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Visualizzazione post con etichetta Schemi di frode. Mostra tutti i post
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martedì 12 gennaio 2016

La distrazione d’azienda ovverosia perché accontentarsi?

Questa particolare categoria di asset misappropriation riguarda una frode difficilmente collocabile nella tassonomia corrente ma estremamente dannosa per l’impresa che ne è vittima.


Secondo la classificazione più utilizzata nella pratica (cfr. il concetto di Fraud Tree in J.T. Wells, “Corporate Fraud Handbook, Prevention and Detection”, John Wiley & Sons, Inc.) le frodi occupazionali si dividono in 3 grandi “famiglie”:
  • Corraption (corruzione e concussione);
  • Asset Misappropriation (appropriazione indebita di beni);
  • Fraudulent Statements (false dichiarazioni). 
Gli schemi di frode inclusi nella categoria “asset misappropriation” hanno come proprio oggetto materiale i singoli beni che compongono il patrimonio dell’impresa (es. disponibilità liquide, magazzino, impianti e macchinari, brevetti….etc).

Nell’esperienza professionale quotidiana si assiste però al compimento di una misappropriation che ha per oggetto una particolare categoria di asset: l’intera azienda (ovverosia il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa).

Capita molto spesso che, soprattutto se un’impresa è in crisi o è addirittura decotta, i soci e/o gli amministratori vogliano proseguire l’attività liberandosi del peso dei debiti e mettendo allo stesso tempo al riparo dall’aggressione degli altri stakeholders gli asset più importanti dell’impresa.

A differenza di altri schemi di frode, è quasi impossibile codificare condotte “standard” poiché la casistica è ampia e variegata almeno quanto la creatività di coloro che perpetrano queste frodi (e dei consulenti che li assistono), tuttavia, in base alla giurisprudenza ed all’esperienza si possono individuare dei tratti comuni a questo insieme di condotte nonché alcuni schemi utilizzati con maggior frequenza.

Con riguardo ai tratti comuni, molti schemi per appropriarsi fraudolentemente dei mezzi di produzione di un’impresa condividono le seguenti caratteristiche:
  • sono complessi;
  • sono quasi esclusivamente compiuti dai vertici dell’impresa (soci ed amministratori);
  • sono perpetrati nel rispetto formale delle norme e delle comuni prassi giuridico-economiche;
  • richiedono abitualmente un certo tempo di preparazione ed implementazione;
  • richiedono di solito conoscenze giuridiche, economiche e contabili approfondite.
Con riferimento invece alle modalità operative più utilizzate, sono riportati di seguito in ordine, approssimativo e non esaustivo, di crescente complessità alcuni esempi scelti fra gli schemi operativi di frode più utilizzati:

1. Sviamento o storno della clientela: i soci e/o gli amministratori dell’impresa danno indicazioni alla clientela di rivolgersi ad un’entità a loro correlata diversa dall’impresa vittima di frode per le richieste di merce e servizi.

2. Cessione dell’azienda ad un’entità correlata agli amministratori e/o ai soci dell’impresa vittima: i soci e/o gli amministratori dell’impresa vittima di frode cedono l’azienda di produzione dell’impresa vittima di frode a un’entità a loro correlata. Di norma questo è accompagnato da pratiche volte alla simulazione del pagamento del corrispettivo oppure a forme di pagamento che non comportano da parte dell’entità cessionaria alcun esborso di denaro (i cosiddetti pagamenti “carta contro carta”).

3. Conferimento da parte dei soci e/o degli amministratori dell’intera azienda o della parte più redditizia in un’entità correlata: i soci e gli amministratori dell’impresa vittima conferiscono ad un’entità ad loro correlata l’azienda o la sua parte più redditizia. In seguito al conferimento, l’impresa vittima pertanto si trova, da un lato, priva dei flussi di cassa operativi per fare fronte ai propri debiti e, dall’altro, proprietaria di una partecipazione nell’entità conferitaria (elemento patrimoniale illiquido e soggetto a valutazione in base a criteri non univoci).

4. Frammentazione dell’azienda: soci e/o gli amministratori “fanno a fette” l’azienda attraverso la cessione ad entità a loro correlate di funzioni o elementi dell’attivo strategici per l’impresa vittima. Successivamente tra l’impresa vittima e l’entità cessionaria sono sottoscritti accordi di utilizzo a condizioni svantaggiose per l’impresa vittima (es. conferimento ad un’entità correlata ai soci o agli amministratori dell’immobile dove l’impresa vittima esercita la propria attività e successiva sottoscrizione di un contratto di locazione ad un canone elevato).

5. Affitto dell’azienda “blindato” a condizioni non di mercato: l’impresa vittima dà in affitto la propria azienda (quest’ultima di norma libera da debiti) ad un’entità correlata ai suoi soci e/o ai suoi amministratori a condizioni svantaggiose. Solitamente questi contratti prevedono canoni di affitto molto bassi e opzioni di acquisto dell’azienda a condizioni particolarmente vantaggiose per l’affittuaria ed estremamente vincolanti ed onerose per l’affittante. Come nel caso della cessione di azienda, anche queste operazioni molto spesso sono accompagnate da pratiche volte alla simulazione del pagamento del corrispettivo dovuto all’impresa vittima oppure prevedono forme di pagamento “carta contro carta” (es. pagamento dei canoni di affitto tramite la cessione di crediti inesigibili, compensazione con controcrediti di incerta origine vantati dall’affittuaria,…etc).

6. Suddivisione e successiva scissione dell’impresa fra una good company ed una bad company: i soci e/o gli amministratori effettuano nel rispetto formale delle norme un’operazione di scissione dell’impresa vittima di frode suddividendola in due entità distinte: la parte più redditizia (“good company”) e la parte meno appetibile (“bad company”). La good company prosegue l’attività dell’impresa scissa mentre la bad company nel breve/medio periodo va in fallimento o vi è condotta. Negli schemi più elaborati alla bad company è lasciata un po’ di liquidità che le permette di “stare in piedi” per qualche esercizio successivo alla scissione.

Data la complessità di questi schemi di frode, le consuete procedure di revisione non possono trovare un’applicazione pedissequa poiché la distrazione dell’azienda ricade in quella categoria di frodi compiuta da chi sovraintende alle tre tipologie fondamentali di attività di un’impresa (i.e. gestione dei beni, autorizzazione e registrazione delle operazioni) ovverosia chi è in grado di poter occultare con maggiore facilità le tracce della propria condotta.

Come si vedrà in un prossimo articolo, per individuare queste frodi si possono comunque applicare i principi e le metodologie generali di fraud examination.

Alberto Gabriele Piva
Dottore Commercialista Revisore - Legale dei Conti - Certified Fraud Examiner



domenica 15 novembre 2015

La "truffa del leasing"

Nell'ambito delle frodi finanziarie va sicuramente menzionata la "truffa del leasing".

Si tratta di una tipologia di raggiro molto diffusa, che ha coinvolto in passato personalità di primo piano del mondo dello spettacolo, dello sport e dell'imprenditoria.

Lo schema di frode è semplice ed è sviluppato da gruppi criminali specializzati e ben organizzati che operano nel mercato dei beni di lusso di alta gamma, quali automobili di grossa cilindrata, superyacht e jet privati.


Il meccanismo, come detto, è semplice.
Nella prima fase della truffa è utilizzata una società con lo scopo di prendere in leasing, ad esempio, una fuoriserie.
Dopo aver pagato la commissione per l'apertura della pratica e versato la prima rata (e l'eventuale maxi-canone), la società locataria sospende i pagamenti periodici e sparisce con il bene preso in leasing.

Solitamente i beni, siano essi veicoli o yacht, sono trasferiti all'estero (soprattutto nell'Est Europa o in Africa) e rivenduti ad ignari clienti, grazie l'esibizione di documenti di proprietà contraffatti.
Le offerte di vendita sono pubblicate su siti internet specializzati, sottolineando che il bene non è mai stato utilizzato o che è stato ricondizionato in modo tale da farlo apparire "come nuovo".

Secondo le statistiche elaborate dalle forze di polizia tributaria, in Italia si verificano circa 1.500 casi all'anno riconducibili alla "truffa del leasing" con un giro d'affari stimato in 60 di milioni di euro. Inoltre, lo schema di frode appena descritto è in aumento anche con riferimento ai mezzi agricoli, camper, camion, gru, mezzi per lo spostamento terra eccetera.



mercoledì 21 ottobre 2015

"Frodi occupazionali" e "frodi on the book". Esiste un legame?

