AdSense4

Bing

AdSense3

domenica 4 novembre 2018

Il futuro della cybersecurity in Italia: ambiti progettuali strategici

Il Laboratorio Nazionale di Cybersecurity del CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica), con il supporto del Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica, nel 2015 ha realizzato la prima edizione del "Libro Bianco" sulla cybersecurity per analizzare le principali sfide che il nostro Paese avrebbe dovuto affrontare nei cinque anni successivi. 


A distanza di tre anni, lo scorso 9 ottobre 2018, è stata diffusa la versione aggiornata del volume, comprendete le più recenti azioni che la comunità nazionale della ricerca in tema di sicurezza e contrasto al crimine informatico ritiene essenziali a complemento di quanto contenuto nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2017 (a firma di Paolo Gentiloni) "Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali".

Come indicato nell'introduzione del Libro Bianco, la lettura non richiede particolari conoscenze tecniche; il testo, intatti, è fruibile da chiunque utilizzi strumenti informatici o navighi in rete. 
I temi trattati riguardano molteplici aspetti della cybersecurity, che vanno dalla definizione di infrastrutture e centri necessari a organizzare la difesa, alle azioni e alle tecnologie da sviluppare per essere protetti al meglio, dall’individuazione delle principali tecnologie da difendere, alla proposta di un insieme di azioni per la formazione, la sensibilizzazione e la gestione dei rischi. 

Lo studio del Laboratorio Nazionale di Cybersecurity è inoltre accompagnato da una serie di raccomandazioni agli organi tecnico-politici preposti per affrontare al meglio la sfida della trasformazione digitale italiana. 
Naturalmente tali raccomandazioni non possono intendersi esaustive, ma vanno a toccare i punti essenziali per un corretto sviluppo di una strategia della sicurezza cibernetica a livello nazionale. 

Il Libro Bianco sulla cybersecurity è scaricabile nella versione italiana cliccando QUI e nella versione inglese cliccando QUI.


lunedì 24 settembre 2018

I sistemi di prevenzione della corruzione ISO 37001:2016 nella PA


evento on-line

I sistemi di prevenzione della corruzione 
ISO 37001:2016 
nella pubblica amministrazione

martedì 9 ottobre 2018
11:00  -  13:00



La Rete dei Comuni organizza un "webinar" nell'ambito del progetto DigiPro, finanziato con fondi del Pon-Governance 2014-2020. 

Nel corso dell’incontro verranno approfondite le sinergie del sistema di gestione ISO 37001 con i Piani Anticorruzione.

ISO ha recentemente pubblicato uno specifico standard in materia di prevenzione della corruzione. Si tratta della norma UNI ISO 37001 pensata per aiutare le organizzazioni pubbliche e private di qualsiasi dimensione a prevenire il compimento di atti corruttivi, specifica le misure e i controlli che un’organizzazione è chiamata ad adottare per prevenire la corruzione.
Tale norma potrà essere utilizzata dagli Enti Pubblici come asset su cui puntare in vista de prossimo aggiornamento dei Piani Triennali di Prevenzione della corruzione.

Docente: Ermelindo Lungaro (esperto di legalità di Anci Lombardia).

Per iscriversi all'evento cliccare QUI




lunedì 10 settembre 2018

Seminario di CT, periti e magistrati in materia di reati societari e fallimentari




Seminario
di consulenti tecnici, periti e magistrati 
in materia di reati societari 
e fallimentari


Metodi di analisi e attività del consulente tecnico 
nelle indagini e nei processi per reati dibancarotta 

SAN SERVOLO
Venezia 28-30 settembre 2018



Programma

VENERDÌ 28 SETTEMBRE 1° SESSIONE
- h 14,30 – 18,30 - 
Inquadramento del contesto e primo esame dei bilanci 

SABATO 29 SETTEMBRE 2° SESSIONE 
- h 9,00 – 18,00 - 
Acquisizioni documentali e approfondimenti analitici con riferimento alle principali tipologie di condotte delittuose 

DOMENICA 30 SETTEMBRE 3° SESSIONE 
- h 9,00 – 13,00 - 
Il Consulente Tecnico del PM nel dibattimento. Illustrazione e discussione di casi concreti dalla fase delle indagini al processo.


