in conto deposito la provvista si "mosse" solo contabilmente, da un punto iniziale (la BdG) ad un punto finale (UTC, su di un c/c acceso presso la medesima BdG).
In questo modo i fondi dall’Ambrosiano furono trasferiti verso entità sempre più periferiche, seppur correlate. In quella zona della galassia estera dell'Ambrosiano nella quale i legami tra i soggetti coinvolti nelle operazioni assumeva contorni incerti e ipotetici, almeno agli occhi delle autorità di controllo dell'epoca.

A tal proposito risulta interessante osservare come grazie alle indagini è stato possibile definire i legami tra le società e le persone fisiche intervenute nelle operazioni in conto deposito (grafico 4).


(click per ingrandire)

In base alle ricostruzioni effettuate dai Commissari Liquidatori, gli impieghi (espressi nello stato patrimoniale) di BAOL/CISO verso IOR/UTC assunsero, negli esercizi dal 1978 al 1982, le dimensioni riportate nella seguente tabella (comprensiva dell’esposizione espressa in franchi svizzeri).

Anno
1978
1979
1980
1981
1982*
IOR/UTC
227,8
228,8
94,3
91,6
88,3
* 17/6/1982

Se si vuole determinare l’esposizione consolidata del Gruppo Banco Ambrosiano in relazione ai flussi in conto deposito, è necessario considerare anche gli impieghi erogati dal Banco Ambrosiano Andino (o BAA), con la seguente evoluzione (anche in questo caso comprensiva dell’esposizione espressa in franchi svizzeri).

Anno
1979
1980
1981
1982*
IOR/UTC
128,9
135,9
133,0
124,7
* 17/6/1982

Ma è l’enorme esposizione raggiunta dalla bahamense BAOL/CISO verso IOR che spinse i revisori di Cooper & Lybrand a scrivere, in data 6 dicembre 1978, una preoccupata missiva all'attenzione del Presidente Pierre Siegenthaler.

In particolare i revisori avrebbero voluto fornire a partire dall'esercizio 1978, una nota informativa più significativa sulla natura dei rapporti in essere tra BAOL/CISO e IOR.
In base al contenuto del documento riportato nel seguito tuttavia, i revisori furono informati che gli amministratori di BAOL/CISO non espressero parere favorevole a fornire i chiarimenti richiesti.
Da notare che la maggiore preoccupazione dei revisori riguardava la recuperabilità del credito vantato verso IOR, argomento oggetto dell'incontro con Mons. Paul Casimir Marcinkus che si tenne a Roma nei giorni successivi la data della missiva.

 
(click per ingrandire)

Non è escluso che proprio grazie alle pressanti richieste di chiarimento inoltrate dai revisori di Cooper & Lybrand, il canale di trasmissione dei fondi:

BAOL/CISO (Bahamas) -> IOR -> UTC

fu di molto ridimensionato a partire dal 1980, a vantaggio del canale:

BAA (Perù) -> IOR -> UTC.

Per gli approfondimenti di veda il post "Banco Ambrosiano: le operazioni in conto deposito" curato da Carlo Calvi.


mercoledì 27 febbraio 2013

Difendere la legalità nel sistema finanziario (Milano - 25 marzo 13)



AssoTAG    e    IUS et VIS

organizzano un seminario orientativo sul tema

DIFENDERE LA LEGALITA’
NEL SISTEMA FINANZIARIO

Lunedì 25 Marzo 2013
14,00 - 18,00
Sala del Giudice di Pace
Via Francesco Sforza, 23 
Milano


L’opacità informativa è sempre stata alla base di ogni intenzione criminale connessa ai reati finanziari. In altri termini, il reato tende ad essere perpetrato quando c’è una cortina sufficiente a nascondere l’intento criminoso alle Autorità preposte al controllo ed alla repressione. 
Studiando il reato finanziario da una prospettiva storica, è possibile notare come nel secolo scorso si tendeva a produrre opacità attraverso le c.d. “scatole cinesi”, ovvero l’istituzione di numerosi layers societari, preferibilmente offshore e localizzati in nazioni accomodanti dal punto di vista della trasparenza informativa e della vigilanza.

Nell'ultimo ventennio sono emerse nuove modalità di creazione di opacità informativa, utili soprattutto a distorcere le informazioni riportate nei bilanci societari e nei prospetti informativi, con il fine esplicito di ingannare e danneggiare azionisti e investitori esterni; queste modalità fanno ampio uso di strumenti finanziari derivati. 
Infatti lo strumento derivato, per la sua estrema flessibilità e duttilità, può essere ingegnerizzato in maniera molto complessa con il fine non dichiarato di rendere poco percepibili i flussi finanziari presenti e futuri fra le parti stipulanti.