In passato il blog si è già occupato di frodi occupazionali così come delle frodi cosiddette "on the book", ma ora è giunto il momento di parlare del loro stretto legame.

Pensiamo ad un direttore commerciale che stipula contratti di vendita sottoprezzo di un dato prodotto al fine di favorire uno specifico cliente.
L'azienda subirà un danno direttamente correlato al comportamento del suo dirigente, in quanto quest'ultimo ha applicato condizioni economiche di vendita inferiori a quelle minime previste dalle politiche aziendali.
Siamo quindi nel campo delle frodi commesse da dipendenti (dirigenti) infedeli, definite in letteratura "frodi occupazionali".

Ora consideriamo l'aspetto contabile.

La vendita sottoprezzo sarà rilevata contabilmente come ogni altra operazione.
In questo caso avremo due possibili scenari:
  • il gestionale-contabile è progettato per calcolare il prezzo unitario del prodotto e confrontarlo con i limiti minimi di prezzo previsti dalle politiche aziendali. In questo caso, pertanto, il sistema di controllo segnalerà un "alert" invitando la funzione di "audit commerciale" a verificare la transazione in oggetto;
  • il gestionale-contabile non è progettato per effettuare controlli automatici di primo livello sulle transazioni inserite. In questo caso il manager continuerà indisturbato ad effettuare vendite sottoprezzo senza che nessuno se ne accorga; almeno fino a quando commetterà il classico "passo falso".


In entrambi gli scenari descritti siamo in presenza di una frode "on the book", poiché dalle rilevazioni contabili è possibile rinvenire le tracce dell'atto fraudolento.

E' bene precisare che la transazione irregolare, almeno in teoria, potrebbe essere scoperta anche senza il ricorso ai dispositivi di controllo automatico sulle rilevazioni inserite in contabilità, ad esempio grazie ad un'attività di revisione contabile ovvero di audit interno di routine oppure ancora grazie alle lamentele dei clienti che si vedono applicare condizioni economiche più svantaggiose rispetto al soggetto favorito dal direttore commerciale.

I controlli automatici di "primo livello", insieme al rispetto di corrette procedure di contabilizzazione basate anche sulla separazione delle mansioni (distinguendo il controllore dal controllato in ragione delle teorie sulla "segregation of duties"), potrebbero limitare di molto fenomeni quale quello appena descritto. 



martedì 1 settembre 2015

Piani anti-corruzione: sono realtà anche in Italia?

La corruzione è una piaga diffusa in tutto il mondo economico.
E' una patologia endemica che altera il mercato inducendolo ad effettuare scelte irrazionali in termini di competitività e concorrenza, rallentandone, di fatto, lo sviluppo sano e coerente.
Senza contare che un mercato pesantemente intaccato dalla corruzione, quale quello italiano, determina danni di sistema immensi, determinati dalla fuga degli investitori e dai più alti costi tributari caricati sull'intera collettività.


Per contrastare questo fenomeno negli ultimi anni gli ordinamenti giuridico-economici più moderni hanno coinvolto le aziende e più in generale ogni operatore economico, nella lotta alla corruzione, agendo soprattutto grazie all'introduzione di un sistema sia incentivante sia sanzionatorio.
Più in particolare, se da una parte si è teso sollecitare l'azienda all'introduzione di modelli di governance specificatamente strutturati per prevenire le condotte corruttive a tutto vantaggio della redditività, dall'altra si è introdotto un sistema sanzionatorio per le società nel cui interesse e vantaggio il corrotto/corruttore abbia commesso l'atto illecito.

L'attività corruttiva, infatti, nelle sue tre diverse declinazioni previste dagli artt. 318-322 c.p., 322 bis c.p. e 2635 c.c., è considerata un "reato presupposto" per l'applicazione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231,

Ma come organizzare un programma aziendale anti-corruzione? E quali benefici immediati si possono ottenere introducendo tali modelli?

I cosiddetti "programmi di compliance anti-corruzione" sono piuttosto diffusi nel mondo economico anglosassone e portano una serie di benefici non soltanto nella gestione della responsabilità legale dell'azienda.
I vantaggi derivanti dall'introduzione di tali modelli organizzativi sono concreti ed evidenti, ad esempio, nella gestione del rischio reputazionale o nel favorire l'instaurazione di una cultura aziendale etica ed integra oppure ancora, nel facilitare una buona efficienza operativa rivisitando con spirito critico i meccanismi di funzionamento dei processi aziendali che potrebbero essere intaccati dalla corruzione.

Sono ormai consolidati nella pratica professionale i criteri di redazione di un buon piano anti-corruzione. E da tali esperienze sul campo, sono state elaborate autorevoli linee guida redatte da prestigiosi organismi internazionali quali, per citarne alcuni, Transparency International, OCSE, World Bank e World Economic Forum.

Queste "best-practice", che saranno argomento di futuri articoli sul blog, hanno il grande pregio di fissare criteri comuni e universalmente riconosciuti come idonei ed efficaci nel contrastare i fenomeni corruttivi.
E, pertanto, utili a definire un buon programma anti-corruzione.

In Italia va aumentando il numero delle aziende interessate a dotarsi di tali modelli organizzativi, in particolare quelle realtà economiche i cui titoli azionari sono quotati nei mercati regolamentati.
Ma attenzione! Perché solo se si saprà sviluppare tali modelli secondo i criteri più moderni ed evoluti, si potrà osservare un concreto miglioramento nelle statistiche che tanto puntualmente, quanto drammaticamente, misurano l'incidenza della corruzione italiana.


lunedì 27 luglio 2015

Bilanci falsificati. Tutta colpa del terremoto?

Era un freddo venerdì di marzo del 2011, quando alle 14:46 si verificò al largo della regione di Tōhoku il più potente terremoto mai misurato in Giappone, il settimo per potenza di tutti i tempi moderni.
Tutte le sei prefetture delle regione - Akita, Aomori, Fukushima, Iwate, Miyagi e Yamagata - furono gravemente danneggiate dopo i 6 minuti di sisma ad un magnitudo del 9.0 della scala Richter.

A 100 km dalla terraferma, nei dintorni della faglia terrestre chiamata "anello di fuoco del Pacifico", 390 km di fondale oceanico si ruppero innalzandosi di 12 metri in una frazione di secondo. Ciò provocò anche una frana sottomarina di enormi proporzioni.
La pressione esercitata sulla massa d'acqua soprastante fu di alcune tonnellate per centimetro quadrato. La forza accumulata dalle due placche oceaniche che scorrono in direzioni opposte spinse l'acqua verso l'alto formando un'onda con una potenza incalcolabile.

Onde alte 15 metri raggiunsero una velocità di circa 750 km/h. La costa più colpita fu quella della prefettura di Iwate, dove si registrò un'onda di 40,5 metri.
L'asse terrestre si inclinò di circa 17 centimetri e il territorio giapponese ebbe uno spostamento verso Est di circa 4 metri.

Un'onda di 14 metri superò facilmente le barriere anti-tsunami poste a protezione della centrale nucleare di Fukushima che erano state progettate per resistere ad onde alte fino a 6,5 metri. Iniziò un effetto domino che provocò 4 diversi incidenti in successione, uno più grave dell'altro.
L'acqua di mare si infiltrò nei locali dei generatori diesel di emergenza interrompendo l'elettricità, ciò produsse un aumento delle temperature all'interno dei reattori. La pressione dovuta ai vapori di idrogeno a 1.200 °C e una scossa di assestamento dell'8° gradi della scala Richter, innescarono l'esplosione del rivestimento esterno del reattore n.1.
Poco dopo anche il reattore n. 3 detonò a causa della fissione di parte del materiale radioattivo che fece evaporare l'acqua contenuta nella piscina di raffreddamento.
A seguito di una situazione ormai ingovernabile, la TEPCO, proprietaria degli impianti di Fukushima, dichiarò lo stato di emergenza, portando le autorità ad evacuare la popolazione residente in un primo momento entro i 3 km dall'impianto e successivamente entro un raggio di 30 km dalla Centrale (circa 170.000 persone).
I disastri provocati dal sisma dell'11 marzo 2011 fecero registrare 15.704 morti.

Ma cosa c'entra tutto questo con il blog "Fraud auditing & Forensic Accounting"?
C'entra eccome.