L’incontro si svolgerà in forma seminariale articolato in sessioni introdotte e coordinate da magistrati e professionisti esperti nel settore del diritto penale dell’economia e sarà limitato a 80 partecipanti

Per ulteriori informazioni ed iscrizione: www.cespec.eu, sezione EVENTI 

Coordinamento scientifico: 
Donata Costa, Procura della Repubblica di Milano, 
Roberto Fontana, Procura della Repubblica di Milano, 
Walter Mapelli, Procura della Repubblica di Bergamo, 
Giorgio Orano, Procura della Repubblica di Roma,
Fabio Regolo, Procura di Catania.



giovedì 6 settembre 2018

Whistleblowing: i dipendenti non possono improvvisarsi investigatori privati

di Grace Betti*



La Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza n. 35792/2018 ha analizzato per la prima volta la disciplina prevista dall’art. 54 bis del D. Lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 1 co. 51 D. Lgs. 190/2012 nel testo aggiornato dall’art. 1 della l. 179/2017, tutelante il soggetto che, legato da un rapporto pubblicistico con l’amministrazione, rappresenti fatti antigiuridici appresi nell’esercizio del pubblico ufficio o servizio.

Nel caso concreto, il dipendente pubblico avrebbe illecitamente effettuato l’accesso al sistema informatico utilizzando le credenziali di un altro dipendente e quindi avrebbe creato (ed immediatamente eliminato), un falso documento di fine rapporto a nome di una persona che non aveva mai prestato servizio presso l’amministrazione.
Questo, con il fine ultimo di dimostrare la vulnerabilità del sistema.

Il dipendente pubblico deduceva la sussistenza della causa di giustificazione ai sensi degli artt. 54 e 54 bis del D. Lgs. 165/2001 secondo i quali, sulla base del vincolo di fedeltà che lega il dipendente all’amministrazione, sul ricorrente gravava l’obbligo di segnalazione di condotte illecite di cui fosse venuto a conoscenza nell’esercizio del servizio.

La Corte di Cassazione, riprendendo l’art. 54 bis ha quindi chiarito la duplice ratio di tale norma, ossia:
  • delineare uno status giuslavoristico in favore del soggetto che segnala illeciti; 
  • favorire l’emersione, dall’interno delle organizzazioni pubbliche, di fatti illeciti, promuovendo forme più incisive di contrasto alla corruzione. 
Inoltre, la Corte ha chiarito che tale normativa non fonda alcun obbligo di attiva acquisizione di informazioni, autorizzando improprie attività investigative, in violazione dei limiti posti dalla legge. Sono applicati pertanto i medesimi principi che giustificano la condotta dell’agente provocatore.

Tale condotta, infatti, non si deve inserire con rilevanza causale nell’iter criminis ma deve intervenire in modo indiretto e marginale concretizzandosi prevalentemente in un’attività di osservazione, di controllo e di contenimento delle azioni illecite altrui.


Sulla base delle motivazioni della Corte, ai dipendenti non è richiesto di porre in essere una condotta attiva o di improvvisarsi investigatori compiendo atti illeciti con il fine di ricercare/dimostrare elementi funzionale alla segnalazione di potenziali illeciti, ma esclusivamente di riportare condotte di cui si è venuti a conoscenza nell’esercizio del servizio.

Tuttavia, per il dipendente pubblico è scattata la non punibilità ai sensi dell’art. 131 bis c.p.: esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.


* Grace Betti è Forensic Accountant presso Axerta Investigation Consulting




giovedì 26 luglio 2018

Reati societari e corruzione tra privati (Convegno, 28.11.18 - Milano)


Synergia Formazione S.r.l.
Via Pomba, 14, 10123 – Torino
Tel. 011 812 91 12 – Fax 011 817 36 63 – C.F. e P. IVA 08906900017