Dietro la complessità strutturale, che oltre a rendere poco chiari i meccanismi di funzionamento del contratto ne rende problematica anche la sua valutazione in termini di “valore equo”, possono facilmente insinuarsi intenzioni fraudolente; queste possono essere tese a nascondere flussi di pagamenti illegali, a fornire informazioni false in relazione al valore equo del contratto da rappresentare in bilancio, a falsificare le informazioni sui costi e sui rischi connessi con la sottoscrizione dell’investimento con la conseguenza di incentivare l’assunzione inconsapevole di rischi eccessivi.

Il ripristino di un contesto di trasparenza informativa, che renda difficoltoso il perpetrarsi di reati finanziari attraverso i prodotti derivati, passa necessariamente attraverso l’utilizzo delle corrette metodologie di analisi probabilistica dei rischi e dei costi del contratto derivato.
Si tratta delle stesse tecniche utilizzate dalle banche e dagli intermediari finanziari per la progettazione dei derivati e per la loro corretta valorizzazione in bilancio.

In sostanza se le stesse informazioni che sono utilizzate per “innescare” il prodotto derivato fossero condivise con gli azionisti e gli investitori esterni, le opportunità di utilizzo criminale dei contratti derivati sarebbero automaticamente “sterilizzate” in via preventiva.


BREVE RESOCONTO DEL CONVEGNO (QUI)



Programma del seminario

Ore 14,00 - Registrazione partecipanti

Ore 14,15 - Saluto introduttivo - Avv. Marco Massironi - Presidente IUS et VIS

Ore 14,30 - Tavola rotonda - modera l'Ing. Alfonso Scarano - Presidente AssoTAG (Associazione Italiana dei Periti e dei Consulenti Tecnici nominati dall'Autorità Giudiziaria)

Panel dei relatori

Avv. Emilio Girino - docente del Centro Universitario di Organizzazione Aziendale di Altavilla Vicentina.
Contratti OTC di derivati finanziari e derivati creditizi

Prof. Francesco Corielli - docente associato Dipartimento Finanza, Università Bocconi
I costi impliciti nei contratti derivati finanziari

Avv. Massimo Cerniglia - Vicepresidente Federconsumatori
Nullità e/o annullamento dei contratti sottoscritti dagli amministratori infedeli

Prof. Michelangelo Nigro - docente Università Carlo Cattaneo-Liuc
Un caso di dissesto di ente territoriale italiano

Avv. Mauro Anetrini - avvocato penalista
Antiriciclaggio - effetti della penetrazione di denaro illecito nel sistema finanziario

Avv. Antonio Tanza - Vicepresidente Nazionale ADUSBEF Onlus
Contratti finanziari e indice euribor

Avv. Prof. Marilisa D'Amico - Ordinario di Diritto Costituzionale Università degli Studi di Milano
Profili costituzionali nella difesa del risparmio


Ore 17,30 - Domande dal pubblico

Ore 18,00 - Chiusura dei lavori

*    *    *

La partecipazione è gratuita. 
Le iscrizioni devono pervenire entro il 20 marzo 2013 utilizzando le istruzioni indicate nel sito dell’Associazione IUS et VIS (www.iusetvis.it)

Per gli Avvocati:
Il seminario è accreditato presso il Consiglio dell'Ordine Avvocati di Milano per il riconoscimento di tre crediti per la formazione continua degli Avvocati in materia civile.
I crediti verranno riconosciuti solo a coloro che seguiranno il seminario, registrando la propria partecipazione sia all'inizio sia al termine dell'incontro. 
E' ammessa una tolleranza di 15 minuti complessivamente.

*    *    *

Breve CV dei relatori

Avv. Emilio Girino
Avvocato in Milano, Managing Partner dello Studio Ghidini, Girino & Associati, la sua attività professionale è principalmente orientata nei settori del diritto finanziario e bancario, delle operazioni societarie e della contrattualistica di impresa. Autore di numerosissimi articoli su riviste di settore, di un Dizionario di Finanza e di due monografie in materia di derivati, è docente di finanza del CUOA, editorialista di Milano Finanza e opinionista di Class Tv Cnbc. È stato co-redattore del Nuovo Codice Assoreti di Comportamento delle reti ed ha ricoperto, nel triennio 2003-2006 ha ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione di IW Bank S.p.A.. Siede nel Collegio Nord e nel Collegio Nazionale di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario.

