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lunedì 18 luglio 2016

Le Società Benefit: la risposta legislativa all’esigenza del mercato di fare business sostenibile e garantito contro le frodi?

di Susanna Pedretti (Avvocato)



Da più di sei mesi – precisamente dall'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016 – la legislazione italiana contempla una nuova figura societaria, alla cui base vi è un’idea potente, e secondo voci autorevoli (tra cui il Premio Nobel per l’economia 2013 Robert J. Shiller) anche estremamente profittevole: quella di coniugare la prospettiva lucrativa propria di qualsiasi azienda commerciale con uno o più obiettivi di “beneficio comune”, da intendersi, come ci dice la Legge, come il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, sulle persone, sulla comunità, su territorio e ambiente, su beni e attività culturali e sociali, su enti e associazioni e su altri portatori d’interessi, quali – ancora più alla lontana – i soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività della società quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile.

Le Società Benefit (“SB”) – così si chiamano – sono ancora un panorama poco conosciuto in Italia, che è infatti il primo paese dell’UE ad aver accolto e codificato questa innovativa figura, sulla scorta dell’esperienza economica e giuridica diffusasi a partire dalla seconda metà dello scorso decennio in USA.

Parallelamente, val la pena di fare qualche considerazione sull'ormai significativo numero di operatori economici che hanno integrato i propri obbiettivi con i cosiddetti elementi “ESG” (ambientali, sociali e di governance), o anche – saltando di palo in frasca ma non troppo- sull'impegno economico richiesto alle aziende per assicurarsi – chiamiamola così – la “compliance”.

                 

Si potrebbe osservare come i tentativi di combinare la redditività con l’attenzione all'ambiente, al sociale, e al “beneficio comune” siano antichi quanto antico è il concetto di business, ancorché – è ben vero – siano stati talvolta osservati con l’occhio scettico dedicato a tutto ciò che è “ibrido”, o di chi si domanda se le “non financial information” tra cui quelle “di sostenibilità” siano davvero utili, siano “di marketing”, o addirittura fraudolente: la frode di chi si pone sul mercato come “green”, ma non lo è affatto, ha trovato infatti ormai una propria definizione nella letteratura economica (“green washing”, appunto).

Da qualunque prospettiva la si veda, è innegabile comunque come la spinta evolutiva del mercato sia nella direzione della trasparenza, della sostenibilità nel tempo, dell’attenzione agli aspetti etici del business: siano essi veri o solo pretesi per esigenze di “immagine”, il business deve oggi essere dotato di un bell'aspetto per poter essere appetibile tanto per gli investitori quanto anche per i consumatori, e in particolare i giovani.

Insomma, profittabilità o meno, nel breve o nel lungo o nel lunghissimo periodo, fatto sta che le Società Benefit si pongono sul mercato con la garanzia dell’impegno dell’azienda di perseguire e documentare in modo articolato la propria attenzione verso tutti gli stakeholders.

E’ questa la principale ragione per la quale possiamo immaginare come l’adozione della forma di Società Benefit – allo stato sprovvista di alcun beneficio fiscale, sgravio o agevolazione – rappresenti una buona garanzia “anti-frode”.

E’ nel DNA stesso delle Società Benefit il perseguimento di due finalità che sono poste sullo stesso piano: da una parte vi è lo svolgimento di una attività economica, volta a generare un utile per gli shareholders (e quindi la valutazione delle performance economico-finanziarie), e dell’altra il perseguimento di una o più finalità di beneficio comune, indicate nello statuto sociale, bilanciando l’interesse dei soci con quelli degli altri stakeholder.

E’ stata confermata più volte anche su questo blog l’importanza dell’ambiente di lavoro nella determinazione del livello del rischio operativo di frode: si è detto infatti che un ambiente di lavoro positivo, sereno e corretto in cui il lavoratore non si senta abusato, sfruttato o semplicemente ignorato, è già una buona garanzia di successo nella lotta delle frodi aziendali interne.

Un ambiente lavorativo improntato sull'etica è già in sé un metodo di prevenzione poiché va a incidere sui processi di razionalizzazione del potenziale frodatore.

Sul punto, le Società Benefit si assumono l’impegno – tra gli altri – di valutare l’impatto sui lavoratori, e – più nello specifico – valutando le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro.

Ma le Società Benefit dovrebbero spingersi anche più lontano: integrando nei propri processi decisionali e strategici la valutazione dell’impatto sugli altri portatori d'interesse, attraverso un’analisi delle relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità, ne conseguirebbe anche una buona mitigazione del rischio operativo di outsourcing, nell’eventualità che le società conducano in modo etico il proprio business “diretto”, non interessandosi a sufficienza di quelle attività d’impresa affidate alle terze parti.

