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domenica 15 novembre 2015

La "truffa del leasing"

Nell'ambito delle frodi finanziarie va sicuramente menzionata la "truffa del leasing".

Si tratta di una tipologia di raggiro molto diffusa, che ha coinvolto in passato personalità di primo piano del mondo dello spettacolo, dello sport e dell'imprenditoria.

Lo schema di frode è semplice ed è sviluppato da gruppi criminali specializzati e ben organizzati che operano nel mercato dei beni di lusso di alta gamma, quali automobili di grossa cilindrata, superyacht e jet privati.


Il meccanismo, come detto, è semplice.
Nella prima fase della truffa è utilizzata una società con lo scopo di prendere in leasing, ad esempio, una fuoriserie.
Dopo aver pagato la commissione per l'apertura della pratica e versato la prima rata (e l'eventuale maxi-canone), la società locataria sospende i pagamenti periodici e sparisce con il bene preso in leasing.

Solitamente i beni, siano essi veicoli o yacht, sono trasferiti all'estero (soprattutto nell'Est Europa o in Africa) e rivenduti ad ignari clienti, grazie l'esibizione di documenti di proprietà contraffatti.
Le offerte di vendita sono pubblicate su siti internet specializzati, sottolineando che il bene non è mai stato utilizzato o che è stato ricondizionato in modo tale da farlo apparire "come nuovo".

Secondo le statistiche elaborate dalle forze di polizia tributaria, in Italia si verificano circa 1.500 casi all'anno riconducibili alla "truffa del leasing" con un giro d'affari stimato in 60 di milioni di euro. Inoltre, lo schema di frode appena descritto è in aumento anche con riferimento ai mezzi agricoli, camper, camion, gru, mezzi per lo spostamento terra eccetera.



domenica 1 novembre 2015

Il bilancio e le riformate false comunicazioni sociali

di Alberto Gabriele Piva*


Le parole della riforma: una riflessione per una definizione alternativa di “fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero




La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali ha modificato il panorama e gli schemi di ragionamento che commercialisti, sindaci, revisori, attestatori ed altri operatori della contabilità erano abituati ad adottare prima della sua introduzione.

L’abolizione del riferimento esplicito agli aspetti valutativi ha subito innescato una serie di riflessioni (sia in dottrina sia in giurisprudenza) sintetizzabili in questi passaggi logici:
  1. La riforma ha abolito il riferimento alle valutazioni;
  2. La riforma fa riferimento ai soli fatti e non più alle informazioni;
  3. Le “mere” valutazioni, quindi, non sono più penalmente rilevanti.
Questa interpretazione – che sul piano pratico ha già avuto i suoi primi effetti nelle sentenze della Cassazione (es. Cassazione Penale, Sez. V, 30 luglio 2015 n. 33774) – non può essere considerata l’unica possibile. Molti autori hanno fatto notare sin da subito le difficoltà, i rischi e le implicazioni negative che questa interpretazione può avere (ex pluribus Mucciarelli e Bana). Per correggere questa tendenza, esiste, tuttavia, una soluzione applicabile sin da subito alternativa a la “riforma della riforma”.

Sarebbe infatti sufficiente riflettere su cosa sia effettivamente la contabilità ed inquadrare la nozione di “fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero” in quest’ottica.
La contabilità non è altro che il sistema per la rilevazione di fatti che hanno impatto a livello economico (i.e. che sono rilevanti, appunto). Essa è una lingua che traduce in moneta di conto gli accadimenti di un’entità. Gli specialisti di questa lingua (commercialisti e gli altri esperti contabili) selezionano e traducono in base a codificazioni comuni (partita doppia e principi contabili) i fatti economici. Altri specialisti (sindaci, revisori, attestatori, etc.) verificano la correttezza e la bontà delle traduzioni in base a parametri comuni (i principi di revisione).

Ogni giorno gli esperti di questa lingua osservano i fatti e gli accadimenti che avvengono in un’impresa, ne valutano gli impatti economici e traducono questi impatti tramite codificazioni comuni in moneta di conto. Ci si accorge immediatamente che ogni volta che si redige una scrittura contabile, si compie implicitamente una valutazione nel momento stesso in cui si decide quanti e quali aspetti di un accadimento hanno impatto economico. Di ciò il legislatore ne è consapevole. Infatti, lo stesso Codice Civile fonda la redazione del bilancio (i.e. la traduzione dei fatti economicamente rilevanti in moneta di conto) su criteri valutativi: il principio di prudenza ed il principio di prevalenza della sostanza sulla forma (cfr. art. 2423-bis c.c.).