Prof. Francesco Corielli
Docente associato Dipartimento Finanze dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, docente associato di statistica presso il dipartimento di finanza, visiting presso la London Business School e Imperial College of Arts and Science di Londra. La sua attività scientifica di ricerca segue quattro filoni: analisi empiriche di problemi di corporate finance, studio delle qualità statistiche per misurare le performance nel campo della gestione finanziaria, applicazione nel campo del risk management, studio della robustezza dei modelli per la valutazione di derivati.

Avv. Massimo Cerniglia
Vicepresidente Federconsumatori, ha aderito alla Lega per i Diritti dei Cittadini e ha coordinato il servizio di Orientamento Legale agli Immigrati istituito con il sostegno della Provincia di Roma e della Filef. Nel 1987 è stato co-fondatore dell'Associazione di Consumatori Adusbef, di cui è Vice Presidente e coordinatore del Servizio Legale Nazionale. Professore a contratto della Terza Università di Roma, alla Cattedra di Diritto Commerciale.

Dott. Michelangelo Nigro
Docente della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, giornalista pubblicista, delegato Uncem sui temi della finanza pubblica locale, socio aggregato ASFIM - Associazione Specialisti di Finanza d'Impresa e Controllo di Gestione Amministratore di Alternativa s.r.l., autore di numerose pubblicazioni in materia di finanza. Collaboratore del Sole 24 ore.

Avv. Mauro Anetrini
Avvocato penalista, membro della Commissione Scientifica del Consiglio dell'Ordine di Torino, esperto senior per il Ministero degli Affari Esteri in Agfhanistan nell'ambito della cooperazione alla ricostruzione del sistema giudiziario nazionale nel 2010. Ha esperienze professionali molto significative nel caso "Enimont", casi di bancarotta fraudolenta, frode in danno dello Stato e di Enti Pubblici, truffa in danno di istituti bancari, previdenziali e assicurativi, casi di operazioni di borsa illecite.

Avv. Antonio Tanza
Avvocato del Foro di Lecce, riveste la carica di Vicepresidente dell’ADUSBEF al 1999, Consigliere del CRCU Puglia (Consiglio Regionale dei Consumatori ed Utenti) dal 2007 e del CNCU (Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti c/o il Ministero delle Attività Produttive) dal 2011. Ha difeso i consumatori in diverse centinaia di cause in tema di contratti bancari, apercredito e mutui, usura e frodi finaziarie (Cirio, Parmalat, prodotti My Way e For You, Tango Bond, Lehman Brothers, Agenzie di Rating, Carte revolving, Euribor). E’ stato autore di una decina di libri di diritto bancario, finanziario e diritto dei consumatori, nonché di una cinquantina di pubblicazioni scientifiche. Collabora con diverse università, è docente in vari Master e nei corsi Altalex di diritto bancario.

Avv. Prof. Marilisa D'Amico
Attualmente tiene, presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, Processuale Civile, Internazionale ed Europeo della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano, il corso di Diritto costituzionale, Diritto costituzionale progredito e Giustizia costituzionale. E’ direttore della sezione di Diritto costituzionale. È coordinatrice scientifica del Corso di perfezionamento in Pari Opportunità e discriminazioni di genere. È delegata del Rettore dell’Università degli Studi di Milano per la disabilità e l’handicap. È componente del Comitato pari opportunità istituito presso l’Ordine degli Avvocati di Milano. E’ attualmente membro del Consiglio comunale del Comune di Milano e Presidente della  Commissione Affari Istituzionali istituita presso il Consiglio comunale del Comune di Milano. È responsabile scientifica, insieme alla Prof.ssa Luisa Leonini, del corso “Donne, politica ed istituzioni. Percorsi formativi per la diffusione della cultura di genere e delle pari opportunità”, che si svolge presso l’Università degli Studi di Milano. Esercita la professione di Avvocato.