Da ultimo, si evidenzia come la diffusione delle Società Benefit, in presenza di efficaci standard di valutazione esterni, dovrebbe aiutare a combattere il citato fenomeno del green washing: non a caso la Legge Italiana assoggetta il comportamento delle Società Benefit che non perseguono realmente le finalità statutarie di beneficio comune alle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, affidando pieni poteri all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Non resta che stare a vedere se, ora che è stato predisposto il tessuto normativo, l’idea di un mercato basato su pratiche sostenibili e socialmente responsabili riuscirà concretamente ad affermarsi; ragionevolmente possiamo sin d’ora aspettarci che qualificarsi come Società Benefit non possa ridursi a una mera strategia di marketing, o a uno slogan d’impatto, visto l’impegno richiesto a dette società e all'assenza di incentivi fiscali.



Le Società Benefit: la risposta legislativa all’esigenza del mercato di fare business sostenibile e garantito contro le frodi?

di Susanna Pedretti (Avvocato)


Da più di sei mesi – precisamente dall'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016  la legislazione italiana contempla una nuova figura societaria, alla cui base vi è un’idea potente, e secondo voci autorevoli (tra cui il Premio Nobel per l’economia 2013 Robert J. Shiller) anche estremamente profittevole: quella di coniugare la prospettiva lucrativa propria di qualsiasi azienda commerciale con uno o più obiettivi di “beneficio comune”, da intendersi, come ci dice la Legge, come il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, sulle persone, sulla comunità, su territorio e ambiente, su beni e attività culturali e sociali, su enti e associazioni e su altri portatori d’interessi, quali – ancora più alla lontana  i soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività della società quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile.

LSocietà Benefit (“SB”) – così si chiamano  sono ancora un panorama poco conosciuto in Italia, che è infatti il primo paese dell’UE ad aver accolto e codificato questa innovativa figura, sulla scorta dell’esperienza economica e giuridica diffusasi a partire dalla seconda metà dello scorso decennio in USA.
Parallelamente, val la pena di fare qualche considerazione sull'ormai significativo numero di operatori economici che hanno integrato i propri obbiettivi con i cosiddetti elementi “ESG” (ambientali, sociali e di governance), o anche – saltando di palo in frasca ma non troppo- sull'impegno economico richiesto alle aziende per assicurarsi – chiamiamola così  la “compliance”.


Si potrebbe osservare come i tentativi di combinare la redditività con l’attenzione all'ambiente, al sociale, e al “beneficio comune” siano antichi quanto antico è il concetto di business, ancorché – è ben vero – siano stati talvolta osservati con l’occhio scettico dedicato a tutto ciò che è “ibrido”, o di chi si domanda se le “non financial information” tra cui quelle “di sostenibilità” siano davvero utili, siano “di marketing”, o addirittura fraudolente: la frode di chi si pone sul mercato come “green”, ma non lo è affatto, ha trovato infatti ormai una propria definizione nella letteratura economica (“green washing”, appunto).

Da qualunque prospettiva la si veda, è innegabile comunque come la spinta evolutiva del mercato sia nella direzione della trasparenza, della sostenibilità nel tempo, dell’attenzione agli aspetti etici del business: siano essi veri o solo pretesi per esigenze di “immagine”, il business deve oggi essere dotato di un bell'aspetto per poter essere appetibile tanto per gli investitori quanto anche per i consumatori, e in particolare i giovani.

Insomma, profittabilità o meno, nel breve o nel lungo o nel lunghissimo periodo, fatto sta che le Società Benefit si pongono sul mercato con la garanzia dell’impegno dell’azienda di perseguire e documentare in modo articolato la propria attenzione verso tutti gli stakeholders.
E’ questa la principale ragione per la quale possiamo immaginare come l’adozione della forma di Società Benefit – allo stato sprovvista di alcun beneficio fiscale, sgravio o agevolazione  rappresenti una buona garanzia “anti-frode”.

E’ nel DNA stesso delle Società Benefit il perseguimento di due finalità che sono poste sullo stesso piano: da una parte vi è lo svolgimento di una attività economica, volta a generare un utile per gli shareholders (e quindi la valutazione delle performance economico-finanziarie), e dell’altra il perseguimento di una o più finalità di beneficio comune, indicate nello statuto sociale, bilanciando l’interesse dei soci con quelli degli altri stakeholder.

E’ stata confermata più volte anche su questo blog l’importanza dell’ambiente di lavoro nella determinazione del livello del rischio operativo di frode: si è detto infatti che un ambiente di lavoro positivo, sereno e corretto in cui il lavoratore non si senta abusato, sfruttato o semplicemente ignorato, è già una buona garanzia di successo nella lotta delle frodi aziendali interne.
Un ambiente lavorativo improntato sull'etica è già in sé un metodo di prevenzione poiché va a incidere sui processi di razionalizzazione del potenziale frodatore.

Sul punto, le Società Benefit si assumono l’impegno – tra gli altri  di valutare l’impatto sui lavoratori, e – più nello specifico  valutando le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro.

Ma le Società Benefit dovrebbero spingersi anche più lontano: integrando nei propri processi decisionali e strategici la valutazione dell’impatto sugli altri portatori d'interesse, attraverso un’analisi delle relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità, ne conseguirebbe anche una buona mitigazione del rischio operativo di outsourcing, nell’eventualità che le società conducano in modo etico il proprio business “diretto”, non interessandosi a sufficienza di quelle attività d’impresa affidate alle terze parti.