Focus D.Lgs. 231/01
REATI SOCIETARI 
CORRUZIONE TRA PRIVATI

Milano, 28 Novembre 2018
Centro Congressi Palazzo delle Stelline




PROGRAMMA


Mattina

v La costruzione e la perimetratura del modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01 in materia di reati societari e corruzione tra privati; il ruolo dell’OdV nella definizione del MOG
  • indicazioni operative per la costruzione della parte speciale del MOG in tema di reati societari
  • norma ISO 37001e nuovo sistema di gestione del rischio corruzione
  • responsabilità dei manager nel reato di corruzione tra privati
  • importanza della formazione e del training in ambito 231/01
Avv. Giuseppe Vaciago 
(Partner R&P Legal Studio Associato, Milano)


v I reati societari ex D. Lgs. 231/01: analisi delle singole fattispecie ed esperienze riscontrate nell’attività professionale
  • corruzione nazionale
  • corruzione internazionale
  • falso in bilancio
  • 231/01 e compliance OCSE
Avv. Marco Calleri 
(Partner Studio Legale Mucciarelli, Milano)


v La corruzione tra privati (art. 2635 c.c.): analisi della normativa anticorruzione ed esperienze maturate nell’attività professionale
  • corruzione tra privati: soggetti, condotta, finalità, procedibilità, confisca
  • istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)
  • corruzione tra privati e D. Lgs. 231/01: soggetti, interesse/vantaggio dell’ente, sanzioni, MOG
  • recente giurisprudenza e casi professionali
Avv. Andrea Scarpellini 
(Resp. Dip. Diritto Penale Economia -  Partner STVTAX,  Milano)


v La disciplina delle segnalazioni in azienda (c.d. whistleblowing): aggiornamento del modello organizzativo, best practice e profili penali
  • disciplina del whistleblowing nel settore privato: destinatari e ambito di applicazione
  • oggetto delle segnalazioni e requisiti del MOG
  • soggetti destinatari delle segnalazioni e possibile conflitto di competenze
  • fattori che generano la  necessità di tutela penale: abuso e neutralizzazione della segnalazione
  • fenomeno del whistleblowing a livello internazionale e best practice di riferimento
Avv. Andrea Puccio 
(Founding & Managing Partner Puccio Giovannini – Penalisti Associati, Milano)


Pomeriggio

TAVOLA ROTONDA

Moderatore: Avv. Barbara Indovina

v  Come difendersi dalle accuse e l’impostazione della difesa in materia di reati societari e, in particolare, di corruzione tra privati: approccio multidisciplinare sia come CT dell’accusa che come CT della difesa
  • approccio multidisciplinare come metodo vincente di difesa
  • ruolo del CT nell’ambito dell’accusa e della difesa
  • ruolo dell’OdV nelle verifiche
  • ruolo del penalista nella strategia difensiva e nel coordinamento multidisciplinare
  • informatica forense quale indispensabile strumento di analisi in mano alla difesa
  • vicende processuali nell’esperienza professionale
  • analisi della recente giurisprudenza in materia
  • case study: answer & question tra attori coinvolti
Dott. Stefano Martinazzo 
          (Responsabile Forensic Accounting & Litigation Dept. AXERTA S.p.A.)     

Avv. Gian Filippo Schiaffino
        (Founding Partner AMTF Avvocati, Milano)     

Dott. Alessandro Borra
          (Digital Forensics e Sicurezza Informatica, Amministratore TRE 14 S.r.l., Milano)       

Avv. Barbara Indovina 
          (Head of Legal Affairs, Forensica)        


La partecipazione all'evento è a numero chiuso.
La priorità è determinata dalla ricezione della scheda di iscrizione.
La quota di partecipazione può essere finanziata dai Fondi Paritetici InterprofessionaliPer scaricare la brochure del programma e per iscriversi, cliccare QUI


martedì 26 giugno 2018

Digital forensics alla luce del GDPR

Il nuovo regolamento europeo in materia di privacy (n. 2016/679/CE), altresì indicato con l'acronimo "GDPR" è già argomento di una notevole quantità di convegni, articoli e manuali, tanto che il blog non aggiungerà altra letteratura sull'argomento.




Pare utile, tuttavia, fare un breve cenno alle disposizioni contenute all'art. 32 del Regolamento, in merito alle misure di sicurezza che il titolare (o il responsabile del trattamento) deve adottare.