mercoledì 20 febbraio 2013

Limiti intrinseci della revisione contabile effettuata in presenza di frodi

di Stefano Martinazzo

I redattori, i controllori e i destinatari delle comunicazioni sociali sanno che errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili.
Naturalmente tali insufficienze informative sono tollerate entro un limite ben preciso, rappresentato dai concetti di “significatività” e “rilevanza”.
Sebbene la valutazione su ciò che è rilevante e su ciò che è significativo spetti al giudizio professionale del revisore, generalmente si tende a ritenere rilevante ogni informazione che, se omessa, possa influenzare le valutazioni e le decisioni degli stakeholder.
Naturalmente la scelta del livello accettabile di significatività dell’errore non può prescindere da una serie di valutazioni che il revisore deve compiere in sede di pianificazione del lavoro e che determinano l’approccio, la metodologia e le attività che saranno seguite lungo l’intero iter dell’incarico di revisione.
In buona sostanza l’applicazione di specifiche procedure, definite caso per caso, ha lo scopo di ridurre ad un livello accettabile il rischio di non identificare errori significativi, in modo tale da fornire al lettore del bilancio una rappresentazione il più fedele possibile della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale dell’azienda.
Torniamo alla nozione di “errore”.
L’errore può essere inteso come differenza tra dato reale e dato rappresentato nel bilancio. Può avere natura quantitativa (quando riguarda l’aspetto numerico) oppure qualitativa (nel caso di carenze descrittive). Può essere determinato da comportamenti accidentali e involontari ovvero da condotte intenzionali.
In quest’ultimo caso, con molta probabilità, si è in presenza di un fenomeno fraudolento.
(...)

[L'articolo completo è pubblicato sull'edizione on-line di Diritto 24 - Il Sole 24 Ore] 


lunedì 11 febbraio 2013

Banco Ambrosiano: operazioni in conto deposito

di Carlo Calvi


L’accordo che intendo descrivere era chiamato dallo IOR (Istituto per le Opere di Religione) e da mio padre "operazioni in conto deposito".

La Cisalpine Overseas Bank di Nassau, Bahamas (o CISO), primo nome di quello che poi divenne il Banco Ambrosiano Overseas Ltd (o BAOL), accreditava conti di IOR. 
IOR a sua volta versava importi sul conto corrente di United Trading Company (o UTC), un'entità panamense non bancaria, acceso presso la Banca del Gottardo di Lugano (o BdG), banca svizzera appartenente al Gruppo Banco Ambrosiano.

CISO → IOR → UTC 

IOR percepiva interessi attivi più elevati da UTC rispetto a quelli che doveva pagare in tassi passivi a CISO.
Le operazioni avevano luogo anche in senso inverso ma con la Banca del Gottardo (o BdG) come erogante e non con UTC, a tassi tali che ne derivasse comunque una differenza a favore di IOR. Questo secondo accordo fu confermato da mio padre a IOR con lettera del 24.11.1976. 

BdG → IOR → CISO 



Tab. 1 - Posizione Ciso-IOR al 30 giugno 1977
(click per ingrandire)

Le azioni rappresentanti l’intero capitale della UTC erano conservate da IOR come rappresentato dalla seguente Doc. 2 e furono consegnate ai Liquidatori alla firma della transazione tra IOR e le banche creditrici.



Doc. 2 - Transazione stipulata il 25 maggio 1984 (Appendice V – Capitale sociale UTC)
(click per ingrandire)

L’Arcivescovo Paul Casimir Marcinkus era membro del Consiglio di Amministrazione di CISO sin dalla sua costituzione e Presidente di IOR. 
Mio padre era Presidente di CISO e Presidente del Banco Ambrosiano S.p.A..

Nel 1978 l'Ambrosiano Group Banco Comercial di Managua, Nicaragua (o AGBC) subentrò a CISO in queste operazioni (Tab. 4). Il trasferimento fu comunicato a IOR con lettera inviata il 24.10.1978 (Doc. 3). 


Doc. 3 – Lettera CISO-IOR del 24 ottobre 1978
(click per ingrandire)




Tab. 4 - CISO - AGBC - BdG - UTC operazioni conto deposito con IOR al 3 gennaio 1979 
(click per ingrandire)

In una ulteriore lettera inviata a IOR in data 17.12.1979 il Banco Ambrosiano Andino di Lima, Perù (o BAA), assunse gli impegni di AGBC come è illustrato nella Tab. 5.


Tab. 5 - Posizione al 15 dicembre 1979 presso IOR.
(click per ingrandire)

Tali operazioni vennero effettuate in più riprese nel corso di oltre dieci anni.
Una Commissione costituita da esperti del Vaticano e del Governo Italiano fu istituita il 24 dicembre 1982. L’Arcivescovo Marcinkus ha dichiarato a questa Commissione, in una relazione da lui firmata l’1.7.1983, che le operazioni CISO-IOR-UTC iniziarono il 23.12.1974.