Da ultimo, si evidenzia come la diffusione delle Società Benefit, in presenza di efficaci standard di valutazione esterni, dovrebbe aiutare a combattere il citato fenomeno del green washing: non a caso la Legge Italiana assoggetta il comportamento delle Società Benefit che non perseguono realmente le finalità statutarie di beneficio comune alle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, affidando pieni poteri all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Non resta che stare a vedere se, ora che è stato predisposto il tessuto normativo, l’idea di un mercato basato su pratiche sostenibili e socialmente responsabili riuscirà concretamente ad affermarsi; ragionevolmente possiamo sin d’ora aspettarci che qualificarsi come Società Benefit non possa ridursi a una mera strategia di marketing, o a uno slogan d’impatto, visto l’impegno richiesto a dette società e all'assenza di incentivi fiscali. 


giovedì 7 luglio 2016

Il cloud: una miniera d'oro per gli investigatori digitali

Ormai da qualche anno i casi di criminalità economico-finanziaria, come di altra natura, si risolvono anche (se non soprattutto) grazie all'analisi dei dati e delle informazioni archiviate sui vari dispositivi informatici e sul cloud.


L'ultima sfida per gli investigatori digitali è proprio quella di analizzare con strumenti forensi l'ambiente virtuale, indefinito e illimitato, chiamato "cloud".
In buona sostanza il cluod è un ambiente messo a disposizione sulla rete internet da un provider nel quale l'utente, attraverso un account personale accessibile con password, può archiviare, trasmettere, elaborare o nascondere informazioni di qualsiasi genere e dimensione.

Oltre alle difficoltà di accesso a questi ambienti virtuali, l'investigatore digitale deve fare i conti con gli impedimenti legali e burocratici che limitano i suoi poteri d'indagine sui server ubicati in territori di altre giurisdizioni, rendendo altresì onerosa l'attività tecnica.

La battaglia tuttavia non è persa!
Infatti a disposizione degli investigatori digitali ci sono molteplici sistemi hardware e software in grado di fornire servizi leciti e tempestivi di accesso, estrazione, conservazione e analisi di questi archivi di file.
E ciò è possibile anche con riferimento ai contenuti dei vari social network, quali Facebook, Twitter, Instagram e Kik.

Non si ritiene di entrare nel dettaglio, ma l'accesso agli archivi cloud o ai profili personali sui social media avviene grazie all'analisi degli stessi dispositivi utilizzati per accedervi. Naturalmente ciò è possibile in un contesto di indagini penali in cui è possibile risalire alle credenziali e alle altre informazioni rilevanti contenute nei dispositivi, anche telefonici, grazie ad un'attività d'indagine informatica altamente specializzata.


venerdì 1 luglio 2016

Mario Draghi risponde ad AssoTAG (l'Associazione dei CT delle Procure)

Il Presidente di AssoTAG (Associazione Italiana dei Periti e dei Consulenti Tecnici nominati dall'Autorità Giudiziaria), Ing. Alfonso SCARANO, ha informato gli amministratori del blog che lo scorso 28 giugno 2016 il Presidente della Banca Centrale Europea, Prof. Mario Draghi, ha risposto alla lettera aperta a lui indirizzata sui rischi insiti nei derivati finanziari che non sono stati analizzati dall’attuale procedura di "Asset Quality Review".

Ing. Alfonso Scarano (Presidente AssoTAG)

Come i lettori più affezionati ormai sanno, il blog ha da sempre seguito l'attività associativa di AssoTAG, divulgandone le iniziative e le battaglie intraprese.
In particolare, il 16 febbraio scorso, l' Ing. Scarano, in qualità di Presidente di AssoTAG ha indirizzato all'attenzione di Mario Draghi la seguente lettera aperta:

Gentile Prof. Mario Draghi,
come analisti finanziari, operatori e professionisti del settore bancario e finanziario, desideriamo sollecitare l’attenzione Sua e dell’Istituzione che rappresenta sulla questione, ormai evidente, che nelle banche occorra fare chiarezza sui rischi insiti nei derivati finanziari che non sono stati puntualmente analizzati dall’attuale procedura di Asset Quality Review.

Certamente una banca può soffrire, anche drammaticamente, sia per causa di eccessi di crediti in sofferenza sia per prodotti derivati finanziari che producano perdite.

Dal punto di vista tecnico appare incomprensibile l’attuale discriminazione di trattamento tra la puntuale analisi dei rischi del credito commerciale da un lato e, dall’altro, la mancata puntuale analisi del rischio insito nei derivati finanziari in possesso delle banche, in particolare quelli di Classe 3.