L'elenco, non esaustivo, indica le seguenti misure:
  • i dati personali devono esse "pseudonomizzati" e cifrati;
  • la struttura tecnico-organizzativa dei sistemi e dei servizi di trattamento deve garantire il permanente mantenimento della riservatezza, dell’integrità, della disponibilità e della resilienza dei dati ivi gestiti;
  • in caso di incidente fisico e/o tecnico, l'organizzazione aziendale deve garantire il ripristino tempestivo della disponibilità dei dati e del relativo accesso;
  • introduzione di procedure operative in grado di testare, monitorare e valutare l'efficacia delle misure tecnico-organizzative sopra elencate.
Il sistema organizzativo indicato dal GDPR implica, quindi, la pianificazione di vere e proprie attività di risk assessment del tutto analoghe, come approccio teorico-pratico, alle procedure previste in tema di controlli interni, modelli organizzativi ex d.lgs. 231/01 e fraud risk management.

La domanda sorge spontanea. Assisteremo anche in materia di privacy alla diffusione di specifici servizi di consulenza, come successo con l'introduzione del "modello 231" e l'utilizzo dei metodi "risk based approch"?
E' molto probabile di sì!

A tal proposito si osservi come il GDPR definisce i gradienti del "data breach" (violazioni dei diritti personali) a seconda della gravità, della tipologia, del numero e dell'estensione delle varie violazioni, indicando i connessi obblighi di notifica e di segnalazione e i rimedi da adottare.
E' un approccio legislativo già visto e già abbondantemente applicato in altri ambiti in azienda; basti pensare alle "scale di rischio", classificate ricorrendo ai colori del semaforo.

E' piuttosto chiaro, infine, come le procedure di "digital forensics" possano contribuire efficacemente alle indagini informatiche finalizzate ad individuare i responsabili di possibili violazioni dei dati personali.
Anche in questo caso la tecnica esiste già, bisogna solo estenderne l'applicazione alla tutela dei dati personali.



venerdì 15 giugno 2018

Distrazione d’azienda, l'orientamento della Cassazione

Torniamo su un argomento già trattato dal blog relativo alla "distrazione d'azienda" al fine di indicare un breve elenco dei pronunciamenti della Corte di Cassazione sul tema.

In particolare per contrastare queste frodi, la Corte ha consolidato orientamenti ispirati al principio di “prevalenza della sostanza sulla forma”. Ciò al fine di superare il maggiore ostacolo al contrasto di queste frodi: il rispetto formale della legge che caratterizza molte distrazioni d’azienda. 

In particolare, secondo la Suprema Corte:
  • La circostanza che gli atti dispositivi seguano schemi formalmente legali secondo le norme civilistiche non è dunque sufficiente ad escluderne la rilevanza ai fini penali, se l'agente, mediante gli stessi, e ponendo in essere un'attività negoziale sostanzialmente fraudolenta, ha determinato uno squilibrio tra attività e passività capace di mettere in pericolo le ragioni dei creditori.” (Cass. pen. Sez. I, 15/04/2011, n. 18028).
  • Per distrazione deve intendersi non necessariamente la fisica estromissione dei beni, ma anche la mera insorgenza di obbligazioni foriere di perdita di ricchezza” (Cass. pen. Sez. V, 04/04/2003, n. 37565, Cass. pen. Sez. V, 05/06/2003, n. 36629).
  • Sono considerate fraudolente tutte quelle operazioni volte a “distaccare dal patrimonio […] tutte o parte delle attività, in quanto tale depauperamento si risolve in un pregiudizio per i creditori.” ( Cass. pen., 26/11/1987).
  • Costituisce reato la condotta diretta ad impedire che un bene dell’impresa sia utilizzato per il soddisfacimento dei diritti dei creditori dell’impresa vittima di frode. “Questa condotta si produce o può prodursi sia quando il bene sia venduto, sia quando venga anche temporaneamente ceduto e lo spostamento sia suscettibile di recare pregiudizio ai creditori” (Cass. pen. Sez. V, 19/09/1995, n. 10220).
  • La cessione in locazione di beni ad un corrispettivo modesto in relazione al valore dei medesimi sia enfatizzata dalla qualificazione nel loro complesso quale vero e proprio ramo d'azienda ovvero sussista cessione a titolo definitivo per un valore estremamente inferiore a quello venale in comune commercio.” (Cass. pen. Sez. V, 11/10/2011, n. 121).
  • L'operazione di scissione societaria assume rilevanza quale fatto di bancarotta fraudolenta per distrazione, ogni qualvolta si presenta come produttiva di effetti immediatamente e volutamente depauperativi del patrimonio societario ed in prospettiva pregiudizievole per i creditori nell'ipotesi in cui si addivenga ad una procedura concorsuale.” (Cass. pen. Sez. V, 10/04/2015, n. 20370).
  • Vi è frode anche quando si è “in presenza di un'iniziativa economica in sé legittima, che si riferisca ad una impresa in stato pre-fallimentare, producendo riflessi negativi per i creditori”. In particolare, è considerata fraudolenta “la cessione di un ramo di azienda di un'impresa in stato fallimentare, effettuata per un prezzo corrispondente alla differenza algebrica tra attività e passività del ramo di azienda ma che, per la sua esiguità, rende priva la cedente della possibilità di proseguire utilmente l'attività, con conseguente sottrazione di ogni garanzia per il soddisfacimento dei diritti dei creditori non compresi nel trasferimento.” (Cass. pen. Sez. V, 01/04/2015, n. 24024).
  • Sono considerati fraudolenti quegli gli atti di disposizione, privi di adeguata contropartita, dell'azienda o quantomeno dei fattori aziendali. In particolare, integra reato “l'intenzionale dispersione da parte dell'imprenditore dell'avviamento commerciale anche in assenza di alienazione od eterodestinazione dei beni aziendali”. (Cass. pen. Sez. V, 11/12/2012, n. 3817)