In realtà le operazioni hanno avuto origine oltre due anni prima con la società del Liechtenstein Radowall, che era titolare degli stessi conti poi di UTC presso IOR. Il Vaticano non produsse alla Commissione la documentazione relativa a Radowall, che pure aveva rappresentato per IOR considerevoli profitti in operazioni su titoli di entità del Gruppo Ambrosiano.

Istruzioni e contabilità delle operazione conto deposito provenivano dalla Banca del Gottardo e con questa banca IOR aveva firmato un contratto di gestione per UTC.

La Commissione ha definito i documenti intercorsi tra IOR e mio padre a definizione di questo rapporto la "corrispondenza parallela" in quanto i funzionari di CISO e BdG hanno sostenuto di non esserne a conoscenza. La corrispondenza parallela non aveva alcuna validità esterna e non poteva essere mostrata a terzi al di fuori di IOR e Ambrosiano.

Pierre Siegenthaler, direttore di CISO, ascoltato dalla Commissione Italo-Vaticana a Ginevra il 22.6.1983, ha dichiarato a questo proposito di essere venuto a conoscenza della corrispondenza parallela nel luglio 1982. Siegenthaler ha aggiunto che i revisori contabili di CISO non avrebbero mai accettato un indebitamento così elevato verso una panamense come UTC.

La Commissione ha attribuito connotati particolari alle operazioni di conto deposito e ha dedicato un capitolo a parte alla loro trattazione. La Commissione si pose il compito di individuare nell'insieme la comune volontà delle parti; nella corrispondenza parallela oltre che nel trattamento documentale e di bilancio che le entità partecipanti avevano fatto delle operazioni nel corso del tempo.

La Commissione ha rilevato che le direttive IOR riguardanti addebiti e accrediti presso BdG sia per la sequenza BdG-IOR-CISO che per CISO-IOR-UTC é documentata da una serie di telex o da diciture contabili sottoscritte da IOR. Non si è riscontrata connessione tra flussi in entrata e flussi in uscita. Le operazioni da un periodo di massima densità a metà anni settanta, si sono gradualmente ridotte per concludersi nel 1982.

IOR operava in maniera del tutto autonoma. Non si sono individuati né un formale contratto fiduciario né registrazioni contabili indicanti l’esistenza di un rapporto di intermediazione bancaria. La Commissione ha notato che l’assenza di una regolamentazione contrattuale indicante che IOR aveva una posizione fiduciaria presenta un rischio considerevole in particolare quando vi intervenga un soggetto non bancario come UTC.
IOR appare sempre come debitore di BdG e CISO.

I rappresentanti della Santa Sede in seno alla Commissione, tra cui Renato Dardozzi, hanno indicato che é possibile un rapporto di natura fiduciaria in assenza di formalizzazione della volontà contrattuale delle parti.

Secondo la Santa Sede: "questi rapporti non potevano che inquadrarsi nell'ambito delle relazioni tra IOR e Roberto Calvi, le quali erano caratterizzate da un’ampia e reciproca fiducia".

I Liquidatori di BAOL, successore di CISO, chiesero il pagamento di questi prestiti a IOR che rifiutò di pagare.
BAOL trattenne i depositi di IOR presso di loro in compensazione.
Ne seguì una transazione e IOR consentì alla compensazione e accettò di rimborsare BAOL lasciando comunque un ammanco di $ 8 milioni per BAOL che lo reclamò a Coopers & Lybrands, suoi revisori contabili, nei tribunali di Nassau, Bahamas.

Questa causa ha evidenziato il fatto che l’Arcivescovo Marcinkus in quanto amministratore aveva una responsabilità verso BAOL di agire nel suo interesse oltre che dello IOR. Era suo dovere in quanto amministratore di esporre questa rete parallela. Questo é particolarmente rilevante se si considera che i rapporti IOR-BAOL costituivano una voce rilevante nei bilanci di quest’ultimo. Coopers & Lybrands ottennero dall'Arcivescovo Marcinkus una lettera in cui indicava di essere a conoscenza dell’indebitamento di IOR con BAOL.

L’Arcivescovo Marcinkus ha partecipato a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione di CISO-BAOL per un periodo di oltre dieci anni e non ha mai menzionato UTC in queste riunioni. Lo IOR ha sempre inviato conferma a Coopers & Lybrands del suo indebitamento con CISO poi BAOL senza mai menzionare UTC.