Un'analisi dedicata a prodotti derivati e attività di livello 3 è resa anche attuale e necessaria per una verifica della normativa entrata recentemente in vigore sulla valutazione prudente di tali prodotti. E' infatti della massima importanza verificare se il capitale effettivamente accantonato dalle banche a fronte della possibile valutazione errata di tali attività finanziarie sia sufficiente ad assorbire le rettifiche di valore che effettivamente potrebbero verificarsi in caso di stress.

Emerge anche l’esigenza di un riferimento di modelli di valutazione che vengano dettati dall’autorità di controllo e non siano lasciati alla auto-valutazione interna della banca.

L’opportunità di una analisi del rischio dei derivati va a beneficio del mercato e del sistema bancario europeo, in modo che non diventi preda di incontrollabili forze speculative.

Bene se tale lacuna verrà colmata per impulso e sostegno dalla BCE, di concerto con le istituzioni coinvolte, con una opportuna e urgente analisi sul rischio dei derivati in possesso delle maggiori banche.

Questa analisi diventa anche più urgente per le nuove fattispecie configuratesi con il recente “bail-in”, per le quali sono resi solidali nel rischio con gli azionisti anche gli obbligazionisti subordinati e altri soggetti creditori, fino ad arrivare addirittura ai correntisti.

Rimanendo in attesa di un’azione concreta da parte delle Autorità di Controllo su queste delicate questioni, porgo cordiali saluti

ing. Alfonso Scarano 
Presidente AssoTAG - Associazione Italiana dei Periti e dei Consulenti Tecnici nominati dall'Autorità Giudiziaria.



Prof. Mario Draghi - Presidente della Banca Centrale Europea

In data 28 giugno 2016, Mario Draghi, per il tramite del suo Capo Divisione della Direzione Generale Comunicazione, dott.sa Valérie Saintot, ha risposto:

Egregio Ingegner Scarano,

con riferimento alla Sua e-mail del 16 febbraio, La informiamo di aver preso nota delle Sue considerazioni e ci scusiamo per il ritardo della risposta.

La vigilanza bancaria della Banca Centrale Europea (BCE) esamina costantemente la necessità di azioni correttive derivanti dalla valutazione approfondita del 2014, al fine di assicurare una valutazione prudente delle attività, ivi comprese quelle valutate al fair value sulla base di input non osservabili (cosiddette attività di livello 3).

Per gli enti significativi sottoposti alla vigilanza diretta della BCE, la valutazione dei rischi connessi alla detenzione di quote rilevanti di attività di livello 3 valutate al fair value rientra nel processo annuale di revisione e valutazione prudenziale. Tali rischi vengono tenuti sotto osservazione da parte dei Gruppi di vigilanza congiunti nell’ambito della loro ordinaria attività di vigilanza.

Con i più distinti saluti,

Valérie Saintot
Capo Divisione
Outreach Division
Direzione Generale Comunicazione

BANCA CENTRALE EUROPEA
tel. +49 69 1344 1300
E-mail: info@ecb.europa.eu
http://www.ecb.europa.eu
http://www.youtube.com/ecbeuro
https://twitter.com/ecb
https://twitter.com/ecb





lunedì 20 giugno 2016

Whistleblowing. Diventeremo tutti delatori?

Whistleblowing o whistlerblower.
Termini ormai utilizzatissimi negli ambienti aziendali, soprattutto negli ambiti preposti al controllo e alla vigilanza. 
Gli autori del blog, tra i primi a parlarne in Italia con un articolo risalente all'aprile 2013 (Il fraud manager), hanno da sempre ritenuto i canali informativi di tipo delatorio dei meri strumenti di contrasto, utili, non più di altri, ad identificare i comportamenti irregolari in azienda.

Strumenti validi solo in presenza di determinate condizioni aziendali di tipo ambientale, strutturale e organizzativo.



Ora l'argomento è assolutamente inflazionato, tanto che ai numerosi convegni sul tema non è infrequente ascoltare sedicenti "esperti" (peraltro palesemente improvvisati) perdersi nei dettagli più articolati e improbabili nell'intento di illustrare quanto sia complicato organizzare un efficacie sistema di whistleblowing, senza, naturalmente, il ricorso ad un consulente esterno.

Siamo agli albori di una nuova moda nel campo della consulenza aziendale?

Negli anni '90 l'argomento principe era il marketing e la promozione pubblicitaria, poi siamo diventati tutti esperti di "modelli 231", di "codici etici" e dei sistemi di controllo e mitigazione dei rischi di frode basati sul "C.O.S.O", poi parlavamo tutti di "bilanci sociali", ultimamente anche di "Climate change & sustainability" e di "integrated compliance"... e ora siamo tutti consumati conoscitori delle tecniche di segnalazione anonima di fatti potenzialmente illeciti o irregolari.