Pochi giorni fa Hisao Tanaka CEO di Toshiba e il suo vice chairman, Norio Sasaki, hanno comunicato le dimissioni per un'indagine che il governo giapponese sta svolgendo, mirata a verificare in che misura alti dirigenti della società abbiano falsificato i libri contabili.


I dirigenti della Toshiba avrebbero deciso di truccare i bilanci per mascherare le perdite successive al disastro della centrale nucleare di Fukushima, in quanto tra i vari settori nella quale l'azienda opera vi è anche quello della progettazione e fornitura di reattori nucleari.
Altre fonti, tuttavia, sostengono che la manipolazione delle scritture contabili avrebbe avuto inizio già dall'esercizio 2008, cioè molto prima del gravissimo terremoto del 2011.

La frode contabile, quindi, sarebbe durata almeno quattro anni e ammonterebbe a 1,5 miliardi di euro nelle migliori delle ipotesi, toccando i 3 miliardi di euro nelle peggiori. 
La maxi multa che quasi certamente la società dovrà versare non è al momento quantificabile.



lunedì 13 luglio 2015

Truffa di Valentin, il bambino siberiano

E' bene premettere che siamo tutti esposti alla "truffa di Valentin", almeno che non si utilizzi la posta elettronica!
Forse almeno una volta nella vita ci è capitato di leggere una mail del tipo:

"Sono un bambino di nome Valentin Mikhaylin, ho 12 anni e sono molto povero. Abito a Tomsk, una ragione sud-occidentale della Siberia. Mia mamma Elena è afflitta da un male incurabile e non può badare a me e ai miei 3 fratellini. Qui fa sempre freddo e non sappiamo proprio come andare avanti! Ti chiedo di fare solo una piccola offerta di denaro e io ti spedirò in cambio una nostra fotografia ed alcuni audio musicali che con i miei fratellini abbiamo registrato per te. Ti prego di inviare il denaro utilizzando i seguenti codici..... grazie! Valentin".
Quasi sempre al messaggio di posta elettronica è allegata la fotografia di un bambino molto povero che chiede l'elemosina in una grande piazza ghiacciata.

Messaggi come quello riportato sopra, appartenenti al grande insieme delle cosiddette "truffe alla nigeriana", si diffusero a partire dal 1999 ad opera di uno spammer russo residente a Kaluga, cittadina di 320.000 abitanti distante 188 km da Mosca. 
Le prime truffe alla nigeriana sono molto più antiche ed elaborate (le prime e-mail risalgono al 1994) e si presentano nel modo seguente:

"Sono Danjuma Gwarzo, figlio di Alhaji Ismaila Gwarzo, ex consigliere per la sicurezza del defunto ex capo di Stato nigeriano Sanni Abacha. Mi rivolgo a te in quanto ho bisogno di un intermediario discreto e anonimo per sbloccare il mio conto corrente (n....) acceso presso la Banca Nazionale Nigeriana... sul quale sono depositati 57 milioni di dollari. In cambio del tuo aiuto mi impegno fin d'ora a versarti il 2% della giacenza... Per il momento dovresti anticiparmi una piccola somma per liquidare la parcella dell'avvocato che si occuperà della pratica... ".
Tale truffa è chiamata anche "Nigeria scam" o "419 scam" (419 è il numero della legge nigeriana, evidentemente ignorata, che rende illegali questi inviti).




Tali messaggi sono inviati contemporaneamente a centinaia di migliaia di destinatari in varie versioni e lingue a seconda del paese che si vuole colpire. Ed è inutile osservare che una percentuale dei destinatari cade in trappola inviando denaro secondo le istruzioni contenute nella email.

Si calcola che l'ammontare globale stimato delle "truffe alla nigeriana" ha raggiungo i 10 miliardi di dollari nel 2010 (ultima rilevazione disponibile), con incrementi esponenziali negli anni precedenti.
I circa 50.000 criminali (stima) che utilizzano questo schema di truffa operano in 152 paesi penetrando in mercati relativamente vergini quali la Cina, l'India, il Vietnam e i paesi emergenti africani. 
Nel 2009, solo in Italia, sono stati registrati circa 1.200 attacchi che hanno portato alle casse dei criminali una somma pari a 320 milioni di dollari.


venerdì 26 giugno 2015

La Legge di Benford nella lotta alle frodi contabili

"Il tempo stringeva. Si lavorava giorno e notte per far quadrare i conti. 
Ma nulla. Ogni soluzione portava al medesimo risultato: una perdita tale da azzerare l'intero capitale sociale. Anzi da rendere addirittura negativo il patrimonio aziendale di parecchi milioni di euro.
La data di approvazione del bilancio si stava avvicinando.
Solo 3 giorni per trovare una soluzione!
Una via di uscita che doveva andare oltre gli espedienti convenzionali basati sul ricorso alle "ordinarie" cosmesi di bilancio. Una soluzione che non poteva riguardare la sola maggiorazione fittizia delle poste valutative. Troppo facile ed anche inutile.



La situazione era davvero catastrofica.
Insomma bisognava tentare un'opzione straordinaria!

Così, nottetempo, il capo contabile fece quel passo che sapeva essere senza ritorno. 
Da quel momento in poi tutto sarebbe cambiato ...nel caso fosse stato scoperto.
Inserì le credenziali di amministratore per accedere al sistema contabile ed iniziò a modificare gli importi in modo tale da far tornate l'equilibrio di bilancio. 
Lavorò ininterrottamente per 5 ore...".

Quando nel 1881 un astronomo di nome Simon Newcombe pubblicò sull'American Journal of Mathematics il risultato di uno studio basato sulle tavole logaritmiche, ancora nessuno poteva immaginare che quel metodo logico-matematico poteva essere applicato nell'individuazione delle frodi contabili.
La sua scoperta, tuttavia, fu dimenticata sino a quando un'altro fisico e ingegnere statunitense di nome Frank Benford pubblicò nel marzo 1938 un articolo dal titolo "La legge dei numeri anomali" che traeva origine dagli studi fatti da Newcombe.

(a sinistra Simon Newcombe e a destra Frank Benford)

Nacque così la famosa, almeno per noi forensic accountant, "Legge di Benford".

Benford, in buona sostanza, dimostrò che la distribuzione delle prime cifre di un gruppo di numeri non è casuale ma segue un andamento basato sulle probabilità. 
In altre parole, se si calcolassero le frequenze di un insieme di numeri si arriverebbe ad affermare che i numeri con "1" come prima cifra dovrebbero essere circa il 30% della serie numerica, mentre i numeri con il "9" come prima cifra apparirebbero solo nel 4,5% dei casi.

Insomma una legge piuttosto curiosa ma ancora non applicabile all'individuazione delle manipolazioni contabili. Bisognava fare un'ulteriore passo avanti.

Fu grazie agli studi di un terzo fisico, matematico e ingegnere, il sudafricano Mark J. Nigrini, se la Legge di Benford fu applicata nella metodologia della forensic accounting.
Nel 1992 per la prima volta fu sperimentata su casi reali di frode aziendale, con successo!

(Mark J. Nigrini)

Grazie agli studi di Nigrini, la Legge di Benford oggi è applicata sempre più spesso per fare emergere anomalie riconducibili a possibili manipolazioni massive delle scritture contabili o, in generale, di ogni altro insieme numerico di natura economico-finanziaria.
A tal proposito sono fondamentali i seguenti scritti di Nigrini:
  • Forensic Analytics: Methods and Techniques for Forensic Accounting Investigations. Hoboken. John Wiley & Sons Inc. (June 2011) 
  • Benford's Law: Applications for Forensic Accounting, Auditing, and Fraud Detection. John Wiley & Sons Inc. (2012); 
  • Lessons from an $8 million fraud. Journal of Accountancy (August 2014). 
Di tutto questo il famoso capo contabile, protagonista delle righe iniziali, forse anche un po' profano di logiche matematiche, non ha tenuto conto. 
Infatti, se si fosse applicata la Legge di Benford agli importi manipolati dal contabile, sarebbero emerse anomalie e incongruenze statistiche tali da attirare l'attenzione degli apparati di controllo aziendali, con la conseguente individuazione della frode.




giovedì 19 marzo 2015

La "compensazione" come strumento di evasione fiscale e riciclaggio

"Era un tiepido pomeriggio di primavera quando Mr. Chan si diresse con passo deciso verso l'unico bar della piazzetta sul mare. 
Cappellino e maglietta bianchi D&G, shorts azzurri e mocassini di camoscio. 
Uno zainetto anonimo lo faceva sembrare uno dei tanti turisti in attesa del traghetto per le isole davanti al litorale.
Tutto stava andando per il verso giusto, se non fosse stato per la barba finta che gli procurava un fastidioso prurito sul mento. Ma tra sé pensava che tutto si sarebbe concluso in pochi minuti.
Si avvicinò ad un tavolino, si sedette, poggiò lo zaino sulla sedia di fianco e attese.