La causa ha affermato una comune responsabilità di Marcinkus e mio padre nei confronti della banca.

A seguito del processo di primo grado nel giugno 1981 svoltosi a Milano, in cui mio padre fu accusato di violazioni valutarie, vi fu durante l’estate una serie di incontri IOR-Ambrosiano. Si produsse una contabilizzazione di queste operazioni.
A giugno 1981 l’indebitamento di UTC con IOR era di $ 217 milioni e il conseguente indebitamento di IOR rispettivamente con BAOL e BAA era di $ 89,4 milioni e $ 127,6 milioni.

Lo scopo di queste operazioni era stato di costituire e occultare una rete parallela di società ed esborsi ma IOR non si dissociò dagli impegni. Infatti quando nel marzo 1982 Banco Ambrosiano Services di Lussemburgo inviò un rendiconto aggiornato a IOR il debito di UTC con IOR e conseguente indebitamento di questo con BAOL e BAA si elevava a $ 223.3 milioni.
A fronte di queste passività UTC possedeva un Learjet.

Si prospettano qui due approfondimenti che esulano a questa trattazione. L’utilizzo che UTC fece di queste disponibilità che fu trattato dall’Avv. Fulvio Pelli che rappresentò i Commissari Liquidatori in Svizzera.
Le attività di Radowall predecessore di UTC, che IOR ha omesso di comunicare alla Commissione e su cui lavorava l’Avv. Giorgio Ambrosoli.

Carlo Calvi



*   *   *

Ringrazio il dott. Carlo Calvi per l'ormai consueta collaborazione con il blog nella ricostruzione delle intricate operazioni finanziarie riguardanti il Banco Ambrosiano S.p.A. ed accolgo subito la sua proposta di pubblicare i due approfondimenti suggeriti.
Per quanto riguarda le "operazioni in conto deposito" mi riserverò di elaborare una mia analisi di contenuto squisitamente tecnico. Credo infatti che la struttura dell'operazione qui descritta sia ricorrente anche ai giorni nostri, seppur con le varianti e le complessità determinate dall'evoluzione della legislazione e dei controlli.

Stefano Martinazzo


Per il commento tecnico cliccare QUI



martedì 5 febbraio 2013

Accordo AssoTAG - Fairmat S.r.l. (prodotti finanziari derivati)

In data 29 gennaio 2013 AssoTAG (Associazione Italiana dei Periti e dei Consulenti Tecnici nominati dall'Autorità Giudiziaria) e la società di consulenza finanziaria indipendente Fairmat S.r.l. hanno stretto un accordo per l'utilizzo del software "FAIRMAT" per l'analisi ed il pricing dei prodotti finanziari derivati.


Lo strumento informatico sarà utilizzato dal Gruppo di Studio istituito dal Consiglio Direttivo di AssoTAG denominato "Analisi finanziaria degli Enti Locali", con l'obiettivo di mappare, quantificare ed analizzare gli effetti degli strumenti finanziari derivati, singolarmente o per portafoglio, sottoscritti dagli Enti Locali.


In base all'accordo, Fairmat ha concesso ad AssoTAG in licenza gratuita quinquennale il proprio software ed il relativo business model, a fini di studio, ricerca e sviluppo con l'obiettivo ultimo di consentire all'Associazione di fornire informazioni di interesse pubblico.

Il Gruppo di Studio AssoTAG si compone di autorevoli esponenti appartenenti al mondo accademico e professionale, si tratta di CTU e CTP in vari procedimenti penali riguardanti l'utilizzo improprio della finanza derivata.

Pertanto argomento più che mai attuale!

Chi fosse interessato a far parte di questo progetto è invitato ad associarsi ad AssoTAG richiedendo informazioni al seguente indirizzo email: info@assotag.org


venerdì 1 febbraio 2013

Giocatori o riciclatori?

Qualche anno fa un giovane fraud auditor si fece convincere ad entrare in un casinò.

Si trovava con alcuni colleghi in una isoletta sperduta in mezzo all'oceano che si distingueva anche per essere bollata da molte giurisdizioni occidentali come "paradiso fiscale".

Il giovane si trovava lì per cercare di venire a capo di un giro vorticoso si denari per conto della casa madre di una controllata che aveva sede in quel luogo.
La nuova proprietà del gruppo voleva infatti vederci chiaro riguardo ad alcuni finanziamenti disposti dal precedente management a favore di società figlie che avevano tutte le caratteristiche per essere considerate come "di comodo".