Non ha importanza se la normativa in Italia sia ancora in ampia evoluzione e che manchino linee guida chiare ed univoche. 
Non ha importanza se ci sono ancora importanti difficoltà interpretative, soprattutto in ragione delle disposizioni sulla tutela della privacy o sulla validità probatoria delle segnalazioni raccolte. 
Non ha importanza se i canali attraverso i quali si raccolgono le segnalazioni non assicurino il pieno anonimato dell'informatore o che "quello che fa il fischio... o la soffiata" (il whistleblower appunto) potrebbe anche incorrere nel reato di diffamazione.
Non ha importanza, infine, se questo istituto non abbia avuto i successi sperati in alcuni settori pesantemente intaccati da gravi fenomeni corruttivi.
Tutto ciò non ha importanza. 
Quello che conta davvero è riuscire a vendere in modo massivo il servizio professionale.

Senza contare che l'introduzione dei sistemi di whistleblowing dovranno prevedere numerosi - quanto mai redditizi - aggiornamenti (quando non realizzazione ex novo) di piani di prevenzione della corruzione, di programmi anti-frode, di modelli organizzativi ex dlgs 231/01 e di ogni altra procedura o policy aziendale legata, bene o male, alle attività anticorruzione.

Sarà la storia prossima a dimostrare se con il whistleblowing abbiamo scoperto il rimedio universale alla corruzione, o almeno l'equivalente dell'aspirina per mitigarla un poco.
Oppure se il whistleblowing, molto più banalmente, sia servito solo a gonfiare i conti economici delle grandi società di consulenza e dei più blasonati studi legali.

Visti i "successi" di altre note terapie vendute come risolutive, il dubbio resta. 


mercoledì 15 giugno 2016

Cercasi Computer & Digital Forensics Expert

Posizione di lavoro aperta:


Computer & digital forensics expert

DESCRIZIONE ATTIVITA’:
L'informatica forense (anche chiamata "computer forensics" o "digital forensics") è la scienza che studia l'individuazione, la conservazione, la protezione, l’acquisizione, l'estrazione, l'analisi e ogni altra forma di trattamento del dato informatico al fine di essere valutato in un processo giuridico (civile, penale, amministrativo, tributario o arbitrale) e studia, ai fini probatori, le tecniche e gli strumenti per l'esame metodologico dei sistemi informatici.
Si tratta di una disciplina relativamente recente (la sua nascita si colloca intorno al 1980 ad opera dei laboratori tecnici della FBI).
Con l'aumento dei crimini informatici e di quelli economico-finanziari, si rende necessaria un’applicazione integrale di questa disciplina.
Una nota e prestigiosa società investigativa operante nel settore "corporate & legal", ricercata un "computer & digital forensics expert" da inquadrare nell'ambito della propria struttura organizzativa con sede a Milano.


REQUISITI RICHIESTI:
Titoli preferibili:
Laurea magistrale in una delle seguenti materie:
·         informatica; 
·         ingegneria informatica; 
·         ingegneria elettronica;
·         fisica (con specializzazione nell'ambito informatico-statistico);
·         matematica (con specializzazione nell'ambito informatico).
Saranno considerati titoli di merito:
·         eventuali specializzazioni in Computer/Digital Forensics (corsi accademici e master post-laurea); 
·         corsi e certificazioni relativi alla Computer/Digital Forensics (corsi professionali). 

Capacità/Esperienze:
Al candidato sono richieste conoscenze approfondite a livello logico, architetturale e sistemistico relative a:
·         Sicurezza logica dei sistemi informativi; 
·         Architetture di rete; 
·         Architetture sistemi informativi;
·         Sistemi operativi Unix\MS Windows\Apple Mac Osx\IOS\Android;
·         Conoscenza di software investigativi quali: EnCase, Intella, Forensic Toolkit, Magnet IEF, dtSearch, X-Ways Forensic. Utilizzo dei dispositivi UFED (mobile forensics).
Saranno considerati titoli preferenziali:
·         3/4 anni di esperienza lavorativa nel campo della Computer Security;
·         3/4 anni di esperienza lavorativa nell'ambito dei team di Computer & Digital Forensics delle società di consulenza internazionali e "big4".

Completano il profilo:
·         ottima conoscenza dell’inglese parlato e scritto; 
·         disponibilità a trasferte; 
·         flessibilità di orario;
·         predisposizione alla formazione continua. 

I candidati possono inoltrare il CV aggiornato al seguente indirizzo di posta elettronica:
info.fraud.auditing@gmail.com


lunedì 6 giugno 2016

Sezioni Unite, il falso valutativo (di bilancio) è punibile. Ecco perché.

di Alberto Gabriele Piva *


Il 27 maggio i Giudici delle Sezioni Unite Penali hanno depositato le motivazioni della Sentenza emessa in data 31 marzo 2016, mettendo un primo punto fermo sulla questione del falso valutativo di bilancio chiudendo così la porta ad interpretazioni (sin troppo letterali) del riformato art. 2621 c.c..

A ben guardare le motivazioni della sentenza, sembra che i Giudici della Suprema Corte abbiano letto il blog "Fraud Auditing & Forensic Accounting".
Infatti, gli autori di questo blog sono rimasti piacevolmente sorpresi dal corpus delle motivazioni riportate nella sentenza; la quale inquadra sia il concetto di bilancio d’esercizio sia il processo che ne porta alla redazione secondo presupposti molto familiari ai nostri lettori.
Infatti, le Sezioni Unite ribadiscono che le valutazioni sono il presupposto della redazione di qualsiasi bilancio e non una sua tecnica di redazione evoluta (cfr. post “Il bilancio e le riformate false comunicazioni sociali” del 25/10/2015). 