Di lì a poco arrivò un uomo sulla sessantina, molto abbronzato, vestito con un pregiato completo di lino color blu cobalto e camicia bianca sbottonata sul collo. 
Mr. Smith, si sedette insieme a Mr. Chan.
Si tolsero gli occhiali da sole quasi simultaneamente, si strinsero velocemente la mano e ordinarono una bibita.

Dopo qualche minuto, Mr. Smith prese lo zaino e se ne andò.

Mr. Chan attese ancora un poco, pagò la consumazione e poi si incamminò per un'altra strada verso il luogo in cui avrebbe potuto reinstallare la batteria sul suo smartphone ed informare Mr. Jones, con un codice prestabilito, dell'avvenuta consegna del milione di euro in tagli da 500".

*   *   *

Il breve racconto potrebbe essere l'incipit di un romanzo di spionaggio con le classiche trame internazionali architettate dalle "barbe finte" di opposte bandiere.
Ma potrebbe anche essere un racconto di cronaca di quanto accade nella "Fase 1" di uno schema di evasione fiscale e riciclaggio noto con il nome di "meccanismo della compensazione".

Si immagini quindi che il ricco evasore fiscale, Mr. Smith, abbia la necessità di ottenere in tempi rapidi una grossa somma di denaro in contanti con il fine pagare in nero alcuni suoi fornitori e, al tempo stesso, un altro ricco uomo d'affari, Mr. Jones, debba riciclare un'analoga somma di denaro frutto di traffici illeciti.

Ed ecco il ruolo di  Mr. Chan. L'intermediario tra domanda e offerta di denaro contante. Una sorta di facilitatore del riciclaggio e dell'evasione fiscale.

In sostanza Mr. Chan si occupa in primo luogo del trasferimento materiale del denaro tra Mr. Jones e Mr. Smith, come schematizzato qui di seguito.



Ma questa è solo la prima delle due fasi del meccanismo della compensazione.
Infatti i servizi di Mr. Chan non si fermano qui.

A fronte di un "onorario" equivalente ad una percentuale del 5% della somma da trasferire, anche questa, inutile precisarlo, da liquidarsi in contanti, Mr. Chan si occupa anche della "compensazione estero su estero".
In particolare, la seconda fase dell'operazione, che potrebbe anche essere simultanea alla prima, si concretizza con una disposizione di bonifico per la medesima somma di un milione di euro dal conto corrente intestato a Mr. Smith, acceso presso una banca svizzera, a favore del conto cifrato di Mr. Jones acceso presso una banca off-shore delle isole Cayman.

Naturalmente ciò è possibile in quanto Mr. Chan è il prestanome di Mr. Smith ed è autorizzato ad operare fiduciariamente sui suoi conti svizzeri.

Ed ecco la "Fase 2" dello schema rappresentata qui di seguito.




Il meccanismo della compensazione potrebbe essere ancora più sofisticato se integrato con il sistema di trasferimento cosiddetto "conto a conto" (ne parleremo sul blog in futuro) oppure con il metodo del "deposito back to back".



venerdì 20 febbraio 2015

"Corporate washing", un esempio di contabilità elusiva

In molti casi là dove c'è "corporate washing" c'è anche elusione fiscale.


Si immagini una società Alfa che possiede nel proprio patrimonio netto riserve distribuibili già sottoposte a imposizione fiscale, per importo pari a $ 300.

Ora si immagini una seconda società, che chiameremo Beta, il cui elevato reddito imponibile determina una imposizione fiscale pari a $ 500.

Sul finire di un indeterminato esercizio amministrativo Beta acquista l'intero capitale di Alfa per $ 1.000 e subito dopo delibera la distribuzione a se stessa delle riserve facoltative distribuibili pari a $ 300.
Successivamente Beta cede Alfa ad una terza società (Gamma) per un corrispettivo di $ 700.
Pertanto Beta realizza una minusvalenza di $ 300.
La minusvalenza in tal modo inciderà direttamente sulla base imponibile di Beta, riducendola.

In seguito a questa operazione Beta dovrà versare all'erario $ 400, realizzando da un lato un risparmio fiscale pari a $ 100 e dall'altro un introito finanziario pari a $ 300 dovuto all'incasso delle riserve distribuibili di Alfa. I fondi incassati, si noti, assorbiranno interamente la perdita da alienazione.

Naturalmente Beta, per allontanare i sospetti sui propri intendimenti elusivi, illustrerà con dovizia di particolari, nelle proprie comunicazioni sociali, le valide ragioni economico-finanziarie sottostanti all'operazione appena descritta... per buona pace del fisco.



martedì 10 febbraio 2015

eBay, attenzione alle truffe on-line

Il reato è qualificato dall'art. 640 del Codice Penale e si traduce in tutti quei comportamenti atti a trarre in errore la vittima tramite il ricorso ad astuzie, artifizi e raggiri.

Il commercio on-line è ormai bersaglio privilegiato dei cyber-truffatori e il blog Fraud Auditing & Forensic Accounting ha più volte trattato la materia.
Tuttavia non si è mai affrontato il tema delle truffe portate a segno attraverso i siti di aste on-line, tra i quali il più famoso è il sito eBay fondato il 6 settembre 1995 dall'informatico iraniano naturalizzato statunitense, Pierre Morad Omidyar.

Sono molte le tipologie di truffe che si sono osservate nel tempo aventi come obiettivo la piattaforma eBay, ma ce n'è una che ha raggiunto una certa popolarità, almeno nel contesto italiano.

Immaginiamo che un utente eBay abbia pubblicato l'annuncio per la vendita di un'automobile a pedali griffata "Ferrari" mai utilizzata, fissando il prezzo in 2.000 euro, la data di scadenza dell'offerta e un set di foto, tra le quali quelle riportate qui di seguito.




 


La truffa ha inizio con l'invio di un messaggio di posta elettronica da parte di un ipotetico acquirente interessato al prodotto.
Si tratta di un cittadino cinese rimasto positivamente impressionato dalla bellezza dell'automobilina e dell'assoluta qualità dei materiali.
Il prezzo è giudicato dal compratore come "pienamente adeguato" essendo un giocattolo di lusso, perfetto da regalare al proprio figlioletto per il prossimo compleanno.

L'acquirente nella mail specifica che è disposto a pagare l'articolo mediante assegno bancario.
Naturalmente l'acquisto dovrà avvenire in tempi molto rapidi visto che la festa di compleanno sarà organizzata di lì a poco e che il giocattolo dovrà essere spedito nello Jilin, una remota provincia nord-orientale della Repubblica Popolare Cinese.

Non appena il venditore si dimostra interessato, il presunto acquirente lo informa che la consegna del bene dovrà avvenire nelle mani di un proprio amico cinese residente in Italia, il quale si occuperà anche della spedizione in Cina. Ciò faciliterebbe le pratiche doganali e di spedizione attraverso corrieri cinesi. Ovviamente l'unico obiettivo dell'acquirente è di far arrivare a destinazione la macchinina a pedali nei tempi più brevi possibili.

Alla prima titubanza del venditore, l'acquirente dimostrandosi molto interessato al prodotto, offre di aumentare di due o tre volte la somma richiesta, come forma di garanzia. La differenza tra il prezzo del giocattolo e l'importo dell'assegno sarà poi restituito dal venditore al momento della consegna del bene all'intermediario italiano.

Pertanto a fronte di un prezzo di 2.000 euro, il presunto acquirente invia un assegno pari a 6.000 euro.

L'acquirente riceve l'assegno e lo porta in banca per l'incasso e il giorno successivo consegna il prodotto all'amico del compratore, del quale quest'ultimo ha fornito le generalità.
Con l'automobilina il venditore consegna all'intermediario anche una busta contenente una somma pari a 4.000 euro in contanti corrispondete alla differenza tra l'importo dell'assegno e il prezzo del bene (oppure gli consegna la contabile bancaria a dimostrazione dell'avvenuto bonifico a favore di un c/c cinese fornito precedentemente dal compratore).