Le valutazioni sono quindi il presupposto della redazione di qualsiasi bilancio e non una sua tecnica di redazione evoluta. Se non si effettuasse questo processo, i documenti contabili si ridurrebbero a delle semplici liste di dati non comparabili fra loro.

Se il bilancio è un esercizio di valutazione, che significato hanno in questo contesto il termine “materiali” e l’accezione “non rispondenti al vero”?
Il concetto di materialità deve essere ricondotto al concetto, elaborato a livello mondiale, di “materiality”.
Quest’ultimo è un concetto diverso dall'accezione giuridica comunemente adottata ed è riassumibile nei seguenti termini:
  • un’informazione o un fatto è materiale se la sua omissione o la sua errata rappresentazione influenzano le decisioni economiche prese dagli utilizzatori in base ai documenti di bilancio [cfr. ultima in ordine di tempo IASB e FASB Meeting, Discussion paper, “Conceptual Framework. Qualitative Characteristics 4: Definitions of understandability and materiality”, Luglio 2015, pag. 2 par. 5].
Questa definizione pone, però, un problema: quali sono i criteri per determinare i fatti che sono materialmente rilevanti?

Così come nel campo della traduzione di un testo vi possono essere diversi paradigmi e teorie, anche per la traduzione di fatti economicamente rilevanti in termini contabili possono esserci diverse interpretazioni. Tuttavia, come il processo di traduzione di una lingua ad un'altra, il processo di redazione del bilancio si muove all'interno di limiti comunemente individuati dall’insieme di coloro che lo eseguono o che ne valutano la sua bontà. Per il bilancio e la contabilità, i limiti comunemente individuati sono quelli forniti dai principi contabili e di revisione nazionali ed internazionali e dalle linee-guida delle autorità di vigilanza.

L’elaborazione di questi criteri (i.e. i criteri per giudicare la bontà della traduzione) prevede un’analisi preliminare del contesto in cui opera l’impresa e una successiva valutazione della rilevanza dei fatti inclusi o esclusi dal bilancio, in base alla loro natura qualitativa e rilevanza quantitativa (cfr. Statements on Auditing Standards n.47; si veda anche Livatino, Pogliani, Pecchiari,“Auditing, manuale operativo per la revisione legale dei conti”, Egea per una trattazione sistematica dell’argomento).

Il processo di definizione dei limiti di materialità richiede, quindi, un apprezzamento professionale ben più ampio e molto meno automatico di quello basato, ad esempio, su un’applicazione esclusiva di soglie percentuali come quelle stabilite dalla precedente legge. È un processo che deve necessariamente considerare, ad esempio, l’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile che porta alla redazione delle scritture (i.e. il metodo di traduzione).

Se si adotta questa definizione di materialità, è anche agevole definire quali fatti possano essere ritenuti “rispondenti al vero” e, più in generale, quale sia la nozione di veridicità da applicare in questi casi. 
In questo senso, senza fare riferimenti “esotici”, la prassi nazionale ha già elaborato un concetto di “veridicità” dei fatti (contabilmente) rilevanti, affermando che la veridicità dei dati contabili “non può essere intesa nel senso di “verità oggettiva”, quanto piuttosto nel senso che il processo di produzione dell’informazione economico-finanziaria si basi su un sistema amministrativo-contabile adeguato (cioè idoneo a contenere il rischio di errori rilevanti) e che i redattori dell’informazione operino le stime in modo corretto, pervenendo a un’informazione attendibile e imparziale” (cfr. “Principi di attestazione dei piani di risanamento”, par. 4.2.1), tenendo in considerazione che “errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza [leggasi materialità, NdA] essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante [leggasi materiale, NdA] sui dati di bilancio e sul loro significato per i destinatari.” (cfr. OIC 11). 

Il concetto di materialità così definito è ripreso dal nuovo art. 2621 c.c., nella parte in cui si afferma che i fatti materiali e rilevanti devono essere “idonei ad indurre in errore i destinatari”, ovverosia idonei ad influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori (cfr. la già citata definizione di materialità elaborata da IASB e FASB).