Comunque, torniamo al casinò.



Il giovane fraud auditor, che chiameremo fantasiosamente Martino, entrò in quel mondo effimero fatto di luci, marmi, lampadari di cristallo, tappeti riccamente decorati, specchi corniciati d'oro. Insomma lusso dovunque in quell'enorme scatola priva di finestre e climatizzata artificialmente.

Circondato da gente di evidente ricchezza, Martino decise di cambiare l'importo minimo possibile in fiches.

Un po' spaesato si aggirò tra i tavoli osservando i fiumi di denaro che transitavano dai perdenti ai vincitori e tra queste due categorie ai proprietari della sala d'azzardo.

Martino però si accorse di un fatto strano.

Infatti vide alcune persone scambiare parecchie mazzette di denaro contante con fiches. Non avrebbe saputo dire con precisione quanti soldi potevano essere ma poteva immaginare alcune decine di migliaia di $$, forse anche 100.000 $. I biglietti avevano un taglio da 100 $.

Stupito ma anche incuriosito, il giovane cercò di capire se quell'importo fosse veramente destinato ad essere scialacquato in puntate aleatorie, champagne e via dicendo.

Tuttavia i signori si aggirarono lungamente tra i tavoli da gioco, chiacchierando amichevolmente con il personale della sala, bevendo qualche cocktail al bar e assistendo ad alcune partite degli immancabili incalliti della slot machine.

Effettivamente nulla del loro comportamento poteva classificare quei personaggi come fervidi giocatori. Anzi, era vero il contrario.
Davano l'impressione di essere alquanto annoiati.

Ad un certo punto però si decisero a puntare qualche fiche al tavolo della roulette. Sul rosso e sul nero. Sul pari e sul dispari. Piccole quantità di fiches. Qualche volta persero, qualche volta vinsero.
Nulla di che.

Ad un certo punto si guardarono e decisero di lasciare il casinò.
Si presentarono alla cassa a cambiare le numerose fiches.

Martino pensò "... forse questi signori sono molto scaramantici. Non è successa quella tal cosa che poteva scatenarli nella sfida alla dea bendata e quindi hanno preferito ritentare un'altra volta".

Il giovane stava già pensando a come spendere le poche fiches che gli erano rimaste in tasca, quando si accorse che quei signori ottennero dal cambio delle fiches non denaro contante, bensì una sorta di "buono" dall'aspetto di una cambiale.
Sul subito pensò ad un fatto normale, legato più alla scelta della casa da gioco di mantenere in cassa un certo livello di liquidità.

Ma dopo aver letto il regolamento riportato in una bacheca posta vicino all'uscita, Martino capì che quel "buono" rilasciato dal casinò era in tutto e per tutto assimilabile ad un qualsiasi titolo di credito, scambiabile in denaro contante presentandosi allo sportello di uno qualsiasi degli istituti bancari presenti sull'isola... e nelle vicinanze del casinò.

"Ma questo sistema può nascondere un'attività di riciclaggio", meditò!

In questo caso il casinò potrebbe divenire lo strumento (consapevole o inconsapevole) per trasformare denaro contante di provenienza illecita in uno strumento finanziario idoneo ad essere versato su di un c/c bancario, giustificando il deposito come una semplice vincita al casinò.
Una volta entrata nel circuito bancario, tale somma sarebbe stata oggetto di successivi trasferimenti di conto in conto, sino alla destinazione finale.

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Per quanto riguarda il contesto Italiano, molto diverso da quello appena descritto, gli schemi di riciclaggio legati al gioco d'azzardo sono richiamati nel rapporto annuale 2010 elaborato dall'Unità di Informazione Finanziaria (o UIF) istituita presso la Banca d'Italia. Tuttavia, come specifica il rapporto, le segnalazioni pervenute dai casinò o dalle case da gioco on-line sono state piuttosto contenute nel numero.


martedì 22 gennaio 2013

Normativa Antiriciclaggio e Responsabilità da Reato delle Società

Sulla "mensola del fraud auditor" è possibile trovare una vasta varietà di testi su tematiche molto diverse tra loro. 
E' la logica dell'aggiornamento multidisciplinare che ci impone questa necessità.

Però ci sono argomenti più importanti di altri che meritano una collocazione di rilievo sulla nostra mensola ideale.
Ne sono un esempio le tematiche relative al Modello organizzativo previsto dal d.lgs. 231/01.