lunedì 28 maggio 2018

Whistleblowing: l'anonimato è sempre garantito?

Chi opera nel settore delle indagini economico-finanziarie si trova ormai quotidianamente ad affrontare casi di segnalazioni anonime di irregolarità e di comportamenti sleali verso l'azienda, nel settore pubblico come nel settore privato.

Infatti anche un semplice impiegato dell'ufficio acquisti o dell'ufficio contabilità, può trasformarsi in un determinato e formidabile strumento di tempestiva segnalazione di fatti anomali legati a frodi, abusi, truffe, furti, corruzione, riciclaggio e pericoli alla sicurezza nei luoghi di lavoro, tanto da fornire elementi oggettivi per intercettare un comportamento illecito in corso di svolgimento.

E' il cosiddetto "whistleblower"! 
E' il leale collaboratore dell'imprenditore, che avendo a cuore le sorti dell'organizzazione per la quale lavora e dalla quale percepisce lo stipendio, si trasforma in un'efficace sentinella antifrode.


Ma come assicurare l'anonimato al whistleblower in modo tale da garantigli la necessaria serenità e fiducia nel formulare la propria segnalazione? 
Come assicurargli la dovuta protezione da atti di ritorsione di colleghi e superiori? 
Esistono sistemi realmente garantiti per assicurare l'anonimato?

Una possibile soluzione, ormai sperimentata da lungo tempo nel contesto aziendale americano e inglese, è il ricorso alle procedure informatiche.

Ad esempio, a servizi in outsourcing a ciò dedicati.
Questi, infatti, hanno due pregi principali: il database nel quale sono registrate le segnalazioni è esterno all'azienda, ubicato da qualche parte nel cloud, mentre l'identità del dipendente è garantita da accessi con credenziali alfanumeriche non direttamente associate ai dati personali.
Inoltre questi sistemi informatici sono in grado di attribuire un codice univoco alla segnalazione e monitorarne lo stato di trattamento successivo (presa in carico, gestione, indagine, esito, sanzioni e/o provvedimenti comminati eccetera), riepilogando tutto ciò nella pagina web creata dal sistema per quella specifica segnalazione, alla quale il solo segnalante può accedere.
Tra l'altro questi ambienti di comunicazione, a maggior tutela della privacy, possono essere collocati, organizzati e gestiti nella "deep web" o nella "darknet", accessibile tramite la rete anonima "tor".

Naturalmente la procedura può prevedere anche una segnalazione che ne identifichi l'autore che la formula. In questo caso, tuttavia, l'informazione legata all'identità del segnalante è conosciuta esclusivamente dagli apparati di governance, internal audit e/o dagli organismi di vigilanza e sicurezza aziendali.