Sul punto i Giudici affermano che «sterilizzare il bilancio con riferimento al suo contenuto valutativo significherebbe negarne la funzione e stravolgerne la natura […] per l'ottima ragione che bilancio non contiene "fatti", ma "il racconto" di tali fatti. Vale a dire: un fatto, per quanto "materiale", deve comunque, per trovare collocazione in un bilancio, essere "raccontato" in unità monetarie e, dunque, valutato (se si vuole apprezzato).» ed affermano perciò che «il redattore di tale documento non può non operare valutazioni» poiché «solo la traduzione in valuta consente una comparazione di entità eterogenee, quali possono essere, ad esempio, un immobile, un macchinario o una materia prima».

Anche sul concetto di “fatto materiale” le Sezioni Unite allineano (come più volte auspicato) le norme del art. 2621 c.c. alla prassi internazionale. 
Nello specifico, i Giudici della Cassazione affermano che il concetto di rilevanza «ha la sua origine nella normativa comunitaria […] che definisce rilevante l’informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori, sulla base del bilancio dell’impresa» (cfr. concetto di materiality in IASB e FASB Meeting, Discussion Paper, luglio 2015, pag. 2 par. 5, in op. cit.). 

La "rilevanza" secondo la Cassazione «non è altro che la pericolosità conseguente alla falsificazione; il che suggella […] la natura, appunto di reato di pericolo (concreto) delle “nuove” false comunicazioni sociali».

Infine la sentenza offre una chiave di lettura del concetto di “non rispondente al vero” che, in analogia a figure esistenti in altri ambiti del diritto penale (es. falso ideologico), è ricondotto ad un principio fondamentale: l’atto valutativo comporta necessariamente un apprezzamento discrezionale del valutatore, ma si tratta di discrezionalità tecnica delimitata da parametri determinati, tecnicamente indiscussi (i.e. principi contabili).

Le implicazioni di questa sentenza sono molto importanti sia per coloro che redigono i bilanci sia per coloro che a vario titolo li controllano.
Infatti, tutti i “redattori” dei documenti contabili saranno chiamati a esplicitare rigorosamente (e non necessariamente solo in bilancio) i criteri ed i metodi di redazione, mentre i “controllori” dovranno esaminare le risultanze dei propri controlli in maniera più articolata abbandonando un approccio rigidamente e meccanicamente legato alle soglie quantitative di materialità. 
Questo implica un lavoro intenso da parte di tutti gli specialisti della contabilità e degli organi che li rappresentano a tradurre i principi in prassi operative condivise prima che la giurisprudenza sia costretta a dirimere un numero potenzialmente elevatissimo di contenziosi fondati solo sua legittima diversità di approcci metodologici.

La sentenza delle Sezioni Unite Penali della Cassazione “mette in riga” la disciplina del falso valutativo di bilancio riportandola nell'alveo della prassi condivisa dagli operatori. Questo riporta, come auspicato da tempo, l’attenzione degli operatori ad una maggiore cura nella redazione del bilancio. 
Gli autori, a chiusura di questa serie di articoli sul tema, sperano che questa sentenza contribuisca alla formazione di una cultura ampia e condivisa della trasparenza del mercato, primo vero pilastro della prosperità economica.

* Alberto Gabriele Piva 
Dottore Commercialista, Revisore Legale dei Conti e Certified Fraud Examiner



sabato 28 maggio 2016

Dove sono gli yacht dei clienti? Convegno a Milano 15.6.16 (su invito)


GRUPPO FEDERICO CAFFE'  


AssoTAG
(Ass. Italiana dei Periti e Consulenti Tecnici nominati dall'Autorità Giudiziaria)


organizzano un convegno dal titolo


"UNA NUOVA REPUTAZIONE PER BANCHE E CONTROLLORI BANCARI

Milano, 15 giugno 2016

Negozio Civico di ChiAmaMilano
Via Laghetto, 2
(dalle ore 14.30 alle ore 17.30)

PARTECIPAZIONE SU INVITO




Obiettivi
La caduta di reputazione del sistema bancario insieme a quella dei suoi regolatori e controllori è un fenomeno che sta diventando ogni giorno più importante.

Pare che i rapporti ispettivi di Banca d'Italia contenessero già tutte le informazioni negative sui soggetti bancari poi effettivamente falliti o che versano in gravi difficoltà.

Ci si chiede se le caratteristiche di intervento in attuazione da parte delle autorità di controllo non siano oggettivamente inadeguate a modificare la situazione. L’indicatore reputazionale può essere oggetto di specifica valutazione di valore aggiunto o perduto.

La tavola rotonda mira a discutere di questo con casi esemplari e interventi multidisciplinari e il suo obiettivo è di suggerire indicazioni che possano essere raccolte dal legislatore e dalle stesse Istituzioni di controllo.