Tutto potrebbe terminare qui.
Tuttavia la banca impiega parecchi giorni per verificare l'effettiva bontà dell'assegno emesso dal compratore cinese e una settimana dopo informa il venditore che il documento non è regolare.

Accertamenti successivi condotti dall'Autorità Giudiziaria, dimostreranno che le connessioni internet utilizzate dai criminali sono state effettuate grazie a computer in precedenza violati e/o da postazioni presenti all'estero, utilizzando la rete di comunicazione anonima "Tor".
Inoltre, l'identità dell'intermediario che ha preso in consegna il bene non ha trovato alcun riscontro nell'anagrafe italiana e sarà accertato che il c/c cinese, beneficiario del bonifico, è intestato a soggetti che hanno fornito false generalità ed è stato chiuso appena dopo l'accredito della somma di denaro.


lunedì 3 novembre 2014

Ricevute bancarie, dove si nasconde la frode?

Pare superfluo illustrare ai preparatissimi lettori del blog come funziona una ricevuta bancaria (comunemente detta "Ri.Ba").
Per le nostre finalità è certamente più utile trattare di come questo strumento possa essere utilizzato per compiere frodi ai danni degli istituti di credito.

La ricevuta bancaria rappresenta un valido strumento per la gestione degli incassi e della finanza in generale e pertanto è largamente utilizzata dalle imprese.

Il fornitore compila la fattura attiva e contestualmente la Ri.Ba e la consegna alla propria banca (è possibile anche l'invio telematico mediante la compilazione di format previsti dai servizi di home banking).
La banca del creditore provvede a trasmettere la documentazione alla banca del debitore; quest'ultima invia al proprio cliente un avviso di pagamento con l'indicazione della data entro la quale versare la somma.

Alla scadenza il debitore si presenterà agli sportelli della propria banca e verserà quanto stabilito, avendo in cambio la ricevuta bancaria quietanzata dal creditore.

Naturalmente la banca del creditore, fatti i dovuti accertamenti sull'affidabilità del suo cliente, può concedergli accanto al servizio di riscossione, anche quello di finanziamento grazie ad un "anticipo su Ri.Ba salvo buon fine", che gli permetterà di usufruire della somma di denaro in via anticipata rispetto all'effettivo pagamento del debitore, al netto delle commissioni e degli interessi.

Se alla scadenza il debitore non provvederà a versare le somme dovute, la banca del creditore richiederà la restituzione dell'importo anticipato.

Sin qui la prassi lecita.

Ma ora si immagini di avere due aziende, la prima si trova in crisi di liquidità (la chiameremo "Y"), la seconda in equilibrio economico-finanziario (società "Z"). Entrambe riconducibili ad un medesimo soggetto economico (il signor "X").

L'azienda Y ha la necessità di ottenere un temporaneo finanziamento ma ha raggiunto il limite massimo dell'apertura di credito su conto corrente concessa dal proprio istituto bancario.
Non resta che ricorrere agli anticipi garantiti da Ri.Ba.
Ma come?

Y emettere una fattura per forniture inesistenti a Z e contestualmente compila la Ri.Ba che consegna allo sportello della sua banca: scadenza del pagamento 60 giorni data fattura.
La banca provvede ad anticipare sul conto corrente di Y l'importo netto della Ri.Ba, permettendo in tal modo a Y di superare il temporaneo stato di illiquidità e pagare i propri fornitori.

Passati i 60 giorni Z paga Y e ottiene la Ri.Ba quietanzata.
Una volta che Y riceve il denaro emette nota di credito a favore di Z a storno della fattura a suo tempo emessa e restituisce a Z la somma incassata. Oppure Y si tiene il denaro e consegna a Z merci o altre utilità di valore equivalente.

In tal modo il signor X ha gestito i temporanei squilibri finanziari tra le sue società trasferendo i rischi di credito sul sistema bancario.

Lo schema di frode appena illustrato è abbastanza banale e prescinde dai controlli che dovrebbero impedire tali comportamenti.
Nella realtà sono stati osservati variazioni più sofisticate dello schema proposto, ad esempio, con l'emissione di parecchie Ri.Ba verso più soggetti, per importi molto elevati e con diverse banche d'appoggio.


mercoledì 1 ottobre 2014

Earnings management nel settore bancario

Recenti studi empirici sono stati condotti sulla svalutazione del portafoglio crediti nel settore bancario.

A tal proposito, per la disciplina forensic accounting, sono di particolare interesse le ricerche effettuate nel 2013 da Mark J. Flannery, Simon H. Kwan e Mahendrarajah Nimalendran, pubblicate sul Journal of Financial Intermediation in un articolo dal titolo "The 2007–2009 financial crisis and bank opaqueness", finalizzate a determinare se e in quale misura sussiste una correlazione tra tardiva svalutazione dei crediti e scarsa trasparenza.

Semplificando molto, la crisi finanziaria del periodo 2007-2009 ha determinato una certa "opacità" nelle comunicazioni sociali in capo a quelle banche che, all'aumentare dei crediti di minore qualità, non hanno saputo, o voluto, provvedere con adeguata tempestività a svalutarne la quota ragionevolmente ritenuta irrecuperabile.

Secondo questi studi la scarsa trasparenza è stata amplificata dal comportamento di quei manager che hanno preferito temporeggiare sulle svalutazioni dei crediti.
E, sarebbe inutile ribadirlo, le incertezze riguardanti l'effettivo grado di solidità della banca, soprattutto in uno scenario di asimmetrie informative concomitanti con la crisi finanziaria, ha portato a ripercussioni piuttosto gravi sia sulle quotazioni dei titoli azionari, che sono risultati meno liquidi, sia sul mercato interbancario, che ha visto paralizzato prima il flusso dei depositi tra banche e poi il patrimonio disponibile per il credito.

Ma veniamo al dunque.
A chi imputare una parte non trascurabile di responsabilità per ciò che è accaduto?

Studi teorici pubblicati in anni passati (si vedano Brian J. Hall & Jeffrey B. Liebman, "Are CEOs Really Paid Like Bureaucrats?", The Quarterly Journal of Economics, 1998 e Daniel Bergstresser e Thomas Philippon, "CEO incentives and earnings management", Journal of Financial Economics, 2006) avevano già dimostrato che nei contesti nei quali i manager hanno una remunerazione legata alle performance, come nel settore bancario, sono osservabili con più frequenza fenomeni di "earnings management".

In altre parole, soprattutto nel settore finanziario, il management ha una maggiore discrezionalità nella determinazione degli utili e la miscela diventa esplosiva se su questi risultati economici si basano le quote variabili delle retribuzioni dei medesimi manager.

Il paradosso è proprio questo.
Permettere che una parte molto ampia del compenso sia parametrata su dati manovrabili dallo stesso soggetto destinatario della retribuzione.


Il fenomeno diviene allarmante proprio nel contesto bancario nel quale un elemento di forte manovra sui risultati economici è rappresentato dalle decisioni relative agli stanziamenti della svalutazione del portafoglio crediti da iscrivere in bilancio.

Secondo i principi contabili americani (FAS 5 e FAS 114) o europei (IAS 39) le svalutazioni dovrebbero riflettere l'importo atteso delle perdite su crediti alla data di redazione del bilancio.

Ma la realtà ha evidenziato che la quota delle svalutazioni, non essendo determinabile in modo certo e oggettivo, in molti casi è stata frutto di compromessi tra i vari portatori di interessi.
Se poi si considera che in ultima analisi è responsabilità del management stabilire quanto e quando svalutare, quasi al pari di un'opinione come un'altra, il problema diventa evidente nella sua drammaticità.

Gli studi richiamati all'inizio dell'articolo hanno definito alcuni indicatori in grado di misurare il tasso di "opacità" degli istituti di credito.
Per il fraud auditor questi indicatori possono essere considerati al pari degli altri fattori di rischio (o "red flag") che potrebbero rivelare la presenza di comportamenti potenzialmente illeciti.

Si pensi ad esempio a quelle "pratiche strategiche" poste in essere da un nuovo management il quale, al solo scopo di attribuire responsabilità a precedenti gestioni, provvede ad iscrivere in bilancio importanti svalutazioni di crediti.
Presumibilmente però parte di tali crediti saranno successivamente incassati, generando sopravvenienze attive e quindi maggiori utili sui quali calcolare le percentuali di retribuzione variabile e/o basare gli avanzamenti di carriera, a beneficio del medesimo managment che aveva deliberato le svalutazioni.