Escludere le valutazioni dai criteri per determinare la “verità” o la “falsità” di un bilancio fa venire meno uno dei presupposti della redazione delle stesse scritture contabili e non coglie il carattere interpretativo dell’intero processo di redazione del bilancio.
Pensare alla contabilità come lingua di interpretazione, traduzione e sintesi degli accadimenti economici consente di dare al concetto di “fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero” un significato organico ed alternativo, che individua nelle valutazioni e, più in generale nell'aspetto qualitativo, un elemento necessario per individuare la “verità” o meglio la “veridicità” dei numeri di bilancio.


* Alberto Gabriele Piva è Dottore Commercialista, Revisore Legale dei Conti e Certified Fraud Examiner - email: alberto.g.piva@gmail.com






mercoledì 21 ottobre 2015

"Frodi occupazionali" e "frodi on the book". Esiste un legame?

In passato il blog si è già occupato di frodi occupazionali così come delle frodi cosiddette "on the book", ma ora è giunto il momento di parlare del loro stretto legame.

Pensiamo ad un direttore commerciale che stipula contratti di vendita sottoprezzo di un dato prodotto al fine di favorire uno specifico cliente.
L'azienda subirà un danno direttamente correlato al comportamento del suo dirigente, in quanto quest'ultimo ha applicato condizioni economiche di vendita inferiori a quelle minime previste dalle politiche aziendali.
Siamo quindi nel campo delle frodi commesse da dipendenti (dirigenti) infedeli, definite in letteratura "frodi occupazionali".

Ora consideriamo l'aspetto contabile.

La vendita sottoprezzo sarà rilevata contabilmente come ogni altra operazione.
In questo caso avremo due possibili scenari:
  • il gestionale-contabile è progettato per calcolare il prezzo unitario del prodotto e confrontarlo con i limiti minimi di prezzo previsti dalle politiche aziendali. In questo caso, pertanto, il sistema di controllo segnalerà un "alert" invitando la funzione di "audit commerciale" a verificare la transazione in oggetto;
  • il gestionale-contabile non è progettato per effettuare controlli automatici di primo livello sulle transazioni inserite. In questo caso il manager continuerà indisturbato ad effettuare vendite sottoprezzo senza che nessuno se ne accorga; almeno fino a quando commetterà il classico "passo falso".


In entrambi gli scenari descritti siamo in presenza di una frode "on the book", poiché dalle rilevazioni contabili è possibile rinvenire le tracce dell'atto fraudolento.

E' bene precisare che la transazione irregolare, almeno in teoria, potrebbe essere scoperta anche senza il ricorso ai dispositivi di controllo automatico sulle rilevazioni inserite in contabilità, ad esempio grazie ad un'attività di revisione contabile ovvero di audit interno di routine oppure ancora grazie alle lamentele dei clienti che si vedono applicare condizioni economiche più svantaggiose rispetto al soggetto favorito dal direttore commerciale.

I controlli automatici di "primo livello", insieme al rispetto di corrette procedure di contabilizzazione basate anche sulla separazione delle mansioni (distinguendo il controllore dal controllato in ragione delle teorie sulla "segregation of duties"), potrebbero limitare di molto fenomeni quale quello appena descritto. 



martedì 6 ottobre 2015

Frode aziendale. L'approccio italiano al problema

Capita sempre più spesso di dover affrontare un caso di frode commessa da un dipendente infedele.
Ma come è affrontato il problema in Italia?

Secondo recenti ricerche che saranno pubblicate tra breve, la gestione di un caso di frode in azienda ha natura "emergenziale", perché basata maggiormente sulla repressione piuttosto che sulla prevenzione e sulla deterrenza.

Ciò è dovuto principalmente alla carenza di strutture aziendali professionalmente preparate ad affrontare e gestire un caso di frode occupazionale.
Generalmente, infatti, sono sviluppate e ben organizzate le funzioni di internal audit e di governance ma non altrettanto le funzioni di fraud auditing interno, appositamente strutturate per scoprire, investigare e dimostrare le irregolarità aziendali.