Non ultimo, il problema legato alle false e/o illegittime segnalazioni
Queste possono essere formulate per screditare o danneggiare un collega dell'ufficio o un superiore gerarchico.
Anche in questo caso, il sistema informatico è in grado di identificare a priori le segnalazioni non veritiere, attraverso una serie di indicatori di anomalia generati automaticamente dal sistema. 

Queste procedure informatiche, sulla base all'esperienza maturata in questi ultimi anni, permettono alle aziende di individuare in anticipo le patologie aziendali, addirittura ancora in corso di svolgimento e, conseguentemente, di diminuire il numero e il danno delle frodi, con un notevole vantaggio sia in termini economico-finanziari che di immagine.



lunedì 14 maggio 2018

La cassaforte degli evasori: casinò e paradisi fiscali

Hervé Falciani, nel suo libro "La cassaforte degli evasori" racconta di come alcuni ex-ispettori di polizia occupati come vigilantes in un noto casinò di un altrettanto noto paradiso fiscale, furono i primi a parlargli di come fosse impossibile investigare seriamente nei paesi off-shore, anche europei, nei quali è facile riciclare soldi sporchi grazie alla presenza di funzionari corrotti e all'assenza accordi di cooperazione giudiziaria tra Paesi.

Ogni paradiso fiscale che si rispetti ha infatti il suo casinò!
Il più delle volte attrezzato con una vera e propria struttura bancaria interna.

A dire di Hervé Falciani, ad esempio, il direttore del casinò di Montecarlo poteva erogare linee di credito sottoforma di assegni da 100.000, 200.000 o un milione di franchi in completa autonomia e senza richiedere garanzie.

Lo faceva soprattutto a favore della (ricca) clientela più assidua, al solo scopo di vederla consumare quegli importi in una sola serata.
Oppure vincerne altrettanti.

A volte il direttore provvedeva a cancellare i debiti di alcuni clienti, con finalità di marketing, ben sapendo che la sera dopo questi si ripresentavano, spendendo ulteriori capitali e alimentando i flussi finanziari miliardari del casinò.




Falciani racconta la vicenda di un miliardario francese che in un unico weekend perse ben sette milioni di franchi.
Ma anche di una famosa cantante lirica italiana che una sera continuava, perdendo, a puntare 1500 franchi alla volta. Poi si trasferì alle slot machine dove perse un milione e mezzo di franchi in poco tempo.
Giocò sino alla quattro della mattina, riuscendo a recuperare 900.000 franchi.
Quel giorno, pur perdendo più di 600.000 franchi, la cantante lasciò ben 90.000 franchi di mancia al personale che le aveva venduto i gettoni.

Altre volte il direttore poteva concedere in prestito somme molto grandi, in cambio della consegna di assegni firmati in bianco. Alla fine della sera l'assegno veniva stracciato oppure compilato con la cifra persa.

Teorizzando, Falciani spiega che questa eccessiva autonomia dei gestori delle case da gioco assieme all'assenza di controlli, può favorire il riciclaggio di denaro sporco.
Ad esempio utilizzando per le giocate le somme elargite in prestito dalla casa da gioco alla "migliore" clientela senza troppa attenzione, si potrebbero vincere anche somme di denaro molto elevate la cui fonte d'origine sarebbe in tal modo giustificabile e ripulita.
Mentre, con la complicità del personale interno al casinò, le somme perse sarebbero abbuonate... come se non fossero mai state giocate.


mercoledì 18 aprile 2018

Gli schemi piramidali illegali: dallo schema Ponzi allo schema Matrix

di Pio Francesco Ciociola*


La letteratura in merito agli schemi piramidali e soprattutto allo schema Ponzi si è ampliata con particolare attenzione a divulgare, presso il maggior numero di lettori, quali sono i tipici red flag per l’individuazione di questa frode.

In base alla definizione dell’autorità statunitense SEC (Securities and Exchange Commission) uno schema piramidale consiste in un sistema in cui i partecipanti provano a guadagnare denaro dal reclutamento di altri soggetti. Il tratto caratteristico di questi schemi è la promessa di un alto rendimento in un breve lasso di tempo senza che vi sia un investimento reale, ma solo uno scambio di flussi finanziari tra i soggetti.


Entrando nel merito, la variante dello schema piramidale illegale che più ha fatto scalpore in questi anni è lo schema Ponzi (il più famoso è lo schema Madoff).