Ed è anche per i motivi solo appena accennati nel presente intervento che il forensic accountant è necessariamente chiamato a "vedere" ben al di là dei bilanci, delle scritture contabili e dei relativi principi di redazione.

s.m.



lunedì 8 settembre 2014

Il decalogo del risk management, il caso Barings Bank

Correva l'anno 1995 quando la più antica e prestigiosa merchant bank di Londra, fondata nel 1762, fallì drammaticamente.

Quello della Barings Bank fu un fallimento improvviso e inaspettato.
Devastante per la sua gravità. E la causa principale che portò la banca ad accumulare una perdita pari a 827 milioni di sterline (1,4 miliardi di dollari) fu individuata nella mancanza di controlli sulle operazioni di trading.



Fu giudicato responsabile del fallimento niente meno che un pioniere delle negoziazioni in prodotti finanziari derivati, in particolare futures.

Il suo nome è Nick Leeson.

Classe 1967, sin dalla data di assunzione presso la Barings Bank, avvenuta nei primi anni '90, si dimostrò molto abile nelle transazioni con derivati sul mercato monetario di Singapore.

Nel 1992 iniziò ad effettuare le prime operazioni non autorizzate che portarono, tuttavia, lauti profitti ai clienti della banca inglese. 
Tutto sembrava procedere nel verso giusto quando arrivarono le prime perdite e la conseguente ricerca di come occultarle alla vista dei vertici della banca e degli organismi di controllo.

Leeson decise quindi di nascondere gli insuccessi finanziari in un conto chiamato "account error 88888" che poteva essere considerato dagli auditor come una sorta di "conto tappabuchi" da utilizzare per contabilizzare piccoli scostamenti dovuti ad errore o le differenze di arrotondamento.

Inizialmente le perdite furono trascurabili, nell'ordine dei 2 milioni di sterline, ma le cose per il trader andavano di peggio in peggio e alla fine del 1994 la perdita ammontava a ben 208 milioni di sterline.

Nessuno dei revisori interni o esterni, tuttavia, spese del tempo per approfondire la natura e le ragioni delle numerose rilevazioni contabili iscritte sul conto "error 88888".
Tanto meno la banca era munita di alert automatici di segnalazione delle perdite di negoziazione al di sopra di una determinata soglia.

Ma la famosa goccia che fece traboccare il vaso avvenne con l'operazione del 16 gennaio 1995.
Da quel giorno tutto precipitò velocemente.


Le cronache narrano di una giornata grigia a Singapore mentre Leeson cliccò il tasto di conferma dell'ordine appena inserito.
Un azzardo che poteva risolvere ogni suo problema e recuperare integralmente le perdite.
...oppure il disastro.

Leeson, quel 16 gennaio 1995, scommise sulla stabilità del mercato asiatico.

Alle ore 05:46 del 17 gennaio 1995 un devastante terremoto di magnitudo 6,8 provocò lo spostamento della crosta terrestre di qualche decina di metri nella prefettura di Hyogo nel sud del Giappone.
Una scossa della durata di 20 secondi che si portò via 6.434 vite con danni stimati nell'ordine dei 10.000 miliardi di yen (102,5 miliardi di dollari), pari al 2% del PIL del Giappone.

Il mercato asiatico collassò.
E con esso i tentativi febbrili di Leeson di uscire dalla posizione finanziaria assunta il giorno precedente.

Ulteriori sforzi di arginare i danni furono vani, anzi contribuirono ad aggravare ancora di più la situazione portando in poco meno di un mese ad incrementare la perdita di altri 500 milioni di sterline.

La mattina del 23 febbraio 1995 su di un lato del desk del trader inglese, ormai irreperibile da alcune ore, fu rinvenuto un post-it su cui si leggeva un laconico: "I'm sorry!".

Il 26 febbraio 1995, la Barings Bank fu dichiarata insolvente.

Nick Leeson fu arrestato a Francoforte il 2 marzo 1995, dopo una fuga rocambolesca tra Malesia e Sultanato del Brunei. Fu estradato a Singapore il 20 novembre 1995 e condannato a sei anni e mezzo di reclusione con l'accusa di frode e manomissione di documenti.


* * *

Da questa drammatica vicenda si è tratto un decalogo che a cavallo degli anni 2000 era molto in voga tra i giovani fraud auditor chiamati a testare i sistemi di prevenzione del rischio di frode nell'ambito bancario.

Decalogo che oggi il blog Fraud Auditing & Forensic Accounting  è in grado di riproporre nella sua versione originale in lingua italiana.



Il decalogo del "fraud risk management"

  1. Capisci i tuoi utili. I grossi utili che non capisci sono più pericolosi delle grosse perdite che capisci.
  2. Attenti alle distanze. Il rischio cresce con la distanza dalla sede.
  3. Rispetta il sabato e la domenica. Le persone che non prendono mai ferie o che stanno sempre in ufficio sino a tardi non sempre sono modelli di virtù.
  4. Preparati a pagare. Non esistono guadagni facili e senza rischio.
  5. Siate coinvolti. Il business non prospera nell'indifferenza.
  6. Riconciliate con diligenza. Problemi di riconciliazione spesso sono indicatori di perdite.
  7. Seguite la cassa. La contabilità può essere manipolata. La cassa è il controllo fondamentale.
  8. Rispettate la qualità. Volume non è sinonimo di valore.
  9. Quadrate le somme. Attenti alla contabilità creativa.
  10. Attenti ai vostri computer. Sono una porta aperta al cuore del vostro business.



lunedì 7 luglio 2014

La truffa della forchetta

Si è diffusa negli ultimi tempi una tecnica di truffa finalizzata a sottrarre denaro agli ignari correntisti che tentano di prelevare denaro agli sportelli bancomat.

La tecnica di frode è molto efficacie e consiste nell'introdurre uno strumento molto semplice nel vano di fuoriuscita del denaro in grado di bloccare le banconote senza essere immediatamente individuabile dall'utilizzatore delle sportello automatico.
Si tratta di un sistema meccanico che permette di accumulare il denaro nei pressi dell'uscita, determinando tuttavia il buon esito dell'operazione di prelievo.

Il correntista, verificata la mancata erogazione delle somme richieste, si allontana dando la possibilità ai criminali, appostati nei dintorni, di intervenire sfilando lo strumento e recuperando le banconote, anche grazie all'utilizzo di pinzette e piccoli cacciaviti.

La truffa c.d. "della forchetta" si sta diffondendo per la facilità di costruzione dello strumento di recupero.




Le forze dell’ordine consigliano di fare molta attenzione nel caso di operazioni andate a buon fine senza però che lo sportello abbia erogato le banconote richieste; in tal caso non bisogna allontanarsi, ma rimanere nella zona e avvertire la filiale della banca presso la quale è istallato il bancomat.

Mentre, se l'ufficio bancari o postale fosse chiuso, si consiglia di segnalare il problema contattando telefonicamente le forze dell’ordine.


Aggiornamenti (10 luglio 2014):
Caos al postmat di Villa di Briano, smascherata la truffa della forchetta
Prelievi al bancomat: occhio alla truffa della forchetta




martedì 3 giugno 2014

Manipolazione delle scritture contabili

Sono le cosiddette frodi "on the book" e si sostanziano nell'alterazione delle scritture contabili al fine di fornire al pubblico un'errata rappresentazione di informazioni economiche, finanziarie, patrimoniali o di qualsiasi altra natura. Generalmente si parla anche di "falso in bilancio" ovvero di "false comunicazioni sociali", espressione, quest'ultima, utilizzata dal diritto societario.


Una rendicontazione manipolata della realtà aziendale rappresenta un rischio considerevole per una schiera molto ampia di portatori d'interessi, quali azionisti/soci, investitori, istituti di credito, fornitori, clienti, dipendenti, autorità di mercato, concorrenti (solo per elencarne alcuni) ma anche per lo stesso management

Si tratta dunque di un rischio che deve essere affrontato in primo luogo dal management che ha la responsabilità di attestare che bilancio d’esercizio sia redatto con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico d’esercizio della società.

E' infatti sui dati ufficiali forniti dall'azienda che i soci e i terzi in generale possono reperire quelle informazioni sulla base delle quali assumere le decisioni riguardanti l'azienda medesima.