Tali strutture di fraud audit, nei casi osservati, dipendono funzionalmente dal responsabile "security" ovvero dal responsabile internal audit e molto spesso non godono dell'autonomia e dell'indipendenza necessaria a garantire il buon esito dei propri accertamenti.

Si consideri che la frode in Italia è scoperta per lo più casualmente e che la reazione dell'azienda non sempre ha un approccio scientifico e finalizzato a recuperare le somme sottratte.

Anzi, la ricerca traccia un quadro piuttosto desolante in cui la frode:
- è gestita in emergenza;
- con strutture ed informazioni inadeguate;
- da personale non avente gli skills e le competenze specifiche;
- in un clima di scarsa collaborazione tra le diverse funzioni aziendali;
- nell'impossibilità di apportare concreti miglioramenti ai modelli di prevenzione (se esistenti).

In molti casi gli investimenti in sicurezza e prevenzione sono visti come poco utili al business e/o al conto economico e se non ci sono risorse proporzionali alle dimensioni e all'organizzazione aziendale, i pochi sforzi profusi nel contrasto ai fenomeni fraudolenti rischiano di essere inefficaci se non addirittura dannosi.


sabato 19 settembre 2015

Il Blog vittima dell'ennesimo attacco hacker?

Negli ultimi giorni sono pervenute parecchie segnalazioni riguardo la scomparsa delle immagini di numerosi articoli pubblicati sul blog. Soprattutto relativi ad articoli sulle vicende del Banco Ambrosiano curate da Carlo Calvi.


L'amministratore del blog sta provvedendo, con il poco tempo a disposizione, a ripristinare le immagini secondo la disposizione originale.

Si "ringraziano" i vari criminali informatici, che attaccano con accessi da server stranieri, per l'ennesima dimostrazione di "stima" e "affetto".
Tutto ciò ci conferma che siamo sulla strada giusta!


mercoledì 16 settembre 2015

La contabilità "nera"

Le espressioni "contabilità nera" o "contabilità parallela" sono da sempre utilizzate dai cronisti giudiziari per descrivere fatti di illecito contabile.
Ma cosa si intende esattamente con questi termini?

Innanzitutto è bene precisare, in base all'esperienza di chi scrive, che il fenomeno è molto diffuso e riguarda aziende di ogni dimensione, operanti in qualsiasi mercato.

Per contabilità nera o parallela si intende un insieme di appunti, tabelle, dettagli, schemi, annotazioni, promemoria, riferiti ad operazioni non contabilizzate, solitamente tenuti in forma riservata, criptica o anonima in luoghi virtuali o fisici, protetti da apparati o password che ne rendono difficile l'accesso.
Naturalmente nella realtà moderna si utilizzano file criptati salvati su memorie esterne o PC conservati al di fuori degli ambienti aziendali.



In buona sostanza l'azienda si trova ad avere due contabilità, una "ufficiale", periodicamente sottoposta alle verifiche e controlli dai vari organismi a ciò preposti (revisori dei conti, sindaci, internal auditor, comitati per il controllo e organismi di vigilanza) e un'altra, "parallela" o "reale", contenente tutte le rilevazioni contabili, sia quelle ufficiali sia quelle occulte ed illegittime.




Chi ha accesso alla contabilità nera, conseguentemente, conosce ogni aspetto della situazione dell'azienda sotto tutti i profili: gestionale, amministrativo, economico, finanziario, patrimoniale eccetera, eccetera.
La contabilità parallela dunque risulta essere la sola contabilità veritiera. Mentre la contabilità ufficiale risulta essere falsa o incompleta, con la conseguenza che ogni comunicazione sociale diffusa dell'azienda sarà inficiata da tale grave difetto.

Si tenga presente che la contabilità è una fonte informativa primaria, grazie alla quale si alimentano tutte le altre comunicazioni sociali, ma è anche una fonte "unilaterale" dell'imprenditore, che solo tramite determinate procedure di audit contabile può essere confermata.