Infatti quanti di noi non si sono mai trovati ad analizzare un Modello 231? Quante volte ci è capitato di doverlo strutturare, sviluppare o migliorare all'interno delle aziende? Oppure di doverlo esaminare e giudicare in qualità di consulenti tecnici dell'Autorità Giudiziaria?

Si tratta di un argomento complesso, non solo dal punto di vista concettuale o interpretativo, bensì anche perché il sistema di responsabilità da reato degli enti collettivi ha visto nel tempo un costante ampliamento del suo ambito di operatività.

Se agli albori dell'esperienza italiana di questi Modelli si volevano combattere i reati contro la Pubblica Amministrazione (l'Italia era ancora lacerata dagli scandali emersi in seguito alle inchieste del pool "mani pulite") successivamente si è utilizzato questo strumento estendendolo ai reati societari, ai delitti terroristici, a quelli contro la personalità individuale, agli abusi di mercato, ai reati di omicidio e lesioni colpose commessi in violazione della normativa antinfortunistica, al riciclaggio di denaro di provenienza illecita, ai reati informatici.

E qui emerge tutta la complessità di un argomento avente natura multidisciplinare (legale, economico-finanziaria, informatica, ingegneristica, socio-sanitaria eccetera) e la conseguente difficoltà di "coprire" i rischi legati a tutta la gamma dei reati e delle fattispecie fraudolente. 
Sino alle problematiche legate alla gestione aziendale del Modello organizzativo, alle sue frequenti integrazioni e agli aggiornamenti periodici.

Un buon Modello 231 è elemento essenziale per un'azienda che mira ad uscire indenne dal procedimento penale o, quantomeno, di subire sanzioni meno gravose.
Ma per raggiungere tale scopo è necessario dimostrare l'effettiva attuazione delle procedure e delle misure organizzative, di gestione, di controllo e sanzionatorie idonee a prevenire gli illeciti rilevanti per il settore di attività di riferimento.
Ed è in questa ottica, pur ribadendo che i modelli organizzativi non sono stati resi obbligatori dal legislatore, che essi rappresentano, di fatto, l’unica possibilità di difesa di cui dispone l'impresa che venga sottoposta ad indagini o imputata per taluno dei reati previsti dal decreto legislativo.

In buona sostanza, pertanto, un buon Modello 231 mira ad evitare perdite patrimoniali.

Questo è uno dei concetti fondamentali che gli autori del testo "Normativa Antiriciclaggio e Responsabilità da Reato delle Società" hanno voluto enfatizzare nel loro lavoro.
Sto parlando di due professionisti stimati ed autorevoli, docenti e studiosi di primissimo piano quali sono l'Avv. Maurizio Arena e il Prof. Avv. Ranieri Razzante.




I due autori richiamano con chiarezza e competenza gli elementi caratterizzanti di una buona gestione del Modello 231 evidenziando, ad esempio, come la responsabilità della sua adozione e attuazione risieda nell'organo dirigente. 
E' infatti il management ad essere chiamato a rispondere dagli azionisti nell'ipotesi in cui, per mancanza o negligenza nell'attuazione del Modello, la società fosse coinvolta in sede penale.

Mentre il protagonista del sistema di prevenzione degli illeciti voluto dal legislatore è l’Organismo di Vigilanza. 
Si tratta di un organo inedito, che sin da subito è stato al centro del dibattito in sede giurisprudenziale e dottrinale.

Ma con questa seconda edizione del libro, gli autori, oltre ad una approfondita revisione di tutti gli argomenti, introducono un aggiornamento fondamentale riguardante i delitti di ricettazione e riciclaggio.

Ed allora gli autori entrano nel merito degli ultimi pronunciamenti della Suprema Corte di Cassazione nonché delle sentenze del "Procedimento Impregilo" di primo e di secondo grado, che hanno sancito, per la prima volta dall'entrata in vigore del d.lgs. 231/01, l’esclusione della responsabilità in favore dell’ente che ha adottato un idoneo Modello organizzativo.

Ma la trattazione non si ferma certo qui.

Infatti il testo si completa con i tre provvedimenti sui controlli interni ai fini del contrasto al reato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo emanati da Banca d’Italia, Consob e Isvap, nonché degli undici schemi di comportamento anomalo definiti dalla corrispondente struttura italiana della Financial Intelligence Unit, cioè dall'Unità di Informazione Finanziaria (o UIF).