Con tale termine indichiamo uno schema che consta delle seguenti 4 fasi:
  1. Inizio: la società o il soggetto al vertice cerca soggetti disposti ad investire una certa somma di denaro promettendogli in cambio dei rendimenti superiori a qualsiasi altro rendimento per un investimento alternativo.
  2. Parziale riconsegna: per far si che lo schema sia credibile per altri potenziali investitori, il frodatore consegna i primi rendimenti promessi senza alcun ritardo e per l’intero ammontare promesso.
  3. Imitazione: è strettamente collegato al successo della fase precedente in quanto, gli altri potenziali investitori attratti dall’investimento, ma magari dubbiosi, osservando i guadagni dei primi partecipanti, entrano nello schema nella speranza di ottenere gli stessi profitti.
  4. Fuga: tale schema non potrà reggere in eterno poiché le richieste di restituzione del capitale investito supereranno, giocoforza, i nuovi investimenti e gli ultimi investitori non avranno nemmeno i primi rendimenti. A questo punto il frodatore cerca di darsi alla fuga.
I tipici red flag generali che possono indicare che l’opportunità di investimento altro non è che uno schema Ponzi sono:
  • Troppo bello per essere vero: il frodatore riempie di promesse i potenziali investitori sulla possibilità di fare guadagni facili e senza alcun rischio sottostante.
  • Investimento “misterioso” che porta a lauti rendimenti: il soggetto al vertice del modello deve essere sempre in grado di spiegare gli alti rendimenti pagati ma in molti casi l’investimento proposto è talmente complicato che anche il truffatore si trova spiazzato nel dare delle ragioni valide.
  • La mancanza di informazioni: solitamente quando si investe presso un intermediario finanziario, la disclousure per l’investitore è ampia e sempre presente. In uno schema Ponzi, viene fornita una disclousure molto limitata. Evitare le domande è compito del raggiratore che agisce tramite le sue abilità di oratore, facendo leva sulla sua reputazione e soprattutto pagando sempre ciò che si è promesso.
  • Il successo immediato: quando l’iniziativa decolla in un breve lasso temporale, ci si può far prendere dall’entusiasmo di aver investito nella società giusta. In realtà, bisogna considerare se sta crescendo il business o se sempre più adepti stanno partecipando all’iniziativa; se siamo di fronte al secondo caso, allora potrebbe trattarsi di un raggiro.
Con l’avvento di internet e con l’utilizzo sempre maggiore dei social network, è nata una nuova forma di schema piramidale illegale: lo schema Matrix.

In particolare è un’opportunità di business che opera in questo modo: vi è una società che offre un prodotto (di solito di ultima generazione) ad un prezzo molto conveniente e lo offre a chi si iscrive ad una lista predisposta dalla società. 
Il soggetto che si iscrive per primo alla lista si colloca al vertice della medesima ed egli riceverà il prodotto offerto solo dopo che nuovi partecipanti si uniscono alla lista d’attesa. Per unirsi a tale lista, i nuovi partecipanti devono acquistare obbligatoriamente un prodotto simbolico dal basso valore di mercato (ad esempio una cover per cellulare).

Per spiegare meglio questo tipo di schema, si ricorre ad un esempio: mettiamo il caso di trovarci dinanzi ad uno schema Matrix 1 di 10 per ricevere un televisore di ultima generazione. Per entrare nella lista è obbligatorio acquistare un bene di scarso valore come può essere una cover per cellulare. Il soggetto in testa alla lista riceverà il televisore dopo che 9 soggetti hanno acquistato la cover per il cellulare; il secondo soggetto facente parte della lista salirà al vertice e si porterà a casa il televisore solo se altre 10 persone investiranno nello schema e cosi via.

Di questi schemi buy & share ne è pieno su internet con numerosi adepti ed infatti sono nate liste su gruppi chiusi nelle più famose app di messaggistica.

Il pericolo vero è il danno sociale non percepito poiché bisogna ricordare che, per il funzionamento proprio di questi schemi fraudolenti, al guadagno di un soggetto corrisponde la perdita di un altro soggetto e che non può durare in eterno lo schema poiché non si produce ricchezza ma solo scambi di flussi finanziari.


* Pio Francesco Ciociola è Junior Forensic Accountant