Il fenomeno delle frodi contabili si complica ancora di più se nella contabilità ufficiale, a prescindere dall'esistenza di contabilità parallele, sono iscritte anche operazioni illegittime ma verosimili o ragionevolmente attendibili. Anche in questo caso la contabilità sarà intaccata da difetti tali da renderla potenzialmente non veritiera, ma di quest'ultima fattispecie si è già diffusamente scritto in altre occasioni.


domenica 6 settembre 2015

Derivati finanziari: quale governance? (Roma, 14 settembre 2015)


DERIVATI FINANZIARI:
QUALE GOVERNANCE?
Profili giuridici finanziario-quantitativi ed economico contabili


LUNEDI' 14 SETTEMBRE
ORE 16.00 - 19.30
SALA DELLA REGINA - PALAZZO MONTECITORIO 


Si segnala il convegno incentrato sull'annoso, ma ignorato, tema dei derivati finanziari in cui con tre tavole rotonde tecniche si accoglie l'invito di alcuni deputati del M5S a dare pluralità di visione e soluzioni tecniche ragionevoli a questa spada di Damocle che incombe sui bilanci pubblici e su bilanci di società private.

I valori in gioco per lo Stato sono enormi, oltre 42 miliardi di perdite potenziali al 31 dicembre scorso, 16,9 miliardi di costi accumulati negli ultimi 4 anni.

AssoTAG (l'Associazione Italiana dei Periti e dei Consulenti Tecnici nominati dall'Autorità Giudiziaria) ritiene che il tema dei derivati finanziari meriti una specifica attenzione per il potenziale rischio di impatto finanziario e rischio di elusione delle indicazioni della Carta Costituzionale.

Ne parleranno tanti esperti, tra cui economisti, specialisti finanziari, magistrati e giornalisti con il seguente programma:

SALUTO INTRODUTTIVO
Dino Alberti - portavoce M5S
Daniele Pesco - portavoce M5S

TAVOLA ROTONDA - PROFILI GIURIDICI
Modera: Alfonso Scarano - Presidente AssoTAG
Francesco Bretone - PM Procura della Repubblica di Bari
Emilio Girino - Docente Dipartimento Finance CUOA
Carla Raineri - Giudice Corte d'Appello di Milano
Luca Zamagni - Avvocato

TAVOLA ROTONDA - PROFILI FINANZIARIO-QUANTITATIVI
Modera: Marcello Frisone - Redattore Il Sole 24 Ore
Marcello Minenna - Docente Dipartimento Finance, Università Bocconi
Umberto Cherubini - Docente Dipartimento di Scienze Statistica, Università di Bologna
Rita Laura D'Ecclesia - Docente Finanza Quantitativa, Università Sapienza di Roma e Birkbeck University of London
Gustavo Piva - Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma 'Tor Vergata'

TAVOLA ROTONDA - PROFILI ECONOMICO/CONTABILI E DI GOVERNANCE
Modera: Luca Piana - Caposervizio Economia presso L'Espresso
Roberto Tasca - Dipartimento di Scienze Aziendali, Università di Bologna
Cinthia Pinotti - Magistrato della Corte dei Conti
Giuseppe Bivona - Ingegnere finanziario
Nicola Benini - Consigliere AssoTAG e Partner IFA Consulting

CHIUSURA DEI LAVORI
Carla Ruocco - portavoce M5S
Alessio Villarosa - portavoce M5S


Brochure: cliccare (QUI)
Per partecipare è necessario compilare questo form: https://goo.gl/98dhJZ
Per gli uomini è obbligatoria la giacca.



sabato 5 settembre 2015

Il Tribunale di Milano mette un freno alle traduzioni “selvagge”

di Anne Albertini *


A partire dal 10 luglio 2015, su provvedimento della Dott.ssa Giovanna Gentile, Presidente della X sezione Civile del Tribunale di Milano e della Commissione C.T.U., il giuramento delle traduzioni è consentito esclusivamente agli iscritti all’Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale ovvero al ruolo Periti ed Esperti della Camera di Commercio, categoria "traduttori/interpreti" ovvero agli iscritti ad Associazioni Professionali Interpreti e Traduttori aventi rilevanza ex Legge n. 4/2013, nonché agli iscritti ad elenchi ufficiali di traduttori e interpreti di Enti aventi rilevanza pubblica.

Questa misura ha riscosso un unanime consenso e gradimento, non solo da parte dei periti iscritti all'Albo ed al ruolo della Camera di Commercio, ma anche da tutti i professionisti che hanno necessità di traduzioni asseverate nell'ambito della loro attività.