Anche se la manipolazione contabile non ha per obiettivo principale la sottrazione di denaro o di altri asset aziendali, un rischio collaterale ma ugualmente grave si potrebbe concretizzare con rilevanti perdite in termini di reputazione e credibilità con conseguenti crolli delle quotazioni o interruzioni di contratti già stipulati.
Inoltre non è da trascurare il fatto che molte decisioni strategiche poggiate su dati non veritieri potrebbero determinare parecchi danni indiretti con conseguenze disastrose.

Tra i fattori che incrementano il rischio di alterazione delle scritture contabili si possono ricordare:
  1. la pressione eccessiva esercitata sul raggiungimento degli obiettivi;
  2. il timore di perdere competitività in termini di carriera;
  3. interessi personali del management sui corsi azionari della società;
  4. la tendenza a predisporre previsioni eccessivamente ottimistiche; 
  5. la necessità di presentare redditi o utili superiori a quelli del settore;
  6. la tendenza a gestire il patrimonio sociale in modo audace e spudorato;
  7. la necessità di nascondere problemi di cash flow che potrebbero portare a problemi ben più gravi di insolvenza.
Ed è proprio per evitare le conseguenze disastrose determinate dalle manipolazioni contabili che il management più virtuoso e lungimirante investe adeguate risorse economiche e tecniche per la gestione di questo rischio aziendale. 
Risorse utili ad assicurare una crescita certamente più serena ed ordinata.


giovedì 24 aprile 2014

Frodi occupazionali. Quanto sono percepite in Italia?

Generalmente con l'espressione "frode occupazionale" si intende lo sfruttamento del proprio status di dipendente per compiere un'azione fraudolenta mirata all'arricchimento personale ai danni dell'azienda.

Nella prassi professionale si è soliti estendere l'area definitoria non solo al personale subordinato in senso stretto, ma anche ai collaboratori, agli amministratori e ai consulenti esterni, agli agenti operanti in esclusiva, cioè a tutti coloro che indipendentemente dalla forma contrattuale che li lega all'azienda possono accedere più o meno liberamente alle risorse aziendali.
In buona sostanza la frode occupazionale è una "frode interna" anche se commessa da soggetti giuridicamente terzi ma aventi le "credenziali" fiduciarie per appartenere in qualche modo alla cerchia degli "insider".

Ulteriore aspetto riguarda l'oggetto della frode. E' l'asset aziendale.
Si tratta in particolare di beni mobili ed immobili, informazioni, know-how, denaro contante eccetera.

Dal punto di vista del fraud auditor, le frodi occupazionali sono tra le più articolate da analizzare. Infatti i modelli di sviluppo della frode possono assumere forme molto diverse in quanto sono il frutto della fantasia criminale del singolo finalizzata a trovare i modi per aggirare le procedure e in generale i meccanismi di prevenzione dei rischi aziendali.
Pertanto il professionista chiamato a ricostruire e a dimostrare l'evento fraudolento dovrà calarsi nella realtà aziendale, analizzandone le procedure e i protocolli operativi cercando di individuarne le debolezze sfruttate da chi ha compiuto la frode.
Una sfida avvincente quanto ardua.

Recentemente ACFE (l'Associazione dei Certified Fraud Examiners) ha realizzato un'indagine esplorativa sul fenomeno promuovendo una survey tra le aziende italiane.
Vediamone di seguito i risultati.

Ben il 57% delle aziende ha dichiarato di aver subito frodi occupazionali nella loro forma più classica: l'appropriazione indebita di beni aziendali.
Lo studio ha confermato che si tratta di frodi molto diffuse ma non eccessivamente gravi dal punto di vista del valore unitario sottratto, pari in media a meno di un milione di euro (tenendo conto che le aziende interpellate erano prevalentemente di grandi dimensioni e multinazionali operanti nel settore bancario e finanziario).

L'autore della frode è risultato essere nel 60% dei casi un dipendente della società (dirigente 13% e impiegato 47% dei casi), mentre i consulenti hanno raggiunto una non invidiabile posizione del 20%. A tal proposito si segnala che sulle frodi perpetrate dai consulenti esterni si usano distinguere le fattispecie che prevedono un qualche tipo di collaborazione/accordo tra professionista (o fornitore) e personale interno (si verifica ad esempio con la fatturazione per prestazioni - o forniture - parzialmente o totalmente inesistenti) dai casi che prevedono che il soggetto esterno commetta la frode in modo autonomo.

Un moderato applauso va agli internal-fraud auditor in quanto grazie ai loro controlli si sono scoperte il 28% delle frodi occupazionali (c'è ancora molto da fare però!).
Mentre le segnalazioni anonime hanno contribuito per il 22%, stessa percentuale per le frodi scoperte casualmente.
Le Forze di Polizia fanno quel che possono, arrivando ad individuare solo il 5% dei fatti fraudolenti.


Ma una volta individuato l'autore della frode, cosa ha fatto l'azienda?

Nel 33% dei casi l'azienda ha provveduto a licenziare il dipendente disonesto.
Anche in questo caso è necessario un piccolo consiglio. Il licenziamento (come il trasferimento in altra sede) è una procedura complessa che non ha sempre l'esito desiderato. Anzi!
Per questo motivo è assolutamente necessario commissionare una forensic investigation ad un professionista terzo ed indipendente, esperto in materia, mirata a ricostruire mediante l'elaborazione di una relazione tecnica l'avvenimento irregolare, allegando ogni evidenza documentale idonea a dimostrare l'accaduto. La relazione tecnica in mano a buoni avvocati giuslavoristi può garantire che l'allontanamento del dipendente vada a buon fine.
Naturalmente la perizia sarà utile anche per la richiesta di risarcimento dei danni e l'eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti degli amministratori infedeli, circostanze capitate nel 28% dei casi osservati.
Solo il 17% delle aziende interessate ha denunciato all'Autorità Giudiziaria l'autore della frode e i suoi eventuali complici.

Dall'indagine emerge dunque un quadro piuttosto preoccupante.
Anche in considerazione del fatto che l'85% delle aziende intervistate ha dichiarato di aspettarsi un aumento delle frodi occupazionali nel futuro.
Purtroppo questa aspettativa di peggioramento, secondo quanto si sta osservando, si è effettivamente realizzata anche se manca una fotografia aggiornata del fenomeno specifica per il contesto italiano.
Purtroppo, è bene precisarlo, l'intensificarsi delle frodi occupazionali anche a causa della lunga crisi economica, non ha portato ad investimenti proporzionali nel campo della formazione del personale aziendale specializzato nelle indagini interne o al potenziamento degli apparti tecnico-informatici impiegati nei controlli automatici e routinari.

Sul punto c'è ancora molta strada da percorrere.


mercoledì 9 aprile 2014

Riciclaggio elettronico: il cyberlaundering

Sin dal 2005 varie indagini condotte da alcune Procure della Repubblica hanno fatto emergere un fenomeno sempre più diffuso che ha interessato numerosi istituti di credito italiani.

Stiamo parlando del cyberlaundering o "riciclaggio elettronico".

Il fenomeno si manifesta in più forme, la più classica e semplice delle quali prevede che una serie di soggetti residenti in Italia comunichino le proprie coordinate bancarie (codice IBAN) a soggetti operanti all'estero, affinché questi ultimi, tramite disposizioni online, possano bonificare somme di diverso importo su tali conti.

I soggetti italiani, una volta ottenuta la disponibilità della somma di denaro sul proprio conto, provvedono a prelevarla in contanti servendosi degli sportelli bancomat oppure a predisporre pagamenti a fronte di transazioni lecite (ad esempio per acquisti immobiliari).

Ma l'operazione appena descritta è solo una parte del progetto illecito!
E' solo la tranche finale che prelude al riciclaggio.

Ma le somme bonificate dai soggetti esteri (spesso residenti nei paesi dell'Est Europa) da dove traggono origine?




Le somme pervengono ai soggetti operanti all'estero attraverso trasferimenti Western Union e/o Money Gram (solo per fare un esempio) disposti dagli stessi soggetti italiani di cui sopra o da loro complici, prestanome o fiduciari.

Il denaro oggetto di trasferimento con la metodologia appena descritta, deriva quasi sempre da attività illecita effettuata sul territorio nazionale, la quale, per sua stessa natura, genera una grossa quantità di contante (spaccio di sostante stupefacenti, prostituzione, pizzo, tangenti eccetera) mentre il trasferimento dai conti stranieri ai conti italiani sarà giustificato con un'operazione commerciale apparentemente lecita ma inesistente (o parzialmente inesistente).

