E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2012 la L. 62/12, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al D.Lgs. 1/12 (c.d. "Decreto Liberalizzazioni"), convertito con modificazioni dalla L. 27/12.
In particolare le modifiche apportate dalla Legge di conversione, che hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (cioè da oggi), hanno riguardato l'Art. 5-ter, c. 1, del D.Lgs. 1/12 con riferimento al "Rating di legalità delle imprese".
In particolare le modifiche apportate dalla Legge di conversione, che hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (cioè da oggi), hanno riguardato l'Art. 5-ter, c. 1, del D.Lgs. 1/12 con riferimento al "Rating di legalità delle imprese".
Il testo definitivo recita:
" 1. Al fine di promuovere l’introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato é attribuito il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie al perseguimento del sopraindicato scopo anche in rapporto alla tutela dei consumatori, nonché di procedere, in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell’interno, alla elaborazione ed all’attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al fine dell’attribuzione del rating, possono essere chieste informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d’Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta.".
Chiedo ai lettori del post un monitoraggio sull'argomento e di fornire eventuali commenti.