La ratio di questo provvedimento è indicata chiaramente nella stesura del provvedimento:
Premesso che è in aumento esponenziale il numero delle richieste di giuramento e di asseverazione di traduzioni/perizie;
- rilevato che le stesse vengono più spesso presentate da richiedenti che non conoscono la lingua di provenienza del documento e/o la lingua italiana;
- rilevato che plurimi sono stati casi in cui i funzionari sono stati interpellati da Procura della Repubblica e Forze dell’Ordine in merito a traduzioni di documenti risultati falsi e che gli stessi sono stati citati come testi in processi penali nei quali si discuteva anche della falsità delle traduzioni/perizie giurate e asseverate presso il Tribunale di Milano...
”.
(https://www.tribunale.milano.it/files/PROVVEDIMENTO%20PRESIDENTE%20COMMISSIONE%20C.T.U..pdf).

Il fenomeno delle traduzioni non fedeli all'originale è diffuso non solo in campo penale ma in ogni ambito lavorativo.

La misura adottata dal Tribunale di Milano va senz'altro lodata in quanto l’esigenza di tutela dei beneficiari di traduzioni asseverate è preminente.
Tuttavia, questa rimane una misura isolata e circoscritta al Tribunale di Milano. Nei tribunali limitrofi, il giuramento è ancora consentito a chiunque, con tutte le problematiche che ciò comporta (ben evidenziate dal provvedimento).

Una vera e propria tutela dei clienti delle traduzioni asseverate e, più in generale, di ogni tipo di traduzione, non può essere garantita che con l’intervento di professionisti dotati delle necessarie competenze e conoscenze, come per ogni professione.

La misura adottata dal Tribunale di Milano va sicuramente in questo senso e l’auspicio è che le motivazioni del provvedimento consentano agli utenti di percepire i rischi a cui vanno incontro rivolgendosi a traduttori improvvisati: incomprensioni, documenti inutilizzabili, tempi più lunghi per risolvere problemi, oneri aggiuntivi.

Nell'attesa che gli altri tribunali seguano l’esempio di Milano, invitiamo chi avesse necessità di un documento tradotto e/o asseverato a consultare:

_____________________________
* Giurista Linguista,
C.T.U. del Tribunale Civile e Penale di Milano per le lingue inglese e francese
Perito della CCIAA di Milano





martedì 1 settembre 2015

Piani anti-corruzione: sono realtà anche in Italia?

La corruzione è una piaga diffusa in tutto il mondo economico.
E' una patologia endemica che altera il mercato inducendolo ad effettuare scelte irrazionali in termini di competitività e concorrenza, rallentandone, di fatto, lo sviluppo sano e coerente.
Senza contare che un mercato pesantemente intaccato dalla corruzione, quale quello italiano, determina danni di sistema immensi, determinati dalla fuga degli investitori e dai più alti costi tributari caricati sull'intera collettività.


Per contrastare questo fenomeno negli ultimi anni gli ordinamenti giuridico-economici più moderni hanno coinvolto le aziende e più in generale ogni operatore economico, nella lotta alla corruzione, agendo soprattutto grazie all'introduzione di un sistema sia incentivante sia sanzionatorio.
Più in particolare, se da una parte si è teso sollecitare l'azienda all'introduzione di modelli di governance specificatamente strutturati per prevenire le condotte corruttive a tutto vantaggio della redditività, dall'altra si è introdotto un sistema sanzionatorio per le società nel cui interesse e vantaggio il corrotto/corruttore abbia commesso l'atto illecito.

L'attività corruttiva, infatti, nelle sue tre diverse declinazioni previste dagli artt. 318-322 c.p., 322 bis c.p. e 2635 c.c., è considerata un "reato presupposto" per l'applicazione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231,

Ma come organizzare un programma aziendale anti-corruzione? E quali benefici immediati si possono ottenere introducendo tali modelli?

I cosiddetti "programmi di compliance anti-corruzione" sono piuttosto diffusi nel mondo economico anglosassone e portano una serie di benefici non soltanto nella gestione della responsabilità legale dell'azienda.
I vantaggi derivanti dall'introduzione di tali modelli organizzativi sono concreti ed evidenti, ad esempio, nella gestione del rischio reputazionale o nel favorire l'instaurazione di una cultura aziendale etica ed integra oppure ancora, nel facilitare una buona efficienza operativa rivisitando con spirito critico i meccanismi di funzionamento dei processi aziendali che potrebbero essere intaccati dalla corruzione.