L'incontro si svolgerà a porte chiuse ed è accessibile solo con invito e conferma di partecipazione
Per partecipare cliccare QUI


PROGRAMMA

Ore 14.30 - Apertura Lavori 

Filippo Barone - Giornalista Ballarò Rai3 - Il caso Banca Popolare di Vicenza

Paolo Mondani - Giornalista Report Rai3 - Il caso MPS

Marco Vitale - Banche: rifugio o rischio?

Giorgio Meletti - Banca d'Italia, CONSOB e i controlli

Salvatore Bragantini -  Dove sono gli yacht dei clienti?

Toni Muzi Falconi -  La reputazione degli organi di regolazione e controllo

Michele Tesoro -  La reputazione del settore bancario dal 2012 a oggi. Quale ruolo deve giocare la comunicazione?

Alfonso Scarano - Analista Finanziario Indipendente, Presidente AssoTAG - La reputazione nella valutazione economica d'impresa


Ore 17.00 - Conclusioni 


Modera l'evento Alfonso Scarano, Presidente AssoTAG

Per informazioni E-mail: info@assotag.org


Nota: il programma può subire aggiornamenti




lunedì 23 maggio 2016

Statistiche milanesi: nel 2015 fallimenti in calo

Nel corso del VI Seminario sulle procedure concorsuali riservato ai Giudici Delegati e ai Pubblici Ministeri, tenutosi tra il 20 e il 22 maggio scorsi sull'isola veneziana di San Servolo, sono stati presentati i risultati di un'analisi statistica sui fallimenti milanesi.
E il blog è in grado di illustrare quanto emerso.



Il dott. Roberto Fontana, Pubblico Ministero presso la Procura di Piacenza, nell'ambito delle sessioni di studio patrocinate dalla Scuola Superiore della Magistratura, ha illustrato ai numerosissimi presenti un risultato molto chiaro: i fallimenti registrati a Milano nel corso del 2015 sono in netta diminuzione rispetto al dato del 2014, almeno per quanto riguarda la dimensione del passivo.
Il medesimo fenomeno è osservabile a livello nazionale.

Una buona notizia quindi, visto che il dato del 2015 è tornato ai livelli registrati nel 2009!

Nel dettaglio, le procedure fallimentari milanesi nel 2015 hanno registrato un passivo complessivo pari a circa 1,1 miliardi di euro corrispondente a circa 1/3 del dato relativo al 2014 (pari a 3 miliardi di euro) e a più di 1/4 del totale passivo segnato nel 2013 (pari a 4,7 miliardi di euro).

L'analisi ha fatto emergere, peraltro, che l'anno più oscuro in fatto di sentenze dichiarative di fallimento è stato proprio il 2013.
In quell'anno, a livello nazionale, l'ammontare complessivo del passivo ammesso è stato pari a circa 50 miliardi di euro, la metà dei quali costituito da debiti verso l'erario e gli enti previdenziali.
L'analisi del dott. Fontana si è particolarmente concentrata su questo aspetto.
Infatti in molti casi l'azienda arriva al fallimento dopo 2-4 anni di "espedienti" che, di fatto, hanno la sola conseguenza di aggravare il dissesto, anche e soprattutto ai danni dello Stato.

Se si riuscisse ad intercettare in tempi rapidi questi casi, non di crisi ma di vero e proprio dissesto latente, si riuscirebbero a diminuire le esposizioni verso l'erario limitando oltretutto l'effetto domino sul sistema delle aziende fornitrici che altrimenti avrebbero più elevati crediti da svalutare e situazioni di crisi da gestire.

A tal proposito non sono mancati i suggerimenti per potenziare l'attività "pre-fallimentare" finalizzata a limitare gli aggravamenti dei dissesti.
La più importante di queste proposte di basa sull'analisi dei dati a disposizione dell'Amministrazione pubblica.

Si pensi ai molti registri, bollettini ed elenchi tenuti dalla PA, ricchi di informazioni utili a tracciare il profilo del "fallito latente".
Si possono quindi incrociare i dati relativi alle esecuzioni immobiliari e mobiliari, i dati forniti dalla centrale dei rischi o contenuti nel bollettino dei protesti ovvero le iscrizioni al ruolo. Naturalmente l'Agenzia delle Entrate ed Equitalia possono contribuire massivamente alla produzione dei dati e delle statistiche utili alle finalità appena richiamate.
Ma un'attività preventiva può attingere anche ad altre fonti quali l'andamento delle utenze con riferimento ad un determinato periodo di tempo ovvero da altri database già utilizzati per definire i profili comportamentali patologici.

Va rilevato inoltre che circa il 30% del passivo ammesso in sede fallimentare, si riferisce ai debiti verso banche quasi del tutto coperti da qualche forma di garanzia e privilegio.
A Milano nel 2015 tali debiti verso gli istituti di credito ammontano a circa 450 milioni di euro, contro il miliardo di euro segnato nel 2014.