In letteratura i titolari dei conti correnti italiani, sono denominati genericamente "financial manager" poiché coincidono con coloro che pianificano e gestiscono l'intera operazione, mentre il ricorso a strutture di trasferimento internazionale di contanti si rende necessario perché il sistema di home-banking italiano non consente bonifici verso l’estero se non a seguito di specifici e routinari controlli che farebbero venire allo scoperto la truffa.

Quanto agli accertamenti idonei ad identificare le persone operanti all'estero, dall'esperienza investigativa maturata dalla Polizia Giudiziaria di Milano, si è rilevato molto utile l'analisi del traffico internet e degli apparati di comunicazione e trasmissione di file e/o di informazioni.

Ma anche le banche possono mitigare questo specifico rischio di frode attraverso lo sviluppo di specifici sistemi informatici e procedure di comportamento più moderne e aggiornate.

Quanto alla condotta posta in essere dai beneficiari italiani dei bonifici online, essa deve essere qualificata ai sensi dell’art. 648-bis codice penale, essendo idonea a porre in essere un'attività di riciclaggio di somme di denaro provento di reato.
Ovvero ai sensi dell’art. 648 c.p. (ricettazione) laddove, come verificatosi in alcuni casi osservati, non sia avvenuto il successivo trasferimento sui conti correnti italiani dopo l'ottenimento all'estero della somma di denaro.


sabato 22 febbraio 2014

Blog "Fraud Auditing & Forensic Accounting" sotto attacco!

Si informa che sono stati impediti diversi tentativi di accesso fraudolento al blog ad opera di malintenzionati non meglio identificati (con probabile metodo "bruteforce").


I dettagli dei tentativi di accesso fraudolento sono i seguenti:

sabato 22 febbraio 2014 18.44.16 UTC
Indirizzo IP: 94.159.222.201
Posizione: Tel Aviv, Israele
Region:   Hamerkaz
City:   Petah Tikva
ISP:   Partner Communications Ltd
Organization: Orange Israel


Chiunque fosse in grado di fornire ulteriori informazioni non esiti a contattare l'amministratore del blog al seguente indirizzo mail:

info.fraud.auditing@gmail.com



mercoledì 16 ottobre 2013

"Off shore" oppure "Off horse"?

Qualche anno fa un promotore finanziario propose alla propria ricca clientela una serie di investimenti con un elevato rendimento atteso, compreso tra il 20% e l'80% annuo.
Il professionista, illustrando le modalità dell'operazione, si soffermò lungamente su di un aspetto fondamentale: i lauti guadagni da capitale sarebbero stati direttamente correlati agli elevati rischi di perdite.

Il promotore avrebbe depositato il denaro raccolto su di un conto corrente aperto presso una banca lussemburghese, per poi essere impiegato nell'acquisto di quote di un fondo comune d'investimento gestito e amministrato da una società "OFF SHORE".

Il promotore enfatizzò molto questo aspetto ribadendo che un grado di rischio così elevato avrebbe potuto comportare, nella peggiore delle ipotesi, la perdita dell'intero capitale investito.
Pertanto il consiglio fu quello di impiegare solamente una piccola parte del proprio patrimonio, cioè quella quota che gli investitori sarebbero stati disposti a perdere "come in un gioco d'azzardo".

La grande disponibilità economica di quei clienti, insieme all'indiscussa fama di irreprensibile professionista del promotore finanziario, li convinse tutti a destinare il 5% di quell'enorme patrimonio all'investimento "OFF SHORE".

Quanto descritto sin'ora potrebbe far credere che quel promotore fece pienamente il suo dovere, informando adeguatamente la clientela su ogni aspetto dell'investimento e senza omettere il peggiore degli scenari ipotizzabili, cioè la perdita dell'intero capitale.
Ma la storia andò diversamente.

Il denaro fu effettivamente depositato sul conto corrente lussemburghese, ma fu utilizzato dal professionista per giocare sui sistemi di scommesse on-line (soprattutto sulle corse dei cavalli e sulle lotterie istantanee).




Periodicamente il promotore inviava ai suoi clienti alcuni prospetti informativi sui quali erano evidenziati gli utili o le perdite da "negoziazione".

Il tutto sembrava andare liscio sin quando venne commesso il fatidico errore.

In un prospetto trimestrale accanto ad una notevole perdita, il professionista annotò la curiosa descrizione di "OFF HORSE".

Alla richiesta di chiarimenti da parte dei clienti, spiegò che "HORSE" era semplicemente dell'anagramma di "SHORE". Ma alcuni vollero approfondire, in quanto l'espressione è comunemente utilizzata dai più incalliti scommettitori sulle corse dei cavalli proprio per identificare una perdita.

Chiesero quindi informazioni sulla società di gestione e amministrazione del fondo comune d'investimento e pretesero di consultare l'estratto conto e il dossier titoli della banca lussemburghese.

Il castello fraudolento crollò di lì a poco e le indagini successive chiarirono che il promotore aveva scommesso l'intero capitale in giochi aleatori on-line, perdendo circa la metà del suo valore.

Il promotore confessò la frode e si giustificò sostenendo che l'autorizzazione ottenuta dai suoi clienti a "scommettere" su impieghi estremamente rischiosi, lo legittimava a puntare tali somme sulle corse dei cavalli o sulle lotterie istantanee on-line, giudicando queste ultime opzioni certamente più sicure e garantite rispetto agli investimenti in strumenti finanziari off shore.



venerdì 6 settembre 2013

Aperture di credito non autorizzate

Alcuni anni fa un responsabile internal audit di una grande banca italiana, illustrandomi le varie casistiche di rischio bancario mi raccontò di un caso di "apertura di credito non autorizzata".

La circostanza mi colpì particolarmente in quanto non avrei mai immaginato che sistemi gestionali e di controllo tanto sofisticati quali quelli bancari, potessero non presidiare una fattispecie come quella che mi veniva descritta.

Analizziamone la dinamica.

La banca forniva una serie di servizi di conversione di valute ad una società commerciale costituita qualche anno prima da un noto imprenditore italiano nella città di Taiyuan (capitale della prefettura cinese dello Shanxi).

La società cinese si occupava dell'importazione di abbigliamento e calzature made in Italy di alto pregio da destinare ai ricchi mercati orientali.

I servizi offerti dalla banca italiana non prevedevano anticipazioni bancarie o aperture di credito ma riguardavano esclusivamente la conversione della moneta locale (lo yuan) in altre divise estere, soprattutto euro, contro il pagamento di commissioni parametrate agli ammontari convertiti.

Analizzando il rapporto con questo cliente e le procedure tecniche di contabilizzazione delle operazioni, gli internal auditor della banca avevano scoperto che si creava una disponibilità monetaria, anche di ingente valore, in capo alla società cinese prima che queste somme fossero contabilizzate sui conti dell'istituto di credito.

Di fatto ciò permetteva al cliente, seppur per poche ore, di beneficiare di una provvista a credito con la conseguenza di esporre la banca ad un ampio rischio non monitorato né presidiato.

L'apertura di credito non autorizzata si creava in questo modo:

1) le operazioni iniziavano con un acquisto di euro in cambio di yuan;
2) la provvista in euro veniva versata sul c/c della società cinese grazie all'intermediazione di una banca locale, corrispondente della banca italiana;
4) contestualmente alla ricezione della provvista in euro la società cinese disponeva i pagamenti a favore dei propri fornitori italiani;
3) l'importo in yuan, insieme alle commissioni di negoziazione, veniva contabilizzato sui conti della banca italiana qualche ora più tardi a causa del fuso orario.

Una simulazione fatta dagli auditor accertò che se l'operazione appena descritta fosse stata ripetuta con frequenza giornaliera, il risultato sarebbe stato una continua concessione di credito non autorizzata al di fuori di ogni procedura di controllo e senza alcuna applicazione di interessi.

Il rischio maggiore ravvisato dai revisori interni dell'istituto di credito era riconducibile al fatto che tale problematica era passata inosservata per parecchi anni. Soprattutto perché non erano sufficientemente mappati e monitorati i sistemi operativi di negoziazione in valuta.

A qualche anno di distanza da quegli eventi, ho ricontattato quel responsabile internal audit, il quale mi ha assicurato che una fattispecie come quella descritta, oggi non potrebbe più verificarsi in quanto la contabilizzazione delle operazioni su cambi avviene in tempo reale e solo dietro a specifiche garanzie rilasciate dal cliente.