Sono ormai consolidati nella pratica professionale i criteri di redazione di un buon piano anti-corruzione. E da tali esperienze sul campo, sono state elaborate autorevoli linee guida redatte da prestigiosi organismi internazionali quali, per citarne alcuni, Transparency International, OCSE, World Bank e World Economic Forum.

Queste "best-practice", che saranno argomento di futuri articoli sul blog, hanno il grande pregio di fissare criteri comuni e universalmente riconosciuti come idonei ed efficaci nel contrastare i fenomeni corruttivi.
E, pertanto, utili a definire un buon programma anti-corruzione.

In Italia va aumentando il numero delle aziende interessate a dotarsi di tali modelli organizzativi, in particolare quelle realtà economiche i cui titoli azionari sono quotati nei mercati regolamentati.
Ma attenzione! Perché solo se si saprà sviluppare tali modelli secondo i criteri più moderni ed evoluti, si potrà osservare un concreto miglioramento nelle statistiche che tanto puntualmente, quanto drammaticamente, misurano l'incidenza della corruzione italiana.


domenica 2 agosto 2015

Colletti sporchi e l'esigenza di nuovi modelli teorici

di Stefano Martinazzo*


Ho da sempre considerato di notevole interesse l'approfondimento delle vicende legate ai grandi scandali economico-finanziari accaduti negli ultimi decenni, soprattutto per comprenderne le dinamiche scatenanti. 

Per la professione che svolgo è infatti assai utile analizzare le caratteristiche umane e morali di quei potentissimi manager che con il loro comportamento illecito hanno determinato un grave dissesto, se non il fallimento della loro azienda. 
Le cronache recenti, tanto compiutamente rappresentate sui giornali e nei programmi televisivi, non hanno omesso di delineare con efficacia e assoluta competenza, il profilo psicologico del criminale di turno, mostrandone con particolare enfasi i lati oscuri della personalità. 

Grazie a questi resoconti è emerso che i responsabili delle frodi economico-finanziarie di vaste dimensioni erano usi a vivere da onnipotenti in una sorta di lucente realtà parallela, nella quale erano fatti oggetto di adulazione da parte di eserciti di cortigiani pronti a servirli in tutti i modi. 

Molti di loro sono stati descritti come arroganti e intransigenti o come opportunisti che hanno saputo coltivare esclusivamente il proprio tornaconto, con l'obiettivo di rafforzare allo stesso tempo, la propria gloria e la propria influenza sull'economia, la finanza e la politica. Tutto questo a danno di realtà aziendali un tempo floride e competitive. 
Si tratta di personaggi che la storia ha dimostrato essere ugualmente opachi e geniali, capaci di attuare con freddezza i più raffinati piani criminali muovendosi con naturalezza e disinvoltura nei salotti buoni della finanza. La posizione di privilegio e potere ha, di fatto, garantito loro una qualche protezione dagli "infortuni" giudiziari, ciò comportando un ulteriore deterioramento della fiducia dei cittadini verso le Istituzioni. Sin qui la cronaca di ieri e di oggi. 

Le considerazioni e gli insegnamenti derivanti da queste vicende sono varie, ma una su tutte, a parer mio, è evidente: le sorti dell'economia e quindi del benessere collettivo, sono state per troppi anni lasciate nelle mani di questi top manager, abituati ad affrontare le decisioni strategiche con lo sguardo concentrato più sui propri fringe benefit piuttosto che sulle esigenze di una giustizia sociale. Il lusso, la ricchezza e l'opulenza smisurata vissuta da questi soggetti ha contribuito in modo decisivo ad indebolirli dal punto di vista morale. 

Ed è proprio questo il punto! 

Si tratta di un circolo vizioso che si alimenta attraverso la necessità continua di progredire nel potere e nella ricchezza anche, o soprattutto, facendo ricorso a pratiche disoneste. Una vera sfida intellettuale per gli studiosi che ricercano modelli teorici in grado di decifrare tali comportamenti. 