Infine si rileva che in fatto di procedure concorsuali, i dati del passivo ammesso a livello nazionale corrispondono a circa 15 volte quelli registrati a Milano.


venerdì 13 maggio 2016

PwC pubblica la Global Economic Crime Survey 2016

Ancora una volta è una Big4 a tracciare con una survey globale, il quadro della situazione in tema di criminalità economica.

La PricewaterhouseCoopers (PwC), prestigiosa multinazionale che fornisce servizi professionali di revisione di bilancio e consulenza anche in ambito legale e fiscale, con un forensic department tra i più sviluppati in Italia, ha recentemente diffuso la Global Economic Crime Survey 2016 con un'edizione italiana tutta da leggere scaricabile cliccando QUI (per la versione internazionale cliccare QUI e QUI).

Dal sondaggio fatto a livello mondiale è emerso che il 36% delle aziende intervistate ha dichiarato di aver subito almeno una frode negli ultimi anni, in particolare, l’Africa risulta il paese con il più alto tasso di criminalità economica nel mondo: 57% nel 2016, contro il 50% del 2014.
Mentre in Italia circa un'azienda su cinque ha dichiarato di essere stata vittima di frodi economico-finanziarie.

I dati ottenuti hanno visto una lieve flessione nel trend di crescita dei fenomeni di criminalità economica, con tutta probabilità dovuta all'effetto combinato tra i benefici derivanti da una crescente sensibilizzazione in tema di prevenzione, contro una sempre maggiore difficoltà ad individuare le frodi a causa del crescente grado di sofisticazione delle tecniche utilizzate dai frodatori anche grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie.

(click sull'immagine per ingrandire)

La ricerca di PwC conferma ancora una volta che in Italia la categoria di frode più diffusa rimane l’appropriazione indebita, che rappresenta il 70% circa delle frodi dichiarate (65% nel 2014), con un incremento del 5%.
Mentre il 23% delle aziende ha dichiarato di essere stata vittima di corruzione (13% nel 2014), in aumento del 10%. Al terzo posto permane il cybercrime, assestato al 20% dei casi.
Le frodi contabili, pari al 17% dei casi, sono in diminuzione rispetto al 22% del 2014; al quinto posto invece si attestano le frodi dell'area acquisti e appalti con il 13% dei casi segnalati dalle aziende interpellate.
Anche a livello mondiale l’appropriazione indebita resta il fenomeno di frode più diffuso, dichiarata dal 64% delle aziende, mentre è il cybercrime la seconda causa di frode globale con il 32% delle aziende colpite, rispetto al 24% del 2014.

Dalla survey di PwC emerge che meno della metà delle aziende italiane (il 47%) ha individuato l’evento fraudolento attraverso il sistema di controllo interno (in calo rispetto al 50% nel 2014) e in particolare tramite:
  • le attività dell’Internal Audit (17% dei casi);
  • i processi di monitoraggio delle transazioni sospette (7% dei casi);
  • i sistemi di Fraud Risk Management (10% dei casi);
  • la funzione security aziendale (nel 3% dei casi);
  • altre modalità residuali (10%).
Mentre il 24% delle frodi economico-finanziarie in Italia è intercettata dalle forze dell'ordine.

La survey fa emergere con chiarezza che c'è ancora molto da fare riguardo allo sviluppo di una cultura aziendale volta a favorire le segnalazioni, ad esempio tramite whistleblower (le cosiddette "soffiate" interne ed esterne), che si attestano al 13% dei casi di individuazione della frode, in forte calo rispetto al 35% del 2014.

Come segnale positivo si evidenzia la riduzione del numero di aziende che non ha mai svolto attività di Fraud Risk Assessment (24% nel 2016, contro il 25% del 2014 e il 37% del 2011).

Ancora una volta la survey di PwC evidenzia che negli ultimi due anni le frodi hanno causato perdite finanziarie enormi:
per il 7% delle aziende italiane le perdite sono comprese tra 5 e 92 milioni di €

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Ma qual è l’identikit del frodatore italiano?
E' bene sottolineare innanzitutto che nel 43% dei casi a commettere la frode è un soggetto interno all'azienda. In particolare in Italia il frodatore interno è:
  • di sesso maschile;
  • laureato;
  • di età compresa tra i 31 e i 40 anni;
  • con una buona esperienza lavorativa alle spalle che va dai 3 ai 5 anni;
  • posizionato nel middle management.
Profilo nettamente diverso da quello indicato nella precedente edizione della survey di PwC del 2014, che fotografava il responsabile della frode come appartenere al senior management, in servizio in azienda da più di 10 anni, di sesso maschile, di età compresa tra i 41 e i 50 anni con un titolo di studio di scuola secondaria o laurea.

Infine si deve sottolineare il risultato certamente più significativo dell’edizione 2016, che è rappresentato dal 23% delle aziende italiane che hanno dichiarato di essere state vittime di fenomeni di corruzione, in aumento del 10% rispetto al 2014 e del 13% rispetto al 2011.


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