Per questo motivo, a mio avviso, le teorie più tradizionali sulle frodi aziendali non sono più idonee a comprendere i fenomeni legati al crimine economico. Basti solo pensare che gli studi teorici ancora oggi più citati in letteratura poggiano i loro assiomi sulle osservazioni statistiche condotte a partire dagli anni ’40 del secolo scorso. 
A tal proposito si usano ricordare gli studi empirici sul “white collar crime” condotti da Donald R. Cressey, le cui risultanze sono state pubblicate nel 1973 nel volume “Other People’s Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement”. 

L'approccio scientifico adottato da questi studi si basa soprattutto sulle analisi relative alle condizioni iniziali capaci di trasformare un soggetto onesto in un frodatore seriale. In buona sostanza la frode si realizza, secondo Cressey, quando l’impianto etico del soggetto non è più in grado di inibire le pressioni indotte dalla continua ricerca di appagamento dei bisogni. Conseguentemente, appena individuata un’opportunità, tale soggetto non esiterà a commettere la frode. 

E’ quindi da attribuire ad un fatto esterno all’individuo la causa primaria che determina il conseguente cedimento morale che porta a frodare. In altre parole la ragione del comportamento illecito non è determinata tanto dalla libera iniziativa del soggetto, quanto, al contrario, da una induzione esterna determinata dall’insieme delle condizioni ambientali e sociali. L’archetipo pensato da Cressey è il tipico frodatore degli anni ‘50/’60 del 1900, un individuo piuttosto ingenuo, che agisce da solo, attuando la truffa in maniera quasi improvvisata, mediante l’utilizzo di schemi elementari e ripetitivi.

Si tratta di un soggetto con mansioni che implicano medie responsabilità, considerato affidabile agli occhi dei colleghi. E’ un buon cittadino solitamente abituato a rispettare le Istituzioni ma che si trova, in seguito alle circostanze avverse della vita, a soccombere al desiderio di risolvere le necessità economiche di tutti i giorni attraverso il comportamento illecito. 

Caratteristiche, queste, palesemente differenti da quelle proprie del frodatore moderno. 

Oggigiorno, infatti, sono i più blasonati colletti bianchi ad essere sporchi, non per necessità o per debolezza, ma per lucida e del tutto volontaria ricerca di potere! 

Solo negli ultimi anni e solo in seguito ai colossali scandali economico-finanziario, sono stati condotti studi teorici finalizzati ad aggiornare i modelli di Cressey. 
 Si pensi ad esempio alla “Fraud Scale Theory” introdotta da Steve Albrecht, Keith Howe e Marshall Romney nel testo “Deterring Fraud: The Internal Auditor’s Perspective” pubblicato dall’Istitute of Internal Auditors Research Foundation nel 1984 o alla “Fraud Diamond Theory” presentata da David T. Wolfe e da Dana R. Hermanson nel 2004 sul “The CPA Journal” oppure alle recentissime ricerche condotte dal professor Jason Thomas della West Virginia University il cui esito ha originato il “The MICE Model” (dove “MICE” è acronimo di: Money, Ideology, Coercion e Ego/Entitlement) illustrato nel volume di Mary-Jo Kranacher, Richard A. Riley Jr. e Joseph T. Wells, “Forensic Accounting and Fraud Examination”. 

Ricerche senza dubbio importanti e di frontiera, ma che non esauriscono certamente l’esigenza del Sapere in questo settore. 
A mio avviso infatti, sull'argomento ci sono ancora ampi e formidabili margini di ricerca scientifica, in vari ambiti multidisciplinari quali quello antropologico, sociologico, criminologico, economico-finanziario e giuridico; anche in considerazione del fatto che le pratiche fraudolente si raffinano giorno dopo giorno, mutando continuamente di forma e modalità di esecuzione. 

Inoltre gli schemi di frode saranno facilitati nel futuro dalle tecnologie, e questo rappresenta un terreno lasciato pericolosamente inesplorato. 
Per tutti questi motivi è fondamentale investire risorse adeguate nella ricerca scientifica. La ricerca consentirebbe, senza dubbio, una più incisiva azione di contrasto agli illeciti aziendali, mirata ad intercettare ed interrompere sul nascere eventi riconosciuti come potenzialmente idonei a scatenare il comportamento illecito ovvero ad identificare con rapidità i primi sintomi di una frode già in essere.

*Forensic accountant, Dottore commercialista, Revisore legale dei conti.
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